CassazionedecretoSezione LDecisione del 4 luglio 2024
Cassazione n. 24545/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6900/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente - contro -controricorrente - avverso la s entenza n. 135 /20 18 de lla Corte d’Appello di Ancona, depositata il 16.8.2018;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4.7.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente, infermiera presso l’[OSCURATO:PERSONA](ASUR) delle Marche , chiese ed ottenne d al Tribunale di Fermo, in funzione di giudice del lavoro, decreto ingiuntivo per il pagamento della somma capitale di €4.935,64 a titolo di maggiorazioni retributive per lavoro straordinario svolto in giornatecorrispondenti a festività infrasettimanali. Nel rigettare l’opposizione proposta dall’ASUR, il Tribunale le riconobbe tuttavia il diritto alla ripetizione delle somme versate alla lavoratrice a titolo di indennità di turno per festività infrasettimanali non godute(essendo tale indennità alternativa rispetto al pagamento dello straordinario maggiorato festivo). Entrambe le parti proposero le rispettive impugna zion i controla sentenza di primo grado e la Corte d’Appello di Ancona le accolse entrambe, revocando il decreto ingiuntivo enegando ildiritto di ASUR alla ripetizione delle somme corrisposte a titolo di indennità di turno. Contro la sentenza della Corte d’Appello la lavoratriceha presentato ricorso per cassazione articolato in due motivi. L’Azienda sanitaria si è difesa con controricorso. La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte per il ricorso sia rigettato. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissataper la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ilprimo motivo di ricorso è proposto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. ed è rubricato «nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c. Errore di percezione, circa il contenuto oggettivoovvero il demonstrandum di un documento (cartellini marcatempo)». La ricorrente attribuisce alla Corte territorialeun errore di percezione sul contenuto dei documenti (cartellini marcatempo) in cui ritiene di ravvisare unaviolazione del dovere del giudice di porre a fondamento della deci sione del la causa le prove proposte dalla parti. 1.1. Il motivo è inammissibile, perché la critica concerne, in realtà, direttamente la valutazione della prova e, quindi, l’accertamento del fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità. 1.1.1. La Corte d’Appello ha ritenuto provato che la ricorrente avesse goduto dei riposi compensativi che, in base all’art. 9 del CCNL integrativo di comparto del 20.9.2001 , rappresentano una delle obbligazioni alternative a carico del datore di lavoro per l’attività prestata dal lavoratore in giorno festivo infrasettimanale. La Corte è giunta a tale conclusione sulla base di quella che ha definito una «attenta analisi delle copie delle rilevazioni marcatempo», delle quali ha brevemente descritto il contenuto («si riscontra frequente la voce “riposi contrattuali”, più facilmente intellegibile nelle rilevazioni marcatempo fino all’agosto 2011, dove è specificamente indicato il giorno del mese nel quale si è goduto del riposo, mentre, a partire da settembre 2011, indicata con la voce “GG- RIP 01”, con riferimento a “0” nella colonna “turno”, non perché non goduto, come capziosamente sostenuto dalla lavoratrice, ma perché, logicamente, godendo del riposo, il turno è stato espletato»).La ricorrente propone una diversa lettura dei segni («significanti»)contenuti nei cartellini marcatempo, di alcuni dei quali riproduce l’intera immagine nel corpo del ricorso; lettura dalla quale, a suo giudizio, si ricaverebbe un «significato» oppostorispetto a quello ritenuto nella sentenza impugnata ( per incidens, una terzalettura, diversa sia da quella della sentenza, sia da quella della ricorrente, è proposta nel controricorso, con un risultat o , in termini di giudizio sul «significato» dei documenti,corrispondente a quello fatto proprio , per altra via, dal giudice d’appello). 1.1.2. Sui concetti di «travisamento del fatto» e di «travisamento della prova» e suilimiti in cui essi possono essere veicolati in un ricorso per cassazione sono di recente intervenute le Sezioni unitedi questa Corte, con la sentenza n. 5792/2024, citata anche nella memoria illustrativa di parte ricorrente, nella quale è stato affermato il seguente principio di diritto: «Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernenteil fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilitàdell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suoistituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se iltravisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presuppostidi legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda sitratti di fatto processuale o sostanziale ». All’affermazione del principio le Sezioni unite sono giunte all’esito di un ampio percorso argomentativo durante il quale hanno negato l’utilità, e la conformità al vigente diritto processuale, della individuazione del «travisamento della prova» quale autonomo vizio di violazione di legge,distinto dal «travisamentodel fatto». Con l’ulteriore esplicito avvertimento che «la ricorribilità per cassazione per travisamento della prova assegnerebbe alla Corte di cassazione il potere di rifare daccapo il giudizio di merito» (pag. 26). [OSCURATO:PERSONA] hanno quindi ribadito che, « per un verso, il momento percettivo del dato probatorio nella sua oggettività è per sua natura destinato ad essere controllato attraverso lo strumento della revocazione; per altro verso il momento dell’individuazione delle informazioni probatorie che dal dato probatorio possono desumersi è, come è sempre stato, affare del giudice di merito, ed è per questo sottratto al giudizio di legittimità» (pagg. 27 e 28). 1.1.3. In base a tale autorevole e condivisibile giurisprudenza, si deve escludere che il vizio quiprospettato con il ricorsosia una «svista concernente il fatto probatorio in sé», trattandosi semmai di un giudizio, che si pretende errato, sul significato del «fatto probatorio» e, dunque, insindacabile in sede di legittimità. La Corte d’Appello ha esattamente percepito i segni grafici contenuti nei cartellini marcatempo e ne ha interpretato il «significato» in termini di valore ai fini della prova del fatto rilevante e oggetto di discussione tra le parti, ovverosia l’avvenuto godimento dei riposi compensativi. La critica mossa dalla ricorrente alla sentenza impugnata, per quanto radicale essa sia,riguarda comunque il giudizio sul significato attribuito al documento ai fini della prova del fatto controverso e non la stessa percezione del «fatto probatorio», cioè del documento. Dunque, si tratta di una censura sull’apprezzamento del fatto, come tale inammissibile, e non sulla interpretazione e sulla applicazione della legge. 2. Il secondo motivo censura, in relazione all’art. 360 , comma 1,n. 3, c .p.c. , «violazione ed erronea applicazione CCNL 20.9.2001 integrativo CCNL 1999 comparto Sanità e, segnatamente, dell’art. 9 per omesso riconoscimento della corresponsione del lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, nonché dell’art. 1287, comma 2, c.c.». Con questo motivo la ricorrente , pur continuando a sostenere che sia errata la ricostruzione del fatto, contesta la decisione del giudice d’appello sul piano dell’applicazione al fatto, come da lui accertato, della norma contenuta nell’art. 9 del CCNL integrativo del 20.9.2001, secondo cui «l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo». A parere della ricorrente, è «più aderente alla ratio ed al dettato della norma, ritenere che solo ove il lavoratore intenda godere di un riposo compensativo, debba manifestare la propria decisione all’Amministrazione entro trenta giorni dalla festività lavorata … e che, in mancanza di scelta, debba essere corrisposto lo straordinario maggiorato» (pag. 15 del ricorso per cassazione). 2.1. Ilmotivo è infondato.2.1.1. Una volta appurato, in fatto, che la lavoratrice non aveva avanzato richiesta per l’una o per l’altra soluzione e che aveva comunque goduto dei riposi compensativi, la Corte d’Appello ha correttamente ritenuto che l’Azienda datrice di lavoro avesseassolto il debito rispettando di sua iniziativa, ma anche senza obiezioni immediate della dipendente, una delle due modalità alternativamente previste dalla norma. L’art. 9 del CCNL integrativo del 20.9.2001 pone su un piano di equivalenza il «riposo compensativo» e il «compenso per … lavoro straordinario festivo », fissando un termine al lavoratore per effettuare la scelta per una delle due soluzioni. In mancanza di tale scelta, è corretto ritenere che trovi applicazione la regola del codice civile in materia di obbligazioni alternative, secondo cui, «Se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non l’esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest’ultimo» (art. 1287, comma 2, c.c.). E ciò è appunto quanto avvenuto nel caso di specie, stando a quanto insindacabilmente accertato dal giudice del merito. 2.1.2.È il caso di aggiungere che, anche laddove si fosse inteso considerare non equivalenti le due alternative previste dall’art. 9 e, quindi, ritenere vincolata la scelta del datore di lavoro in mancanza di richiesta del lavoratore, la preferenza avrebbe dovuto essere senz’altro data al riposo compensativo, perché il diritto soggettivo del lavoratore ad astenersi dal lavoro in corrispondenza delle festività infrasettimanali non può essere posto nel nulla dal datore di lavoro e può formare oggetto di rinuncia solo sulla base di uno specifico accordo fra datore di lavoro e lavoratore o di accordi stipulati da organizzazioni sindacali a cui quest’ultimo abbia conferito esplicito mandato (v. Cass. 14904/2024). Pertanto, l’unica possibile interpretazione alternativa dell’art. 9 (rispetto a quella che, in mancanza di richiesta del lavoratore, dà facoltà al datore di lavoro di scegliere tra concedere il «riposo compensativo» e pagare il «compenso per … lavoro straordinario festivo ») sarebbe quella che impone al datore di lavoro di concedere il «riposo compensativo», salva diversa richiesta del lavoratore. Ma ciò è, appunto, quel che ha fatto l’ASUR nei confronti della ricorrente, sicché nessuna delle due diverse interpretazioni del contratto collettivo integrativo può giovare all’accoglimento del ricorso. 3. Rigettato il ricorso , l e spese del presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquida no in dispositivo . 4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002. P.Q.M. La Corte: rigettail ricors o ; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 1.500 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, ad € 200 per esborsi e agli a