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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 novembre 2021

Cassazione n. 25184/2022

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Roma; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 12/11/2021 il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di concessione dei benefici penitenziari dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, che erano stato richiesti congiuntamente da [OSCURATO:PERSONA] per la pena detentiva che doveva scontare, che veniva quantificata in dieci mesi e otto giorni di reclusione.

Nel respingere i benefici penitenziari invocati, il Tribunale di sorveglianza di Roma richiamava l'assenza di un percorso di revisione critica del vissuto criminale del ricorrente, che non consentiva la concessione delle misure alternative alla detenzione richieste, anche alla luce delle pendenze giudiziarie maturate in tempi recenti dal condannato e dell'assenza di adeguate prospettive lavorative.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo, innanzitutto, che il Tribunale di sorveglianza di Roma non aveva tenuto conto dell'esiguità della pena detentiva che il condannato doveva scontare, che doveva essere valutata alla luce dell'istanza ex art. 657 cod. proc. pen., tuttora pendente davanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, che avrebbe imposto il rinvio del presente procedimento, richiesto il 10/11/2020.

Si deducevano, al contempo, violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione delle misure alternative alla detenzione richieste, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del processo rieducativo che il condannato aveva intrapreso proficuamente dopo l'inizio dell'esecuzione della pena.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.

2. Occorre premettere che il Tribunale di sorveglianza di Roma riteneva di non potere rinviare la trattazione del presente procedimento, in attesa dell'esito dell'istanza ex art. 657 cod. proc. pen., presentata nell'interesse del ricorrente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, atteso che lo stesso pendeva da oltre quattro anni e che, in ogni caso, quand'anche tale istanza fosse stata accolta, residuava a carico del ricorrente una pena detentiva che doveva essere ancora scontata.

Tanto premesso, deve osservarsi che il Tribunale di sorveglianza di Roma, per giustificare il diniego dei benefici penitenziari dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, invocati congiuntamente da [OSCURATO:PERSONA], faceva riferimento alla sua elevata pericolosità sociale, alla luce della quale formulava un giudizio negativo sul percorso rieducativo intrapreso dal ricorrente durante l'esecuzione della pena.

Si richiamavano, in particolare, la stratificata personalità criminale del ricorrente - attestata dai suoi precedenti penali - e il disvalore elevato delle condotte illecite per le quali era stato condannato, riguardanti i reati di cui agli art. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.).

Questo giudizio prognostico negativo si riteneva ulteriormente corroborato dal coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in tempi recenti, in alcune vicende giudiziarie, tra le quali assumevano un rilievo altamente sintomatico l'arresto disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti del ricorrente il 20/04/2021, per il reato di cui all'art. 74 T.U. stup., nonché le condanne, riportate nel giudizio di primo grado, per i reati di cui all'art. 73 T.U. stup., in due procedimenti attualmente pendenti davanti alla Corte di appello di Roma.

Il Tribunale di sorveglianza di Roma, pertanto, valutava correttamente gli elementi informativi di cui disponeva, fondando il giudizio prognostico negativo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] su una valutazione complessiva della sua personalità criminale, che appare rispettosa della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, pur non «potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602- 01).

Né potrebbe essere diversamente, atteso che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico parimenti consolidato il principio secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio dei comportamenti del condannato, antecedenti e susseguenti alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica dei benefici penitenziari richiesti.

Tale vaglio deve essere effettuato tenendo conto del processo di revisione critica dell'istante, indispensabile per la formulazione di un giudizio sul suo reinserimento sociale, su cui, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di Roma si esprimeva, correttamente, in termini negativi (Sez. 1, n. 10586 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Catalano, Rv. 274993-01; Sez. 1, n. 33287 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pantaleo, Rv. 257001-01; Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306-01).

In questo contesto, appaiono pertinenti i riferimenti, contenuti nel provvedimento impugnato, all'assenza di un adeguato percorso di revisione critica di [OSCURATO:PERSONA], attestata dal fatto che, dopo l'esecuzione della pena di cui si controverte, il ricorrente era stato coinvolto in alcuni significativi episodi criminosi, cui sopra ci si è riferiti, che non consentivano di formulare un giudizio prognostico positivo nei suoi confronti, anche in considerazione della mancanza di adeguate prospettive lavorative.

Sotto questo profilo, non si possono che richiamare le conclusioni alle quali perveniva il Tribunale di sorveglianza di Roma, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 2 dell'ordinanza impugnata, evidenziava «la sua reiterata e sistematica devianza, agita continuativamente a partire dal 2009 e protrattasi sino a tempi recentissimi [...]», dimostrata «dalle condanne e dai citati carichi pendenti [...] esistenti a suo carico [...]», che attestavano lo stabile inserimento del condannato in ambienti criminali di elevato spessore.

Pertanto, tenuto conto di questi, univoci, indicatori soggettivi e delle informazioni negative acquisite nei confronti del condannato, il Tribunale di sorveglianza di Roma evidenziava l'inidoneità dei benefici penitenziari dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, richiesti dal ricorrente, ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale loro proprie.

3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

L‘.21 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Roma; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 12/11/2021 il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di concessione dei benefici penitenziari dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, che erano stato richiesti congiuntamente da [OSCURATO:PERSONA] per la pena detentiva che doveva scontare, che veniva quantificata in dieci mesi e otto giorni di reclusione. Nel respingere i benefici penitenziari invocati, il Tribunale di sorveglianza di Roma richiamava l'assenza di un percorso di revisione critica del vissuto criminale del ricorrente, che non consentiva la concessione delle misure alternative alla detenzione richieste, anche alla luce delle pendenze giudiziarie maturate in tempi recenti dal condannato e dell'assenza di adeguate prospettive lavorative. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo, innanzitutto, che il Tribunale di sorveglianza di Roma non aveva tenuto conto dell'esiguità della pena detentiva che il condannato doveva scontare, che doveva essere valutata alla luce dell'istanza ex art. 657 cod. proc. pen., tuttora pendente davanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, che avrebbe imposto il rinvio del presente procedimento, richiesto il 10/11/2020. Si deducevano, al contempo, violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione delle misure alternative alla detenzione richieste, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del processo rieducativo che il condannato aveva intrapreso proficuamente dopo l'inizio dell'esecuzione della pena. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. Occorre premettere che il Tribunale di sorveglianza di Roma riteneva di non potere rinviare la trattazione del presente procedimento, in attesa dell'esito dell'istanza ex art. 657 cod. proc. pen., presentata nell'interesse del ricorrente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, atteso che lo stesso pendeva da oltre quattro anni e che, in ogni caso, quand'anche tale istanza fosse stata accolta, residuava a carico del ricorrente una pena detentiva che doveva essere ancora scontata. Tanto premesso, deve osservarsi che il Tribunale di sorveglianza di Roma, per giustificare il diniego dei benefici penitenziari dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, invocati congiuntamente da [OSCURATO:PERSONA], faceva riferimento alla sua elevata pericolosità sociale, alla luce della quale formulava un giudizio negativo sul percorso rieducativo intrapreso dal ricorrente durante l'esecuzione della pena. Si richiamavano, in particolare, la stratificata personalità criminale del ricorrente - attestata dai suoi precedenti penali - e il disvalore elevato delle condotte illecite per le quali era stato condannato, riguardanti i reati di cui agli art. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.). Questo giudizio prognostico negativo si riteneva ulteriormente corroborato dal coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in tempi recenti, in alcune vicende giudiziarie, tra le quali assumevano un rilievo altamente sintomatico l'arresto disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti del ricorrente il 20/04/2021, per il reato di cui all'art. 74 T.U. stup., nonché le condanne, riportate nel giudizio di primo grado, per i reati di cui all'art. 73 T.U. stup., in due procedimenti attualmente pendenti davanti alla Corte di appello di Roma. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, pertanto, valutava correttamente gli elementi informativi di cui disponeva, fondando il giudizio prognostico negativo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] su una valutazione complessiva della sua personalità criminale, che appare rispettosa della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, pur non «potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602- 01). Né potrebbe essere diversamente, atteso che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico parimenti consolidato il principio secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio dei comportamenti del condannato, antecedenti e susseguenti alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica dei benefici penitenziari richiesti. Tale vaglio deve essere effettuato tenendo conto del processo di revisione critica dell'istante, indispensabile per la formulazione di un giudizio sul suo reinserimento sociale, su cui, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di Roma si esprimeva, correttamente, in termini negativi (Sez. 1, n. 10586 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Catalano, Rv. 274993-01; Sez. 1, n. 33287 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pantaleo, Rv. 257001-01; Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306-01). In questo contesto, appaiono pertinenti i riferimenti, contenuti nel provvedimento impugnato, all'assenza di un adeguato percorso di revisione critica di [OSCURATO:PERSONA], attestata dal fatto che, dopo l'esecuzione della pena di cui si controverte, il ricorrente era stato coinvolto in alcuni significativi episodi criminosi, cui sopra ci si è riferiti, che non consentivano di formulare un giudizio prognostico positivo nei suoi confronti, anche in considerazione della mancanza di adeguate prospettive lavorative. Sotto questo profilo, non si possono che richiamare le conclusioni alle quali perveniva il Tribunale di sorveglianza di Roma, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 2 dell'ordinanza impugnata, evidenziava «la sua reiterata e sistematica devianza, agita continuativamente a partire dal 2009 e protrattasi sino a tempi recentissimi [...]», dimostrata «dalle condanne e dai citati carichi pendenti [...] esistenti a suo carico [...]», che attestavano lo stabile inserimento del condannato in ambienti criminali di elevato spessore. Pertanto, tenuto conto di questi, univoci, indicatori soggettivi e delle informazioni negative acquisite nei confronti del condannato, il Tribunale di sorveglianza di Roma evidenziava l'inidoneità dei benefici penitenziari dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, richiesti dal ricorrente, ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale loro proprie. 3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. L‘.21 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc
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