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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2026

Cassazione n. 19721/2026

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appresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di BARIn. 2995/2017 depositata il 16/10/2017.Numero registro generale 10429/2018Numero sezionale 4896/2026Numero di raccolta generale 19721/2026Data pubblicazione 14/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, con sentenza n.2995/2017, depositata in data 16/10/2017, accogliendo l’appello propostodalla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dal sig. [OSCURATO:PERSONA],in qualità di liquidatore e legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. contro lasentenza n. 3671/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Bari,ha annullato la cartella di pagamento n. 01420130029409083.3.

Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoin cassazione con due motivi.4.

Si è costituito il sig. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legalerappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.5. [OSCURATO:PERSONA] del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. non si è costituita.6.

Con ordinanza n. 433/2025, pubblicata in data 08/01/2025, questaCorte ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di disporrel’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle EntrateRiscossione di Bari.7.

La ricorrente, in data 22/01/2025, ha depositato ricorso notificatoall’Agenzia delle entrate – [OSCURATO:PERSONA] territoriale di Bari, indicandoquest’ultima nella relata come rappresentata e difesa dall’Avvocatura delloStato ed eseguendo la notificazione a mezzo posta elettronica certificatapresso quest’ultima.Considerato che:1.

Il collegio rileva che l’integrazione del contraddittorio nei confrontidell’Agenzia delle entrate-Riscossione, Area territoriale di Bari, è statafatta presso l’Avvocatura dello Stato.

Sebbene non emerga dalla sentenzaimpugnata l’indicazione del soggetto che rappresentava e difendeval’agente della riscossione davanti al giudice di seconde cure (v.

Cass.,31/10/2024, n. 28199), resta dirimente la circostanza che la notificazioneNumero registro generale 10429/2018Numero sezionale 4896/2026Numero di raccolta generale 19721/2026Data pubblicazione 14/06/2026dell’atto di integrazione del contraddittorio è stata eseguita dopo un annodalla pubblicazione della sentenza impugnata.Deve, quindi, trovare applicazione quanto precisato dalle Sezioni Unite diquesta Corte e cioè che, nei giudizi di impugnazione, la notificazionedell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai sensidell'art. 331 cod. proc. civ., qualora sia decorso oltre un anno dalla data dipubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla partepersonalmente e non già al procuratore costituito davanti al giudice che haemesso la sentenza impugnata.

Tuttavia, la notificazione fatta alprocuratore, integrando una mera violazione della prescrizione in tema diforma, e non già l'impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenza almodello legale della sua categoria, dà luogo a una nullità sanabile, ai sensidell'art. 160 cod. proc. civ., con conseguente operatività dei rimedi dellarinnovazione (artt. 162, 291 cod. proc. civ.) o della sanatoria (artt. 156,terzo comma, 157,164 cod. proc. civ.) (Cass., Sez.

U, Sentenza01/02/2006, n. 2197 e v. anche Cass. 24/11/2025, n. 30826).

Taleprincipio si fonda sulla piana osservazione dell’esistenza di una norma(l’art. 330, comma 3, c.p.c.) di ampia formulazione («in ogni caso…»), chenon pone ostacolo alla sua applicazione anche alle situazioni - come quellaqui in esame – della notificazione dell’atto di integrazione delcontraddittorio, in un giudizio di impugnazione in una causa inscindibile aisensi dell’art. 331 cod. proc. civ.2.

Va, pertanto, assegnato all’Agenzia delle entrate termine, questa voltaperentorio ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (ex multis, v.

Cass.,07/04/2023, n. 9541), per rinnovare la notifica dell’atto di integrazionedel contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate – RiscossioneArea territoriale di Bari.

P.Q.Mrinvia la causa a nuovo ruolo;Numero registro generale 10429/2018Numero sezionale 4896/2026Numero di raccolta generale 19721/2026Data pubblicazione 14/06/2026fissa alla parte ricorrente termine perentorio di giorni sessanta dallacomunicazione del presente provvedimento per la notificazione del ricorsoalla parte personalmente, Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agenzia diBari.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/06/2026.Il PresidenteLucio Luciotti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di BARIn. 2995/2017 depositata il 16/10/2017.Numero registro generale 10429/2018Numero sezionale 4896/2026Numero di raccolta generale 19721/2026Data pubblicazione 14/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, con sentenza n.2995/2017, depositata in data 16/10/2017, accogliendo l’appello propostodalla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dal sig. [OSCURATO:PERSONA],in qualità di liquidatore e legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. contro lasentenza n. 3671/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Bari,ha annullato la cartella di pagamento n. 01420130029409083.3. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoin cassazione con due motivi.4. Si è costituito il sig. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legalerappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.5. [OSCURATO:PERSONA] del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. non si è costituita.6. Con ordinanza n. 433/2025, pubblicata in data 08/01/2025, questaCorte ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di disporrel’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle EntrateRiscossione di Bari.7. La ricorrente, in data 22/01/2025, ha depositato ricorso notificatoall’Agenzia delle entrate – [OSCURATO:PERSONA] territoriale di Bari, indicandoquest’ultima nella relata come rappresentata e difesa dall’Avvocatura delloStato ed eseguendo la notificazione a mezzo posta elettronica certificatapresso quest’ultima.Considerato che:1. Il collegio rileva che l’integrazione del contraddittorio nei confrontidell’Agenzia delle entrate-Riscossione, Area territoriale di Bari, è statafatta presso l’Avvocatura dello Stato. Sebbene non emerga dalla sentenzaimpugnata l’indicazione del soggetto che rappresentava e difendeval’agente della riscossione davanti al giudice di seconde cure (v. Cass.,31/10/2024, n. 28199), resta dirimente la circostanza che la notificazioneNumero registro generale 10429/2018Numero sezionale 4896/2026Numero di raccolta generale 19721/2026Data pubblicazione 14/06/2026dell’atto di integrazione del contraddittorio è stata eseguita dopo un annodalla pubblicazione della sentenza impugnata.Deve, quindi, trovare applicazione quanto precisato dalle Sezioni Unite diquesta Corte e cioè che, nei giudizi di impugnazione, la notificazionedell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai sensidell'art. 331 cod. proc. civ., qualora sia decorso oltre un anno dalla data dipubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla partepersonalmente e non già al procuratore costituito davanti al giudice che haemesso la sentenza impugnata. Tuttavia, la notificazione fatta alprocuratore, integrando una mera violazione della prescrizione in tema diforma, e non già l'impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenza almodello legale della sua categoria, dà luogo a una nullità sanabile, ai sensidell'art. 160 cod. proc. civ., con conseguente operatività dei rimedi dellarinnovazione (artt. 162, 291 cod. proc. civ.) o della sanatoria (artt. 156,terzo comma, 157,164 cod. proc. civ.) (Cass., Sez. U, Sentenza01/02/2006, n. 2197 e v. anche Cass. 24/11/2025, n. 30826). Taleprincipio si fonda sulla piana osservazione dell’esistenza di una norma(l’art. 330, comma 3, c.p.c.) di ampia formulazione («in ogni caso…»), chenon pone ostacolo alla sua applicazione anche alle situazioni - come quellaqui in esame – della notificazione dell’atto di integrazione delcontraddittorio, in un giudizio di impugnazione in una causa inscindibile aisensi dell’art. 331 cod. proc. civ.2. Va, pertanto, assegnato all’Agenzia delle entrate termine, questa voltaperentorio ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (ex multis, v. Cass.,07/04/2023, n. 9541), per rinnovare la notifica dell’atto di integrazionedel contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate – RiscossioneArea territoriale di Bari. P.Q.Mrinvia la causa a nuovo ruolo;Numero registro generale 10429/2018Numero sezionale 4896/2026Numero di raccolta generale 19721/2026Data pubblicazione 14/06/2026fissa alla parte ricorrente termine perentorio di giorni sessanta dallacomunicazione del presente provvedimento per la notificazione del ricorsoalla parte personalmente, Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agenzia diBari.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/06/2026.Il PresidenteLucio Luciotti
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