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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 15 gennaio 2024

Cassazione n. 24016/2024

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3518/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ROMA -intimati- avverso il provvedimento collegiale del Tribunale di Viterbo, emesso nell ’ambito della procedura R.G.E. 259/2014, in data 15/01/2024; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, per non avere in questa sede parte intimata svolto attività difensiva; p. q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 05/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3518/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ROMA -intimati- avverso il provvedimento collegiale del Tribunale di Viterbo, emesso nell ’ambito della procedura R.G.E. 259/2014, in data 15/01/2024; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, per non avere in questa sede parte intimata svolto attività difensiva; p. q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 05/0
Decreto Cassazione n. 24016/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris