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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06389/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che ambedue ì motivi di ricorso, con i quali si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputato per i reati ascrittigli, oltre che meramente reiterativi di censure già sottoposte all'esame della Corte territoriale e da quest'ultima disattese con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 12-17 della sentenza impugnata, ove si evidenzia come i numerosi indizi a carico dell'imputato appaiano gravi, precisi e concordanti, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 192 cod. proc. pen.), sono del tutto 'fattuali', mirando alla rivalutazione del fatto ed alla ennesima (la terza) valutazione del fatto, in plateale violazione delle prerogative di questa Corte, che svolge una funzione di legittimità e non di controllo del fatto; nella totale assenza dì una corretta deduzione dì critiche motivazionali (quelle della lett. e dell'art. 606 cod. proc. pen. - articolo appena evocato nella rubrica dei motivi, ma mai, in pratica applicato), il ricorso si presenta come un atto di appello, inevitabilmente destinato all'inammissibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che ambedue ì motivi di ricorso, con i quali si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputato per i reati ascrittigli, oltre che meramente reiterativi di censure già sottoposte all'esame della Corte territoriale e da quest'ultima disattese con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 12-17 della sentenza impugnata, ove si evidenzia come i numerosi indizi a carico dell'imputato appaiano gravi, precisi e concordanti, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 192 cod. proc. pen.), sono del tutto 'fattuali', mirando alla rivalutazione del fatto ed alla ennesima (la terza) valutazione del fatto, in plateale violazione delle prerogative di questa Corte, che svolge una funzione di legittimità e non di controllo del fatto; nella totale assenza dì una corretta deduzione dì critiche motivazionali (quelle della lett. e dell'art. 606 cod. proc. pen. - articolo appena evocato nella rubrica dei motivi, ma mai, in pratica applicato), il ricorso si presenta come un atto di appello, inevitabilmente destinato all'inammissibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1
Sentenza Cassazione n. 06389/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris