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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 07578/2026

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la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello diCatanzaro ha confermato la sentenza del 2 6 maggio 2023 con la quale il Tribunale di Cosenza aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] i n ordine al reato di cui all’art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, commesso in Salernoil 5 maggio 20 21 .

Nelle sentenze di merito conformi si dà atto che [OSCURATO:PERSONA] aveva falsamente dichiarato, nell'autocertificazione allegata all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata il 5 maggio 2021 al Tribunale di Cosenza nel procedimento penale n. 728/ 1 8 R.G.N.R., di essere nelle condizioni di reddito previsto per l’ammissione, mentre in realtà il suo nucleo familiare aveva percepito nell’anno 2020 un reddito pari a euro 17.847,03 e nell’anno 2019 un reddito pari a euro 21.987,43. 2.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso formulando due motivi .

2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità.

Il difensore contesta che la Corte abbia considerato, quale anno di riferimento per valutare il reddito, il 2019, osservando che, essendo stato il procedimento per il quale si chiedeva l’ammissione al patrocinio incardinato nell’anno 2018, avrebbero dovuto essere presi in esame i redditi percepiti negli anni 2017 e 2018: in tali anni, prosegue il difensore, [OSCURATO:PERSONA] aveva prodotto un reddito pari a euro 8.114,49, ovvero quello indicato nella istanza di ammissione, mentre il padre convivente non aveva prodotto alcun reddito.

La Corte, inoltre, non si era soffermata sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato e non av eva considerato che, in ragione del mancato deposito da parte del difensore dell’istanza di liquidazione, in ogni caso la condotta di reato non aveva creato offesa alcuna.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione, in relazione alla mancata indicazione delle ragioni per cui la Corte aveva rigettato la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen.

Inoltre, con lo stesso motivo, ha chiesto che sia applicata la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. proc. pen. 2.

Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

2. Il primo motivo, con cui si contesta la sussistenza del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo,è manifestamente infondato.

Sotto il primo profilo la Corte di appello ha affermato che, avuto riguardo alla data di presentazione dell’istanza, 5 maggio 2021, era corretto il riferimento di cui alla imputazione ai redditi percepiti nell’anno 2019.

Il percorso argomentativo adottato è rispettoso del dato normativo, posto che l’art. 76 d.P.R. n. 115/2002 nell’indicare la soglia di ammissione, fa riferimento al reddito imponibile ai fini dell’imposta personale risultante dall’ultima dichiarazione.

Queta Corte ha chiarito che l'ultima dichiarazione funzionale all'individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio ai sensi dell'art. 76 d.P.R.n.115/2002 è quella per la quale, al momento del deposito dell'istanza, risulta scaduto il termine per la presentazione, salvo che, a seguito del suo decorso, l'istante abbia presentato una nuova dichiarazione fiscale, alla quale è, in tal caso, necessario fare riferimento (Sez. 4, n. 16875 del 12/3/2024, Rv. 286177-01; n. 46382 del 14/10/2014, Rv. 260953-01; n. 7710 del 5/2/2010, Rv. 246698- 01).

Di contro il motivo di ricorso, nel ribadire che si sarebbe dovuto tenere conto della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui era stato aperto il procedimento penale con iscrizione della notizia di reato, sostiene una interpretazione del tutto svincolata dalla lettera della norma e dalla ratio legis , che è quella di ancorare il dato in maniera cronologicamente più prossima alla presentazione della istanza di ammissione al beneficio e garantire, dunque, la coincidenza fra le dichiarazioni in essa contenute e le condizioni reddituali del soggetto istante.

Sotto il secondo profilo, la Corte ha ritenuto provato anche l’elemento soggettivo del reato, spiegando che era stato Sessa a sottoscri vere l’istanza e che egli n on pote va ignorare i redditi del famigliare con lui convivente.

Anche tale passaggio della motivazione non si presta alle generiche censure dedotte.

Invero il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è integrato dalle false indicazioni o omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (Sez.

U. n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Rv. 242152; Sez. 4 n. 40943 del 18/09/2015, Rv. 264711).

Tali condotte devono essere, pursempre, sorrette dal dolo generico, sicché grava sull’accusa l’onere di provare la volontà cosciente di compiere il fatto e la consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero.

In tale senso si è affermato che non si configura il reato, tutte le volte in cui emerga che il soggetto agente ha dichiarato il falso per difetto di controllo, qualificabile in termini giuridici come atteggiamento colposo, salva l'ipotesi della imputazione a titolo di dolo eventuale che, tuttavia, non può essere evocato alla stregua di una formula di chiusura, per sottrarsi al puntuale accertamento giudiziario (Sez. 4 n. 37144 del 5/6/2019, Rv. 277129; n. 21577 del 21/4/2016, Rv. 267307; n. 4623 del 15/12/2017, dep. 2018, Rv. 271949; n. 7192 del 11/1/2018, Rv. 272192).

La Corte, con inferenza coerente con gli elementi invocati e non manifestamente illogica, ha desunto la consapevolezza da parte del ricorrente del reddito del padre e la conseguente coscienza e volontà di dichiarare il falso, dal rapporto di convivenza.

Il motivo, di contro, inmaniera avversativa e aspecifica, reitera la doglianza per cui difetterebbe la prova del dolo, senza tuttavia contrapporre all’argomento dei giudici per cui egli non poteva ignorare i redditi del famigliare convivente, alcuna ragione di fatto o di diritto tale da minarne la tenuta logica.

Infine, in relazione al rilievo della difesa per cui nel caso di specie nessuna liquidazione degli onorari degli avvocati era intervenuta e nessuna istanza in tal senso era stata effettuata, deve ribadirsi che le Sezioni unite con la sentenza n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Rv. 242152, nell’affermare che “integrano il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio", hanno chiarito che la specifica falsità nella dichiarazione sostitutiva è connessa all'ammissibilità dell'istanza e non a quella del beneficio, perché solo l'istanza ammissibile genera l'obbligo del magistrato di decidere in merito, allo stato.

Con tale sentenza si è chiarito che la dichiarazione sostitutiva in esame ha una natura particolare: mentre, di solito, la legge che autorizza il privato ad attestazione tipica a pena di falso prevede che la riversi in atto pubblico a pubblico ufficiale, il d.P.R. n. 115/2002 unifica la doppia azione, perché l'interessato al beneficio rende la dichiarazione con valenza attestativa nella stessa istanza rivolta al magistrato e, questi, dovendo subito decidere, può solo chiedere documentazione o verifica degli indici e non altro.

In questa luce – hanno chiarito le Sezioni Unite- la norma sottolinea “la necessità della compiuta ed affidabile informazione del destinatario che, a fronte della complessità del tenore dell'istanza cui è speculare la valutazione da svolgere, haurgenza di decidere”.

Quel che rileva, proseguono le Sezioni Unite, ai fine di valutare la idoneità del falso ad arrecare offesa al bene protetto dalla norma, ai sensi dell’art. 49 cod. pen., è, dunque, la sua incidenza in relazione “a quanto il magistrato possa intendere prima di decidere nel merito”, con la conseguenza che “l’inidoneità non può desumersi dalla prova certa di sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio, che si consegue dopo che il magistrato l’abbia disposta, per la verifica compiuta deferita all’ufficio finanziario”.

3. Il secondo motivo, incentrato sulla mancata rinnovazione dell’istruttoria da parte della Corte e sulla mancata configurazione della causa di non punibilità ex art.131 bis cod. pen., è inammissibile.

Dopo che la Corte ha dato atto che la richiesta di rinnovazione istruttoria era stata formulata in termini generici e che il giudizio di primo grado si era svolto con le forme del rito abbreviato condizionato all’assunzione delle prove richieste dalla difesa, con il motivo di ricorso il ricorrente reitera la stessa richiesta, senza,tuttavia, neppure spiegar ne l’oggetto e senza indicare quali temi di prova avrebbero d o vuto essere approfonditi .

A ciò deve aggiungersi che il principio generale, dettato dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. è quello per cui, quando una parte ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado, ovvero l'assunzione di nuove prove, il giudice di appello, se non è in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

L P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 29 gennaio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello diCatanzaro ha confermato la sentenza del 2 6 maggio 2023 con la quale il Tribunale di Cosenza aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] i n ordine al reato di cui all’art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, commesso in Salernoil 5 maggio 20 21 . Nelle sentenze di merito conformi si dà atto che [OSCURATO:PERSONA] aveva falsamente dichiarato, nell'autocertificazione allegata all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata il 5 maggio 2021 al Tribunale di Cosenza nel procedimento penale n. 728/ 1 8 R.G.N.R., di essere nelle condizioni di reddito previsto per l’ammissione, mentre in realtà il suo nucleo familiare aveva percepito nell’anno 2020 un reddito pari a euro 17.847,03 e nell’anno 2019 un reddito pari a euro 21.987,43. 2.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso formulando due motivi . 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità. Il difensore contesta che la Corte abbia considerato, quale anno di riferimento per valutare il reddito, il 2019, osservando che, essendo stato il procedimento per il quale si chiedeva l’ammissione al patrocinio incardinato nell’anno 2018, avrebbero dovuto essere presi in esame i redditi percepiti negli anni 2017 e 2018: in tali anni, prosegue il difensore, [OSCURATO:PERSONA] aveva prodotto un reddito pari a euro 8.114,49, ovvero quello indicato nella istanza di ammissione, mentre il padre convivente non aveva prodotto alcun reddito. La Corte, inoltre, non si era soffermata sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato e non av eva considerato che, in ragione del mancato deposito da parte del difensore dell’istanza di liquidazione, in ogni caso la condotta di reato non aveva creato offesa alcuna. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione, in relazione alla mancata indicazione delle ragioni per cui la Corte aveva rigettato la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. Inoltre, con lo stesso motivo, ha chiesto che sia applicata la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. proc. pen. 2. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Il primo motivo, con cui si contesta la sussistenza del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo,è manifestamente infondato. Sotto il primo profilo la Corte di appello ha affermato che, avuto riguardo alla data di presentazione dell’istanza, 5 maggio 2021, era corretto il riferimento di cui alla imputazione ai redditi percepiti nell’anno 2019. Il percorso argomentativo adottato è rispettoso del dato normativo, posto che l’art. 76 d.P.R. n. 115/2002 nell’indicare la soglia di ammissione, fa riferimento al reddito imponibile ai fini dell’imposta personale risultante dall’ultima dichiarazione. Queta Corte ha chiarito che l'ultima dichiarazione funzionale all'individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio ai sensi dell'art. 76 d.P.R.n.115/2002 è quella per la quale, al momento del deposito dell'istanza, risulta scaduto il termine per la presentazione, salvo che, a seguito del suo decorso, l'istante abbia presentato una nuova dichiarazione fiscale, alla quale è, in tal caso, necessario fare riferimento (Sez. 4, n. 16875 del 12/3/2024, Rv. 286177-01; n. 46382 del 14/10/2014, Rv. 260953-01; n. 7710 del 5/2/2010, Rv. 246698- 01). Di contro il motivo di ricorso, nel ribadire che si sarebbe dovuto tenere conto della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui era stato aperto il procedimento penale con iscrizione della notizia di reato, sostiene una interpretazione del tutto svincolata dalla lettera della norma e dalla ratio legis , che è quella di ancorare il dato in maniera cronologicamente più prossima alla presentazione della istanza di ammissione al beneficio e garantire, dunque, la coincidenza fra le dichiarazioni in essa contenute e le condizioni reddituali del soggetto istante. Sotto il secondo profilo, la Corte ha ritenuto provato anche l’elemento soggettivo del reato, spiegando che era stato Sessa a sottoscri vere l’istanza e che egli n on pote va ignorare i redditi del famigliare con lui convivente. Anche tale passaggio della motivazione non si presta alle generiche censure dedotte. Invero il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è integrato dalle false indicazioni o omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (Sez. U. n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Rv. 242152; Sez. 4 n. 40943 del 18/09/2015, Rv. 264711). Tali condotte devono essere, pursempre, sorrette dal dolo generico, sicché grava sull’accusa l’onere di provare la volontà cosciente di compiere il fatto e la consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero. In tale senso si è affermato che non si configura il reato, tutte le volte in cui emerga che il soggetto agente ha dichiarato il falso per difetto di controllo, qualificabile in termini giuridici come atteggiamento colposo, salva l'ipotesi della imputazione a titolo di dolo eventuale che, tuttavia, non può essere evocato alla stregua di una formula di chiusura, per sottrarsi al puntuale accertamento giudiziario (Sez. 4 n. 37144 del 5/6/2019, Rv. 277129; n. 21577 del 21/4/2016, Rv. 267307; n. 4623 del 15/12/2017, dep. 2018, Rv. 271949; n. 7192 del 11/1/2018, Rv. 272192). La Corte, con inferenza coerente con gli elementi invocati e non manifestamente illogica, ha desunto la consapevolezza da parte del ricorrente del reddito del padre e la conseguente coscienza e volontà di dichiarare il falso, dal rapporto di convivenza. Il motivo, di contro, inmaniera avversativa e aspecifica, reitera la doglianza per cui difetterebbe la prova del dolo, senza tuttavia contrapporre all’argomento dei giudici per cui egli non poteva ignorare i redditi del famigliare convivente, alcuna ragione di fatto o di diritto tale da minarne la tenuta logica. Infine, in relazione al rilievo della difesa per cui nel caso di specie nessuna liquidazione degli onorari degli avvocati era intervenuta e nessuna istanza in tal senso era stata effettuata, deve ribadirsi che le Sezioni unite con la sentenza n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Rv. 242152, nell’affermare che “integrano il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio", hanno chiarito che la specifica falsità nella dichiarazione sostitutiva è connessa all'ammissibilità dell'istanza e non a quella del beneficio, perché solo l'istanza ammissibile genera l'obbligo del magistrato di decidere in merito, allo stato. Con tale sentenza si è chiarito che la dichiarazione sostitutiva in esame ha una natura particolare: mentre, di solito, la legge che autorizza il privato ad attestazione tipica a pena di falso prevede che la riversi in atto pubblico a pubblico ufficiale, il d.P.R. n. 115/2002 unifica la doppia azione, perché l'interessato al beneficio rende la dichiarazione con valenza attestativa nella stessa istanza rivolta al magistrato e, questi, dovendo subito decidere, può solo chiedere documentazione o verifica degli indici e non altro. In questa luce – hanno chiarito le Sezioni Unite- la norma sottolinea “la necessità della compiuta ed affidabile informazione del destinatario che, a fronte della complessità del tenore dell'istanza cui è speculare la valutazione da svolgere, haurgenza di decidere”. Quel che rileva, proseguono le Sezioni Unite, ai fine di valutare la idoneità del falso ad arrecare offesa al bene protetto dalla norma, ai sensi dell’art. 49 cod. pen., è, dunque, la sua incidenza in relazione “a quanto il magistrato possa intendere prima di decidere nel merito”, con la conseguenza che “l’inidoneità non può desumersi dalla prova certa di sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio, che si consegue dopo che il magistrato l’abbia disposta, per la verifica compiuta deferita all’ufficio finanziario”. 3. Il secondo motivo, incentrato sulla mancata rinnovazione dell’istruttoria da parte della Corte e sulla mancata configurazione della causa di non punibilità ex art.131 bis cod. pen., è inammissibile. Dopo che la Corte ha dato atto che la richiesta di rinnovazione istruttoria era stata formulata in termini generici e che il giudizio di primo grado si era svolto con le forme del rito abbreviato condizionato all’assunzione delle prove richieste dalla difesa, con il motivo di ricorso il ricorrente reitera la stessa richiesta, senza,tuttavia, neppure spiegar ne l’oggetto e senza indicare quali temi di prova avrebbero d o vuto essere approfonditi . A ciò deve aggiungersi che il principio generale, dettato dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. è quello per cui, quando una parte ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado, ovvero l'assunzione di nuove prove, il giudice di appello, se non è in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. L P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 29 gennaio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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