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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2026

Cassazione n. 14470/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi tre di reclusione per i reati di cui agli artt. 337 e 582-585 cod. pen. 2.

Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratorespeciale, denunciando, con un unico motivo, vizio di motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato ed alla invocata causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. per il reato di lesioni.

La Corte di appello ha omesso di motivare in ordine all'elemento psicologico del reato, della cui insussistenza l'appellante si era doluto con l'atto di impugnazione, limitandosi ad affermare la responsabilità dell'imputato sulla base della sola condotta di fuga pericolosa.

La Corte ha, altresì, omesso di pronunciarsi sulla richiesta assolutoria ex art. 131-bis cod. pen. formulata per il solo reato di lesioni contestato al capo B), limitandosi ad affermare che "non è possibile ritenere che il fatto sia di lieve entità, tenuto conto della pericolosità anche per gli utenti della strada del contegno tenuto dall'imputato", così inglobando nella valutazione di tenuità del fatto la condotta di resistenza contestata al capo A), cui invece non era estesa la richiesta della difesa, ed omettendo di motivare specificamente con riferimento al capo B).

Né vale a revocare in dubbio il vizio denunciato la circostanza che i due reati fossero connessi ex art. 81 cod. pen. dovendosi sciogliere il vincolo della continuazione ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità.

3. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della procedura camerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è generico.

Il ricorrente lamenta l'omessa risposta a deduzioni difensive che anche in sede di ricorso, come già nell'atto di appello, vengono prospettate in termini del tutto generici.

Dalla sentenza impugnata risulta che il motivo di impugnazione concernente il difetto dell'elemento soggettivo era stato formulato nel senso che l'imputato "non aveva nulla da nascondere, come dimostra l'esito negativo della successiva perquisizione, ma voleva solo correre a casa a prelevare il casco, finendo per cadere dopo un maldestro impatto, del tutto involontario, con la ruota anteriore del mezzo condotto da Canzio".

La Corte di appello, nell'evidenziare che tale allegazione era già stata prospettata e risolta con la sentenza di primo grado, le cui motivazioni vengono espressamente richiamate, rimarca in ogni caso l'irrilevanza del movente a revocare in dubbio la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, avuto riguardo alle modalità della condotta emersa dalla ricostruzione dei fatti operata 2dagli ufficiali di polizia giudiziaria e neppure contestata, nella loro consistenza, dall'odierno ricorrente.

Né appare sostenibile, come pare prospettare il ricorrente, l'involontarietà delle lesioni cagionate al pubblico ufficiale Canzio, direttamente conseguenti alla condotta cosciente e volontaria consistita nel sottrarsi all'alt intimato dagli operanti in relazione alla constatata violazione del codice della strada, intraprendendo manovre di guida pericolose per gli operanti e per la incolumità pubblica, che determinavano l'impatto con il veicolo condotto dalla persona offesa.

Il ricorrente non si confronta neppure con le argomentazioni, immuni da censure, della sentenza impugnata, riproponendo una lettura alternativa di dati di fatto già destituita di fondamento dai giudici di merito e inammissibile in questa sede.

Per completezza di analisi, va osservato che la condotta contestata all'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 337 cod. pen. è, ora, prevista come autonomo reato dall'art. 192, comma 7-bis del Codice della strada (introdotto dal decreto-Legge 24 febbraio 2026, n. 23) che punisce chiunque, in violazione degli obblighi di fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale o posti di blocco formati dagli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare posti di blocco, rispettivamente previsti dai commi 1 e 4, si dia alla fuga con modalità tali da mettere in pericolo l'altrui incolumità.

La sopravvenuta modifica normativa non ha, tuttavia, riflessi sulla decisione del caso in esame, essendo la nuova fattispecie speciale strutturalmente sovrapponibile a quella già punita ai sensi dell'art. 337 cod. pen., punita con la medesima pena edittale della reclusione da uno a cinque anni di reclusione, salva la previsione, per il caso di condanna, dell'applicazione di sanzioni amministrative accessorie, prospettabile solo in relazione a fatti commessi nella vigenza della nuova disciplina.

2. Il secondo motivo è ugualmente generico, oltre che manifestamente infondato.

La Corte di appello ha escluso la particolare tenuità del fatto complessivamente considerato, evidenziando la pericolosità anche per gli utenti della strada del contegno tenuto dall'imputato, che ha posto in essere la condotta in pieno giorno e in una zona molto affollata.

Si tratta di motivazione che riguarda il fatto nella sua complessità e che, dunque, è riferibile anche alle conseguenze lesive della condotta che ha integrato sia il reato di resistenza sia il reato di lesioni. 3D'altro canto, proprio in tema di reato continuato, questa Corte, nell'escludere che sia di per sé ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, non identificabile automaticamente con l'abitualità del reato, rimarca la necessità di una valutazione del più articolato contesto in cui la condotta si è inserita, onde valutare se essa sia o meno espressione di una lesione all'interesse tutelato minimale e dunque se nella sua complessità il fatto sia o meno meritevole di un apprezzamento in termini di speciale tenuità (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 36534 del 15/09/2021, Rv. 281922-01), sempre che i fatti non siano stati commessi in contesti spazio-temporali diversi, in quanto in tal caso la volizione criminosa non appare unitaria e circoscritta (Sez. 3, n. 35630 del 13/07/2021, Rv. 282034).

Correttamente, dunque, la Corte di appello ha proceduto ad una valutazione unitaria di un fatto che, nel caso di specie, è espressione di una unica volizione criminosa e caratterizzato da unitarietà di contesto spazio-temporale, pur se violativo di più disposizioni di legge.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro tremila.

P P.Q.M.

I .eppina 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi tre di reclusione per i reati di cui agli artt. 337 e 582-585 cod. pen. 2. Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratorespeciale, denunciando, con un unico motivo, vizio di motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato ed alla invocata causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. per il reato di lesioni. La Corte di appello ha omesso di motivare in ordine all'elemento psicologico del reato, della cui insussistenza l'appellante si era doluto con l'atto di impugnazione, limitandosi ad affermare la responsabilità dell'imputato sulla base della sola condotta di fuga pericolosa. La Corte ha, altresì, omesso di pronunciarsi sulla richiesta assolutoria ex art. 131-bis cod. pen. formulata per il solo reato di lesioni contestato al capo B), limitandosi ad affermare che "non è possibile ritenere che il fatto sia di lieve entità, tenuto conto della pericolosità anche per gli utenti della strada del contegno tenuto dall'imputato", così inglobando nella valutazione di tenuità del fatto la condotta di resistenza contestata al capo A), cui invece non era estesa la richiesta della difesa, ed omettendo di motivare specificamente con riferimento al capo B). Né vale a revocare in dubbio il vizio denunciato la circostanza che i due reati fossero connessi ex art. 81 cod. pen. dovendosi sciogliere il vincolo della continuazione ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità. 3. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della procedura camerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è generico. Il ricorrente lamenta l'omessa risposta a deduzioni difensive che anche in sede di ricorso, come già nell'atto di appello, vengono prospettate in termini del tutto generici. Dalla sentenza impugnata risulta che il motivo di impugnazione concernente il difetto dell'elemento soggettivo era stato formulato nel senso che l'imputato "non aveva nulla da nascondere, come dimostra l'esito negativo della successiva perquisizione, ma voleva solo correre a casa a prelevare il casco, finendo per cadere dopo un maldestro impatto, del tutto involontario, con la ruota anteriore del mezzo condotto da Canzio". La Corte di appello, nell'evidenziare che tale allegazione era già stata prospettata e risolta con la sentenza di primo grado, le cui motivazioni vengono espressamente richiamate, rimarca in ogni caso l'irrilevanza del movente a revocare in dubbio la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, avuto riguardo alle modalità della condotta emersa dalla ricostruzione dei fatti operata 2dagli ufficiali di polizia giudiziaria e neppure contestata, nella loro consistenza, dall'odierno ricorrente. Né appare sostenibile, come pare prospettare il ricorrente, l'involontarietà delle lesioni cagionate al pubblico ufficiale Canzio, direttamente conseguenti alla condotta cosciente e volontaria consistita nel sottrarsi all'alt intimato dagli operanti in relazione alla constatata violazione del codice della strada, intraprendendo manovre di guida pericolose per gli operanti e per la incolumità pubblica, che determinavano l'impatto con il veicolo condotto dalla persona offesa. Il ricorrente non si confronta neppure con le argomentazioni, immuni da censure, della sentenza impugnata, riproponendo una lettura alternativa di dati di fatto già destituita di fondamento dai giudici di merito e inammissibile in questa sede. Per completezza di analisi, va osservato che la condotta contestata all'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 337 cod. pen. è, ora, prevista come autonomo reato dall'art. 192, comma 7-bis del Codice della strada (introdotto dal decreto-Legge 24 febbraio 2026, n. 23) che punisce chiunque, in violazione degli obblighi di fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale o posti di blocco formati dagli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare posti di blocco, rispettivamente previsti dai commi 1 e 4, si dia alla fuga con modalità tali da mettere in pericolo l'altrui incolumità. La sopravvenuta modifica normativa non ha, tuttavia, riflessi sulla decisione del caso in esame, essendo la nuova fattispecie speciale strutturalmente sovrapponibile a quella già punita ai sensi dell'art. 337 cod. pen., punita con la medesima pena edittale della reclusione da uno a cinque anni di reclusione, salva la previsione, per il caso di condanna, dell'applicazione di sanzioni amministrative accessorie, prospettabile solo in relazione a fatti commessi nella vigenza della nuova disciplina. 2. Il secondo motivo è ugualmente generico, oltre che manifestamente infondato. La Corte di appello ha escluso la particolare tenuità del fatto complessivamente considerato, evidenziando la pericolosità anche per gli utenti della strada del contegno tenuto dall'imputato, che ha posto in essere la condotta in pieno giorno e in una zona molto affollata. Si tratta di motivazione che riguarda il fatto nella sua complessità e che, dunque, è riferibile anche alle conseguenze lesive della condotta che ha integrato sia il reato di resistenza sia il reato di lesioni. 3D'altro canto, proprio in tema di reato continuato, questa Corte, nell'escludere che sia di per sé ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, non identificabile automaticamente con l'abitualità del reato, rimarca la necessità di una valutazione del più articolato contesto in cui la condotta si è inserita, onde valutare se essa sia o meno espressione di una lesione all'interesse tutelato minimale e dunque se nella sua complessità il fatto sia o meno meritevole di un apprezzamento in termini di speciale tenuità (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 36534 del 15/09/2021, Rv. 281922-01), sempre che i fatti non siano stati commessi in contesti spazio-temporali diversi, in quanto in tal caso la volizione criminosa non appare unitaria e circoscritta (Sez. 3, n. 35630 del 13/07/2021, Rv. 282034). Correttamente, dunque, la Corte di appello ha proceduto ad una valutazione unitaria di un fatto che, nel caso di specie, è espressione di una unica volizione criminosa e caratterizzato da unitarietà di contesto spazio-temporale, pur se violativo di più disposizioni di legge. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro tremila. P P.Q.M. I .eppina 4
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