CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17692/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 19 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Bari in data 22 giugno 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di cui all'art. 628, commi 1 e 3, n. 1, cod. pen. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, con cui si censura la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, nonché sulla recidiva, risultano reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente non si confronta. In particolare, i giudici del gravame hanno correttamente rilevato come, stante la ritenuta recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nel giudizio di bilanciamento con le contestate aggravanti incontra un divieto espresso nell'art. 69, comma 4, cod. pen. (sul punto, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Rv. 270450); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i