CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 novembre 2025
Cassazione n. 32860/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16733/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], difeso in proprioex art. 86 c.p.c. -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], -intimati- avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. BRESCIA n. 4136/2020 depositata il 23/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente aveva ricevuto un’ingiunzione di pagamento emessa da [OSCURATO:SOCIETA] su incarico del Comune di Cremona per la riscossione coattiva di due avvisi d’accertamento relativi all’IMU per gli anni 2015 e 2016 precedentemente notificatigli. L’ingiunto aveva già proposto ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Cremona avverso gli avvisi, e, avanti il medesimo giudice, propose altresì ricorso avverso la citata ingiunzione. La CTP adita, che già aveva respinto l’impugnazione contro gli avvisi con sentenza n. 89/2019, con successiva sentenza n. 30/2020 respinse altresì il ricorso relativo all’ingiunzione oggetto del presente processo. Su appello del contribuente e con la sentenza indicata in epigrafe - nel contraddittorio con l’agente della riscossione e nella contumacia del Comune e della I.C.A., Imposte comunali affini srl, costituente R.T.I. di cui è parte [OSCURATO:SOCIETA]- la [OSCURATO:PERSONA] di Brescia respinse l’appello. Secondo il giudice del gravame, la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, in assenza di sospensione della sua efficacia, consentiva legittimamente l’emissione dell’ingiunzione di pagamentoche può essere impugnata solo per vizi propri e non per il merito, rimarcando la legittimazione del concessionario della riscossione ai sensi degli artt. 52 d. lgs. n. 446/97 e 36 l. n. 247/2007. Evidenziò altresì come l’agente a vesse fatto ricorso alla proceduraex art. 3 del r.d. 14 aprile 1910, n. 639 (c.d. “ingiunzione fiscale” n.d.r.) e non mediante ruolo, escludendosi pertanto la disciplina relativa a tale ultima forma di riscossione e ai relativi adempimenti formali. Valutò altresì la sufficienza d ella motivazione apposta all’atto impositivo e la correttezza del calcolo inerente agli interessi. Ricorre per cassazione il contribuente sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente censura la violazione degli artt.1241, 1243, 2697, 2712, 2720, 2730, 2733, 2735 e 2909 c.c., 111, 112, 115, 116, 163, 215, 228, 229, 324, 325, 348ter e 387 c.p.c. per nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. e art. 111, comma 7, Cost., per c.d. doppia conforme. Lamenta in particolare che la CTR di Brescia non abbia valutato il giudicato “interno” precedentemente costituitosi tra le parti in relazione all’ICI per l’anno 2003 e all’IMU negli anni 2012-2014, oggetto: - delle sentenze n. 2280/2019 e 3793/2019 della medesima [OSCURATO:PERSONA], che accolsero i rispettivi ricorsi del contribuente; - della pronuncia n. 26090/15 di questa Corte che annullò la sentenza della stessa CRT in riferimento all’IMU del 2004. 1.1 La censura è infondata. Al di là del coacervo di disposizioni richiamate senza alcun riferimento specifico, si deve osservare come tutte le sentenze citate dal ricorrente, comunque riguardanti IMU di annualità diverse e precedenti quelle in esame, non sono allo stato passate in giudicato, tanto è vero che sono state variamente impugnate e la loro decisione in sede di legittimità è fissata per l’odierna adunanza in camera di consiglio. Quanto in particolare alla pronuncia della Suprema Corte citata, relativa al procedimento r.g. n. 27149/2018, è vano il tentativo del ricorrente di ricavare l’improcedibilità da una presunta confessione da parte del Comune con riferimento all’impugnazione delle altre due sentenze 2280/19 e 3793/2019 atteso che, quanto alle sentenze: - di questa Corte 26090/15, la stessa aveva annullato una precedente sentenza della medesima CTR che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dal contribuente. Con tale pronuncia (in rito) questa Corte ha pertanto rinviato alla medesima Corte territoriale per l’esame del merito, non fondandosi così alcun giudicato interno sui presupposti in fatto e diritto dell’originario ricorso del contribuente; - CTR Brescia n. 2280/19 , anch’essa impugnata avanti a questa Corte e il relativo procedimento n. r.g. 1392/2020 è oggi trattato in questa medesima camera di consiglio; - CTR Brescia 3793/2019 è anch’essa oggetto di gravame deciso all’odierna udienza; con conseguente insussistenza di qualsivoglia giudicato interno o esterno tra le parti. Del tutto improprio è poi il tentativo di ricavare - dalla comparsa di risposta del Comune di Cremona nel procedimento relativo alla IMU del 2017, le cui prime pagine sono “incollate” digitalmente alle pagg. 25 e ss del ricorso - una presunta confessione della sussistenza e dell’efficacia del giudicato intercorso a seguito della predetta sentenza di legittimità. È infatti di palmare evidenza, dalla narrativa dell’atto come trascritto in ricorso (pag. 26), che in quelle prime pagine di comparsa il Comune si limita a riportare le censure e motivi dell’atto del contribuente a dispetto di ogni volontà ammissiva (“Rilevato che le motivazioni del ricorso di cui all’oggetto risultano essere le seguenti:….”). 2. Con il secondo motivo censura la “violazione della svolta eccezione di litispendenza e continenza ex art. 39 2° comma c.p.c., oltre dell’art. 1 D.Lgs. 546/92, oltre ex artt. 112, 113, 115, 116, 373 c. 1 2° p. c.p.c., art. 2697 c.c., tutto ciò in contrasto con l’art. 360 comma 1 n. 3 ed art. 111 Cost. per doppia conforme, art. 54 D.L. n. 83/2012, art. 54bis L. 134/2012 ed art. 384 ter u.c. c.p.c.”. Lamenta non sia stata accolta la sua eccezione di litispendenza e continenza in relazione alla pendenza di procedimenti per IMU 2015 e 2016, che quindi avrebbero investito la medesima domanda qui riproposta. 2.1 Il motivo è infondato. Il ricorrente postula una litispendenza e/o continenza tra il procedimento che ha riguardato i due avvisi di accertamento e il presente procedimento, che riguarda l’ingiunzione di pagamento. Benché si tratti della medesima imposta, tra l’atto impositivo e quello ingiuntivo non vi è relazione d’identità, poiché il petitum di quel procedimento investe gli avvisi mentre qui investe l’ingiunzione, e nemmeno di continenza, ma al più di dipendenza, nel senso che il merito del presente procedimento dipende dalla decisione di quello. Corretta è pertanto l’implicita reiezione della predetta eccezione. 3. Il terzo motivo è rubricato “Per l’annullamento e violazione ex art. 20 u.c. D.p.r. 636/72, artt. 1241, 1242, 1243, 2033 e 2909 c.c., artt. 111, 112, 113, 115, 116, 215, 324, 373 c. 1 2° p. c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, con violazione della legge processuale e sostanziale, che è stato oggetto di discussione tra le parti, anche con violazione dell’art. 360 comma 1 n.ri 3 e 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. ed art. 111 comma 7 Cost. Per c.d. doppia conforme, in applicazione al processo tributario ex art. 54 d.l. n. 83/2012, art. 54 comma 3 L. 134/2012 ed art. 348ter u.c. c.p.c.”. Con la censura ripropone in sostanza l’eccezione di compensazione relativa ai pagamenti asseritamente effettuati per gli stessi titoli oggetto dell’ingiunzione. 3.1. Il motivo è inammissibile. 3.2. Da una parte va stigmatizzata l’assoluta incomprensibilità delle censure svolte, affastellando innumerevoli disposizioni senza alcuna specificità e venendo meno il rispetto dell’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. (come già evidenziato in analoga fattispecie da Cass. Sez. V n. 7424/2023) e dall’altra, con riferimento all’unico profilo evidenziato chiaramente e riguardante l’eccezione di compensazione, come la stessa riguardi al più la pretesa impositiva e non l’ingiunzione conseguente. Secondo costante insegnamento di questa Corte, infatti, la controversia introdotta con l'impugnazione di un’ingiunzione fiscale, la quale, al pari della cartella di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento, si esaurisce in un'intimazione al versamento della somma dovuta in base all'avviso, non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, sicché la sua sindacabilità in giudizio è limitata ai vizi ad essa propri, e non per questioni attinenti all'accertamento [vv. Sez. 5, Sentenza n. 11354 del 22/07/2003 (Rv. 565323 –01), più recente Sez. 5, Ordinanza n. 10896 del 18/4/2019 (Rv 653543-1) sulla natura meramente liquidatoria dell’atto qui impugnato]. 4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la “Violazione dell’indicazione del calcolo degli interessi ex L. 212/2000, art. 20 D.p.r. n. 602/73, art. 12 comma 5 D.Lgs. 446/1997, art. 13 D.Lgs. 472/1997, con violazione art. 2697 c.c., artt. 113 e 116 c.p.c., art. 27 D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. ed art. 111 Cost. Comma 7 per c.d. doppia conforme”. Sostiene che, atteso il carattere devolutivo del giudizio di merito, la CTR avrebbe dovuto esaminare le sue eccezioni già formulate in primo grado e in ogni caso valutare l’eccezione inerente all’assenza d’indicazione del calcolo degli interessi moratori. Lamenta inoltre che non siano stati applicati gli artt. 12 comma 5 D.Lgs. 446/1997 e 13 D.Lgs. 472/1997 in merito al cumulo delle sanzioni. Lamenta inoltre la violazione del contraddittorio nei confronti del contribuente. 4.1 Il motivo è inammissibile. 4.2 Quanto al profilo relativo agli interessi, la censura manca di autosufficienza atteso che non indica specificamente le manchevolezze dell’atto né lo trascrive nel ricorso, sollecitando questa Corte a un inammissibile giudizio di fatto. Si deve quindi prendere atto: - della valutazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto sufficiente la motivazione; -del tenore letterale del controricorso, che ha trascritto il contenuto dell’ingiunzione riguardante la precisa indicazione, nell’atto impugnato, degli interessi (pag. 1 ingiunzione – pag. 21 - 22 del controricorso), delle modalità di calcolo (riquadro informazioni) e di quanto dovuto per oneri di riscossione. 4.3 Del pari fondata è la tesi di parte controricorrente in merito alla sufficiente motivazione per rinvio (c.d. per relationem) agli atti impositivi presupposti dell’ingiunzione fiscale di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione [Cass. Sez. 5, Sentenza n. 407 del 14/01/2015 (Rv. 634243 – 01)], assorbendosi così ogn i questione relativa al cumulo delle sanzioni. 4.4 Quanto, infine,al contraddittorio è noto come, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali c.d. "a tavolino", nella disciplina applicabile prima dell'entrata in vigore dell'art. 6-bis della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 219 del 2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7- bis del d.l. n. 39 del 2024, convertito con modd. dalla l. n. 67 del 2024), l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd. non armonizzati quale quello in esame, solo se espressamente previsto [vv. da ultimo Sez. U - Sentenza n. 21271 del 25/07/2025 (Rv. 675643 – 01)], circostanza non ricorrente nel caso specifico. 5. Con il quinto motivo si duole della violazione degli artt. “23 D.Lgs. 546/1992, 27 comma 2 D.L. 28/10/2020 n. 137, vigente dal 01/04/2021, con violazione del diritto di difesa, oltre la violazione dell’art. 2967 c.c. ed art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c”. Lamenta in particolare la tardiva costituzione di [OSCURATO:SOCIETA] nel giudizio d’appello, avvenuta con atto depositato il 19/2/2021 a fronte di un’udienza originariamente fissata per il lunedì 22/2/2021. Pur ammettendo che il termine di 60 gg ex art. 23 del d.lgs. 546/92 è ordinatorio e la sua violazione non determina inammissibilità della costituzione, il ricorrente contesta che, nel caso di trattazione scritta come nella fattispecie, non sia stato rispettato il termine ex art. 27, comma 2, del d.l. 28/10/2020 n. 137 secondo cui le memorie conclusionali vanno depositate non più tardi di dieci giorni prima dell’udienza e le repliche entro cinque giorni. Evidenzia la conseguente decadenza dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio. 5.1 Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. 5.2 Il ricorrente, infatti,non indica punto quali sarebbero le eccezioni processuali e di merito dalle quali la controricorrente sarebbe decaduta e la loro rilevanza per la decisione. 6. Il ricorso va pertanto respinto e il ricorrente condannato alle spese del grado, da liquidarsi come da dispositivo. 7.0 Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente medesimo, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dell’articolo 13 del d.P.R. n. 115/2002 e ss. mod. P.Q.M la Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione, a favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 7.000,00 per compensi e € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 20