Torna alla ricerca
Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 33/1959

ECLI:IT:COST:1959:33
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: A seguito di denuncia del Comando di brigata della Guardia di finanza di [OSCURATO:PERSONA], si procedeva dinanzi al Tribunale di Sondrio contro [OSCURATO:PERSONA] per contrabbando, a norma degli artt. 94 e 97 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e per frode alla imposta sull'entrata, per essere stato il Gianoncelli, il 23 settembre 1957, sorpreso in Chiuro (località inclusa nella zona di vigilanza doganale fra l'Italia e la Svizzera) in possesso di kg. 93,600 di caffè tostato, senza dimostrare l'adempimento delle prescrizioni doganali o, comunque, senza giustificarne, agli stessi effetti, la provenienza.

Previa istruzione sommaria, il Gianoncelli veniva rinviato a giudizio; e nel dibattimento tentava di dimostrare la legittima provenienza, ai fini doganali, del caffè sequestrato.

Il Tribunale, dopo le richieste conclusive delle parti, con ordinanza 2 maggio 1958 sollevava di ufficio la questione della legittimità costituzionale dell'art. 94 della legge doganale sopra menzionata, assumendo il contrasto tra detto articolo e l'art. 27, secondo comma, della Costituzione, secondo il quale l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Ordinava pertanto la sospensione del giudizio e disponeva l'invio degli atti a questa Corte.

L'ordinanza veniva regolarmente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 7 maggio 1958 e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato.

In data 23 maggio 1958 si costituiva soltanto l'Avvocatura generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che venisse dichiarata infondata la proposta questione di legittimità costituzionale. : Nella ordinanza del Tribunale di Sondrio si assume che la denunciata illegittimità costituzionale dell'art. 94 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, deriverebbe dal contrasto della norma stessa con quanto dispone il secondo comma dell'art. 27 della Costituzione; ma tale assunto è destituito di ogni fondamento.

Basta infatti osservare che la menzionata norma della Costituzione riguarda soltanto il principio fondamentale di civiltà e di giustizia che vieta di considerare colpevole, sotto qualsiasi aspetto e per ogni effetto, l'imputato prima della condanna definitiva.

Invece l'art. 94 della legge doganale, - sia che si voglia ritenere che contenga la previsione di una semplice figura di reato consistente nel possesso, in zona di vigilanza, di merce soggetta a dogana e sprovvista dei relativi documenti doganali, sia che si voglia ammettere che preveda soltanto una presunzione di prova del contrabbando, che può essere superata dalla prova contraria e che è giustificata dai fini di tutela doganale per cui la zona di vigilanza è stabilita, - nulla ha a che fare, nel suo contenuto, con le finalità e con il fondamento della norma costituzionale in questione.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione proposta con ordinanza del Tribunale di Sondrio del 2 maggio 1958, sulla legittimità costituzionale dell'articolo 94 cpv. della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, in riferimento all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1959.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: A seguito di denuncia del Comando di brigata della Guardia di finanza di [OSCURATO:PERSONA], si procedeva dinanzi al Tribunale di Sondrio contro [OSCURATO:PERSONA] per contrabbando, a norma degli artt. 94 e 97 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e per frode alla imposta sull'entrata, per essere stato il Gianoncelli, il 23 settembre 1957, sorpreso in Chiuro (località inclusa nella zona di vigilanza doganale fra l'Italia e la Svizzera) in possesso di kg. 93,600 di caffè tostato, senza dimostrare l'adempimento delle prescrizioni doganali o, comunque, senza giustificarne, agli stessi effetti, la provenienza. Previa istruzione sommaria, il Gianoncelli veniva rinviato a giudizio; e nel dibattimento tentava di dimostrare la legittima provenienza, ai fini doganali, del caffè sequestrato. Il Tribunale, dopo le richieste conclusive delle parti, con ordinanza 2 maggio 1958 sollevava di ufficio la questione della legittimità costituzionale dell'art. 94 della legge doganale sopra menzionata, assumendo il contrasto tra detto articolo e l'art. 27, secondo comma, della Costituzione, secondo il quale l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Ordinava pertanto la sospensione del giudizio e disponeva l'invio degli atti a questa Corte. L'ordinanza veniva regolarmente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 7 maggio 1958 e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato. In data 23 maggio 1958 si costituiva soltanto l'Avvocatura generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che venisse dichiarata infondata la proposta questione di legittimità costituzionale. : Nella ordinanza del Tribunale di Sondrio si assume che la denunciata illegittimità costituzionale dell'art. 94 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, deriverebbe dal contrasto della norma stessa con quanto dispone il secondo comma dell'art. 27 della Costituzione; ma tale assunto è destituito di ogni fondamento. Basta infatti osservare che la menzionata norma della Costituzione riguarda soltanto il principio fondamentale di civiltà e di giustizia che vieta di considerare colpevole, sotto qualsiasi aspetto e per ogni effetto, l'imputato prima della condanna definitiva. Invece l'art. 94 della legge doganale, - sia che si voglia ritenere che contenga la previsione di una semplice figura di reato consistente nel possesso, in zona di vigilanza, di merce soggetta a dogana e sprovvista dei relativi documenti doganali, sia che si voglia ammettere che preveda soltanto una presunzione di prova del contrabbando, che può essere superata dalla prova contraria e che è giustificata dai fini di tutela doganale per cui la zona di vigilanza è stabilita, - nulla ha a che fare, nel suo contenuto, con le finalità e con il fondamento della norma costituzionale in questione. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione proposta con ordinanza del Tribunale di Sondrio del 2 maggio 1958, sulla legittimità costituzionale dell'articolo 94 cpv. della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, in riferimento all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1959. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Corte costituzionale n. 33/1959 — Fons Iuris — Fons Iuris