CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22352/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA]-PERO sul ricorso (iscritto al N.R.G. 2353/2019) proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. ex art. a co. 1 qoUer DPR 115/02 [OSCURATO:PERSONA] Margherita (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57S66 H199Q) e GIANNETTI Riccardo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55R07 E625I), elettivamente domiciliati in Roma, viale Parioli n. 55, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso, unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce alla memoria di nomina di nuovo difensore depositata il 13 maggio 2022; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 82L10 E625R), in proprio e quale erede testamentario di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] Andrea (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49A14 E625E), in qualità di erede ab intestato di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Livorno, via Ricasoli n. 118, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; e [OSCURATO:PERSONA] Immobiliare ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo titolare [OSCURATO:PERSONA] Paolo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49E02 E548K), elettivamente domiciliata in Livorno, via Borra n. 26, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; - con troricorrenti - nonché MENGHI Alessandro e SPATAREL Mariana, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1316/2018, pubblicata il 12 giugno 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate nell'interesse dei ricorrenti e dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 380- bis.l. c. p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA], conveniva, davanti al Tribunale di Livorno, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento delle provvigioni spettanti per l'attività di mediazione svolta, relativamente alla vendita degli immobili di proprietà di quest'ultimi in favore dei primi. Al riguardo, esponeva: che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano sottoscritto il 17 giugno 2010 due separate proposte di acquisto, aventi rispettivamente ad oggetto il piano terra (di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]) e il primo e secondo piano (di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) di un unico compendio immobiliare; che le suddette proposte erano tra loro "collegate", ossia condizionate alla reciproca accettazione, e quindi la validità della proposta formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] era subordinata alla contemporanea accettazione della proposta formulata dal Giannetti; che, al momento della formulazione delle proposte, i promissari acquirenti avevano versato una somma di euro 10.000,00 ciascuno, a titolo di deposito cauzionale, somma che sarebbe stata considerata quale caparra confirmatoria ove le proposte fossero state accettate entro il termine essenziale stabilito del 21 giugno 2010; che, nonostante l'accettazione delle proposte entro il termine indicato, i promissari acquirenti e i promittenti alienanti non avevano stipulato alcun definitivo di vendita in relazione agli immobili in questione. Si costituivano in giudizio i convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali resistevano alla domanda, sostenendo che entro il termine fissato non avevano avuto alcuna comunicazione dell'accettazione delle proposte e spiegavano domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della ditta attrice al risarcimento dei danni conseguiti alla consegna, in favore dei promittenti venditori, degli assegni versati a titolo di deposito cauzionale, benché non vi fosse stata tempestiva accettazione delle proposte. Inoltre, ritenendo che la mancata stipula del definitivo fosse imputabile ai convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedevano, nei confronti di quest'ultimi, di essere manlevati dal pagamento delle provvigioni poste a loro carico. Si costituivano in giudizio anche i convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali aderivano alla ricostruzione proposta dalla ditta attrice e proponevano domanda riconvenzionale, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e del Giannetti, per essere manlevati nel pagamento della provvigione di loro spettanza in caso di accoglimento della domanda attorea. 2.- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] intraprendevano altra causa, sempre davanti al Tribunale di Livorno, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la quale domandavano la condanna dei convenuti alla restituzione delle somme versate a titolo di deposito cauzionale. 3.- Il Tribunale adito, riuniti i giudizi, con sentenza n. 838/2013 del 10 agosto 2013: 1) condannava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché, in solido, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al pagamento delle provvigioni in favore di [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente per gli importi di euro 22.000,00, euro 27.000,00, euro 19.000,00 ed euro 24.000,00; 2) rigettava la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal Giannetti verso [OSCURATO:PERSONA]; 3) condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 3.000,00, nonché di tutte le altre somme che quest'ultima, in forza della sentenza, sarebbe stata condannata a pagare, a titolo di provvigione e spese legali, in favore di [OSCURATO:PERSONA]; 4) condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 3.000,00, nonché di tutte le altre somme che quest'ultimi, in forza della sentenza, sarebbero stati condannati a pagare, a titolo di provvigione e spese legali, in favore di [OSCURATO:PERSONA]; 5) rigettava le domande avanzate nei due giudizi riuniti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 6) dichiarava che le parti convenute nelle cause riunite avevano legittimamente esercitato il diritto di recesso dal vincolo negoziale e trattenuto la somma di euro 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria; 7) condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla refusione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], nonché in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle spese di lite. In specie, il Giudice di primo grado deduceva che i coniugi [OSCURATO:PERSONA]Giannetti erano venuti a conoscenza dell'accettazione delle proposte irrevocabili, da parte dei promissari venditori, entro il termine pattuito del 21 giugno 2010. Siffatta conclusione era argomentata, con riferimento al Giannetti, alla stregua delle testimonianze rese dai testi escussi, i quali avevano affermato che l'accettazione della proposta era intervenuta il 20 giugno 2010 ed era stata comunicata telefonicamente al Giannetti, da parte del [OSCURATO:PERSONA], il giorno successivo. Con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA], era invece evidenziato che ricorrevano indizi gravi, precisi e concordanti, in ordine alla tempestiva conoscenza, rappresentati: dal vincolo di coniugio esistente con il destinatario della telefonata; nonché dal fatto che la medesima aveva ricevuto la telefonata del [OSCURATO:PERSONA] il 21 giugno 2010 e, all'esito, si era recata presso lo studio del notaio Cavallini il giorno 22 giugno 2010, cioè dopo lo spirare del termine; inoltre, dal fatto che aveva chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] la restituzione della somma versata a titolo di deposito cauzionale solo nell'agosto 2010, ossia dopo ben due mesi da quando la proposta sarebbe divenuta inefficace e dopo che il [OSCURATO:PERSONA] aveva inviato la richiesta di pagamento della provvigione. 4.- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano la sentenza di primo grado, censurandone l'erroneità, nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva ritenuto che le parti avessero sottoscritto un preliminare, anziché una "puntuazione" priva di effetto vincolante tra le parti; gli appellanti contestavano, altresì, l'erroneità della decisione di prime cure, nella parte in cui aveva ritenuto che vi fosse stata l'accettazione delle proposte nel termine essenziale e che il [OSCURATO:PERSONA] l'avesse comunicato tempestivamente agli appellanti, nonostante, in realtà, non ci fosse stata nessuna comunicazione scritta; denunciavano, infine, l'erroneità della pronuncia di prime cure, nella parte in cui aveva riconosciuto la provvigione per l'attività di mediazione svolta da [OSCURATO:PERSONA], anziché da [OSCURATO:PERSONA], quale collaboratore esterno dell'agenzia e in rapporto di parentela con le parti venditrici. 5.- Sul gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Firenze, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l'appello e confermava la pronuncia impugnata. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava: a) che il diritto del mediatore alla provvigione sorgeva nel momento in cui fosse intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si fosse costituito un vincolo giuridico idoneo ad abilitare ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione o la risoluzione del contratto, costituendo la valutazione dell'intesa raggiunta, quale regolamento definitivo ovvero quale documento con funzione meramente preparatoria di un futuro negozio, un accertamento riservato al giudice di merito; b) che, al fine sopraindicato, le proposte irrevocabili di acquisto sottoscritte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 17 giugno 2010, ed accettate da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 20 giugno 2010, apparivano del tutto idonee; c) che le proposte sottoscritte dalle parti (con apposizione di firme mai disconosciute) contenevano tutti gli elementi essenziali per addivenire alla stipula del definitivo, permettendo di qualificare le suddette proposte come veri e propri preliminari di vendita, più che puntuazioni; d) che, quanto all'avvenuta accettazione delle proposte, ai sensi dell'art. 1326 c.c., il contratto doveva reputarsi concluso "nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte", senza che fosse necessario trasmettere la stessa al proponente, sicché poteva ritenersi valida anche una comunicazione telefonica dell'accettazione; e) che dalle testimonianze assunte era emerso che il [OSCURATO:PERSONA] aveva telefonato personalmente ad entrambi gli appellanti per comunicare l'avvenuta accettazione delle proposte; f) che la tempestiva comunicazione telefonica dell'accettazione era riscontrabile anche sul piano indiziario, poiché solo nel mese di agosto 2010 gli appellanti avevano richiesto la restituzione degli assegni consegnati ai promissari alienanti il 21 giugno 2010 e, inoltre, avevano fissato, unitamente a quest'ultimi, un appuntamento presso il notaio Cavallini per la data del 22 giugno 2010; g) che, per l'effetto, la mancata stipula del definitivo doveva essere addebitata ai promissari acquirenti; h) che era rimasto privo di qualsiasi riscontro probatorio l'assunto circa l'avvenuto svolgimento dell'attività di mediazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], invece che da parte di [OSCURATO:PERSONA]; i) che, in assenza di prove contrarie, l'affare doveva ritenersi concluso e, quindi, spettava il diritto alla provvigione. 6.- Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Hanno resistito con separati controricorsi gli intimati [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di erede testamentario di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede ab intestato di [OSCURATO:PERSONA], nonché la [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo titolare [OSCURATO:PERSONA]. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali ulteriori eredi di [OSCURATO:PERSONA]. 7.- I ricorrenti e i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione dell'art. 115 c.p.c., per avere la Corte d'appello errato nella percezione delle prove raccolte. Sul punto, si deduce che la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto provato: - che la [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto una telefonata in cui l'agenzia le avrebbe comunicato l'avvenuta accettazione della sua proposta, mentre dagli atti sarebbe emerso il contrario; - che la [OSCURATO:PERSONA] e il Giannetti avessero richiesto la restituzione degli assegni di caparra solo dopo due mesi dallo scadere del termine e comunque dopo che era stato loro contestato l'inadempimento e richiesto il pagamento delle provvigioni di agenzia, mentre dagli atti sarebbe emerso il contrario; - che la [OSCURATO:PERSONA] fosse presente all'appuntamento presso il notaio Cavallini il giorno 22 giugno 2010, mentre dagli atti sarebbe emerso il contrario. 1.1.- La doglianza è infondata. E ciò perché, pur ricorrendo un errore di percezione su un fatto secondario, tale errore non inficia la valutazione del Giudice del gravame sull'integrazione del fatto primario, che è stata fondata su altri fatti secondari, non attinti dall'errore di percezione. In specie, dalle deposizioni testimoniali trascritte nel ricorso, e riferite ai testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si ricava che - contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza d'appello - la telefonata di [OSCURATO:PERSONA] (e dello stesso [OSCURATO:PERSONA]), effettuata il 21 giugno 2010, volta a comunicare la tempestiva accettazione della proposta da parte dei promittenti venditori, fu indirizzata al solo [OSCURATO:PERSONA] e non anche a [OSCURATO:PERSONA]. Ora, in tema di ricorso per cassazione, mentre l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito - e che investe l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa (o meno) del fatto che si intende provare - non è mai sindacabile nel giudizio di legittimità, l'errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, il quale vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7187 del 04/03/2022; Sez. L, Sentenza n. 27033 del 24/10/2018). Nondimeno, pur aderendo a tale convincente indirizzo - a fronte di altro indirizzo, che invece reputa che l'errore di percezione abbia mera rilevanza revocatoria, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 24395 del 03/11/2020) -, esso non è comunque in grado di inficiare la valutazione del Giudice del gravame sulla tempestiva comunicazione dell'accettazione, valutazione fondata anche su altri indizi, non scalfiti dalla contestazione dei ricorrenti. Ed invero, nella fattispecie, dato atto del comprovato errore di percezione circa l'effettuazione della telefonata a cura di [OSCURATO:PERSONA] anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], altri fatti secondari hanno assunto rilievo dirimente nella decisione della lite, ai fini di ritenere dimostrato il fatto primario circa l'avvenuta tempestiva conoscenza, da parte di entrambi i proponenti, dell'accettazione dei promittenti alienanti. In primo luogo, è rimasto incontestato l'oggetto della comunicazione telefonica effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] verso il Giannetti, ossia il fatto che i destinatari delle proposte - la cui efficacia era reciprocamente collegata una all'altra - le avevano accettate entrambe. È altresì incontestato, anche in base alla ricostruzione dei ricorrenti, che la richiesta di restituzione del deposito cauzionale versato sia stata avanzata, tramite difensore, solo il 9 agosto 2010, a fronte della scadenza del termine essenziale per l'accettazione fissato per la data del 21 giugno 2010. È ancora incontroverso che tutte le parti avessero preso un appuntamento con il notaio Cavallini per la data del 22 giugno 2010. È invece rimasta dubbia la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'incontro davanti al notaio Cavallini in data 22 giugno 2010 (essendo comunque emerso che era presente il coniuge, quale altro proponente, [OSCURATO:PERSONA]). Sicché la circostanza, desumibile dalle deposizioni testimoniali riportate nel ricorso, che tale comunicazione telefonica sia stata resa al solo [OSCURATO:PERSONA], quale proponente in proprio e quale coniuge dell'altra proponente [OSCURATO:PERSONA], non ha escluso, secondo l'impianto motivazionale della sentenza impugnata, la conoscenza tempestiva di entrambe le accettazioni, da parte dei proponenti. Pur non avendo, infatti, il Giudice del gravame ripreso il ragionamento presuntivo effettuato dal Giudice di prime cure, secondo cui la comunicazione telefonica inoltrata al marito avrebbe dovuto lasciare intendere che anche la moglie ne fosse venuta tempestivamente a conoscenza - proprio alla stregua del rapporto di coniugio esistente tra i proponenti -, ha nondimeno individuato, in via rafforzativa, altri profili indiziari che hanno condotto al medesimo risultato (profili prima descritti).È all'uopo opportuno precisare che il meccanismo inferenziale rimane fermo anche in ragione della ricorrenza di un solo fatto presuntivo, atteso che il requisito della concordanza è prescritto dall'art. 2729 c.c., per le presunzioni hominis, esclusivamente nell'ipotesi di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15454 del 07/06/2019; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2482 del 29/01/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 23153 del 26/09/2018; Sez. 5, Sentenza n. 656 del 15/01/2014). All'esito, la critica di tali presunzioni rientra appieno nell'aspetto valutativo rimesso al giudice di merito, poiché la Corte d'appello ha tratto la conclusione sulla conoscenza tempestiva dell'accettazione quale conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità. Sennonché la deduzione logica, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit, è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 22366 del 05/08/2021; Sez. 6- 3, Ordinanza n. 21403 del 26/07/2021; Sez. 6-1, Ordinanza n. 5279 del 26/02/2020). Infatti, in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022; Sez. L, Sentenza n. 18611 del 30/06/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 3541 del 13/02/2020). Dal ragionamento che precede discende che l'errore di percezione su una singola circostanza secondaria non ha determinato in sé violazione dell'art. 115 c.p.c., non avendo inciso sull'esito finale della prova del fatto storico primario, ossia sul fatto che, all'esito dell'accettazione delle proposte in data 20 giugno 2010, anche la proponente [OSCURATO:PERSONA], e non solo il proponente [OSCURATO:PERSONA], ne sia venuta a conoscenza, entro il termine previsto del 21 giugno 2010, appunto perché nessun errore percettivo vi è stato sulle ulteriori rationes decidendi - recte sugli altri fatti secondari utilizzati dal Giudice per sussumere il fatto primario rilevante - (in tema di errore revocatorio Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4678 del 14/02/2022; Sez. 1, Sentenza n. 25871 del 31/10/2017; Sez. 6-1, Ordinanza n. 7413 del 25/03/2013). 2.- Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione dell'art. 1326 c.c., per avere la Corte territoriale errato nella percezione delle prove raccolte e, per l'effetto, erroneamente ritenuto che l'affare tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] si fosse concluso per via del fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto conoscenza tempestiva e completa dell'avvenuta accettazione della sua proposta di acquisto da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Per converso, dalle prove raccolte sarebbe emerso in maniera certa, incontestabile e mai contestata che alla [OSCURATO:PERSONA] nessuno aveva comunicato, entro il termine di decadenza del 21 giugno 2010, se la sua proposta di acquisto fosse stata accolta o meno, e quindi nessun affare si sarebbe concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.- La doglianza è infondata. Si premette che la perfezione dei contratti inter absentes è governata dal principio della cognizione, per il quale il contratto si forma nel luogo e nel momento in cui si perfeziona l'accettazione e questa, a sua volta, si perfeziona, tra persone lontane, nel luogo e nel momento in cui venga a conoscenza del proponente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5370 del 05/12/1989; Sez. 3, Sentenza n. 5971 del 06/11/1980). Senonché, in tema di conclusione del contratto, qualora l'accettazione sia comunicata da un nuncius, non è necessaria la materiale trasmissione della stessa al proponente, in quanto, ai sensi dell'art. 1326, primo comma c.c., che deroga all'art. 1335 c.c., il contratto si deve ritenere ugualmente concluso quando, pur non essendo stata l'accettazione indirizzata al proponente, questi ne abbia avuto comunque conoscenza (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25923 del 09/12/2014; Sez. 3, Sentenza n. 952 del 11/05/1962). Nel caso in esame, la notizia partecipata per telefono dal nuncius, vale a dire dal titolare dell'agenzia immobiliare, ha costituito adeguata comunicazione, la cui funzione non era quella di esprimere l'adesione alla proposta, ma quella di portare a conoscenza dei proponenti la notizia dell'intervenuta accettazione, posto, inoltre, che la telefonata proveniva da soggetto indicato dagli stessi proponenti, quale intermediario a tal fine abilitato. Tanto premesso, per quanto innanzi esposto all'esito dello scrutinio del primo motivo, pur escludendo che i testi abbiano sostenuto che la telefonata del [OSCURATO:PERSONA] sia avvenuta direttamente anche verso la [OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito ha ritenuto che anche la [OSCURATO:PERSONA] era venuta tempestivamente a conoscenza dell'accettazione della proposta. Ciò è stato arguito attraverso un ragionamento inferenziale di sussunzione da più fatti secondari noti al fatto primario ignoto, ai sensi dell'art. 2729 c. c. Secondo quanto anzidetto, le basi di tali presunzioni semplici non sono scalfite. Ne consegue che i preliminari di vendita si sono conclusi nel momento in cui le accettazioni sono state portate a conoscenza dei proponenti, benché, entro il termine pattuito, non siano state trasmesse le accettazioni, consacratesi nelle firme apposte dai promittenti venditori sulle due proposte di acquisto formulate dai promissari acquirenti, proposte contenenti l'indicazione e la descrizione catastale dell'immobile, il prezzo complessivamente offerto, le condizioni di consegna del prezzo, la data del rogito e l'indicazione del notaio rogante, le condizioni di immissione nel possesso del bene. Il preliminare, infatti, si sostanzia nell'assunzione dell'impegno alla futura stipula, in un contesto che consenta l'individuazione degli elementi essenziali del contratto definitivo, come può avvenire allorquando l'iniziale proposta d'acquisto venga sottoscritta per accettazione, con conseguente incontro della volontà delle parti e conclusione del contratto all'atto in cui il proponente viene a conoscenza di tale adesione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20653 del 25/10/2005; Sez. 3, Sentenza n. 13067 del 14/07/2004). 3.- Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per avere il Giudice d'appello omesso di tenere conto dei fatti che in giudizio erano stati provati e che avrebbero convinto il Giudice a decidere diversamente. E ciò in ordine: - alla prova che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai avuto notizia dell'accettazione della sua proposta, sicché, per effetto della sua decadenza automatica, decorso il termine essenziale del 21 giugno 2010, la proposta aveva perso validità ed efficacia; - alla richiesta di restituzione degli assegni depositati quale caparra, operata il 9 agosto 2010, avvenuta un mese e mezzo dopo lo spirare del termine per l'accettazione della proposta di acquisto e comunque prima che l'agenzia chiedesse il pagamento delle provvigioni e che i promittenti venditori sollevassero contestazione alcuna; - alla carenza di alcuna prova del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse stata invitata o fosse presente all'appuntamento presso il notaio Cavallini il giorno 22 giugno 2010. 3.1.- Il motivo è infondato. La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, primo e secondo comma, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Sez. 6-1, Ordinanza n. 1234 del 17/01/2019). 4.- Il quarto motivo investe, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'erronea e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di merito motivato la propria decisione sul i , presupposto che fosse stata provata una circostanza in realtà non provata, emergendo dagli atti il contrario, e sul presupposto che fossero esistenti due indizi che in effetti non risultavano esistenti. E ciò perché, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice d'appello, la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata presente all'appuntamento presso il notaio Cavallini il giorno 22 giugno 2010 e non avrebbe mai avuto conoscenza, e comunque non certo entro il termine essenziale del 21 giugno 2010, della presunta avvenuta accettazione della sua proposta da parte della promittente alienante [OSCURATO:PERSONA]. 4.1.- La censura è inammissibile. Nel vigore del nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., introdotto dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134, non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 c.p.c. (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 13928 del 06/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Piuttosto, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'artí 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. Ebbene le ipotesi residuali in cui può essere contestata la motivazione non ricorrono nella fattispecie, già per come è stato confezionato il motivo. 5.- In definitiva, il ricorso deve essere disatteso. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione delle spese di lite, che liquida - in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, e - in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo titolare [OSCURATO:PERSONA] - in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sen