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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 41318/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di COSENZA, nomina depositata all'odierna udienza, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 28-29 settembre 2021 del Tribunale di Catanzaro, che ha rigettato il riesame ex art. 309 cod. proc. pen. del provvedimento del 4 settembre 2021 del G.i.p. del Tribunale di Cosenza, con il quale era stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del c.d. braccialetto elettronico.

Secondo l'accusa, l'indagato era gravemente indiziato dei seguenti reati, commessi in data 1 settembre 2021: 1) tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 56 e 575 cod. pen.; 2) porto illegale di armi, ai sensi degli artt. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895; 3) tentata estorsione, ai sensi degli artt. 56 e 629 cod. pen.

Il Tribunale ha evidenziato che le dichiarazioni della persona offesa apparivano lineari, prive di contraddizioni, particolarmente dettagliate e rilasciate solo poche ore dopo l'aggressione subita, la cui ricostruzione aveva trovato conferma nelle sommarie informazioni rilasciate da [OSCURATO:PERSONA].

La configurabilità del tentato omicidio era quindi confermata dal potenziale offensivo dell'azione delinquenziale, considerando l'idoneità dell'arma utilizzata, il numero dei colpi esplosi e le regioni del corpo attinte dai colpi, vicine a organi vitali (come confermato dalla documentazione sanitaria).

Il giudice di merito, inoltre, ha ritenuto l'indagato gravemente indiziato anche degli ulteriori due reati, considerando le precedenti minacce e le richieste estorsive finalizzate a ottenere la restituzione di somme di denaro maggiori rispetto a quelle che erano state concesse alla vittima da parte della zia dell'indagato.

Tali circostanze erano confermate dall'annotazione con la quale le Forze dell'ordine, alcuni giorni prima dei fatti di cui al presente procedimento, avevano documentato la violenta lite avvenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 309 e 597 cod. proc. pen., perché il Tribunale, in violazione del principio del divieto di reformatio in peius, avrebbe accertato la gravità indiziaria anche in ordine al reato di tentata estorsione, nonostante il G.i.p. avesse escluso la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare per il citato reato e il provvedimento fosse stato impugnato dal solo indagato.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe trascurato di valutare la reale condotta posta in essere dal soggetto agente, ma si sarebbe limitato a valorizzare in maniera errata il distretto corporeo della persona offesa attinto dai colpi, l'idoneità dell'arma da fuoco utilizzata e il numero di colpi esplosi.

Così facendo, il giudice di merito avrebbe erroneamente qualificato i fatti di cui al capo 1 nel reato di tentato omicidio invece che in quello di lesioni personali aggravate dall'uso dell'arma, nonostante dalle stesse dichiarazioni rilasciate dalla persona offesa si evinceva che l'aggressore aveva volutamente desistito dal proposito di infierire nuovamente con la sua arma sulla vittima, pur essendo stato consapevole di non averla colpita mortalmente.

Tale ricostruzione degli eventi sarebbe confermata anche dal referto ospedaliero, dal quale si evinceva che la vittima presentava ferite compatibili con l'esplosione di colpi di striscio.

2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 309 cod. proc. pen., perché il Tribunale, violando l'interesse dell'indagato ad avere una celere definizione del sub-procedimento incidentale, avrebbe fissato un termine superiore ai trenta giorni per il deposito della motivazione, nonostante la stesura della stessa non potesse considerarsi particolarmente complessa, considerando il tipo di indagini effettuate e il fatto che vi era un solo indagato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Secondo la Corte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso non può essere accolto in sede di legittimità.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito l'inammissibilità del ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723).

Siffatta interpretazione va mantenuta ferma anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, comma 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, secondo il cui disposto, in caso di ricorso per cassazione, copia degli atti «specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), del codice», deve essere inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso, prevedendosi che nel caso in cui tali atti siano mancanti ne sia fatta attestazione.

Come è stato già chiarito da questa Corte, sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, non mass. sul punto).

Può, dunque, affermarsi che il principio della c.d. autosufficienza del ricorso per cassazione in materia penale, impone al ricorrente, anche dopo l'entrata in vigore della menzionata disposizione normativa, di adempiere all'onere di specifica indicazione degli atti che si assumono travisati.

Tale indicazione non può che tradursi, in concreto, proprio per l'impossibilità di demandare alla valutazione discrezionale dell'organo amministrativo la selezione degli atti di cui si assume il travisamento, nella richiesta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato di allegare, al ricorso da trasmettere alla Suprema Corte, la copia degli atti in questione, che la cancelleria provvederà a inserire in apposito fascicolo, ove non fossero stati già trasmessi, o di cui attesterà la mancanza, ove non risultino presenti nella documentazione processuale.

Pertanto, in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432).

Nel caso in esame, il ricorrente si limita ad affermare che il G.i.p. aveva escluso la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare per il reato di tentata estorsione, senza adempiere agli oneri di precisione, completezza e specificità tipici del citato principio di autosufficienza del ricorso, mediante l'allegazione di detta ordinanza del G.i.p. per dimostrare la dedotta reformatio in peius.

1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, essendo costituito da mere doglianze in punto di fatto.

Va evidenziato, invero, come le doglianze sollevate appaiono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze diversa da quella recepita dal giudice di merito, più che a denunciare un vizio rientrante in una delle categorie individuate dal legislatore.

D'altronde, il Tribunale, fornendo una motivazione chiara e lineare, ha evidenziato che l'idoneità dell'arma utilizzata, il numero dei colpi esplosi e le regioni del corpo attinte dagli spari (organi vitali della vittima) erano elementi idonei a perfezionare la gravità indiziaria in capo a [OSCURATO:PERSONA] del reato di tentato omicidio.

Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nello stesso provvedimento impugnato, infatti, ricorre la fattispecie di tentato omicidio, e non quella di lesioni personali, se il tipo di arma impiegata e specificamente l'idoneità offensiva della stessa, la sede corporea della vittima raggiunta dal colpo di arma e la profondità della ferita inferta inducano a ritenere la sussistenza in capo al soggetto agente del cosiddetto animus necandi (Sez. 1, n. 37516 del 22/09/2010, Bisotti, Rv. 248550).

La Corte, quindi, ritiene 'che il giudice di merito, offrendo sul punto considerazioni solidamente ancorate alle emergenze degli atti processuali e prive di manifesta irragionevolezza, abbia esaustivamente motivato le ragioni in forza delle quali ha inteso confermare il provvedimento del G.i.p.

In tema di misure cautelari personali, infatti, alla Corte suprema spetta il solo compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Il Tribunale del riesame, infatti, ha depositato la motivazione nel termine di quarantacinque giorni, così come previsto dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., il quale prevede che il termine di trenta giorni sia differibile fino a quarantacinque giorni anche nel caso in cui l'imputazione sia particolarmente grave, come è avvenuto nel caso di specie.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di COSENZA, nomina depositata all'odierna udienza, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 28-29 settembre 2021 del Tribunale di Catanzaro, che ha rigettato il riesame ex art. 309 cod. proc. pen. del provvedimento del 4 settembre 2021 del G.i.p. del Tribunale di Cosenza, con il quale era stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del c.d. braccialetto elettronico. Secondo l'accusa, l'indagato era gravemente indiziato dei seguenti reati, commessi in data 1 settembre 2021: 1) tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 56 e 575 cod. pen.; 2) porto illegale di armi, ai sensi degli artt. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895; 3) tentata estorsione, ai sensi degli artt. 56 e 629 cod. pen. Il Tribunale ha evidenziato che le dichiarazioni della persona offesa apparivano lineari, prive di contraddizioni, particolarmente dettagliate e rilasciate solo poche ore dopo l'aggressione subita, la cui ricostruzione aveva trovato conferma nelle sommarie informazioni rilasciate da [OSCURATO:PERSONA]. La configurabilità del tentato omicidio era quindi confermata dal potenziale offensivo dell'azione delinquenziale, considerando l'idoneità dell'arma utilizzata, il numero dei colpi esplosi e le regioni del corpo attinte dai colpi, vicine a organi vitali (come confermato dalla documentazione sanitaria). Il giudice di merito, inoltre, ha ritenuto l'indagato gravemente indiziato anche degli ulteriori due reati, considerando le precedenti minacce e le richieste estorsive finalizzate a ottenere la restituzione di somme di denaro maggiori rispetto a quelle che erano state concesse alla vittima da parte della zia dell'indagato. Tali circostanze erano confermate dall'annotazione con la quale le Forze dell'ordine, alcuni giorni prima dei fatti di cui al presente procedimento, avevano documentato la violenta lite avvenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 309 e 597 cod. proc. pen., perché il Tribunale, in violazione del principio del divieto di reformatio in peius, avrebbe accertato la gravità indiziaria anche in ordine al reato di tentata estorsione, nonostante il G.i.p. avesse escluso la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare per il citato reato e il provvedimento fosse stato impugnato dal solo indagato. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe trascurato di valutare la reale condotta posta in essere dal soggetto agente, ma si sarebbe limitato a valorizzare in maniera errata il distretto corporeo della persona offesa attinto dai colpi, l'idoneità dell'arma da fuoco utilizzata e il numero di colpi esplosi. Così facendo, il giudice di merito avrebbe erroneamente qualificato i fatti di cui al capo 1 nel reato di tentato omicidio invece che in quello di lesioni personali aggravate dall'uso dell'arma, nonostante dalle stesse dichiarazioni rilasciate dalla persona offesa si evinceva che l'aggressore aveva volutamente desistito dal proposito di infierire nuovamente con la sua arma sulla vittima, pur essendo stato consapevole di non averla colpita mortalmente. Tale ricostruzione degli eventi sarebbe confermata anche dal referto ospedaliero, dal quale si evinceva che la vittima presentava ferite compatibili con l'esplosione di colpi di striscio. 2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 309 cod. proc. pen., perché il Tribunale, violando l'interesse dell'indagato ad avere una celere definizione del sub-procedimento incidentale, avrebbe fissato un termine superiore ai trenta giorni per il deposito della motivazione, nonostante la stesura della stessa non potesse considerarsi particolarmente complessa, considerando il tipo di indagini effettuate e il fatto che vi era un solo indagato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Secondo la Corte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso non può essere accolto in sede di legittimità. La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito l'inammissibilità del ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723). Siffatta interpretazione va mantenuta ferma anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, comma 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, secondo il cui disposto, in caso di ricorso per cassazione, copia degli atti «specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), del codice», deve essere inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso, prevedendosi che nel caso in cui tali atti siano mancanti ne sia fatta attestazione. Come è stato già chiarito da questa Corte, sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, non mass. sul punto). Può, dunque, affermarsi che il principio della c.d. autosufficienza del ricorso per cassazione in materia penale, impone al ricorrente, anche dopo l'entrata in vigore della menzionata disposizione normativa, di adempiere all'onere di specifica indicazione degli atti che si assumono travisati. Tale indicazione non può che tradursi, in concreto, proprio per l'impossibilità di demandare alla valutazione discrezionale dell'organo amministrativo la selezione degli atti di cui si assume il travisamento, nella richiesta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato di allegare, al ricorso da trasmettere alla Suprema Corte, la copia degli atti in questione, che la cancelleria provvederà a inserire in apposito fascicolo, ove non fossero stati già trasmessi, o di cui attesterà la mancanza, ove non risultino presenti nella documentazione processuale. Pertanto, in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432). Nel caso in esame, il ricorrente si limita ad affermare che il G.i.p. aveva escluso la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare per il reato di tentata estorsione, senza adempiere agli oneri di precisione, completezza e specificità tipici del citato principio di autosufficienza del ricorso, mediante l'allegazione di detta ordinanza del G.i.p. per dimostrare la dedotta reformatio in peius. 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, essendo costituito da mere doglianze in punto di fatto. Va evidenziato, invero, come le doglianze sollevate appaiono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze diversa da quella recepita dal giudice di merito, più che a denunciare un vizio rientrante in una delle categorie individuate dal legislatore. D'altronde, il Tribunale, fornendo una motivazione chiara e lineare, ha evidenziato che l'idoneità dell'arma utilizzata, il numero dei colpi esplosi e le regioni del corpo attinte dagli spari (organi vitali della vittima) erano elementi idonei a perfezionare la gravità indiziaria in capo a [OSCURATO:PERSONA] del reato di tentato omicidio. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nello stesso provvedimento impugnato, infatti, ricorre la fattispecie di tentato omicidio, e non quella di lesioni personali, se il tipo di arma impiegata e specificamente l'idoneità offensiva della stessa, la sede corporea della vittima raggiunta dal colpo di arma e la profondità della ferita inferta inducano a ritenere la sussistenza in capo al soggetto agente del cosiddetto animus necandi (Sez. 1, n. 37516 del 22/09/2010, Bisotti, Rv. 248550). La Corte, quindi, ritiene 'che il giudice di merito, offrendo sul punto considerazioni solidamente ancorate alle emergenze degli atti processuali e prive di manifesta irragionevolezza, abbia esaustivamente motivato le ragioni in forza delle quali ha inteso confermare il provvedimento del G.i.p. In tema di misure cautelari personali, infatti, alla Corte suprema spetta il solo compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame, infatti, ha depositato la motivazione nel termine di quarantacinque giorni, così come previsto dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., il quale prevede che il termine di trenta giorni sia differibile fino a quarantacinque giorni anche nel caso in cui l'imputazione sia particolarmente grave, come è avvenuto nel caso di specie. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent
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