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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 37305/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto, avverso la sentenza in epigrafe, dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], parte civile costituita nel procedimento penale promosso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], mandato assolto in primo e secondo grado dall'imputazione allo stesso mossa, riferita all'art 393 cp ; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché propone profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente carretti oltre che coerenti alle emergenze acquisite, avuto riguardo alla ricostruzione del fatto e alla non credibilità, oltre ogni ragionevole dubbio, delle propalazioni accusatorie provenienti dal ricorrente quanto alla riscontrata sussistenza delle condotte violente riferite all'imputato, messe in discussione dal complessivo contesto probatorio acquisito, apprezzato senza incorrere in aporie o manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle priimende.

Così deciso in data 24 ottobre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto, avverso la sentenza in epigrafe, dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], parte civile costituita nel procedimento penale promosso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], mandato assolto in primo e secondo grado dall'imputazione allo stesso mossa, riferita all'art 393 cp ; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché propone profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente carretti oltre che coerenti alle emergenze acquisite, avuto riguardo alla ricostruzione del fatto e alla non credibilità, oltre ogni ragionevole dubbio, delle propalazioni accusatorie provenienti dal ricorrente quanto alla riscontrata sussistenza delle condotte violente riferite all'imputato, messe in discussione dal complessivo contesto probatorio acquisito, apprezzato senza incorrere in aporie o manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle priimende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.