Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:702
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CC0058
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate l’11 settembre 2025 (
1
)
Causa C‑58/24
NE,
MY,
HJ,
XF,
WB,
UV,
VK,
JU,
RJ,
DZ
contro
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and Heritage (Ministro dell’edilizia residenziale, dell’amministrazione locale e del patrimonio culturale, Irlanda),
[OSCURATO:PERSONA],
interveniente:
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte, Irlanda)]
(Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Articolo 12 – Regime di rigorosa tutela di talune specie animali – Articolo 16 – Deroga concessa in previsione di una domanda di permesso di costruire per un progetto rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE – Articolo 11 – Convenzione di Aarhus – Articolo 9, paragrafo 2 – Autonomia procedurale – Principio di effettività – Norme procedurali relative all’impugnazione della validità di una decisione di deroga e di una decisione di autorizzazione)
I.
Introduzione
1.
Le presenti conclusioni vertono su una domanda di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione della direttiva «habitat» (
2
) e della direttiva VIA (
3
). Tale domanda è stata proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte, Irlanda) nell’ambito di un procedimento avviato da un gruppo di persone fisiche (
4
) avverso la decisione di deroga emanata dalle autorità irlandesi, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat», per facilitare la costruzione di unità residenziali sul sito dell’ex monastero carmelitano di Delgany (contea di Wicklow, Irlanda) (
5
). Tale monastero ospita attualmente una grande colonia di micropipistrelli, specie rigorosamente protette incluse nell’allegato IV della direttiva «habitat» (
6
).
2.
Tale domanda trae origine dal fatto che i ricorrenti nel procedimento principale non hanno impugnato la validità della decisione di deroga di cui trattasi entro il termine che, secondo il giudice del rinvio, è prescritto ai sensi del diritto irlandese. Tale deroga – che secondo tale giudice si basa su una «motivazione assurda» – è stata impugnata contemporaneamente alla decisione di autorizzazione del progetto, dopo la scadenza di tale termine. Secondo il giudice del rinvio da ciò consegue che la domanda di annullamento della decisione di deroga dovrebbe essere considerata tardiva ed essere respinta, fatte salve eventuali disposizioni del diritto dell’Unione che richiedano una soluzione contraria.
3.
La presente causa solleva, in primo luogo, questioni di ordine procedurale. In particolare, la Corte è chiamata a stabilire se una norma procedurale nazionale che prevede un termine diverso per contestare la validità, da un lato, di una decisione di deroga concessa in forza dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat» e, dall’altro, di una decisione di autorizzazione rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva VIA, sia compatibile con il diritto dell’Unione, segnatamente alla luce del principio di ampio accesso alla giustizia sancito dalla Convenzione di Aarhus (
7
). A tal fine, la Corte dovrà riflettere sulle conseguenze procedurali derivanti dalla sua sentenza del 24 febbraio 2022, Namur-[OSCURATO:PERSONA] (
C‑463/20
,
EU:C:2022:121
) (
8
), nella quale essa ha dichiarato, in sostanza, che una decisione di deroga adottata ai sensi della direttiva «habitat» rientra, a determinate condizioni, nella procedura di autorizzazione istituita dalla direttiva VIA. In secondo luogo, la presente causa offre alla Corte l’occasione di fornire ulteriori indicazioni sui presupposti sostanziali che l’autorità competente di uno Stato membro deve rispettare nel consentire al committente di un progetto rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva VIA di derogare ai divieti previsti dalla direttiva «habitat».
II.
Contesto normativo
A.
Diritto internazionale
4.
L’articolo 9 della convenzione di Aarhus, intitolato «Accesso alla giustizia», è del seguente tenore:
«(...)
2. Nel quadro della propria legislazione nazionale, ciascuna Parte provvede affinché i membri del pubblico interessato
a)
che vantino un interesse sufficiente o, in alternativa,
b)
che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di detta Parte esiga tale presupposto, abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale e/o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni dell’articolo 6 e, nei casi previsti dal diritto nazionale e fatto salvo il paragrafo 3, ad altre pertinenti disposizioni della presente convenzione.
(...)
5. Per accrescere l’efficacia delle disposizioni del presente articolo, ciascuna Parte provvede affinché il pubblico venga informato della possibilità di promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale e prende in considerazione l’introduzione di appositi meccanismi di assistenza diretti ad eliminare o ridurre gli ostacoli finanziari o gli altri ostacoli all’accesso alla giustizia».
B.
Diritto dell’Unione
1.
Direttiva «habitat»
5.
L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva «habitat» è del seguente tenore:
«[OSCURATO:PERSONA] membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all’allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:
(...)
b)
perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;
(...)
d)
deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo».
6.
L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat» così recita:
«A condizione che non esista un’altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):
a)
per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;
(...)
c)
nell’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente;
(...)».
7.
L’allegato IV della direttiva habitat, intitolato «Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa», stabilisce quanto segue.
«(...)
a) [OSCURATO:PERSONA]
(...)
MICROCHIROPTERA
(...)».
2.
Direttiva VIA
8.
L’articolo 1 della direttiva VIA così recita:
«1. La presente direttiva si applica alla valutazione dell’impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale significativo.
2. Ai fini della presente direttiva si intende per:
a)
“progetto”
–
la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere,
(...)
c)
“autorizzazione”: decisione dell’autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto stesso;
(...)
g)
«valutazione dell’impatto ambientale»: un processo comprendente:
i)
la preparazione di un rapporto di valutazione dell’impatto ambientale da parte del committente, (...)
(...)
iv)
la conclusione motivata dell’autorità competente in merito agli effetti significativi del progetto sull’ambiente, che tiene conto dei risultati dell’esame di cui al punto iii) e, se del caso, del proprio esame supplementare; nonché
v)
l’integrazione della conclusione motivata dell’autorità competente in tutte le decisioni di cui all’articolo 8 bis.
(...)».
9.
L’articolo 2 della direttiva VIA così recita:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un’autorizzazione e una valutazione del loro impatto sull’ambiente. Detti progetti sono definiti dall’articolo 4.
(...)».
10.
L’articolo 4 della direttiva VIA così recita:
«(...)
2. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 4, per i progetti elencati nell’allegato II gli [OSCURATO:PERSONA] membri determinano se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10. [OSCURATO:PERSONA] membri prendono tale decisione, mediante:
a)
un esame del progetto caso per caso;
oppure
b)
soglie o criteri fissati dallo Stato membro.
[OSCURATO:PERSONA] membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b).
(...)
4. Qualora gli [OSCURATO:PERSONA] membri decidano di richiedere una determinazione per i progetti di cui all’allegato II, il committente fornisce informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull’ambiente. L’elenco dettagliato delle informazioni da fornire è precisato nell’allegato II.A. (...)
(...)».
11.
L’articolo 6 della direttiva VIA così recita:
«(...)
2. Per consentire l’efficace partecipazione al processo decisionale da parte del pubblico interessato, quest’ultimo è informato sugli aspetti indicati in appresso, per via elettronica e mediante pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e al più tardi non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni:
a)
la domanda di autorizzazione;
(...)».
12.
L’articolo 11 della direttiva VIA prevede norme sui ricorsi avverso le decisioni per le quali è prevista la partecipazione del pubblico ai sensi della direttiva VIA:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono, in conformità del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato:
a)
che vantino un interesse sufficiente; o in alternativa,
b)
che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto,
abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla presente direttiva.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni.
(...)
5. Per rendere più efficaci le disposizioni del presente articolo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull’accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale».
C.
Diritto irlandese
13.
L’articolo 84, regola 21, delle Rules of the [OSCURATO:PERSONA] (
9
) (norme procedurali delle [OSCURATO:PERSONA]) così dispone:
«1. La domanda di autorizzazione ad agire in giudizio deve essere presentata entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui i motivi della domanda sono emersi per la prima volta.
(...)
3. In deroga alla disposizione di cui al paragrafo 1, il giudice può, su richiesta presentata a tal fine, prorogare il termine entro il quale può essere presentata una domanda di autorizzazione ad agire in giudizio, ma il giudice prorogherà tale termine solo nella convinzione che:
a)
esiste un motivo valido e sufficiente per farlo e
b)
le circostanze che hanno causato la mancata presentazione della domanda di autorizzazione entro il termine indicato al paragrafo 1:
i)
sfuggivano al controllo del, o
ii)
non potevano essere ragionevolmente previste dal
richiedente tale proroga
(...)».
III.
Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali
14.
Il 17 gennaio 2020 la [OSCURATO:PERSONA] (
10
) ha presentato al [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] (Servizio per i parchi nazionali e per la vita selvatica, Irlanda), in previsione di una domanda di permesso per un progetto di costruzione, una domanda di deroga ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat». Tale domanda riguardava i micropipistrelli, specie rigorosamente protette conformemente all’allegato IV di tale direttiva, in particolare del gruppo animale
Microchiroptera
. La decisione di deroga è stata adottata il 4 marzo 2020 e successivamente modificata, il 21 luglio 2020, per includervi l’orecchione bruno (
Plecotus auritus
).
15.
Il 21 ottobre 2020 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una domanda di permesso di costruire per un progetto di riassetto urbano. La domanda era corredata, tra l’altro, di un rapporto di valutazione dell’impatto ambientale e della decisione di deroga modificata.
16.
Il 15 febbraio 2021 la [OSCURATO:PERSONA] (Agenzia irlandese per la pianificazione territoriale) ha rilasciato un permesso di costruire per il progetto (
11
). Nella sua decisione, essa ha considerato che la relazione di verifica preliminare presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] individuava e descriveva adeguatamente il probabile impatto del progetto di riassetto urbano sull’ambiente. Inoltre, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il riassetto urbano previsto, in considerazione della natura e dell’ubicazione del sito, non poteva avere effetti significativi sull’ambiente. Essa ha pertanto concluso che non era necessaria una valutazione dell’impatto ambientale.
17.
Il 25 marzo 2021 i ricorrenti nel procedimento principale hanno impugnato la decisione di rilascio del permesso di costruire e la decisione di deroga.
18.
[OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte, Irlanda), giudice del rinvio nella presente causa, ha respinto la domanda di annullamento della decisione di rilascio del permesso di costruire. Per contro, essa ha sospeso il procedimento ai fini della presentazione di ulteriori osservazioni nell’ambito dell’azione contro la decisione di deroga.
19.
A tal riguardo, il giudice del rinvio indica, da un lato, che, sebbene la decisione di deroga indichi che non esistono alternative valide alla concessione di tale deroga, dagli atti non risultano prese in considerazione soluzioni diverse aventi un impatto minore sulle specie rigorosamente protette, né considerata la possibilità di non concedere la licenza. Se ne può dedurre che probabilmente un siffatto esame di altre soluzioni non è stato condotto. Inoltre, il giudice del rinvio indica che la decisione di deroga precisa che essa è adottata nell’interesse della protezione delle specie di cui trattasi, conclusione che, a suo avviso, è «manifestamente irragionevole, se non assurda».
20.
In secondo luogo, il giudice del rinvio sottolinea che, nel diritto irlandese, non esiste una specifica disposizione normativa che precisi il termine per impugnare la validità di una decisione di deroga, il che significa che a tale impugnazione si applicano le norme generali relative al controllo giurisdizionale. A tal riguardo, il giudice del rinvio spiega che, in forza dell’articolo 84, regola 21, delle RSC, una domanda di autorizzazione ad agire in giudizio deve essere presentata entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui i motivi della domanda sono emersi per la prima volta o, su domanda ulteriore dei ricorrenti, dalla data in cui un ricorrente ha avuto o avrebbe dovuto essere a conoscenza della decisione impugnata.
21.
In terzo luogo, il giudice del rinvio rileva inoltre che, poiché, in forza del diritto irlandese, una decisione di deroga ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat» costituisce una distinta decisione nel merito e non rientra nella serie di decisioni intermedie che portano a un’autorizzazione definitiva di un progetto, essa deve essere impugnata separatamente entro il termine legale previsto all’articolo 84, regola 21, delle RSC, e non dopo l’adozione della decisione definitiva riguardante una domanda di rilascio di un permesso di costruire. Secondo il giudice del rinvio, tali termini sono ragionevolmente prevedibili.
22.
In quarto luogo, il giudice del rinvio precisa che, nel procedimento principale, le ricorrenti non hanno contestato il permesso di costruire sulla base dei vizi che inficiano la decisione di deroga. Per questo, secondo tale giudice, il ricorso avverso il permesso di costruire è stato respinto anche se il ricorso avverso la decisione di deroga resta pendente.
23.
In quinto luogo, il giudice del rinvio rileva che i ricorrenti nel procedimento principale non hanno contestato la validità della decisione di deroga nel termine di tre mesi dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza o avrebbero dovuto averne conoscenza, vale a dire dalla data in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il permesso di costruire. Pertanto, tale giudice ritiene che tale ricorso sia tardivo e debba essere respinto. Il giudice del rinvio è incline a ritenere che non esista una norma di diritto dell’Unione che imponga un risultato contrario. Tuttavia, non essendo tale posizione completamente esente da dubbi, il giudice del rinvio ha considerato opportuno sottoporre la questione alla Corte di Giustizia.
24.
In tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte, Irlanda) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1.
Se l’articolo 11 della direttiva [VIA], letto alla luce del principio dell’ampio accesso alla giustizia di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus, comporti che, in un caso in cui un progetto ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva [VIA], oggetto di una domanda di autorizzazione (in prosieguo: l’“autorizzazione primaria”) non possa essere realizzato senza che il committente abbia prima ottenuto un’altra autorizzazione (in prosieguo: l’“autorizzazione secondaria”), e l’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione primaria per detto progetto conservi la facoltà di valutare l’impatto ambientale del progetto in modo più rigoroso rispetto a quanto sia stato fatto per l’autorizzazione secondaria, detta autorizzazione secondaria (se rilasciata prima dell’autorizzazione primaria) debba essere considerata come facente parte della procedura di autorizzazione per fini diversi dalla portata degli elementi da esaminare o valutare ai sensi della direttiva [VIA], vuoi in generale vuoi quando l’autorizzazione secondaria è una decisione adottata ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva “habitat”, che autorizza un committente a derogare alle misure applicabili in materia di protezione delle specie, al fine di realizzare un progetto.
2.
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 11 della direttiva [VIA], letto alla luce del principio dell’ampio accesso alla giustizia di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione di Aarhus, comporti che le norme nazionali sul
dies a quo
del termine per contestare la validità di una decisione adottata ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della [direttiva “habitat”] (l’“autorizzazione secondaria”) debbano essere interpretate nel senso che esse escludono che tale termine inizi a decorrere prima della data di adozione dell’autorizzazione in questione (l’“autorizzazione primaria”), vuoi in generale, vuoi in un caso in cui: i) il progetto è stato sottoposto all’esame caso per caso previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/92 e/o ii) la determinazione di cui all’articolo 4, paragrafo 5, ai fini dell’autorizzazione primaria è stata adottata dopo il rilascio dell’autorizzazione secondaria e contemporaneamente alla decisione sull’autorizzazione primaria, e/o iii) il procedimento di contestazione della validità dell’autorizzazione secondaria non contiene alcun motivo volto a contestare l’autorizzazione primaria pertinente con riferimento all’asserita invalidità dell’autorizzazione secondaria, e/o iv) il ricorrente ometta di chiedere una proroga del termine per impugnare l’autorizzazione secondaria, richiesta necessaria in base al diritto nazionale per un’impugnazione tardiva in assenza di una norma di diritto dell’Unione in senso contrario.
3.
In caso di risposta affermativa alla prima questione e di risposta in generale negativa alla seconda questione, se la direttiva [VIA], letta alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e/o del principio dell’ampio accesso alla giustizia di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus, comporti che un termine previsto dal diritto nazionale di uno Stato membro per l’avvio di un procedimento volto a far valere un diritto ai sensi di tale direttiva, debba essere ragionevolmente prevedibile, ma non debba necessariamente essere espressamente specificato nella normativa ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva [VIA] e/o nelle informazioni pratiche messe a disposizione del pubblico sull’accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5, della direttiva [VIA] e/o definitivamente stabilito in modo certo dalla giurisprudenza nazionale, di modo che sulla risposta alla seconda questione non incide il fatto che il diritto nazionale di uno Stato membro stabilisce un termine prevedibile di carattere generale applicabile genericamente ai ricorsi di diritto pubblico, compresa la proposizione di un’azione mirante a impugnare una decisione adottata ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della [direttiva “habitat”], e che autorizza un committente a derogare alle misure applicabili in materia di protezione delle specie al fine di realizzare il progetto, benché nel diritto nazionale di cui trattasi ciò sia implicito anziché esplicito.
4.
In caso di risposta affermativa alla prima questione e di risposta affermativa alla seconda questione o negativa alla terza questione, se l’articolo 16, paragrafo 1, della [direttiva “habitat”] comporti che un’autorità competente non possa concludere che non esiste “un’altra soluzione valida” in alternativa a una decisione che autorizza un committente a derogare alle vigenti misure di protezione delle specie al fine di realizzare un progetto ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva [VIA], a meno che l’autorità competente prenda effettivamente in considerazione altre soluzioni, come un’ubicazione o una progettazione alternativa, o il rifiuto della deroga.
5.
In caso di risposta affermativa alla prima questione e di risposta affermativa alla seconda o negativa alla terza questione, se l’articolo 16, paragrafo 1, della [direttiva “habitat”] comporti che un’autorità competente non possa concludere che risponde all’interesse di “proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali” il fatto di concedere una decisione che autorizza un committente a derogare alle vigenti misure di protezione delle specie, al fine di realizzare un progetto ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva [VIA], a meno che una qualche protezione specifica sia posta in essere dalla deroga stessa, anziché da misure di mitigazione adottate per ridurre o compensare il danno causato dalle misure autorizzate dalla decisione di deroga».
25.
La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla cancelleria della Corte il 26 gennaio 2024. Hanno presentato osservazioni scritte i ricorrenti nel procedimento principale, il [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and Heritage (Ministro dell’edilizia residenziale, dell’amministrazione locale e del patrimonio culturale, Irlanda), l’Irlanda e la Commissione europea. Nella presente causa non è stata tenuta alcuna udienza. Le parti hanno comunque risposto per iscritto ai quesiti posti dalla Corte il 3 marzo 2025.
IV.
Analisi
26.
Con le sue questioni, il giudice del rinvio si interroga sull’interpretazione dell’articolo 11 della direttiva VIA e dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva “habitat”, segnatamente alla luce del principio dell’ampio accesso alla giustizia sancito all’articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione di Aarhus.
27.
Più precisamente, con le sue prime tre questioni, il giudice del rinvio chiede se la direttiva VIA, vale a dire l’articolo 11, paragrafo 2, di quest’ultima, debba essere interpretata nel senso che, qualora un progetto di riassetto urbano non possa essere autorizzato senza che il committente abbia previamente ottenuto una decisione di deroga ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva “habitat”, tale decisione dev’essere considerata come facente parte della procedura di autorizzazione, in particolare per fini diversi da quelli relativi alla portata degli elementi da valutare ai sensi della direttiva VIA (prima questione). Il giudice del rinvio solleva tale questione per chiarire se il termine per contestare la legittimità di una decisione di deroga possa scadere prima della data di adozione di una decisione di autorizzazione, in particolare qualora il ricorrente non contesti la validità della decisione di autorizzazione sul fondamento di vizi della decisione di deroga (seconda questione). Per contro, supponendo che il termine per contestare la legittimità di una decisione di deroga possa scadere prima dell’emanazione della decisione di autorizzazione, il giudice del rinvio chiede se tale termine debba essere precisato nella normativa adottata o nelle informazioni pratiche di cui all’articolo 11, paragrafo 5, della direttiva VIA, o se possa semplicemente essere ragionevolmente prevedibile (terza questione).
28.
Inoltre, con le ultime due questioni, il giudice del rinvio chiede in sostanza che sia chiarito, da un lato, se l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat» richieda un esame effettivo di soluzioni alternative prima dell’adozione di una decisione di deroga (quarta questione) e, dall’altro, se tale disposizione osti a che un’autorità competente concluda che l’adozione di una decisione che autorizza un committente a derogare alle disposizioni dell’articolo 12 di tale direttiva, ai fini della realizzazione di un progetto di riassetto urbano, è nell’interesse della protezione della fauna e della flora selvatiche nonché della conservazione degli habitat naturali (quinta questione).
29.
Dal momento che le questioni prima, seconda e terza riguardano la stessa problematica procedurale, ossia le condizioni relative al termine applicabili nel diritto nazionale per contestare la validità di una decisione di deroga concessa ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat» per la realizzazione di un progetto rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva VIA, le esaminerò congiuntamente. Esaminerò poi le questioni quarta e quinta, che vertono sulle condizioni sostanziali che l’autorità competente deve soddisfare nel decidere se concedere o meno una deroga alle misure di protezione delle specie al fine di agevolare un progetto di riassetto urbano.
A.
Questioni prima, seconda e terza
30.
Con le sue prime due questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva VIA debba essere interpretato nel senso che il termine di prescrizione per contestare la validità di una decisione di deroga adottata ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat», ai fini di un progetto rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva VIA, può scadere prima della data di rilascio dell’autorizzazione. In caso affermativo, il giudice del rinvio chiede ancora, con la sua terza questione, se l’articolo 11, paragrafo 5, della direttiva VIA debba essere interpretato nel senso che i termini di prescrizione applicabili alle decisioni di deroga devono essere espressamente previsti nella normativa nazionale o nelle informazioni pratiche di cui a tale disposizione della direttiva.
31.
In via preliminare, ricordo che, conformemente agli articoli 2 e 6 della direttiva VIA, taluni progetti consistenti nella realizzazione di lavori di costruzione (
12
) richiedono, prima del rilascio dell’autorizzazione da parte delle autorità competenti, i) una valutazione dell’impatto ambientale e ii) la partecipazione del pubblico.
32.
Per quanto riguarda la valutazione dell’impatto ambientale, si tratta essenzialmente di un rapporto riguardante il complesso degli effetti significativi che il progetto può avere sull’ambiente (
13
). Tale valutazione ha carattere sistematico (
14
) per i tipi di progetti elencati nell’allegato I della direttiva VIA (
15
), mentre per i progetti elencati nell’allegato II di tale direttiva, che includono progetti di riassetto urbano, come nel caso del procedimento principale, tale direttiva lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri il compito di determinare se un progetto debba esservi sottoposto (
16
). Per questo tipo di progetto, il committente deve comunque fornire informazioni che descrivano le caratteristiche del progetto e i suoi probabili effetti significativi sull’ambiente (
17
). Inoltre, qualora il progetto possa produrre effetti su specie rigorosamente protette ai sensi della direttiva «habitat», la giurisprudenza della Corte ha stabilito che tali effetti devono essere esaminati in sede di valutazione dell’impatto ambientale del progetto (
18
).
33.
Riguardo alla partecipazione del pubblico, essa si riferisce al procedimento mediante il quale il pubblico interessato, come definito all’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della direttiva VIA, ha la possibilità di esprimere le proprie considerazioni, di cui può quindi tenersi conto in sede di decisione finale (autorizzazione). Lo scopo principale della partecipazione pubblica è garantire che il pubblico interessato sia attivamente coinvolto in una fase precoce dei procedimenti decisionali che hanno un impatto ambientale, in modo da favorire la consapevolezza del pubblico in merito ai problemi ambientali e il sostegno pubblico alle decisioni che devono essere adottate (
19
). Tale obiettivo è ulteriormente rafforzato dalla garanzia che il pubblico interessato abbia accesso a procedure di ricorso per contestare la legittimità di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni della direttiva VIA sulla partecipazione del pubblico (
20
). È importante rilevare che le deroghe alle norme del diritto dell’Unione relative alla protezione delle specie devono essere accessibili al pubblico (
21
).
34.
Inoltre, la Corte ha già avuto occasione di esaminare il rapporto esistente tra, da un lato, una decisione di deroga adottata ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat» e, dall’altro, la procedura di autorizzazione prevista dalla direttiva VIA. Tale era la questione centrale cui ha risposto la sentenza Namur-[OSCURATO:PERSONA], in cui la Corte ha esaminato, in primo luogo, se una decisione di deroga dovesse essere considerata parte della procedura di autorizzazione al momento dell’adozione di tale decisione per la realizzazione di un progetto rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VIA. Per quanto riguarda tale questione, la Corte ha poi esaminato, in secondo luogo, se la partecipazione del pubblico richiesta per i progetti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva VIA debba essere stata già garantita prima dell’adozione di una decisione di deroga.
35.
Occorre rilevare che, nella sentenza Namur-[OSCURATO:PERSONA], la Corte ha considerato che una deroga concessa ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat» costituisce una decisione preliminare (
22
) contenente soltanto una valutazione parziale dell’impatto che un progetto può avere su specie rigorosamente protette (
23
). Per tale motivo, la Corte ha considerato che una decisione di deroga deve necessariamente essere adottata prima del rilascio dell’autorizzazione (
24
). Inoltre, la Corte ha dichiarato che, quando uno Stato membro affida il potere di valutare l’impatto di un progetto ai sensi della direttiva “habitat” a un’autorità diversa da quella che rilascia l’autorizzazione, tale valutazione parziale non può pregiudicare la valutazione globale che quest’ultima autorità deve, in ogni caso, effettuare (
25
). Su tale base, la Corte ha concluso che una decisione di deroga rientra nel procedimento di autorizzazione qualora, da un lato, il progetto non possa essere realizzato senza che il committente abbia previamente ottenuto la decisione di deroga e, dall’altro, l’autorità competente a rilasciare l’autorizzazione mantenga la possibilità di valutare l’impatto ambientale di tale progetto in maniera più rigorosa rispetto a quanto sia stato fatto in tale decisione (
26
).
36.
Sebbene la sentenza Namur-[OSCURATO:PERSONA] riguardasse un progetto soggetto all’obbligo di una valutazione completa dell’impatto ambientale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva VIA (
27
), le constatazioni della Corte in tale sentenza devono applicarsi quando spetta allo Stato membro determinare, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, se un progetto debba essere sottoposto a tale valutazione (verifica preliminare), come avviene nel procedimento principale.
37.
Al riguardo, vorrei anzitutto rilevare che sia la valutazione completa dell’impatto ambientale sia la verifica preliminare mirano a garantire che le considerazioni di carattere ambientale siano integrate nel processo decisionale stabilito dalla direttiva VIA per i progetti di riassetto urbano (
28
), incluse quelle che si basano sulle informazioni che il pubblico eventualmente interessato dal progetto di cui trattasi ha il diritto di fornire ai sensi di tale direttiva (
29
).
38.
Inoltre, analogamente a come dichiarato dalla Corte nella sentenza Namur-[OSCURATO:PERSONA], la decisione di deroga costituisce una decisione preliminare ai fini della determinazione da effettuare ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva VIA. L’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva VIA non lascia alcun dubbio al riguardo, in quanto esso dichiara espressamente che, in tali casi, la determinazione dell’autorità competente deve essere effettuata sulla base dei risultati di verifiche preliminari o di valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base a normative dell’Unione diverse dalla direttiva VIA, che includono quindi la direttiva «habitat».
39.
Infine, allo scopo di determinare, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva VIA, se un progetto debba essere sottoposto a una valutazione completa dell’impatto ambientale, l’articolo 4, paragrafo 3, di tale direttiva impone che si tenga conto dei pertinenti criteri di selezione riportati nell’allegato III (
30
). Ciò significa che, se la valutazione condotta nel contesto della procedura di deroga ai sensi dell’articolo 16 della direttiva «habitat» non rispetta tali criteri, l’autorità competente mantiene il potere di valutare l’impatto del progetto in modo più rigoroso per quanto riguarda gli effetti sulle specie protette, analogamente a quanto dichiarato dalla Corte nella sentenza Namur-[OSCURATO:PERSONA].
40.
Ne consegue che, in una situazione come quella descritta nella decisione di rinvio, la decisione di deroga di cui trattasi deve essere considerata rientrante nella procedura di autorizzazione nei termini enunciati nella sentenza Namur-[OSCURATO:PERSONA] (
31
).
41.
Resta da stabilire se, qualora una decisione di deroga debba essere considerata rientrante nel procedimento di autorizzazione, conformemente alle condizioni enunciate dalla Corte nella sentenza Namur-[OSCURATO:PERSONA], il diritto nazionale possa esigere che tale decisione sia impugnata prima della scadenza del termine di prescrizione previsto per l’impugnazione della decisione di autorizzazione.
42.
A tal riguardo, dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che, secondo la direttiva VIA, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono di un margine di discrezionalità quanto alla determinazione delle norme di procedura ai sensi delle quali può essere adottata una decisione definitiva di autorizzazione (
32
). Ciò significa che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non sono obbligati a prevedere una procedura unica per decidere mediante un’unica autorizzazione su tutti gli effetti di un progetto sull’ambiente. Al contrario, la Corte ha stabilito che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono di un margine di discrezionalità per ripartire le diverse competenze relative alla valutazione dell’impatto ambientale tra più autorità diverse, attribuendo a ciascuna di loro un potere decisionale in materia (
33
). Ne consegue che, nell’ambito della valutazione dell’impatto ambientale di un progetto rientrante nel capo di applicazione della direttiva VIA, incluso nell’ambito della procedura di verifica preliminare, possono essere adottate decisioni distinte, il che implica necessariamente che esse possono essere impugnate in diverse fasi, secondo il diritto nazionale, nel rispetto delle norme procedurali previste per ciascuna di tali impugnazioni.
43.
Tuttavia, la Corte ha altresì precisato che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono esercitare il loro potere discrezionale nel rispetto dei requisiti posti dalla direttiva VIA e nel pieno rispetto degli obiettivi da essa perseguiti (
34
). In particolare, poiché la Corte ha espressamente interpretato l’articolo 16 della direttiva «habitat» nel senso che una deroga concessa ai sensi di tale disposizione costituisce una decisione preliminare ai fini delle procedure stabilite nella direttiva VIA, che non può pregiudicare la successiva decisione di autorizzazione da parte dell’autorità competente, tale interpretazione non può, a mio avviso, limitarsi a considerazioni di ordine sostanziale, come chiede, in sostanza, il giudice del rinvio. Come spiegherò più avanti, la sentenza della Corte nella causa Namur-[OSCURATO:PERSONA] deve necessariamente comportare conseguenze di carattere procedurale, anche riguardo alle norme sui termini di prescrizione applicabili ai ricorsi avverso una decisione di deroga, in particolare per il pubblico interessato.
44.
Anzitutto, osservo che l’avvocata generale Kokott espone brevemente tali conseguenze nelle sue conclusioni nella causa Namur-[OSCURATO:PERSONA], anche da me condivise (
35
). A suo avviso, la natura provvisoria di una decisione di deroga implica che qualsiasi ricorso distinto avverso tale decisione dovrebbe essere proposto senza tener conto delle conclusioni della valutazione dell’impatto ambientale effettuata ai fini del rilascio dell’autorizzazione (
36
). Di conseguenza, dovrebbe essere possibile impugnare integralmente la decisione di deroga, ai sensi dell’articolo 11 della direttiva VIA, una volta che l’autorità competente abbia adottato la sua decisione definitiva in merito alla valutazione dell’impatto ambientale del progetto interessato (
37
).
45.
Come già indicato al paragrafo 36 delle presenti conclusioni, la tesi sopra esposta si estende necessariamente al caso in cui spetti allo Stato membro, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva VIA, stabilire se un progetto debba o meno essere sottoposto a una valutazione dell’impatto ambientale, poiché tale decisione dev’essere considerata rientrante nel procedimento di autorizzazione. Inoltre, a mio avviso, un approccio diverso da quello esposto dall’avvocata generale Kokott nelle sue conclusioni potrebbe violare il principio di effettività che si applica all’autonomia procedurale degli [OSCURATO:PERSONA] membri, quale riconosciuta dal diritto dell’Unione. Come risulta da una giurisprudenza consolidata della Corte, tale principio esige che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non istituiscano vincoli procedurali che rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (
38
).
46.
A tal riguardo, occorre rilevare che, sebbene non esista alcun obbligo giuridico, in forza dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat», di coinvolgere il pubblico interessato nell’adozione di una decisione di deroga, la Corte ha espressamente dichiarato, per quanto riguarda i progetti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva VIA, che la partecipazione del pubblico rispetto a tali deroghe deve essere effettivamente garantita prima dell’adozione della decisione di autorizzazione (
39
). Ciò vale per una decisione da adottare ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva VIA, che esige la partecipazione del pubblico interessato per garantire, come nel caso di una valutazione dell’impatto completa, che si tenga conto delle considerazioni riguardanti l’impatto ambientale da quest’ultimo espresse (
40
).
47.
Di conseguenza, qualora una decisione di deroga non possa essere impugnata dopo che il pubblico interessato sia stato coinvolto nel processo decisionale che si conclude con la decisione di autorizzazione, tale pubblico sarebbe privato sia dei suoi diritti di partecipazione, quali riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte relativa alla direttiva VIA, sia del suo diritto al controllo giurisdizionale. In sostanza, ciò significherebbe che l’obiettivo di garantire un ampio accesso alla giustizia, quale enunciato all’articolo 11 della direttiva VIA e all’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus (
41
), non sarebbe raggiunto.
48.
Inoltre, nei limiti in cui una deroga adottata ai sensi dell’articolo 16 della direttiva «habitat» costituisce una decisione preliminare oggetto di una successiva valutazione da parte dell’autorità competente che rilascia l’autorizzazione, tale deroga non può raggiungere la sua piena portata, dal punto di vista del pubblico interessato, fino a quando tale autorità non adotti la sua decisione finale. Infatti, solo a questo punto l’autorizzazione di deroga ha un effetto utile, come l’Irlanda sembra riconoscere nelle sue osservazioni, dal momento che fino ad allora non può essere realizzata nessuna attività di riassetto urbano.
49.
Pertanto, un obbligo imposto al pubblico interessato di impugnare una decisione di deroga rientrante nella procedura di autorizzazione prima che l’autorità competente abbia statuito sulla necessità di una valutazione dell’impatto ambientale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva VIA rischia di violare il principio di effettività. Infatti, in una situazione del genere, il pubblico interessato sarebbe tenuto ad intervenire dinanzi ad un giudice nazionale prematuramente, senza poter presentare gli elementi di causa in modo esaustivo. Allo stesso tempo, sussiste anche il rischio che tale giudice proceda ad una valutazione giurisdizionale incompleta. Nel complesso, tali fattori pregiudicherebbero il fine globale di assicurare un controllo effettivo di tutti gli aspetti rilevanti che abbiano un impatto sulla salvaguardia di specie rigorosamente protette e, quindi, su uno dei principali obiettivi della direttiva VIA.
50.
Ne consegue che, quando una decisione di deroga ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat» fa parte della procedura di autorizzazione prevista dalla direttiva VIA, come avviene nel procedimento principale, il termine per contestare la legittimità di tale deroga per il pubblico interessato non può scadere prima dell’adozione di una decisione definitiva di autorizzazione. In caso contrario, non solo verrebbero pregiudicati i diritti di partecipazione del pubblico interessato, ma sarebbe anche compromessa l’effettività del controllo giurisdizionale della decisione di deroga.
51.
La tesi sopra esposta non pregiudica, in primo luogo, il requisito che un destinatario della decisione di deroga, come un committente, contesti la validità di tale decisione in una fase precedente. Ad esempio, rilevo che la sentenza del 6 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑166/22
,
EU:C:2023:545
), riguardava una normativa nazionale che, in sostanza, qualificava come reati le stesse attività elencate all’articolo 12 della direttiva «habitat», salvo in caso di concessione di una deroga. In un caso del genere, una norma procedurale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che calcola il termine per impugnare la validità di tale decisione come decorrente dalla data in cui essa è stata adottata o dal momento in cui se ne poteva avere conoscenza, non dovrebbe essere messa in discussione, in forza del principio di effettività. Tuttavia, per i motivi già chiariti ai punti da 46 a 50
supra
, che si riferiscono ai diritti di partecipazione del pubblico e al diritto di accesso alla giustizia del pubblico interessato, le norme nazionali che disciplinano il calcolo dei termini devono garantire che il pubblico abbia la possibilità di agire in giudizio prima che una decisione di autorizzazione sia stata adottata.
52.
In secondo luogo, a mio avviso, la conclusione tratta nell’ambito della presente analisi non può essere messa in discussione con riferimento al principio della certezza del diritto. Infatti, garantendo che i ricorsi del pubblico interessato avverso una decisione di deroga possano essere proposti solo, da un lato, qualora l’autorità competente abbia stabilito, da un punto di vista globale, se un progetto debba essere sottoposto a una valutazione dell’impatto ambientale e, dall’altro, una volta che sia stata assicurata l’effettiva partecipazione del pubblico interessato, una maggiore certezza giuridica può essere accreditata al procedimento nel suo complesso.
53.
In terzo luogo, ai fini della presente analisi, la circostanza rilevata dal giudice del rinvio nella sua ordinanza, secondo cui i ricorrenti nel procedimento principale non hanno impugnato il permesso di costruire deducendo i vizi della decisione di deroga, mi sembra irrilevante. Dato che la decisione di deroga rientra nel procedimento di autorizzazione, come rilevato nelle presenti conclusioni, l’invalidità di tale decisione deve necessariamente incidere sull’attuazione del progetto, che non può essere realizzato senza tale decisione.
54.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che l’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva VIA debba essere interpretato nel senso che, qualora una decisione di deroga adottata ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat» rientri nel procedimento di autorizzazione previsto dalla direttiva VIA, il termine per contestare la legittimità di tale deroga non può scadere, per il pubblico interessato, prima della data della decisione di autorizzazione.
55.
Poiché la terza questione pregiudiziale si basa sulla premessa che il termine per contestare la legittimità di un’autorizzazione di deroga può scadere prima di tale data, non occorre rispondere alla stessa, riguardante, come indicato al paragrafo 30
supra
, l’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 5, della direttiva VIA.
B.
Sulle questioni quarta e quinta
56.
Dall’analisi delle questioni pregiudiziali prima e seconda risulta che, applicando i principi stabiliti dalla Corte nella sentenza Namur-[OSCURATO:PERSONA], il termine per contestare la legittimità di una decisione di deroga non può scadere per il pubblico interessato prima della data dell’autorizzazione. Essendo questa la premessa su cui si fondano le questioni pregiudiziali quarta e quinta, nell’ipotesi in cui la Corte condividesse la mia analisi, essa dovrebbe rispondere anche a tali questioni.
57.
Ricordo che, con le questioni pregiudiziali quarta e quinta il giudice del rinvio chiede un chiarimento circa i presupposti che devono essere soddisfatti, da un punto di vista sostanziale, ai fini della concessione di una decisione di deroga ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat». Più precisamente, il giudice del rinvio chiede, in primo luogo, se tale disposizione richieda un esame effettivo delle soluzioni alternative alla deroga richiesta, ad esempio per quanto riguarda l’ubicazione delle specie interessate o semplicemente l’alternativa consistente nell’assoluto rifiuto di tale deroga. In secondo luogo, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat» osti a che l’autorità competente adotti una decisione di deroga al fine di realizzare un progetto di riassetto urbano per il motivo che tale progetto è conforme all’interesse della protezione della fauna e della flora selvatiche nonché della conservazione degli habitat naturali, come ha fatto l’autorità competente nel procedimento principale.
58.
Come risulta dai paragrafi 5 e 6 delle presenti conclusioni, l’articolo 12 della direttiva «habitat» istituisce un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all’allegato IV, lettera a), di quest’ultima. L’obiettivo di tale disposizione è quello di garantire la sopravvivenza e la protezione delle specie animali vulnerabili vietando le attività che possono nuocere a queste ultime o ai loro habitat. In particolare, essa vieta il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione e delle aree di riposo di tali animali.
59.
L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat», dal canto suo, definisce le condizioni alle quali gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono derogare ai provvedimenti di rigorosa tutela di talune specie animali e derogare così all’articolo 12 di tale direttiva. Tali deroghe sono autorizzate in circostanze specifiche, elencate in modo preciso ed esaustivo, ad esempio per la protezione della fauna e della flora selvatiche (
42
) o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica (
43
).
60.
Secondo la giurisprudenza della Corte, sebbene l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat» autorizzi gli [OSCURATO:PERSONA] membri a derogare all’articolo 12 della stessa, una deroga adottata su tale base è subordinata, nei limiti in cui consente a tali [OSCURATO:PERSONA] membri di sottrarsi agli obblighi derivanti dal regime di rigorosa tutela delle specie naturali, alla condizione che non esista un’altra soluzione valida e che tale deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale (
44
).
61.
La Corte ha inoltre precisato che l’onere della prova della presenza di tali condizioni per ciascuna deroga grava sull’autorità che adotta la decisione di deroga (
45
). Inoltre, poiché l’articolo 16 della direttiva “habitat” costituisce un’eccezione al regime di protezione previsto da tale direttiva, deve essere interpretato restrittivamente (
46
). Tale disposizione deve inoltre essere applicata in modo adeguato per soddisfare precise esigenze e situazioni specifiche (
47
).
62.
In primo luogo, dalle precedenti considerazioni della Corte si può agevolmente dedurre che, qualora l’autorità competente intenda concedere una deroga ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat», tale autorità deve esaminare, in un primo momento, se l’obiettivo perseguito da tale deroga possa essere raggiunto mediante un’altra soluzione valida. La Corte ha precisato inequivocabilmente al riguardo che una deroga può essere concessa solo se l’obiettivo perseguito dalla medesima non può essere raggiunto attraverso un’altra soluzione valida (
48
). L’obbligo di esaminare altre soluzioni nell’ambito di una domanda di deroga riveste un’importanza capitale, dal momento che, secondo la formulazione dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat», l’assenza di tali altre soluzioni e la circostanza che il progetto proposto non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale costituiscono presupposti di tale deroga (
49
), il che implica che una siffatta domanda deve essere respinta qualora tali presupposti non siano soddisfatti (
50
).
63.
Inoltre, occorre sottolineare che, secondo la giurisprudenza della Corte, l’esame dell’autorità competente deve essere accompagnato dall’adempimento di un altro obbligo formale pertinente. Infatti, nel decidere su una domanda di deroga, l’autorità competente deve fornire una motivazione precisa e adeguata riferentesi ai motivi, alle condizioni e alle prescrizioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat» (
51
) e, in particolare, all’assenza di un’altra soluzione valida che permetta di raggiungere gli obiettivi invocati a sostegno della deroga di cui trattasi (
52
). È importante ricordare che questo obbligo è fondamentale, tra l’altro, ai fini dell’esercizio, da parte del pubblico interessato, del diritto di accesso alla giustizia, come descritto nella prima parte delle presenti conclusioni. Infatti, il rispetto dell’obbligo di motivazione deve consentire a detto pubblico, nell’ambito dell’applicazione delle misure di protezione delle specie, di comprendere i motivi per cui l’autorità competente ha adottato la sua decisione dopo la conclusione del procedimento di deroga, e quindi di decidere, nelle migliori condizioni e con piena cognizione di causa, se agire in giudizio. Allo stesso tempo, la motivazione deve consentire a tale giudice di esercitare il suo controllo giurisdizionale e di valutare, in particolare, se la decisione sia o meno viziata da errore (
53
).
64.
Nel caso di specie, dalle informazioni fornite nella decisione di rinvio risulta che non è stata esaminata alcuna soluzione alternativa con minore impatto sulle specie rigorosamente protette, né semplicemente l’alternativa consistente nel rifiutare del tutto l’autorizzazione per il progetto. Il giudice del rinvio rileva specificamente che la decisione di deroga di cui trattasi nel procedimento principale si è limitata ad indicare che «non vi [era] un’altra soluzione valida». Sebbene spetti a tale giudice procedere alla valutazione finale al riguardo, da tali informazioni si può dedurre che a quanto pare l’autorità competente è manifestamente venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat», vale a dire l’obbligo di esaminare l’esistenza di altre soluzioni valide e l’obbligo di fornire una motivazione precisa e sufficiente al riguardo, come espressamente richiesto dalla giurisprudenza della Corte (
54
).
65.
In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se un’autorità competente possa concludere, in una decisione di deroga, che è nell’interesse della protezione della fauna e della flora selvatiche e della conservazione degli habitat naturali autorizzare un committente a derogare alle disposizioni dell’articolo 12 della direttiva «habitat», osservo che tale dichiarazione riguarda, in particolare, i motivi di deroga previsti all’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva.
66.
Finora, la Corte non ha mai avuto occasione di interpretare il significato di tale disposizione nella sua giurisprudenza. Tuttavia, dalla formulazione dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva «habitat» risulta che la concessione di una deroga per tale motivo richiede la dimostrazione che la deroga in questione favorisce, in generale, la protezione della fauna e della flora selvatiche nonché la conservazione degli habitat naturali. In sostanza, l’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva «habitat» prevede un meccanismo che consente di conciliare la necessità di proteggere talune specie e taluni habitat con l’eventuale necessità di gestire altre specie o habitat che potrebbero essere minacciati. Esso consente un approccio flessibile alla conservazione, riconoscendo che in alcuni contesti sono necessari interventi per garantire la salute a lungo termine degli ecosistemi. Come già indicato, poiché l’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva «habitat» costituisce un’eccezione al regime di tutela previsto da tale direttiva, esso deve essere interpretato restrittivamente e, conformemente alla giurisprudenza della Corte, alla luce del principio di precauzione (
55
).
67.
In tale contesto, sembra difficile ritenere, come sostiene la Commissione, che un progetto di riassetto urbano, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede la costruzione di unità residenziali e che comporterà la distruzione dei siti di riposo di una colonia di specie protette, possa rientrare nel motivo di deroga previsto all’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva «habitat». Ciò vale a maggior ragione se si tiene conto del fatto che, contrariamente agli obblighi che incombono alle autorità competenti, come già esposto al paragrafo 63 delle presenti conclusioni, non viene fornita alcuna ragione per spiegare in che modo il progetto di cui trattasi contribuirebbe a proteggere la fauna e la flora selvatiche e alla conservazione degli habitat naturali. Ne consegue che, come esposto dal giudice del rinvio, tutti questi elementi, considerati nel loro insieme, suggeriscono un errore manifesto dell’autorità competente riguardo all’indicazione di un adeguato motivo per la deroga applicata al progetto di cui trattasi nel procedimento principale.
68.
Alla luce di quanto precede, concludo che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat» deve essere interpretato nel senso che un’autorità competente deve procedere a un effettivo esame di soluzioni alternative ai fini della concessione di una deroga ai sensi di tale disposizione. Inoltre, un’autorità competente non può avvalersi del motivo di deroga previsto all’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva «habitat» per autorizzare un progetto di costruzione, in particolare quando non è stato fornito alcun motivo per spiegare in che modo tale progetto favorisca la protezione della fauna e della flora selvatiche e la conservazione degli habitat naturali.
V.
Conclusioni
69.
Sulla base dell’analisi sopra esposta, propongo alla Corte di rispondere alle questioni sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte, Irlanda) nei seguenti termini:
1.
L’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
dev’essere interpretato nel senso che, quando una decisione di deroga adottata ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, rientra nella procedura di autorizzazione prevista dalla direttiva 2011/92, il termine per impugnare la legittimità di tale deroga non può scadere, per il pubblico interessato, prima della data della decisione di autorizzazione.
2.
L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio 92/43
deve essere interpretato nel senso che l’autorità competente deve compiere un esame effettivo di soluzioni alternative ai fini della concessione di una deroga ai sensi di tale disposizione e che tale autorità deve fornire la specifica motivazione sottesa alla deroga concessa. Inoltre, l’autorità competente non può avvalersi del motivo di deroga previsto all’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/43 per autorizzare un progetto di costruzione, in particolare quando non è stato fornito alcun motivo per spiegare in che modo tale progetto favorisca la protezione della fauna e della flora selvatiche e la conservazione degli habitat naturali.
(
1
) Lingua originale: l’inglese
(
2
) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (
GU 1992, L 206, pag. 7
; in prosieguo: la «direttiva “habitat”»).
(
3
) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (
GU 2012, L 26, pag. 1
; in prosieguo: la «direttiva VIA»).
(
4
) In prosieguo: i «ricorrenti nel procedimento principale».
(
5
) In prosieguo: il «progetto di riassetto urbano».
(
6
) V. anche Commissione europea «Piano d’azione dell’UE per la conservazione di tutte le specie di pipistrelli nell’Unione europea (2018-2024)» e «Documento complementare», del 13 gennaio 2023, disponibile per consultazione sul sito https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/2b8bfe05-4fa6-43d5-b82a-c6d484cb82e4/details.
(
7
) Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus (Danimarca) il 25 giugno 1998 ed approvata a nome della Comunità europea con decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (
GU 2005, L 124, pag. 1
, in prosieguo: la «Convenzione di Aarhus»).
(
8
) In prosieguo: la «sentenza Namur-[OSCURATO:PERSONA]».
(
9
) In prosieguo: le «RSC».
(
10
) In prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]» o il «committente».
(
11
) Il rilascio di un permesso di costruire dev’essere inteso come riferito al concetto di «autorizzazione», quale definito all’articolo 1 paragrafo 2, lettera c), della direttiva VIA.
(
12
) V. articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VIA.
(
13
) V. articoli 1, paragrafo 2, lettera g), e 3, paragrafo 1, della direttiva VIA.
(
14
) V. considerando 8 della direttiva VIA.
(
15
) V. articolo 4, paragrafo 1, della direttiva VIA. Una valutazione di impatto ambientale sistematica è necessaria per progetti quali le centrali nucleari, i tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, le autostrade, le vie di rapida comunicazione, gli impianti di smaltimento dei rifiuti pericolosi e le dighe di una determinata capacità. Ad esempio, tale disposizione si applicava al progetto oggetto della sentenza Namur-[OSCURATO:PERSONA].
(
16
) V. articolo 4, paragrafo 2, della direttiva VIA, il quale prevede che tale determinazione possa essere effettuata mediante un esame caso per caso o mediante criteri soglia.
(
17
) V. articolo 4, paragrafo 3, e allegati II e II.A della direttiva VIA.
(
18
) Sentenza Namur-[OSCURATO:PERSONA], punto 52.
(
19
) V. considerando 16 e 17 e articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva VIA.
(
20
) V. articolo 11, paragrafi 1 e 3, della direttiva VIA.
(
21
) V. articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva VIA in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della medesima. V. anche, al riguardo, conclusioni dell’avvocata generale Kokott nella causa Namur-[OSCURATO:PERSONA] (
C‑463/20
,
EU:C:2021:868
, paragrafi
48
e
49
).
(
22
) Sentenza Namur-[OSCURATO:PERSONA], punti 62 e 65.
(
23
)
Ibidem
, punto 59.
(
24
)
Ibidem
, punto 59.
(
25
)
Ibidem
, punto 62.
(
26
)
Ibidem
, punto 1 del dispositivo.
(
27
) V. sentenza Namur-[OSCURATO:PERSONA], punto 48.
(
28
) V. articolo 8
bis
, paragrafo 1, lettera b), della direttiva VIA. V. anche, quale elemento interpretativo al riguardo, articolo 11 [OSCURATO:PERSONA], il quale richiede che le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente siano integrate, tra l’altro, nell’attuazione delle azioni dell’Unione.
(
29
) V., al riguardo, considerando 7 della direttiva VIA.
(
30
) V., in particolare, il punto 3 di tale allegato, intitolato «Tipologia e caratteristiche dell’impatto potenziale».
(
31
) V. paragrafo 35 delle presenti conclusioni.
(
32
) V. sentenza del 3 marzo 2011, Commissione/Irlanda (
C‑50/09
,
EU:C:2011:109
, punti da
72
a
74
).
(
33
) Sentenza Namur-[OSCURATO:PERSONA], punto 56.
(
34
) Sentenza Namur-[OSCURATO:PERSONA], punto 57 e giurisprudenza citata.
(
35
) Conclusioni dell’avvocata generale Kokott nella causa Namur-[OSCURATO:PERSONA] (
C‑463/20
,
EU:C:2021:868
).
(
36
)
Ibidem
, paragrafo 73.
(
37
)
Ibidem
, paragrafo 74.
(
38
) V., in particolare, sentenza dell’8 maggio 2025, M.K. (
C‑324/23
,
EU:C:2025:324
, punto
51
).
(
39
) Sentenza Namur-[OSCURATO:PERSONA], punto 79 e punto 2 del dispositivo. In particolare, la Corte ha considerato che la partecipazione del pubblico è effettiva al riguardo quando, in primo luogo, essa intervenga prima dell’adozione della decisione che l’autorità competente deve prendere per autorizzare tale progetto, in secondo luogo, consenta al pubblico di esprimersi in modo utile e completo sull’impatto ambientale complessivo di detto progetto e, in terzo luogo, l’autorità competente ad autorizzare il progetto possa tenere pienamente conto di tale partecipazione.
(
40
) V., a tale effetto e per analogia, sentenza dell’8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK (
C‑243/15
,
EU:C:2016:838
, punti da
46
a
49
), in cui la Corte ha considerato che la partecipazione del pubblico dev’essere garantita nell’ambito del procedimento per l’adozione di decisioni riguardanti l’impatto ambientale.
(
41
) V., per analogia, sentenza del 7 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑72/12
,
EU:C:2013:712
, punto
37
).
(
42
) V. articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva «habitat».
(
43
) V. articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva «habitat».
(
44
) Sentenza dell’11 luglio 2024, WWF Österreich e a. (
C‑601/22
,
EU:C:2024:595
, punto
49
e la giurisprudenza citata).
(
45
)
Ibidem
, punto 50 e giurisprudenza citata.
(
46
)
Ibidem
, punto 50 e giurisprudenza citata.
(
47
)
Ibidem
, punto 51 e giurisprudenza citata.
(
48
) V. sentenza del 10 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑674/17
,
EU:C:2019:851
, punto
47
).
(
49
) V., al riguardo, sentenza del 10 maggio 2007, Commissione/Austria (
C‑508/04
,
EU:C:2007:274
, punto
115
).
(
50
) V., al riguardo, sentenza del 14 giugno 2007, Commissione/Finlandia (
C‑342/05
,
EU:C:2007:341
, punto
31
).
(
51
)
Ibidem
, punto 25 e giurisprudenza citata.
(
52
)
Ibidem
, punto 30.
(
53
) V., al riguardo, sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑721/21
,
EU:C:2023:477
, punto
33
). Inoltre, la motivazione è altresì rilevante per l’autorità competente a condurre la valutazione dell’impatto ambientale di un progetto e adottare la decisione di autorizzazione ai sensi della direttiva VIA, come illustrato nella prima parte delle presenti conclusioni.
(
54
) È questo, precisamente, l’approccio descritto dal governo irlandese nella «Guida sulla rigorosa protezione di alcune specie animali e vegetali ai sensi della direttiva “habitat” in Irlanda», pagg. 11 e 12, disponibile all’indirizzo https://www.npws.ie/sites/default/files/files/strict-protection-of-certain-animal-and-plant-species.pdf.
(
55
) V., per analogia, sentenza del 10 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑674/17
,
EU:C:2019:851
, punti
66
e
69
).