CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 18293/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a JESI il 11/12/1997 avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Catania, in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione limitatamente alla detenzione in concorso con altro e a fini di spaccio di sostanza stupefacente tipo crack per un peso complessivo lordo di g. 0,2, ha riqualificato la condotta contestata in quella di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, riformando la sentenza emessa dal Gup del Tribu-nale della stessa sede, che aveva, inoltre, dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile di altro episodio contestato ai sensi dell'art. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.p.r. 309/90, relativo alla detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente di tipo marjuana per un peso complessivo di g. 13. 2. Avverso tale sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo con un unico motivo vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in considerazione dell'opposta decisione in favore del coimputato nei medesimi reati. 3. Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità. Va osservato che la Corte d'appello ha riconosciuto sussistenti i presupposti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena esclusi-vamente nei riguardi del coimputato [OSCURATO:PERSONA], processato contestual-mente. Dunque, implicitamente, la Corte territoriale ha negato che l'odierno ricor-rente potesse ottenere il medesimo beneficio, in sostanza formulando una pro-gnosi sfavorevole quanto alle condizioni soggettive per la concessione della so-spensione condizionale della pena; ciò a fronte del certificato del casellario giudi-ziale che evidenziava una condanna definitiva alla data dell'Il marzo 2025 alla pena, sospesa condizionalmente, di anni uno, mesi quattro e giorni venti di reclu-sione e ad euro 2.500 di multa. Dunque, neppure alla luce della riqualificazione del delitto nella fattispecie più lieve ottenuta in sede di giudizio rescissorio, con la conseguente riduzione della pena per i delitti contestati a quella definitiva di mesi 11 e giorni 10 di reclusione ed euro 2.600 di multa, il ricorrente avrebbe potuto ottenere il beneficio, atteso che la precedente condanna osta alla concessione di una seconda sospensione per il superamento del limite dei due anni, per cui cor-rettamente il beneficio è stato negato e il motivo risulta manifestamente infondato. 8. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pa-gamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). 2 P.Q.Mmende. Così deciso il 28/04/2026 [OSCURATO:PERSONA] ' re estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Dan JaZalàieze Donateli F rranti r [OSCURATO:PERSONA] CANCil'. 2.1 2026 Il FumAI Le 3k(mi» 3