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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26227/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/septire le conclusioni del PG T-.

E f is (21 LO i.A.k tiLk. cc" c_Cv ichr_X (4.1/à412--,`Th eLe.t. >tC. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 2 febbraio 2023 la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] - quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di giudizio in più decisioni irrevocabili, introdotta da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 In motivazione si rileva, in sintesi, che: a) la condotta di detenzione e porto di arma commessa in data 27 giugno 2002 è antecedente alla accertata (dal 2005) partecipazione del Bellocco alla associazione di stampo mafioso; b) la ulteriore condotta di porto di arma, del 2006, pur rientrando nel periodo di appartenenza al gruppo, risulta non indicativa di una concreta e visibile deliberazione unitaria, rispetto alla condotta del 2002 (ed a quella del 2005) .

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 La difesa del ricorrente prospetta, in sintesi, che: a) illogica è la esclusione del medesimo disegno criminoso, quanto alla condotta di porto dell'arma avvenuta nel 2006, posto che l'arma era chiaramente strumentale alla consumazione di reati nell'interesse del sodalizio; b) anche in, rapporto alla condotta antecedente era evidente l'esistenza ab A origine i commettere reati correlati alla esistenza dell'associazione criminale.

Il diniego, pertanto, sarebbe frutto di una valutazione sommaria e illogica dei contenuti delle decisioni irrevocabili.

3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse - deve apprezzare l'esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire - ove rinvenuti - la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegno criminoso.Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (ex multis Sez.

I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) .

Ciò perchè la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato.

3.2. La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è - per natura - indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall'apprezzamento di nessi esteriori - tra le diverse condotte poste in essere-, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita.

Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati.

Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno" porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.

Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine.

La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez.

I n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838). 3.3 Tali principi sono stati ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez.

Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074, che si è espressa nel modo che segue : il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.

4. Nel caso in esame il giudice della esecuzione ha congruamente argomentato l'assenza di una visibile 'deliberazione unitaria'.

Ciò perché la prima condotta di porto abusivo dell'arma è di gran lunga antecedente all'ingresso del Bellocco nel sodalizio criminoso, il che ragionevolmente ha portato la Corte di merito ad affermarne la occasionalità.

La seconda condotta in tema di armi, pertanto, non poteva essere correlata alla prima e ciò esclude il riconoscimento della continuazione, trattandosi di più fatti non correlati alla medesima deliberazione volitiva.

Quanto al rapporto tra la seconda condotta di porto dell'arma e il reato associativo la motivazione risulta parimenti congrua, non essendovi concreti indicatori di finalismo specifico tra l'adesione del Bellocco al gruppo criminale e il porto dell'arma constatato in quella specifica occasione.

Al rigetto, nel suo complesso, del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/septire le conclusioni del PG T-. E f is (21 LO i.A.k tiLk. cc" c_Cv ichr_X (4.1/à412--,`Th eLe.t. >tC. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 2 febbraio 2023 la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] - quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di giudizio in più decisioni irrevocabili, introdotta da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 In motivazione si rileva, in sintesi, che: a) la condotta di detenzione e porto di arma commessa in data 27 giugno 2002 è antecedente alla accertata (dal 2005) partecipazione del Bellocco alla associazione di stampo mafioso; b) la ulteriore condotta di porto di arma, del 2006, pur rientrando nel periodo di appartenenza al gruppo, risulta non indicativa di una concreta e visibile deliberazione unitaria, rispetto alla condotta del 2002 (ed a quella del 2005) . 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 La difesa del ricorrente prospetta, in sintesi, che: a) illogica è la esclusione del medesimo disegno criminoso, quanto alla condotta di porto dell'arma avvenuta nel 2006, posto che l'arma era chiaramente strumentale alla consumazione di reati nell'interesse del sodalizio; b) anche in, rapporto alla condotta antecedente era evidente l'esistenza ab A origine i commettere reati correlati alla esistenza dell'associazione criminale. Il diniego, pertanto, sarebbe frutto di una valutazione sommaria e illogica dei contenuti delle decisioni irrevocabili. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse - deve apprezzare l'esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire - ove rinvenuti - la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegno criminoso.Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) . Ciò perchè la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato. 3.2. La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è - per natura - indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall'apprezzamento di nessi esteriori - tra le diverse condotte poste in essere-, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita. Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati. Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno" porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa. Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine. La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez. I n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838). 3.3 Tali principi sono stati ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074, che si è espressa nel modo che segue : il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. 4. Nel caso in esame il giudice della esecuzione ha congruamente argomentato l'assenza di una visibile 'deliberazione unitaria'. Ciò perché la prima condotta di porto abusivo dell'arma è di gran lunga antecedente all'ingresso del Bellocco nel sodalizio criminoso, il che ragionevolmente ha portato la Corte di merito ad affermarne la occasionalità. La seconda condotta in tema di armi, pertanto, non poteva essere correlata alla prima e ciò esclude il riconoscimento della continuazione, trattandosi di più fatti non correlati alla medesima deliberazione volitiva. Quanto al rapporto tra la seconda condotta di porto dell'arma e il reato associativo la motivazione risulta parimenti congrua, non essendovi concreti indicatori di finalismo specifico tra l'adesione del Bellocco al gruppo criminale e il porto dell'arma constatato in quella specifica occasione. Al rigetto, nel suo complesso, del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s
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