Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 33/1959
ECLI:IT:COST:1959:33
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
A seguito di denuncia del Comando di brigata della Guardia di
finanza di [OSCURATO:PERSONA], si procedeva dinanzi al Tribunale di
Sondrio contro [OSCURATO:PERSONA] per contrabbando, a norma degli artt.
94 e 97 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e per frode
alla imposta sull'entrata, per essere stato il Gianoncelli, il 23
settembre 1957, sorpreso in Chiuro (località inclusa nella zona di
vigilanza doganale fra l'Italia e la Svizzera) in possesso di kg.
93,600 di caffè tostato, senza dimostrare l'adempimento delle
prescrizioni doganali o, comunque, senza giustificarne, agli stessi
effetti, la provenienza.
Previa istruzione sommaria, il Gianoncelli veniva rinviato a
giudizio; e nel dibattimento tentava di dimostrare la legittima
provenienza, ai fini doganali, del caffè sequestrato.
Il Tribunale, dopo le richieste conclusive delle parti, con
ordinanza 2 maggio 1958 sollevava di ufficio la questione della
legittimità costituzionale dell'art. 94 della legge doganale sopra
menzionata, assumendo il contrasto tra detto articolo e l'art. 27,
secondo comma, della Costituzione, secondo il quale l'imputato non è
considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Ordinava pertanto la sospensione del giudizio e disponeva l'invio
degli atti a questa Corte.
L'ordinanza veniva regolarmente notificata al Presidente del
Consiglio dei Ministri il 7 maggio 1958 e comunicata ai Presidenti
della Camera e del Senato.
In data 23 maggio 1958 si costituiva soltanto l'Avvocatura generale
dello Stato per il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che
venisse dichiarata infondata la proposta questione di legittimità
costituzionale.
:
Nella ordinanza del Tribunale di Sondrio si assume che la
denunciata illegittimità costituzionale dell'art. 94 della legge
doganale 25 settembre 1940, n. 1424, deriverebbe dal contrasto della
norma stessa con quanto dispone il secondo comma dell'art. 27 della
Costituzione; ma tale assunto è destituito di ogni fondamento.
Basta infatti osservare che la menzionata norma della Costituzione
riguarda soltanto il principio fondamentale di civiltà e di giustizia
che vieta di considerare colpevole, sotto qualsiasi aspetto e per ogni
effetto, l'imputato prima della condanna definitiva.
Invece l'art. 94 della legge doganale, - sia che si voglia ritenere
che contenga la previsione di una semplice figura di reato consistente
nel possesso, in zona di vigilanza, di merce soggetta a dogana e
sprovvista dei relativi documenti doganali, sia che si voglia ammettere
che preveda soltanto una presunzione di prova del contrabbando, che
può essere superata dalla prova contraria e che è giustificata dai
fini di tutela doganale per cui la zona di vigilanza è stabilita, -
nulla ha a che fare, nel suo contenuto, con le finalità e con il
fondamento della norma costituzionale in questione.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione proposta con ordinanza del
Tribunale di Sondrio del 2 maggio 1958, sulla legittimità
costituzionale dell'articolo 94 cpv. della legge doganale 25 settembre
1940, n. 1424, in riferimento all'articolo 27, secondo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1959.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].