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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 35083/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Trapani aveva parzialmente negato al detenuto il beneficio della liberazione anticipata, rilevando come la condotta tenuta dal Ruscica durante la permanenza presso la comunità terapeutica fosse stata irruenta e violenta, quindi non compatibile con la finalità rieducativa e valutabile negativamente in funzione del richiesto beneficio per lo specifico semestre in cui si era verificato un episodio critico.

Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, denunciando l'inosservanza o erronea applicazione dell'alt 54 0.P., con conseguente vizio di motivazione sul punto, per omessa valutazione di elementi decisivi in ordine al diniego della concessione del beneficio.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché costituiti da mere doglianze di fatto e non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle )0,u spese processuali e della somma di euro tremi~a cassa delle ammende.

Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Trapani aveva parzialmente negato al detenuto il beneficio della liberazione anticipata, rilevando come la condotta tenuta dal Ruscica durante la permanenza presso la comunità terapeutica fosse stata irruenta e violenta, quindi non compatibile con la finalità rieducativa e valutabile negativamente in funzione del richiesto beneficio per lo specifico semestre in cui si era verificato un episodio critico. Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, denunciando l'inosservanza o erronea applicazione dell'alt 54 0.P., con conseguente vizio di motivazione sul punto, per omessa valutazione di elementi decisivi in ordine al diniego della concessione del beneficio. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché costituiti da mere doglianze di fatto e non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle )0,u spese processuali e della somma di euro tremi~a cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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