CassazionedecretoSezione 5Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 29643/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione di condanna di primo grado del ricorrente per il delitto di lesioni aggravate in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Napoli l'imputato ha proposto ricorso per cassazione mediante il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi d'impugnazione, di seguito enunciati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. in relazione agli artt. 177, 178 e 601 dello stesso codice e all'art. 23 del d.l. n. 149 del 2020. A fondamento della censura espone che il decreto di citazione a giudizio in appello è stato notificato all'imputato tardivamente, rispetto all'udienza del 13 maggio 2022, ovvero solo il 4 maggio 2022, quando lo stesso non avrebbe neppure potuto più richiedere, entro il prescritto termine di quindici giorni prima dell'udienza stessa, la trattazione orale. Secondo la prospettazione del ricorrente, con riferimento al vizio denunciato, alcuna rilevanza potrebbe assumere la circostanza che il difensore aveva partecipato al giudizio di appello senza nulla eccepire, in quanto è il giudice a dover verificare d'ufficio la regolarità del procedimento notificatorio e peraltro il difensore non aveva interloquito con il proprio assistito e dunque non sapeva che aveva ricevuto in ritardo la notifica. 2.2. Il ricorrente assume, poi, con il secondo motivo, che la sentenza della Corte d'appello è incorsa, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., in vizio di motivazione rispetto agli artt. 583, 585, comma 2, n. 2, cod. pen. e 530 cod. proc. pen. Lamenta, in proposito, che la propria responsabilità penale sarebbe stata fondata, oltre che sulle dichiarazioni della persona offesa, sulla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] la cui attendibilità, in quanto sua ex moglie e attuale compagna della vittima, avrebbe dovuto essere vagliata con particolare rigore anche avendo riguardo alla contraddittorietà tra quanto riferito dalla stessa rispetto alle lesioni occorse al Farmaco che sarebbero state incompatibili con l'uso di un martello e al danneggiamento della vettura (inerente altra vicenda processuale). 2.3. Il CAPUANO denuncia, infine, violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. in relazione all'art. 62-bis cod. pen. per omessa motivazione della Corte territoriale sulle ragioni che non avrebbero consentito di ritenere le attenuanti generiche prevalenti rispetto alle contestate aggravanti.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è infondato poiché il vizio processuale denunciato integra una nullità a regime c.d. intermedio che si è sanata per la partecipazione al giudizio di appello del difensore dell'imputato il quale non ha formulato alcuna eccezione in quella sede sulla tempestività della notifica al proprio assistito del decreto di citazione a giudizio. Questa Corte ha da tempo chiarito, infatti, che la violazione del termine a comparire di venti giorni, stabilito dall'art. 601, comma 3, cod.proc.pen., comporta una nullità relativa, che resta sanata se non eccepita entro il termine di cui all'art. 491 cod.proc.pen. (ex aliis, Sez. VI, 10/03/2009, n.24253; Sez. III, 19/12/2001, n. 6339). Né a conclusioni difformi si può pervenire perché l'appello si è svolto nelle forme del rito cartolare, in quanto il difensore, avendo ricevuto tempestivamente la notifica del decreto di citazione, avrebbe dovuto contattare il proprio assistito ove avesse voluto condividere con lo stesso anche le determinazioni più opportune sulla scelta, o no, di instare per la trattazione orale. 2. Il secondo motivo è inammissibile. Occorre premettere che, nella fattispecie per cui è processo, entrambe le sentenze di merito hanno accertato la responsabilità penale dell'imputato. Ricorre dunque una c.d. "doppia conforme" atteso che la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, sicché le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615 - 01). Ciò posto, il ricorrente chiede a questa Corte, con censure reiterative di quelle già formulate in appello, di rivalutare il complessivo esame del compendio probatorio operato dalle decisioni di merito ed apprezzato dalle stesse senza alcun vizio di manifesta illogicità posto che, a differenza di quanto dedotto dal CAPUANO, le lesioni occorse alla persona offesa sono state ritenute compatibili con l'utilizzo del martello anche in forza della certificazione medica e non delle sole dichiarazioni della vittima, dichiarazioni peraltro corroborate da quelle della teste Stazi. In realtà il ricorrente chiede alla Corte la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ciò che è precluso in sede di legittimità (ex multis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482 - 01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507 - 01). 3 Q 3. Il terzo motivo è anch'esso inammissibile poiché, sempre contrariamente alle deduzioni del CAPUANO, la Corte territoriale ha fornito anche sul trattamento sanzionatorio una motivazione congrua e pertanto incensurabile in questa sede di legittimità. La richiesta di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante della recidiva infatti non è stata accolta dalla sentenza impugnata poiché la stessa ha evidenziato, con un congruo apparato argomentativo, che l'imputato era stato già precedentemente condannato per il reato di lesioni personali e in seguito per detenzione di sostanze stupefacenti sicché la commissione di un nuovo reato era espressiva di maggiore proclività a delinquere e pericolosità sociale del medesimo. 4. Il ricorso deve pertanto essere complessivamente rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cos