CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 28690/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 931/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G.G.BELLI 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., [OSCURATO:PERSONA], GRIBAUDO E [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 633/2022 depositata il 09/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1.- [OSCURATO:PERSONA] ha stipulato alcune polizze vita con l’agenzia di assicurazioni [OSCURATO:PERSONA] snc, la quale agiva per conto della [OSCURATO:PERSONA] spa, ora UnipolSai spa. Egli ha versato il premio per diversi anni, chiedendo solo una volta, ed ottenendolo, il riscatto parziale delle polizze, per l’ammontare di 64.069,00 euro. In sostanza, egli ha versato un totale di 325.000,00 euro, quale somma complessiva dei premi assicurativi e, nel corso del rapporto, ha riscattato una parte della somma accumulata, ossia, per l’appunto, 64.069,00 euro. Se non che, quando ha chiesto ad [OSCURATO:PERSONA] spa il rimborso dell’intero accumulo, la società di assicurazione ha risposto di non riconoscere le polizze, in quanto del tutto prive degli elementi essenziali per poter valere quali contratti di assicurazione; inoltre ha eccepito di non aver mai ricevuto il pagamento dei premi che sarebbe invece stato trattenuto dagli agenti (la società [OSCURATO:PERSONA]). L’assicurato ha sporto denuncia querela verso gli agenti assicurativi, e ne è derivato un procedimento penale. Hai poi agito sia verso costoro che verso la UnipolSai spa. 2.- Il tribunale di Cuneo ha accolto la domanda; ha ritenuto responsabili del danno sia gli agenti che la UnipolSai, quest’ultima per fatto altrui ex articolo 2049 c.p.c., e li ha condannati in solido al pagamento della somma di 260 mila euro, frutto della differenza tra l’ammontare dei premi versati (325 mila) e l’ammontare di quanto però riscattato dal cliente (64 mila). 3.- La sentenza è stata appellata da UnipolSai e, nel giudizio di secondo grado, la società di intermediazione è rimasta contumace. La Corte di Appello di Torino ha parzialmente riformato la decisione, in quanto ha riconosciuto un concorso di colpa del cliente nella misura del 50% ed ha dunque ridotto l’ammontare del risarcimento nella corrispondente misura. 4.- Questa decisione è stata oggetto di ricorso per cassazione sia da [OSCURATO:PERSONA] con due motivi che da [OSCURATO:PERSONA], ugualmente con due motivi. Ciascuna delle parti ha poi replicato con controricorso e memoria alle censure dell’altra. Ragioni della decisione Il ricorso Obertini. 1.- Come si è detto, la sentenza della Corte di Appello di Torino è stata impugnata separatamente, quindi con due distinti ricorsi, da Obertini e da Unipol. Il ricorso dei primo dei due è logicamente preliminare poiché pone questioni che mettono in discussione la distribuzione delle responsabilità, mentre quello di Unipol fa questione solo di ammontare: solo decidendo quale è il riparto di responsabilità si può decidere se l’ammontare, di conseguenza liquidato, è corretto o meno. Dunque, il primo motivo di ricorso prospetta violazione dell’articolo 342 c.p.c. e difetto di motivazione assoluto, in relazione all’articolo 1227 c.c. In realtà la censura è di violazione dell’articolo 112 c.p.c., o almeno, attenendosi alla prospettazione, quella dovrebbe essere. Infatti, il ricorrente ritiene che la Corte di Appello abbia deciso sulla questione del concorso di colpa del danneggiato, riconoscendolo nella misura del 50%, senza che vi fosse stata domanda in primo grado, senza che il giudice di quel grado se ne fosse occupato, senza che poi la questione venisse riproposta in appello. Dunque, secondo il ricorrente è violato il principio di diritto secondo cui, sebbene il concorso di colpa sia rilevabile di ufficio, deve comunque emergere dagli atti e se il giudice di primo grado non se ne occupa, la questione deve comunque essere riproposta in appello. Il motivo è infondato. E’ dimostrato dal controricorrente, che allega gli atti dei relativi giudizi e ne riporta il contenuto, che la questione è stata espressamente posta in primo grado; che il tribunale l’ha ritenuta infondata, escludendo che l’assicurato fosse investitore abituale e come tale avveduto, (p. 7 del controricorso), ed è stata riproposta in appello dalla UnipolSai, che ha ripetutamente chiesto invece la valutazione del comportamento colposo del danneggiato (p. 47 e ss. dell’appello, ed in particolare pagina 50). Con la conseguenza dunque che il principio di diritto enunciato da questa Corte ( La questione dell'eventuale concorso di colpa del danneggiato deve essere esaminata 'ufficio dal giudice di primo grado, ai fini della liquidazione del risarcimento; tuttavia, ove ne sia stato omesso il rilievo e non siano state esaminate e valutate le circostanze, dalle quali si sarebbe potuto desumere eventualmente detto concorso di colpa, la parte ha l'onere di impugnare la sentenza per tale omissione e, qualora non lo faccia, la questione resta preclusa e non può essere sollevata nell'ulteriore corso del giudizio (Cass. 1164/ 2020; Cass. 4770/ 2023)), deve ritenersi correttamente applicato. 2.-Con il secondo motivo si prospetta violazione dell’articolo 132 c.p.c. Ritiene il ricorrente che vi sia totale difetto di motivazione sull’ammontare del suo concorso di colpa: la corte di merito lo ha fissato nel 50% del totale ma senza motivare sulle ragioni che conducono a quella percentuale, anziché ad una minore. Il difetto di motivazione sarebbe, secondo il ricorrente, totale. Il motivo è inammissibile. Infatti, è principio di diritto che L'accertamento in termini percentuali delconcorso di colpa della vittima nella causazione del danno costituisce il frutto di un procedimento logico e non matematico e, come tale, é insuscettibile di giustificazione analitica; ne consegue che colui il quale si dolga in sede di legittimità del relativo accertamento compiuto dal giudice di merito non può limitarsi a dedurre il vizio dimotivazione, ma deve far emergere la contraddittorietà tra l'espressione percentuale delconcorso di colpa e le osservazioni logiche che la sorreggono (Cass. 12676/ 2024). Invece, il ricorrente si limita a denunciare un difetto di motivazione, che peraltro è insussistente in quanto le condizioni del concorso di colpa (non essersi avveduto della macroscopica carenza dei documenti contrattuali, l’essere un investitore esperto, ecc.) sono indicate dai giudici di merito, ma non denuncia alcuna contraddittorietà tra gli elementi che hanno indotto la corte a ritenere il concorso di colpa (carenza documentale ecc.) e la quantificazione operata. In sostanza, chi denuncia un difetto di motivazione circa l’ammontare del concorso di colpa, non può limitarsi a dire che quella motivazione è carente, ma deve illustrare le ragioni dell’errore di quantificazione, che stanno prevalentemente nel contrasto tra gli aspetti della colpa (in cosa sia consistita) e la sua graduazione. Ricorso Unipol 1.-la società assicuratrice propone due motivi di censura. Con il primo motivosi prospetta un omesso esame. In realtà, la denuncia ha ad oggetto un errore di calcolo, che è poi errore di giudizio e di valutazione. La Corte di Appello, come si è detto, ha ritenuto un concorso di colpa del cliente nella misura del 50% ed ha dunque ridotto il risarcimento della misura corrispondente. La sentenza impugnata ha eseguito il calcolo, nel seguente modo: ha tenuto conto dell’ammontare dei premi pagati (325.000 euro), che è la somma che il cliente non avrebbe pagato se non avesse stipulato un contratto truffa e poi ha detratto da tale ammontare la somma di 64069,00 euro, corrispondente a quanto comunque percepito dal cliente a parziale riscatto della polizza, ottenendo un valore di 260.930,45 euro. Su tale somma ha poi operato la decurtazione del 50%, ottenendo 130465, 22 euro. Secondo la ricorrente invece la decurtazione del 50% andava effettuata non già sulla somma al netto del riscatto, ma sull’ammontare totale, vale a dire dai 325000,00. In sostanza, dato l’esborso di 325000,00 euro, che è il danno totale, andava decurtato il 50%, ottenendo 162.500,00 euro. Da tale somma andava poi detratto il riscatto parziale conseguito comunque dal cliente, ossia 64.069,00, ottenendo cosi 98.431,00 euro da risarcire al cliente, anziché 130.465,22 come calcolato dai giudici di merito. Il motivo è infondato. Il cliente, secondo quanto accertato in merito, ha diritto alla metà della somma effettivamente pagata, ed a fronte della quale non ha avuto prestazione alcuna, poiché quello è il danno subito. La somma da lui effettivamente corrisposta è data dall’ammontare dei premi versati (325 mila euro) detratti quelli riscattati, ossia detratte 64.069,00 euro). Il danno lui inferto è costituito in altri termini dall’ammontare delle somme versate senza causa. E tali somme sono costituite dall’ammontare dei premi pagati, detratti quelli restituiti per riscatto. Il cliente ha corrisposto inutilmente (attesa la non efficacia della polizza) l’ammontare intero dei premi, salvo quelli che, per parziale riscatto gli sono stati restituiti. Dunque, il danno subito è pari a quanto da lui versato, sottratto quanto egli ha avuto indietro. E’ su tale differenza, che costituisce il danno, che va operata la riduzione del 50%, ossia quella parte di danno che i giudici di merito hanno ritenuto ricadere sullo stesso danneggiato. 2.- Con il secondo motivo si prospetta violazione dell’articolo 91 c.p.c. Sostiene la società ricorrente di essere stata condannata a rifondere la metà del contributo unificato, come se fosse stato versato dalla controparte. [OSCURATO:PERSONA] sostiene e documenta di averlo versato lei per intero, e dunque di non doverlo restituire alla parte vittoriosa in giudizio, che evidentemente non lo ha anticipato. La circostanza è ammessa da Obertini nel controricorso, ove però si fa presente che tale statuizione non è messa in esecuzione, essendosi convenuto che si tratta di mero errore materiale. Il motivo è fondato. E’ pacifico che il contributo unificato è versato da Unipol con la conseguenza che la società non deve rimborsarlo alla controparte e che dunque la statuizione che glielo impone è viziata. La controparte riconosce l’errore. La circostanza che la stessa controparte assume, in controricorso, di non pretenderne il pagamento non toglie interesse ad agire, onde avere una riforma della statuizione errata che altrimenti è sempre astrattamente eseguibile. Vanno dunque rigettati entrambi i ricorsi, salvo il secondo motivo del ricorso Unipol, nei termini di cui in motivazione. La sentenza può essere cassata senza rinvio, non essendo necessario compiere accertamenti in fatto. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso Obertini, ed il primo motivo del ricorso UnipolSai. Accoglie il secondo motivo del ricorso UnipolSai, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla rifusione, tra le spese di lite, anche della somma corrispondente al contributo unificato. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento