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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 08092/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, AVV. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 20-21 aprile 2021 del Tribunale di Catanzaro„che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 19/03/2021 del GIP dello stesso Tribunale che ha ordinato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, della somma di euro 2.384.161,85 costituente il profitto complessivo dei reati di cui agli artt. 2, 5, 8 e 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, nonché del reato di cui all'art. 416, cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 3, legge n. 146 del 2006. 1.1.Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla propria responsabilità.

L'impresa di cui è titolare, afferma, ha sempre pagato con bonifici gli importi delle fatture emesse, comprensive dell'imposta sul valore aggiunto, come risulta dalla documentazione sequestrata.

L'evasione dell'IVA posta in essere dalle cd.

"cartiere" fornitrici della merce non legittima la presunzione di consapevolezza, da parte del commerciante-cliente, dell'illecito consumato a monte della fornitura considerato che il commerciante non percepisce alcuna utilità dalla predetta evasione fiscale.

Le operazioni poste in essere dalla ricorrente non presentano alcun indice di anomalia, nemmeno per il solo "segmento" commerciale che l'ha coinvolta direttamente.

Gli elementi di sospetto indicati dal Tribunale dimostrano, piuttosto, la propria buona fede posto che: a) la propria impresa aveva iniziato l'attività ben prima della costituzione delle due società "cartiere"; b) essa aveva rapporti commerciali anche con altre società estranee alle indagini; c) il pagamento anticipato è metodo diffuso che consente di ottenere un prezzo più vantaggioso e in ogni caso, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, i pagamenti venivano effettuati a 60/90 giorni dalla consegna della merce e talvolta anche con notevole ritardo; d) non sono state valutate emergenze investigative relative alla singola posizione della ricorrente; e) la continuità delle forniture non può costituire elemento di sospetto. 1.2.Con il secondo deduce l'inosservanza dell'art. 240 cod. pen. sotto il profilo della violazione del principio di proporzionalità e solidarietà applicati in maniera non consentita.

Deduce, al riguardo, il mancato accertamento della proporzione tra il valore dei beni mobili ed immobili di proprietà della ricorrente e dei lei coniuge ed il presunto profitto tratto da ogni singolo indagato.

L'aver proceduto al sequestro di tutti i beni degli indagati a garanzia del pagamento dell'intero (presunto) danno erariale - conclude - comporta l'applicazione di un non consentito principio di solidarietà tra correi incompatibile con il carattere sanzionatorio della confisca. r [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è inammissibile. 3.Prima di procedere all'esame dei motivi è necessario dar conto, in sintesi, di quel che risulta dal provvedimento impugnato dalla cui lettura emerge l'esistenza di un gruppo di operatori economici impegnati nella commercializzazione del pellet cui si imputa (provvisoriamente) di avere posto in essere una serie di "frodi carosello", attraverso la creazione di società cartiere (la «[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.» e la «[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.», intestate a nullatenenti cittadini ucraini della famiglia Oprish) alle quali erano fittiziamente imputati gli acquisti della merce in realtà consegnata direttamente alle società acquirenti dal fornitore straniero, la società estone «[OSCURATO:PERSONA] ou», anch'essa intestata a un appartenente della famiglia Oprish, Vasyl.

Attraverso l'interposizione fittizia delle due società cartiere, evasori fiscali totali dell'IVA, le società acquirenti, destinatarie di fatturazioni per operazioni soggettivamente inesistenti, hanno potuto sostenere l'acquisto dei materiali a prezzi più bassi.

Il Tribunale non dubita della natura fittizia delle società "cartiere" sopra indicate, del tutto prive di una struttura organizzativa ed operativa aziendale, di beni strumentali, capannoni, magazzini, prive di dipendenti (la [OSCURATO:PERSONA]) o comunque in numero del tutto inadeguato (la [OSCURATO:PERSONA], che aveva tre dipendenti, uno dei quali titolare della [OSCURATO:PERSONA], il Vasyl, un'altra lavorava come badante a Catanzaro, l'altro era dipendente, a tempo indeterminato, di uno dei clienti della società stessa).

La sussistenza dell'ipotizzata associazione per delinquere è affermata dal Tribunale sulla scorta della evidente stabilità dell'accordo criminoso al quale ricondurre l'esecuzione dei singoli reati-fine: «Nel corso delle indagini, che hanno coperto un periodo dal 2016 all'attualità, - afferma il Tribunale - sono infatti state ricostruite centinaia di operazioni di importazione del pellet, tutte attuate con le medesime, fraudolente, modalità.

Dimostra la stabilità del vincolo associativo anche il livello di organizzazione e programmazione dell'attività delittuosa.

Si è già osservato, a questo proposito, che le società cartiere [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. hanno operato in modo perfettamente coordinato tra loro, avvicendandosi nell'importazione del pellet in modo tale da - almeno negli intendimenti degli associati - non dare luogo ad evasioni fiscali che superassero le soglie del penalmente rilevante, individuate dall'art. 10 ter d.lgs. 74/2000.

Allo stesso modo rilevano le operazioni (oggettivamente e soggettivamente inesistenti) fittiziamente effettuate tra le due società in modo da riportare il valore dell'IVA evasa al di sotto della soglia di 250.000,00 euro.

Le indicate operazioni, ed il coordinamento tra le due cartiere, dimostrano chiaramente l'esistenza di una regia unitaria nella realizzazione dell'attività delle "frodi carosello".

Né vi sono dubbi in ordine alla proiezione del vincolo associativo alla commissione di una serie indeterminata di delitti, tenuto conto che l'attività criminosa, protrattasi per cinque anni, ancora era in corso - secondo quanto emerge dalle risultanze investigative - al momento del sequestro preventivo.

La struttura organizzativa ideata dagli associati era invero ben avviata e come tale in grado di dar luogo, come in effetti avvenuto sino al momento del sequestro, alla verificazione di una serie indeterminata di ipotesi di frodi fiscali.

L'organizzazione, inoltre, si è avvalsa di mezzi e strutture perfettamente funzionali ai suoi illeciti scopi, quali, per l'appunto, le stesse società cartiere attraverso le quali sono state poste in essere le fatturazioni per operazioni soggettivamente inesistenti.

Inoltre, l'associazione è risultata dotata delle competenze tecniche per la creazione e la gestione del meccanismo truffaldino, in pregiudizio dell'Erario, potendo avvalersi dell'apporto di figure professionali specialistiche, come il commercialista [OSCURATO:PERSONA], il quale si è occupato di gestire la trasmissione telematica delle dichiarazioni e comunicazioni riguardanti la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., e presso il cui studio ha eletto la propria sede legale quest'ultima società».

Quanto agli operatori economici italiani (i clienti delle società cartiere e, prima ancora, di quella di diritto estone), il Tribunale osserva che il fatto che «abbiano effettuato ripetuti acquisti di pellet dalle società cartiere rappresenta un elemento già indicativo della loro partecipazione al sodalizio.

Si presume, cioè, che essendo ammessi all'acquisto reiterato di materiale a prezzo ribassato e anticoncorrenziale, gli operatori economici fossero a conoscenza del meccanismo delittuoso, in pregiudizio al Fisco, posto alla base dei loro acquisti».

A prescindere da (ed in aggiunta 4ciò, l'ordinanza valorizza i seguenti indici di partecipazione (indiziaria) al sodalizio: «A) è risultato che molti degli operatori economici, acquirenti finali del pellet, precedentemente alla costituzione delle società cartiere [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., acquistassero il materiale direttamente dalla società di diritto estone [OSCURATO:PERSONA] ou (intestata sempre agli Oprish) da cui è risultato che poi si siano rifornite la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].

Tale elemento appare indicativo del coinvolgimento degli operatori economici acquirenti dalle cartiere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel progetto relativo alla costituzione di queste ultime, attuato, per come già si è messo in evidenza in precedenza, per creare una interposizione fittizia nell'acquisto strumentale, attraverso l'evasione totale dell'IVA nell'ambito dell'acquisto in fra-comunitario, all'abbassamento dei costi del materiale.

B) E' risultato che gli acquisti del materiale da parte delle società cartiere avvenisse con denaro messo a disposizione, all'occorrenza, dagli operatori economici acquirenti finali del pellet.

Questi ultimi, sostanzialmente, hanno sempre anticipato i soldi alle società (fittizie, e dunque totalmente incapienti) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affinché, con tali soldi, effettuassero il pagamento dei materiali, poi direttamente spediti agli acquirenti.

Il che dimostra, logicamente, che gli operatori economici acquirenti del pellet ben sapessero che i soggetti da cui loro stessi stavano effettuando i loro acquisti fossero soggetti privi di capacità economica, e utilizzati quali meri enti interposti, fittiziamente, nell'acquisto del materiale, al solo scopo di vedere ribassato - attraverso l'evasione dell'IVA sull'acquisto - il prezzo della loro merce.

C) Gli operatori economici coinvolti nella presente indagine hanno, nella maggior parte dei casi, acquistato il pellet da entrambe le società cartiere [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s ..

Si tratta di circostanza senz'altro significativa, che induce ad escludere l'occasionalità dell'acquisto dall'una e dell'altra società.

Inoltre, appare straordinariamente significativo, nel senso della piena consapevolezza del meccanismo tipico di operatività del sodalizio, la circostanza che, non appena costituita, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. abbia immediatamente acquisito sostanzialmente l'intero pacchetto di clienti della precedente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., realizzando, sin da subito, un fatturato estremamente rilevante (il volume di affari supera il valore di 1 milione di euro in meno di 100 giorni).

Il che dimostra che gli operatori economici acquirenti del pellet si siano rivolti alla [OSCURATO:PERSONA] non per averla scelta casualmente sul mercato, ma perché facenti parte del meccanismo associativo ed essendo a conoscenza che quest'ultima società cartiera avesse preso il posto della precedente».

Nei confronti dell'odierna ricorrente, il Tribunale ritiene sussistenti tutti gli indicatori, considerati sintomatici della consapevole adesione della stessa al sodalizio in questione.

Questi, in particolare, afferma il Tribunale: a) aveva avuto rapporti diretti con la [OSCURATO:PERSONA]; b) aveva pagato in anticipo le forniture effettuate dalle due "cartiere" («circostanza, questa - osserva il Tribunale -, in relazione alla quale la difesa non ha offerto in valutazione elementi di segno contrario rispetto alla prospettazione accusatoria, ma si è limitata a sostenere soltanto che talvolta le fatture venivano pagate in ritardo, elemento che non appare idoneo ad incidere sulla prospettazione accusatoria e sulle risultanze documentali, dalle quali si apprende chiaramente che, la ditta individuale MAGRO effettuava il pagamento preventivo ad entrambe le società»; c) aveva avuto rapporti di fornitura, per importi considerevoli con le due "cartiere", dal 2016 al 2021, «sia con la [OSCURATO:PERSONA].

S.r.l.s., sin dal momento della sua prima costituzione (a dimostrazione della precedenza del rapporto con gli Oprish e gli altri associati), sia con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., sin dal momento della sua costituzione e del suo avvicendamento rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. (quando, come era avvenuto anche con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., era un operatore economico del tutto sconosciuto e privi di credenziali sul mercato)».

La memoria difensiva e la documentazione prodotte dalla ricorrente in sede di riesame non sono state ritenute idonee ad elidere gli indizi della sua partecipazione al sodalizio per le ragioni diffusamente indicate dal Tribunale alla pag. 15. 4.Tanto premesso, il primo motivo è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge. 4.1.E' necessario ribadire che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. 4.2.Conne più volte affermato da questa Corte, «in tema di riesame delle misure caute/ari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non IWIogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez.

U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01). 4.3 Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01); motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto). 4.4.Anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, n.rn.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, n.m.). 4.5.In tal caso, però, è onere del ricorrente: a) allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame; b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale; c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi del reato, non i gravi indizi di colpevolezza (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 14823 del 30/11/2016, deo. 2017, Lochi, n.m., secondo cui «poiché il c.d."effetto devolutivo" del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare ("fumus commissi delicti" e, nel sequestro preventivo," periculum in mora") (Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv. 267508), il vizio denunciabile come violazione di legge deve riguardare l'omessa motivazione su questioni decisive sottoposte al Tribunale del riesame ed evincibili dagli atti ad esso trasmessi o dalle produzioni difensive (atti, compresi quelli investigativi, la cui esistenza il ricorrente ha comunque l'onere di provare nella loro fisica collocazione tra quelli a disposizione del Tribunale e allegare al ricorso)»). 4.6.Nel caso di specie non ricorre nessuna delle ipotesi che legittimano il ricorso per cassazione.

Il Tribunale del riesame ha ampiamente dato conto delle ragioni della propria decisione adottando una motivazione che in alcun modo può essere definita apparente, mancante o del tutto irrazionale nei termini sopra spiegati.

Nè risulta omesso l'esame di punti decisivi (che la ricorrente, in violazione dell'onere di autosufficienza di cui al precedente capoverso § 4.5, non allega). [OSCURATO:PERSONA] semplicemente sollecita la Corte di cassazione ad una revisione critica del governo logico dei dati di fatto dai quali il Tribunale ha desunto, a livello indiziario, la sussistenza dell'associazione, la partecipazione ad essa della ricorrente, la consapevolezza di essersi inserita in un meccanismo fraudolento che le impedisce, ai fini cautelari, di opporre la propria buona fede.

Si tratta di una lettura alternativa del tutto improduttiva. 4.7.E' noto, infatti, che ai fini della adozione del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi di reato, indipendentemente dall'accertamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell'elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all'adozione della misura cautelare reale (Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383; Sez. 6, n. 10618 del 23/02/2010, Olivieri, Rv. 246415; Sez. 1, n. 15298 del 04/04/2006, Bonura, Rv. 234212). 4.8.0rbene, il fatto indiziante è di per sé normalmente significativo di una pluralità di fatti non noti, per cui in tal caso si può pervenire al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi solo applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. (così Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230).

Ma tale operazione comporta, di fatto, la trasformazione dell'indizio in prova e la applicazione di una regola di giudizio diversa da quella richiesta in sede cautelare reale.

Poiché infatti l'indizio ha valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - del reato per il quale è stato adottato il sequestro preventivo, quello di segno contrario deve essere di natura tale da privare l'indizio accusatorio, con immediata evidenza, persino di tale portata possibilistica, così che si possa giungere alla conclusione che il sequestro è stato adottato in assenza, appunto, di indizi.

Non è perciò coerente con il tipo di giudizio tipico della fase cautelare reale proporre una lettura alternativa del fatto indiziante o, in alternativa, opporre all'indizio accusatorio uno uguale e di segno contrario che comunque non priva il primo della sua astratta attitudine a ricondurre il fatto nell'ambito della fattispecie di reato ipotizzata.

Il Tribunale fa buon governo di questi principi dando espressamente atto che le deduzioni difensive, comunque non riscontrate, non escludono, a livello indiziario, la sussistenza dei reati ascritti alla ricorrente. 6.11 secondo motivo è generico e manifestamente infondato. 6.1.Costituisce insegnamento consolidato della Corte di cassazione quello secondo il quale il delitto di associazione per delinquere é idoneo a generare un profitto autonomo rispetto a quello prodotto dai reati fine, il quale è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme di questi ultimi (Sez. 2, n. 30255 del 03/03/2017, Rv. 270705 - 01; Sez. 3, n. 44912 del 07/04/2016, Rv. 268772 - 01; Sez. 3, n. 26721 del 04/03/2015, Rv. 263945 - 01; cfr., altresì, Sez. 3, n. 14044 del 12/12/2017, dep. 2018, Rv. 272548 - 01, secondo cui nell'ipotesi di associazione per delinquere, la determinazione del profitto confiscabile corrisponde alla sommatoria dei profitti conseguiti dall'associazione nel suo complesso per effetto della consumazione dei singoli reati fine, che vanno attribuiti, sia pure nelle forme provvisorie tipiche della fase cautelare, ad uno o più associati, anche se ignoti, e di tale profitto, ogni associato è chiamato a rispondere dal momento in cui ha aderito al sodalizio, senza che ciò possa comportare una duplicazione del profitto confiscabile). 6.2.La ricorrente non può quindi (e certamente non in questa fase cautelare) predicare la propria estraneità al profitto ottenuto dal sodalizio del quale è partecipe.

Sotto altro profilo, la Magro non indica nemmeno il valore dei beni a lei sequestrati e la conseguente "sproporzione" rispetto al profitto conseguito con i reati-fine a lei specificamente ascritti. 7.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, AVV. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 20-21 aprile 2021 del Tribunale di Catanzaro„che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 19/03/2021 del GIP dello stesso Tribunale che ha ordinato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, della somma di euro 2.384.161,85 costituente il profitto complessivo dei reati di cui agli artt. 2, 5, 8 e 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, nonché del reato di cui all'art. 416, cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 3, legge n. 146 del 2006. 1.1.Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla propria responsabilità. L'impresa di cui è titolare, afferma, ha sempre pagato con bonifici gli importi delle fatture emesse, comprensive dell'imposta sul valore aggiunto, come risulta dalla documentazione sequestrata. L'evasione dell'IVA posta in essere dalle cd. "cartiere" fornitrici della merce non legittima la presunzione di consapevolezza, da parte del commerciante-cliente, dell'illecito consumato a monte della fornitura considerato che il commerciante non percepisce alcuna utilità dalla predetta evasione fiscale. Le operazioni poste in essere dalla ricorrente non presentano alcun indice di anomalia, nemmeno per il solo "segmento" commerciale che l'ha coinvolta direttamente. Gli elementi di sospetto indicati dal Tribunale dimostrano, piuttosto, la propria buona fede posto che: a) la propria impresa aveva iniziato l'attività ben prima della costituzione delle due società "cartiere"; b) essa aveva rapporti commerciali anche con altre società estranee alle indagini; c) il pagamento anticipato è metodo diffuso che consente di ottenere un prezzo più vantaggioso e in ogni caso, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, i pagamenti venivano effettuati a 60/90 giorni dalla consegna della merce e talvolta anche con notevole ritardo; d) non sono state valutate emergenze investigative relative alla singola posizione della ricorrente; e) la continuità delle forniture non può costituire elemento di sospetto. 1.2.Con il secondo deduce l'inosservanza dell'art. 240 cod. pen. sotto il profilo della violazione del principio di proporzionalità e solidarietà applicati in maniera non consentita. Deduce, al riguardo, il mancato accertamento della proporzione tra il valore dei beni mobili ed immobili di proprietà della ricorrente e dei lei coniuge ed il presunto profitto tratto da ogni singolo indagato. L'aver proceduto al sequestro di tutti i beni degli indagati a garanzia del pagamento dell'intero (presunto) danno erariale - conclude - comporta l'applicazione di un non consentito principio di solidarietà tra correi incompatibile con il carattere sanzionatorio della confisca. r [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è inammissibile. 3.Prima di procedere all'esame dei motivi è necessario dar conto, in sintesi, di quel che risulta dal provvedimento impugnato dalla cui lettura emerge l'esistenza di un gruppo di operatori economici impegnati nella commercializzazione del pellet cui si imputa (provvisoriamente) di avere posto in essere una serie di "frodi carosello", attraverso la creazione di società cartiere (la «[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.» e la «[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.», intestate a nullatenenti cittadini ucraini della famiglia Oprish) alle quali erano fittiziamente imputati gli acquisti della merce in realtà consegnata direttamente alle società acquirenti dal fornitore straniero, la società estone «[OSCURATO:PERSONA] ou», anch'essa intestata a un appartenente della famiglia Oprish, Vasyl. Attraverso l'interposizione fittizia delle due società cartiere, evasori fiscali totali dell'IVA, le società acquirenti, destinatarie di fatturazioni per operazioni soggettivamente inesistenti, hanno potuto sostenere l'acquisto dei materiali a prezzi più bassi. Il Tribunale non dubita della natura fittizia delle società "cartiere" sopra indicate, del tutto prive di una struttura organizzativa ed operativa aziendale, di beni strumentali, capannoni, magazzini, prive di dipendenti (la [OSCURATO:PERSONA]) o comunque in numero del tutto inadeguato (la [OSCURATO:PERSONA], che aveva tre dipendenti, uno dei quali titolare della [OSCURATO:PERSONA], il Vasyl, un'altra lavorava come badante a Catanzaro, l'altro era dipendente, a tempo indeterminato, di uno dei clienti della società stessa). La sussistenza dell'ipotizzata associazione per delinquere è affermata dal Tribunale sulla scorta della evidente stabilità dell'accordo criminoso al quale ricondurre l'esecuzione dei singoli reati-fine: «Nel corso delle indagini, che hanno coperto un periodo dal 2016 all'attualità, - afferma il Tribunale - sono infatti state ricostruite centinaia di operazioni di importazione del pellet, tutte attuate con le medesime, fraudolente, modalità. Dimostra la stabilità del vincolo associativo anche il livello di organizzazione e programmazione dell'attività delittuosa. Si è già osservato, a questo proposito, che le società cartiere [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. hanno operato in modo perfettamente coordinato tra loro, avvicendandosi nell'importazione del pellet in modo tale da - almeno negli intendimenti degli associati - non dare luogo ad evasioni fiscali che superassero le soglie del penalmente rilevante, individuate dall'art. 10 ter d.lgs. 74/2000. Allo stesso modo rilevano le operazioni (oggettivamente e soggettivamente inesistenti) fittiziamente effettuate tra le due società in modo da riportare il valore dell'IVA evasa al di sotto della soglia di 250.000,00 euro. Le indicate operazioni, ed il coordinamento tra le due cartiere, dimostrano chiaramente l'esistenza di una regia unitaria nella realizzazione dell'attività delle "frodi carosello". Né vi sono dubbi in ordine alla proiezione del vincolo associativo alla commissione di una serie indeterminata di delitti, tenuto conto che l'attività criminosa, protrattasi per cinque anni, ancora era in corso - secondo quanto emerge dalle risultanze investigative - al momento del sequestro preventivo. La struttura organizzativa ideata dagli associati era invero ben avviata e come tale in grado di dar luogo, come in effetti avvenuto sino al momento del sequestro, alla verificazione di una serie indeterminata di ipotesi di frodi fiscali. L'organizzazione, inoltre, si è avvalsa di mezzi e strutture perfettamente funzionali ai suoi illeciti scopi, quali, per l'appunto, le stesse società cartiere attraverso le quali sono state poste in essere le fatturazioni per operazioni soggettivamente inesistenti. Inoltre, l'associazione è risultata dotata delle competenze tecniche per la creazione e la gestione del meccanismo truffaldino, in pregiudizio dell'Erario, potendo avvalersi dell'apporto di figure professionali specialistiche, come il commercialista [OSCURATO:PERSONA], il quale si è occupato di gestire la trasmissione telematica delle dichiarazioni e comunicazioni riguardanti la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., e presso il cui studio ha eletto la propria sede legale quest'ultima società». Quanto agli operatori economici italiani (i clienti delle società cartiere e, prima ancora, di quella di diritto estone), il Tribunale osserva che il fatto che «abbiano effettuato ripetuti acquisti di pellet dalle società cartiere rappresenta un elemento già indicativo della loro partecipazione al sodalizio. Si presume, cioè, che essendo ammessi all'acquisto reiterato di materiale a prezzo ribassato e anticoncorrenziale, gli operatori economici fossero a conoscenza del meccanismo delittuoso, in pregiudizio al Fisco, posto alla base dei loro acquisti». A prescindere da (ed in aggiunta 4ciò, l'ordinanza valorizza i seguenti indici di partecipazione (indiziaria) al sodalizio: «A) è risultato che molti degli operatori economici, acquirenti finali del pellet, precedentemente alla costituzione delle società cartiere [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., acquistassero il materiale direttamente dalla società di diritto estone [OSCURATO:PERSONA] ou (intestata sempre agli Oprish) da cui è risultato che poi si siano rifornite la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Tale elemento appare indicativo del coinvolgimento degli operatori economici acquirenti dalle cartiere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel progetto relativo alla costituzione di queste ultime, attuato, per come già si è messo in evidenza in precedenza, per creare una interposizione fittizia nell'acquisto strumentale, attraverso l'evasione totale dell'IVA nell'ambito dell'acquisto in fra-comunitario, all'abbassamento dei costi del materiale. B) E' risultato che gli acquisti del materiale da parte delle società cartiere avvenisse con denaro messo a disposizione, all'occorrenza, dagli operatori economici acquirenti finali del pellet. Questi ultimi, sostanzialmente, hanno sempre anticipato i soldi alle società (fittizie, e dunque totalmente incapienti) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affinché, con tali soldi, effettuassero il pagamento dei materiali, poi direttamente spediti agli acquirenti. Il che dimostra, logicamente, che gli operatori economici acquirenti del pellet ben sapessero che i soggetti da cui loro stessi stavano effettuando i loro acquisti fossero soggetti privi di capacità economica, e utilizzati quali meri enti interposti, fittiziamente, nell'acquisto del materiale, al solo scopo di vedere ribassato - attraverso l'evasione dell'IVA sull'acquisto - il prezzo della loro merce. C) Gli operatori economici coinvolti nella presente indagine hanno, nella maggior parte dei casi, acquistato il pellet da entrambe le società cartiere [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s .. Si tratta di circostanza senz'altro significativa, che induce ad escludere l'occasionalità dell'acquisto dall'una e dell'altra società. Inoltre, appare straordinariamente significativo, nel senso della piena consapevolezza del meccanismo tipico di operatività del sodalizio, la circostanza che, non appena costituita, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. abbia immediatamente acquisito sostanzialmente l'intero pacchetto di clienti della precedente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., realizzando, sin da subito, un fatturato estremamente rilevante (il volume di affari supera il valore di 1 milione di euro in meno di 100 giorni). Il che dimostra che gli operatori economici acquirenti del pellet si siano rivolti alla [OSCURATO:PERSONA] non per averla scelta casualmente sul mercato, ma perché facenti parte del meccanismo associativo ed essendo a conoscenza che quest'ultima società cartiera avesse preso il posto della precedente». Nei confronti dell'odierna ricorrente, il Tribunale ritiene sussistenti tutti gli indicatori, considerati sintomatici della consapevole adesione della stessa al sodalizio in questione. Questi, in particolare, afferma il Tribunale: a) aveva avuto rapporti diretti con la [OSCURATO:PERSONA]; b) aveva pagato in anticipo le forniture effettuate dalle due "cartiere" («circostanza, questa - osserva il Tribunale -, in relazione alla quale la difesa non ha offerto in valutazione elementi di segno contrario rispetto alla prospettazione accusatoria, ma si è limitata a sostenere soltanto che talvolta le fatture venivano pagate in ritardo, elemento che non appare idoneo ad incidere sulla prospettazione accusatoria e sulle risultanze documentali, dalle quali si apprende chiaramente che, la ditta individuale MAGRO effettuava il pagamento preventivo ad entrambe le società»; c) aveva avuto rapporti di fornitura, per importi considerevoli con le due "cartiere", dal 2016 al 2021, «sia con la [OSCURATO:PERSONA]. S.r.l.s., sin dal momento della sua prima costituzione (a dimostrazione della precedenza del rapporto con gli Oprish e gli altri associati), sia con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., sin dal momento della sua costituzione e del suo avvicendamento rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. (quando, come era avvenuto anche con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., era un operatore economico del tutto sconosciuto e privi di credenziali sul mercato)». La memoria difensiva e la documentazione prodotte dalla ricorrente in sede di riesame non sono state ritenute idonee ad elidere gli indizi della sua partecipazione al sodalizio per le ragioni diffusamente indicate dal Tribunale alla pag. 15. 4.Tanto premesso, il primo motivo è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge. 4.1.E' necessario ribadire che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. 4.2.Conne più volte affermato da questa Corte, «in tema di riesame delle misure caute/ari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non IWIogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01). 4.3 Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01); motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto). 4.4.Anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, n.rn.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, n.m.). 4.5.In tal caso, però, è onere del ricorrente: a) allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame; b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale; c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi del reato, non i gravi indizi di colpevolezza (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 14823 del 30/11/2016, deo. 2017, Lochi, n.m., secondo cui «poiché il c.d."effetto devolutivo" del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare ("fumus commissi delicti" e, nel sequestro preventivo," periculum in mora") (Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv. 267508), il vizio denunciabile come violazione di legge deve riguardare l'omessa motivazione su questioni decisive sottoposte al Tribunale del riesame ed evincibili dagli atti ad esso trasmessi o dalle produzioni difensive (atti, compresi quelli investigativi, la cui esistenza il ricorrente ha comunque l'onere di provare nella loro fisica collocazione tra quelli a disposizione del Tribunale e allegare al ricorso)»). 4.6.Nel caso di specie non ricorre nessuna delle ipotesi che legittimano il ricorso per cassazione. Il Tribunale del riesame ha ampiamente dato conto delle ragioni della propria decisione adottando una motivazione che in alcun modo può essere definita apparente, mancante o del tutto irrazionale nei termini sopra spiegati. Nè risulta omesso l'esame di punti decisivi (che la ricorrente, in violazione dell'onere di autosufficienza di cui al precedente capoverso § 4.5, non allega). [OSCURATO:PERSONA] semplicemente sollecita la Corte di cassazione ad una revisione critica del governo logico dei dati di fatto dai quali il Tribunale ha desunto, a livello indiziario, la sussistenza dell'associazione, la partecipazione ad essa della ricorrente, la consapevolezza di essersi inserita in un meccanismo fraudolento che le impedisce, ai fini cautelari, di opporre la propria buona fede. Si tratta di una lettura alternativa del tutto improduttiva. 4.7.E' noto, infatti, che ai fini della adozione del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi di reato, indipendentemente dall'accertamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell'elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all'adozione della misura cautelare reale (Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383; Sez. 6, n. 10618 del 23/02/2010, Olivieri, Rv. 246415; Sez. 1, n. 15298 del 04/04/2006, Bonura, Rv. 234212). 4.8.0rbene, il fatto indiziante è di per sé normalmente significativo di una pluralità di fatti non noti, per cui in tal caso si può pervenire al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi solo applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). Ma tale operazione comporta, di fatto, la trasformazione dell'indizio in prova e la applicazione di una regola di giudizio diversa da quella richiesta in sede cautelare reale. Poiché infatti l'indizio ha valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - del reato per il quale è stato adottato il sequestro preventivo, quello di segno contrario deve essere di natura tale da privare l'indizio accusatorio, con immediata evidenza, persino di tale portata possibilistica, così che si possa giungere alla conclusione che il sequestro è stato adottato in assenza, appunto, di indizi. Non è perciò coerente con il tipo di giudizio tipico della fase cautelare reale proporre una lettura alternativa del fatto indiziante o, in alternativa, opporre all'indizio accusatorio uno uguale e di segno contrario che comunque non priva il primo della sua astratta attitudine a ricondurre il fatto nell'ambito della fattispecie di reato ipotizzata. Il Tribunale fa buon governo di questi principi dando espressamente atto che le deduzioni difensive, comunque non riscontrate, non escludono, a livello indiziario, la sussistenza dei reati ascritti alla ricorrente. 6.11 secondo motivo è generico e manifestamente infondato. 6.1.Costituisce insegnamento consolidato della Corte di cassazione quello secondo il quale il delitto di associazione per delinquere é idoneo a generare un profitto autonomo rispetto a quello prodotto dai reati fine, il quale è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme di questi ultimi (Sez. 2, n. 30255 del 03/03/2017, Rv. 270705 - 01; Sez. 3, n. 44912 del 07/04/2016, Rv. 268772 - 01; Sez. 3, n. 26721 del 04/03/2015, Rv. 263945 - 01; cfr., altresì, Sez. 3, n. 14044 del 12/12/2017, dep. 2018, Rv. 272548 - 01, secondo cui nell'ipotesi di associazione per delinquere, la determinazione del profitto confiscabile corrisponde alla sommatoria dei profitti conseguiti dall'associazione nel suo complesso per effetto della consumazione dei singoli reati fine, che vanno attribuiti, sia pure nelle forme provvisorie tipiche della fase cautelare, ad uno o più associati, anche se ignoti, e di tale profitto, ogni associato è chiamato a rispondere dal momento in cui ha aderito al sodalizio, senza che ciò possa comportare una duplicazione del profitto confiscabile). 6.2.La ricorrente non può quindi (e certamente non in questa fase cautelare) predicare la propria estraneità al profitto ottenuto dal sodalizio del quale è partecipe. Sotto altro profilo, la Magro non indica nemmeno il valore dei beni a lei sequestrati e la conseguente "sproporzione" rispetto al profitto conseguito con i reati-fine a lei specificamente ascritti. 7.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P
Decreto Cassazione n. 08092/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris