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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09501/2026

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iale allegata alricorso– ricorrente –[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come daprocura speciale allegata al controricorso– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondogrado del Lazio n. 4907/13/2024, depositata il 24.07.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CGT-1 di Roma accoglieva il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]avverso il diniego di rimborso dell’IRBA (imposta regionale sullabenzina per autotrazione), indebitamente versata dalla predettacontribuente per gli anni 2019 e 2020, assumendo che anche laNumero registro generale 3263/2025Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 9501/2026Data pubblicazione 14/04/2026clausola di salvaguardia, che faceva salvi gli effetti delle obbligazionigià in essere, era in contrasto con la normativa unionale;- con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT-2 del Lazio rigettaval’appello proposto dalla Regione Lazio, osservando, per quanto quiancora rileva, che:- la disposizione dell’art. 1, comma 628, della l. n. 178 del 2020 (cheha abrogato l’art. 17 del d.lgs. n. 398 del 1990, istitutivo dell’IRBA,facendo salvi gli “effetti delle obbligazioni tributarie già insorte”)doveva essere disapplicata perché in contrasto con la direttiva UE n.118/2008, come interpretata dalla Corte di Giustizia UE (da ultimo,con l’ordinanza del 9 novembre 2021), in quanto l’IRBA era statadestinata anche dalla Regione Lazio (che aveva emanato la L.R. n. 19del 2011) non ad uno scopo specifico, ma a mere finalità di bilancio eciò valeva anche per le annualità pregresse alla sua abrogazione;- andavano rigettate sia l’eccezione relativa al difetto di legittimazioneprovveduto al pagamento dell’imposta ed essendo la traslazione deglieffetti economici del tributo regionale solo eventuale, sia l’eccezionerelativa alla asserita violazione dell’art. 29, comma 4, della l. n. 428del 1990, in quanto nuova e riguardante in ogni caso unadempimento a carattere meramente preventivo, che non è previstoa pena di nullità;- la Regione Lazio impugnava la sentenza della CGT-2 con ricorso percassazione, affidato a tre motivi e illustrato con memoria;- la società contribuente resisteva con controricorso, illustrato conmemoria.[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e/odel procedimento per violazione e/o falsa applicazione dei principiNumero registro generale 3263/2025Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 9501/2026Data pubblicazione 14/04/2026giurisprudenziali in tema di rilevabilità d’ufficio del difetto dilegittimazione passiva e per violazione dell’art. 100 cod. proc. civ.,per non avere la CGT-2 rilevato d’ufficio il difetto di legittimazionepassiva della Regione Lazio in ordine all’istanza di rimborso dell’IRBA;- con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2041 e 2697 cod. civ., per avere la CGT-2 errato nelritenere che la contribuente avesse provato di avere effettivamentepagato la somma oggetto di rimborso, non avendo fornito la prova dinon avere traslato l’imposta sul consumatore finale;- con il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 29,comma 4, della l. n. 428 del 1990, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere i giudici di secondo gradorilevato l’inammissibilità e/o improcedibilità dell’istanza di rimborsoper la mancata comunicazione della stessa all’Agenzia delle entrate;- il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento delle restanticensure;- con riguardo alla questione della legittimazione processuale dellaRegione nel presente giudizio in ordine alla istanza di rimborsodell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione azionata nelgiudizio di merito, va richiamato il principio statuito dalle SezioniUnite di questa Corte, secondo il quale «La decisione della causa nelmerito non comporta la formazione del giudicato implicito sullalegittimazione ad agire ove tale "quaestio iuris", pur avendo costituitola premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevatadalle parti, posto che una questione può ritenersi decisa dal giudice dimerito soltanto ove abbia formato oggetto di discussione incontraddittorio» (Cass., Sez.

U. n. 7925 del 2019; Cass. n. 18001 del2024);Numero registro generale 3263/2025Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 9501/2026Data pubblicazione 14/04/2026- anche recentemente le Sezioni Unite di questa Corte, intervenutesul tema del giudicato implicito che si forma in caso di mancataimpugnazione della decisione che ha omesso di pronunciarsiespressamente su un vizio processuale rilevabile d’ufficio, hannoescluso da tale regola i vizi processuali che inficiano requisiti“fondanti” la struttura e il funzionamento del processo – fra cui ildifetto di legitimatio ad causam - in quanto minano in radice lavalidità del rapporto giuridico-processuale, che, quindi, noncostituendosi regolarmente, non può concludersi con una validasentenza (Cass.

S.U. n. 24172 del 2025);- sul punto va rilevato che l’art. 1 della legge 14 giugno 1990, n. 158(recante «Norme di delega in materia di autonomia impositiva delleregioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Statoe le Regioni») ha riconosciuto l’autonomia finanziaria delle regioni,prevedendo «l’applicazione di tributi propri e quote di tributi erarialiaccorpati in un fondo comune che assicuri il finanziamento delle spesenecessarie ad adempiere a tutte le funzioni normali compresi i servizidi rilevanza nazionale».

In attuazione della delega legislativa, l’art.17, comma 1, del d.lgs. n. 398 del 1990 ha stabilito che le «Regionihanno la facoltà di istituire, con leggi proprie, un’imposta regionalesulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzioneubicati nelle rispettive Regioni, successivamente alla data di entratain vigore della legge istitutiva, in misura non eccedente lire 30 allitro».

Lo stesso art. 17 cit. ha stabilito, al comma 2, che «Le regioni,possono, con successive leggi, fissare l'aliquota dell'imposta in misuradiversa da quella precedentemente prevista, purché non eccedentelire 30 al litro, sulla benzina erogata successivamente alla data dientrata in vigore della legge che dispone la variazione».

L’art. 18dello stesso decreto legislativo ha previsto che «L'impostaeventualmente istituita è dovuta dal soggetto consumatore dellaNumero registro generale 3263/2025Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 9501/2026Data pubblicazione 14/04/2026benzina ed è riscossa dal soggetto erogatore che deve versarlo allaregione sulla base dei quantitativi erogati risultanti dal registro dicarico e scarico di cui all'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n.271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474»e il successivo art. 19 ha disposto che «Le modalità di accertamento, itermini per il versamento dell'imposta nelle casse regionali, lesanzioni, da determinare in misura compresa tra il 50 per cento ed il100 per cento del tributo evaso, le indennità di mora e gli interessisono disposti da ciascuna regione con propria legge, con l'osservanzadei principi stabiliti dalle leggi dello Stato»;- la disciplina in esame è stata poi modificata dalla legge n. 549 del1995, il cui art. 3, al comma 14, ha abrogato, a decorrere dal 1°gennaio 1996, gli artt. 18 e 19 del citato d.lgs. n. 398 del 1990 e, alcomma 13, ha inciso sulla struttura dell’IRBA ponendone lacorresponsione a carico del concessionario dell’impianto didistribuzione (e non più del soggetto consumatore della benzina, conriscossione da parte del soggetto erogatore, tenuto a versarnel’importo alla Regione, come previsto dall’art. 18 dello stesso decretolegislativo n. 398 del 1990) nella misura determinata sulla base deiquantitativi erogati e contabilizzati nei registri di carico e scarico;- nel dettare le disposizioni sull’accertamento e sulla riscossione deltributo, in continuità con l’abrogato art. 19 del d.lgs. n. 398 del 1990,lo stesso comma 13 ha altresì precisato che «le modalità ed i terminidi versamento, anche di eventuali rate di acconto, le sanzioni, dastabilire in misura compresa tra il 50 e il 100 per cento dell’impostaevasa, sono stabiliti da ciascuna regione con propria legge».

Sempreil comma 13 ha, poi, previsto che «Per la riscossione coattiva, gliinteressi di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato daicommi da 12 a 14 del presente articolo, si applicano le disposizionivigenti in materia di accisa sugli oli minerali, comprese quelle per laNumero registro generale 3263/2025Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 9501/2026Data pubblicazione 14/04/2026individuazione dell'organo amministrativo competente.

Le regionihanno facoltà di svolgere controlli sui soggetti obbligati al versamentodell'imposta e di accedere ai dati risultanti dalle registrazioni fiscalitenute in base alle norme vigenti, al fine di segnalare eventualiinfrazioni o irregolarità all'organo competente per l'accertamento.Ciascuna regione riscuote, contabilizza e dà quietanza delle sommeversate, secondo le proprie norme di contabilità»;- a questo assetto normativo si è allineata la disciplina regionale delLazio, con l’art. 3, comma 3, della legge regionale n. 19 del 2011, cheha stabilito che «L'imposta è dovuta alla Regione dal concessionario otitolare dell’autorizzazione dell'impianto di distribuzione di carburanteo, per sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice delsuddetto impianto, sulla base mensile e sui quantitativi di cuiall’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto del Ministero dellefinanze 30 luglio 1996»;- detta imposta, da ultimo, è stata soppressa tanto dal legislatorenazionale, che, con l’art. 1, comma 628, della legge n. 178 del 2020(Legge di bilancio 2021), ha disposto che «L'articolo 6, comma 1,lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, l'articolo 17 deldecreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, l'articolo 3, comma 13,della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'articolo 1, comma 154, dellalegge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'articolo 1, commi 670, lettera a),e 671, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recanti disposizioni inmateria di imposta regionale sulla benzina per autotrazione, sonoabrogati.

Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie giàinsorte.», quanto dalla stessa Regione Lazio, con le leggi regionali n.25 del 2020 e n. 31 del 2020, in attuazione del disposto dell’art. 1,comma 629, della legge di bilancio 2021;Numero registro generale 3263/2025Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 9501/2026Data pubblicazione 14/04/2026- come, dunque, reso esplicito dalla successione normativa sopraripercorsa, l’IRBA non può trovare più applicazione nella RegioneLazio a decorrere dal periodo d’imposta 2021;- per quanto rilevato, gli aspetti procedurali, dichiarativi, liquidativi, diaccertamento, di riscossione e sanzionatori dell’IRBA, ad integrazionee modifica di quanto inizialmente stabilito nel 1990, sono statimodificati e fissati dall’art. 3, comma 13, della legge n. 549/1995,che, per quel che rileva in questa sede, ha stabilito che gli ufficitecnici di finanza effettuano l'accertamento e la liquidazionedell'imposta regionale sulla base di dichiarazioni annuali presentate,dai soggetti obbligati al versamento dell'imposta e che per lariscossione coattiva, gli interessi di mora, il contenzioso e per quantonon disciplinato dai commi da 12 a 14 del presente articolo, siapplicano le disposizioni vigenti in materia di accisa sugli oli minerali,comprese quelle per la individuazione dell'organo amministrativocompetente»;- ne consegue che l’IRBA è un tributo regionale proprio derivato, inquanto, colpisce la vendita della benzina per autotrazione in base allaquantità e non al valore, divenendo esigibile nel momento e nel luogoin cui avviene l’immissione al consumo del prodotto energetico;l’imposta è, dunque, dovuta al momento della fornitura della benzinaal consumatore finale e il fornitore, in caso di pagamento indebito, èl'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborsoall'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 29, comma 2, dellalegge n. 428 del 1990;- già nell’impianto della legge di delega n. 158 del 1990 (art. 6),peraltro, la «facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituireun'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagliimpianti di distribuzione ubicati nelle predette regioni» venivacorrelata all’obiettivo di «attribuire alle regioni a statuto ordinario unaNumero registro generale 3263/2025Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 9501/2026Data pubblicazione 14/04/2026più ampia autonomia impositiva in adempimento del precetto di cui alsecondo comma dell'articolo 119 della Costituzione»;- anche la Corte Costituzionale, di recente, ha affermato che «L’IRBAè stata prevista dall’art. 17 del d.lgs. n. 398 del 1990, in attuazionedella legge delega n. 158 del 1990, la quale, all’art. 6, comma 1,lettera c), al dichiarato fine di “attribuire alle regioni a statutoordinario una più ampia autonomia impositiva in adempimento delprecetto di cui al secondo comma dell’art. 119 della Costituzione”,aveva consentito a dette regioni di introdurre, con proprie leggi,un’imposta sulla benzina per autotrazione erogata dagli impianti didistribuzione ubicati nei rispettivi territori» e che «L’IRBA si configuracome un tributo regionale proprio derivato, avente struttura analogaa quella dell’accisa, in quanto, al pari di questa, colpisce la venditadella benzina per autotrazione in base alla quantità, e non al valore, ediviene esigibile nel momento e nel luogo in cui avviene l’immissioneal consumo del prodotto energetico» (Corte Costituzionale, 4 giugno2024, n. 100);- l’IRBA rientra, quindi, tra i cosiddetti «tributi propri derivati» delleRegioni, cioè quei tributi che, come precisa l’art. 7, comma 1, lett. b,n. 1, della legge n. 42 del 2009 - la legge delega sul federalismofiscale – sono «istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito ènel d.lgs. n. 68 del 2011, che all’art. 8 ha elencato i tributi delleregioni a statuto ordinario, distinguendo: al comma 1, i tributi propriautonomi «ceduti» - che possono, cioè, essere istituiti e interamentedisciplinati o anche soppressi con legge regionale, tra i quali non èprevisto il tributo in questione; al comma 2, la tassa automobilistica- che si configura come un tertium genus, vale a dire un tributoproprio derivato particolare, parzialmente «ceduto» alle regioni; alcomma 3 i «tributi propri derivati» e cioè gli altri tributi riconosciutiNumero registro generale 3263/2025Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 9501/2026Data pubblicazione 14/04/2026alle Regioni a statuto ordinario dalla legislazione vigente alla data dientrata in vigore del decreto stesso;- come in numerose occasioni ha affermato la Corte costituzionale,questi tributi, che sono quindi individuati dalla norma in via residuale,conservano inalterata la loro natura di tributi erariali (Corte cost., 26marzo 2010, n. 123; Corte cost., 14 luglio 2009, n. 216; Corte cost.,25 ottobre 2005, n. 397; Corte cost., 26 gennaio 2004, n. 37; Cortecost., 26 settembre 2003, n. 296);- orbene, in questo contesto normativo, con specifico riferimentoall’IRBA istituita dalla Regione Lazio con l’art. 3 della legge regionalen. 19 del 2011, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è intervenutacon ordinanza del 9 novembre 2021, nella causa C-255/20,pronunciandosi sulla domanda di pronuncia pregiudiziale che vertevasull’interpretazione dell’art. 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 allaluce dell’art. 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2008/118/CE delConsiglio del 16 dicembre 2008, che, dispone nei seguenti termini:«[OSCURATO:PERSONA] membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisaaltre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali impostesiano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise oper l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione dellabase imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sonoescluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni»;- ai sensi di detta disposizione, che sostanzialmente riproduce leprevigenti disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva92/12 (cfr.

CGUE, 9 novembre 2021, causa C-255/20, punto 27;CGUE, 5 marzo 2015, causa C-553/13, punto 34), gli Stati membripossono, quindi, applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altreimposte indirette a condizione che dette imposte rispondano a finalitàspecifiche e che siano conformi alle norme fiscali dell'Unioneapplicabili ai fini delle accise o dell'imposta sul valore aggiunto per laNumero registro generale 3263/2025Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 9501/2026Data pubblicazione 14/04/2026determinazione della base imponibile, nonché per il calcolo,l'esigibilità e il controllo dell'imposta.

Le due condizioni, che miranoad evitare che le imposizioni indirette supplementari ostacolinoindebitamente gli scambi, hanno carattere cumulativo e, per quantodi Giustizia emerge che una finalità specifica ai sensi delladisposizione di cui trattasi è una finalità che non sia puramente dibilancio (cfr.

CGUE, 7 febbraio 2022, causa C-460/21, punti 19 e ss.;CGUE, 9 novembre 2021, causa C-255/20, punti 27 e ss.; CGUE, 25luglio 2018, causa C-103/17, punti 34 e ss.);- con riferimento alla nozione di finalità specifica, la Corte di giustizia,nell’ordinanza richiamata, ha rilevato che l’IRBA «persegue solo unafinalità generica di supporto al bilancio degli enti territoriali» (punto38), per poi concludere che l’art. 1, paragrafo 2, della direttiva2008/118/CE deve essere interpretato nel senso che esso osta a unanormativa nazionale, come quella italiana istitutiva di un’impostaregionale sulle vendite di benzina per autotrazione, dal momento che«non si può ritenere che tale imposta abbia una “finalità specifica” aisensi di tale disposizione, il suo gettito essendo inteso solo acontribuire genericamente al bilancio degli enti locali»;- inoltre, conformemente a quanto stabilito da questa Corte, se èvero che oggetto del presente giudizio è la realizzazione di unapretesa impositiva insorta prima della soppressione del tributo e che,stante la su riportata clausola legale, dovrebbe rimanere «salva» neisuoi effetti obbligatori, tuttavia, l’accertata incompatibilitàdell’imposta con il diritto UE esclude che la clausola di salvezza possasopravvivere alla radicale espunzione del tributo, proprio per lepredette considerazioni di incompatibilità, dall’ordinamento nazionale.Sicché, per le stesse ragioni ostative già evidenziate dalla CGUE nellapronuncia menzionata, il giudice nazionale deve disapplicare la normaNumero registro generale 3263/2025Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 9501/2026Data pubblicazione 14/04/2026interna che vorrebbe mantenere al tributo soppresso una residualeefficacia impositiva per il passato, cioè in rapporto alle obbligazioniinsorte prima della soppressione stessa.

Conclusione, questa, cheimpone di ritenere non dovuta l’imposta anche per le annualitàprecedenti al 2021, con ciò parimenti disapplicando la citata leggeregionale che ha, a sua volta, collocato un limite temporale di validitàed efficacia di un’imposta che si pone in già affermato totalecontrasto con il diritto UE e, in particolare, con l’articolo 1, par. 2,della direttiva 2008/118/CE (cfr. fra le tante Cass. n. 6687 del 2023;Cass. n. 6858 del 2023);- in conclusione, nella vicenda in esame, alla base dell’istanza dirimborso si collocano senz’altro evidenti profili di incompatibilità delprelievo con l'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE, diarmonizzazione del sistema delle accise, per l’assenza di una «finalitàspecifica» qualificante il prelievo, con la conseguente abrogazione deltributo da parte del legislatore italiano con la disposizione dell’art. 1,comma 628, della legge n. 178 del 2020, con decorrenza dall’1°gennaio 2021;- il gettito, tuttavia, è stato procurato da una legge dello Stato chenon ha riconosciuto alcuna discrezionalità a livello locale, al punto daelidere ogni margine di autonomia finanziaria periferica, e non è statonemmeno gestito dalle Regioni, che hanno svolto un ruolo di servizioall’interno di assetti stabiliti dal legislatore statale;- ed infatti, le procedure e gli atti necessari a fornire attuazione alprelievo (modelli, dichiarazioni di consumo, canali telematici ditrasmissione, ecc.) sono stati unilateralmente definiti dall’Agenziadelle dogane che è rimasta anche titolare delle funzioni diaccertamento e riscossione coattiva del tributo;Numero registro generale 3263/2025Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 9501/2026Data pubblicazione 14/04/2026- nessuna competenza è, dunque, residuata alle Regioni in ordine alladefinizione dello schema di attuazione del tributo regolato, da ultimo,dall’art. 3 della legge n. 549 del 1995;- ancora, la destinazione finale del gettito a favore delle regioni noncostituisce un elemento sufficiente ad indurre i titolari delle azioni dirimborso a rivolgere l’istanza direttamente all’ente territoriale el’Agenzia fiscale ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passivanelle controversie giudiziarie nate dai dinieghi di rimborso del tributo;ritenere diversamente significa anche superare limiti di carattereoperativo, prima ancora che giuridico, dal momento che agli Entiterritoriali è preclusa la verifica del presupposto del diritto al rimborsonon avendo avuto mai evidenza (salva l’eventuale prova processuale)degli effettivi versamenti eseguiti dai sostituti per ciascuncontribuente nelle annualità in questione.

In altri termini, le Regioni,a differenza dell’Erario, non hanno contezza dell’intervenutacorresponsione del tributo, disponendo di mere comunicazioni informa aggregata sui volumi dell’imposta che ciascun soggetto, tenutoal versamento del tributo, ha indirizzato all’Agenzia delle dogane eche non permettono di verificare se e quali somme siano stateversate da parte di chi abbia successivamente azionato il diritto dirimborso;- sul piano giuridico, l’affermazione della legittimazione passivadell’Agenzia delle dogane, in ragione della natura erariale di prelievinormati dal legislatore statale al fine di sostituire le fonti difinanziamento degli enti periferici, tiene specificamente conto del datonormativo (e, segnatamente, dell’art. 3, comma 13, della legge n.549 del 1995, secondo il quale gli uffici tecnici di finanza effettuanol'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla base didichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite dalMinistero delle finanze, dai soggetti obbligati al versamentoNumero registro generale 3263/2025Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 9501/2026Data pubblicazione 14/04/2026dell'imposta, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui siriferiscono, e trasmettono alle Regioni i dati relativi alla quantità dibenzina erogata nei rispettivi territori; per la riscossione coattiva, gliinteressi di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato daicommi da 12 a 14 del medesimo articolo, si applicano le disposizionivigenti in materia di accisa sugli oli minerali, comprese quelle per laindividuazione dell'organo amministrativo competente; le Regioni,inoltre, devono segnalare eventuali infrazioni o irregolarità all'organocompetente per l'accertamento) e della natura intrinsecamenteerariale dell’imposta, come rilevata anche dai giudici delle leggi.

Lastessa è ulteriormente confermata dalla finalità specifica del prelievo,identificata nello scopo esclusivo di creare «finanza aggiuntiva» alleRegioni, che ne giustifica la qualificazione in termini di merotrasferimento di risorse dallo Stato agli Enti territoriali, secondo laprevisione di cui all'art. 119, secondo comma, ultima parte, dellaCostituzione;- da ultimo, va valorizzata la circostanza dell’assoluta marginalità delruolo delle Regioni nell’attuazione del tributo, che induce aconfigurarne le funzioni - sempre nell'ambito della qualificazione,strettamente, statale dell'imposta de qua e della relativa competenzaE d'altro canto, come già detto, il riferimento del citato art. 3, comma13, della legge n. 549 del 1995 alla competenza dell'Agenzia delledogane e dei monopoli in ordine ai servizi del contenzioso non puòche evocarne, sul piano processuale, la legittimazione attiva epassiva;- mette conto rilevare che la situazione è assai prossima a quelladecisa da questa Corte, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-biscod. proc. civ., con riferimento al rimborso di versamentidell'addizionale provinciale per le accise sull'energia elettrica (istituitaNumero registro generale 3263/2025Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 9501/2026Data pubblicazione 14/04/2026dall'art. 6 del decreto-legge 511/1988, al fine di sopperire alleesigenze finanziarie degli Enti territoriali ed abrogata dall'art. 2,comma 6, del decreto legislativo n. 23 del 2011, con decorrenza 1gennaio 2012, per le Regioni a statuto ordinario e dall'art. 4, comma10, del decreto legge n. 16 del 2012, con decorrenza 1 aprile 2012,per le Regioni a statuto speciale, a seguito di una procedura diinfrazione avviata dalla Commissione europea per violazione delladirettiva 2008/118/CE), che ha statuito il seguente principio di diritto:«Spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli lalegittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonteenergetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, dicui all' abrogato art. 6, del decreto-legge 511/1988, per forniture dienergia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW»(Cass., 2 agosto 2024, n. 21883);- deve, dunque, riconoscersi la legittimazione passiva esclusivadell’Agenzia delle dogane nell’azione di rimborso dell’impostaregionale sulla benzina per autotrazione incassata dalle Regioni,stante la natura erariale del prelievo previsto dal legislatore statale alsolo fine di sostituire le fonti di finanziamento degli enti territoriali;- ne consegue che, in accoglimento del primo motivo, assorbiti glialtri, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessariulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel meritocon il rigetto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado,proposto dalla società contribuente;- sussistono i presupposti, in considerazione dell’evoluzione normativaed interpretativa di cui si è dato conto nonché della particolarecomplessità della materia trattata, per compensare tra le parti lespese del giudizio di merito e del giudizio di legittimità.

P.Q.MNumero registro generale 3263/2025Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 9501/2026Data pubblicazione 14/04/2026La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti glialtri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta ilricorso introduttivo del giudizio di primo grado; compensainteramente tra le parti le spese dei giudizi di merito e del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iale allegata alricorso– ricorrente –[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come daprocura speciale allegata al controricorso– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondogrado del Lazio n. 4907/13/2024, depositata il 24.07.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CGT-1 di Roma accoglieva il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]avverso il diniego di rimborso dell’IRBA (imposta regionale sullabenzina per autotrazione), indebitamente versata dalla predettacontribuente per gli anni 2019 e 2020, assumendo che anche laNumero registro generale 3263/2025Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 9501/2026Data pubblicazione 14/04/2026clausola di salvaguardia, che faceva salvi gli effetti delle obbligazionigià in essere, era in contrasto con la normativa unionale;- con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT-2 del Lazio rigettaval’appello proposto dalla Regione Lazio, osservando, per quanto quiancora rileva, che:- la disposizione dell’art. 1, comma 628, della l. n. 178 del 2020 (cheha abrogato l’art. 17 del d.lgs. n. 398 del 1990, istitutivo dell’IRBA,facendo salvi gli “effetti delle obbligazioni tributarie già insorte”)doveva essere disapplicata perché in contrasto con la direttiva UE n.118/2008, come interpretata dalla Corte di Giustizia UE (da ultimo,con l’ordinanza del 9 novembre 2021), in quanto l’IRBA era statadestinata anche dalla Regione Lazio (che aveva emanato la L.R. n. 19del 2011) non ad uno scopo specifico, ma a mere finalità di bilancio eciò valeva anche per le annualità pregresse alla sua abrogazione;- andavano rigettate sia l’eccezione relativa al difetto di legittimazioneprovveduto al pagamento dell’imposta ed essendo la traslazione deglieffetti economici del tributo regionale solo eventuale, sia l’eccezionerelativa alla asserita violazione dell’art. 29, comma 4, della l. n. 428del 1990, in quanto nuova e riguardante in ogni caso unadempimento a carattere meramente preventivo, che non è previstoa pena di nullità;- la Regione Lazio impugnava la sentenza della CGT-2 con ricorso percassazione, affidato a tre motivi e illustrato con memoria;- la società contribuente resisteva con controricorso, illustrato conmemoria.[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e/odel procedimento per violazione e/o falsa applicazione dei principiNumero registro generale 3263/2025Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 9501/2026Data pubblicazione 14/04/2026giurisprudenziali in tema di rilevabilità d’ufficio del difetto dilegittimazione passiva e per violazione dell’art. 100 cod. proc. civ.,per non avere la CGT-2 rilevato d’ufficio il difetto di legittimazionepassiva della Regione Lazio in ordine all’istanza di rimborso dell’IRBA;- con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2041 e 2697 cod. civ., per avere la CGT-2 errato nelritenere che la contribuente avesse provato di avere effettivamentepagato la somma oggetto di rimborso, non avendo fornito la prova dinon avere traslato l’imposta sul consumatore finale;- con il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 29,comma 4, della l. n. 428 del 1990, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere i giudici di secondo gradorilevato l’inammissibilità e/o improcedibilità dell’istanza di rimborsoper la mancata comunicazione della stessa all’Agenzia delle entrate;- il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento delle restanticensure;- con riguardo alla questione della legittimazione processuale dellaRegione nel presente giudizio in ordine alla istanza di rimborsodell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione azionata nelgiudizio di merito, va richiamato il principio statuito dalle SezioniUnite di questa Corte, secondo il quale «La decisione della causa nelmerito non comporta la formazione del giudicato implicito sullalegittimazione ad agire ove tale "quaestio iuris", pur avendo costituitola premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevatadalle parti, posto che una questione può ritenersi decisa dal giudice dimerito soltanto ove abbia formato oggetto di discussione incontraddittorio» (Cass., Sez. U. n. 7925 del 2019; Cass. n. 18001 del2024);Numero registro generale 3263/2025Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 9501/2026Data pubblicazione 14/04/2026- anche recentemente le Sezioni Unite di questa Corte, intervenutesul tema del giudicato implicito che si forma in caso di mancataimpugnazione della decisione che ha omesso di pronunciarsiespressamente su un vizio processuale rilevabile d’ufficio, hannoescluso da tale regola i vizi processuali che inficiano requisiti“fondanti” la struttura e il funzionamento del processo – fra cui ildifetto di legitimatio ad causam - in quanto minano in radice lavalidità del rapporto giuridico-processuale, che, quindi, noncostituendosi regolarmente, non può concludersi con una validasentenza (Cass. S.U. n. 24172 del 2025);- sul punto va rilevato che l’art. 1 della legge 14 giugno 1990, n. 158(recante «Norme di delega in materia di autonomia impositiva delleregioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Statoe le Regioni») ha riconosciuto l’autonomia finanziaria delle regioni,prevedendo «l’applicazione di tributi propri e quote di tributi erarialiaccorpati in un fondo comune che assicuri il finanziamento delle spesenecessarie ad adempiere a tutte le funzioni normali compresi i servizidi rilevanza nazionale». In attuazione della delega legislativa, l’art.17, comma 1, del d.lgs. n. 398 del 1990 ha stabilito che le «Regionihanno la facoltà di istituire, con leggi proprie, un’imposta regionalesulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzioneubicati nelle rispettive Regioni, successivamente alla data di entratain vigore della legge istitutiva, in misura non eccedente lire 30 allitro». Lo stesso art. 17 cit. ha stabilito, al comma 2, che «Le regioni,possono, con successive leggi, fissare l'aliquota dell'imposta in misuradiversa da quella precedentemente prevista, purché non eccedentelire 30 al litro, sulla benzina erogata successivamente alla data dientrata in vigore della legge che dispone la variazione». L’art. 18dello stesso decreto legislativo ha previsto che «L'impostaeventualmente istituita è dovuta dal soggetto consumatore dellaNumero registro generale 3263/2025Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 9501/2026Data pubblicazione 14/04/2026benzina ed è riscossa dal soggetto erogatore che deve versarlo allaregione sulla base dei quantitativi erogati risultanti dal registro dicarico e scarico di cui all'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n.271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474»e il successivo art. 19 ha disposto che «Le modalità di accertamento, itermini per il versamento dell'imposta nelle casse regionali, lesanzioni, da determinare in misura compresa tra il 50 per cento ed il100 per cento del tributo evaso, le indennità di mora e gli interessisono disposti da ciascuna regione con propria legge, con l'osservanzadei principi stabiliti dalle leggi dello Stato»;- la disciplina in esame è stata poi modificata dalla legge n. 549 del1995, il cui art. 3, al comma 14, ha abrogato, a decorrere dal 1°gennaio 1996, gli artt. 18 e 19 del citato d.lgs. n. 398 del 1990 e, alcomma 13, ha inciso sulla struttura dell’IRBA ponendone lacorresponsione a carico del concessionario dell’impianto didistribuzione (e non più del soggetto consumatore della benzina, conriscossione da parte del soggetto erogatore, tenuto a versarnel’importo alla Regione, come previsto dall’art. 18 dello stesso decretolegislativo n. 398 del 1990) nella misura determinata sulla base deiquantitativi erogati e contabilizzati nei registri di carico e scarico;- nel dettare le disposizioni sull’accertamento e sulla riscossione deltributo, in continuità con l’abrogato art. 19 del d.lgs. n. 398 del 1990,lo stesso comma 13 ha altresì precisato che «le modalità ed i terminidi versamento, anche di eventuali rate di acconto, le sanzioni, dastabilire in misura compresa tra il 50 e il 100 per cento dell’impostaevasa, sono stabiliti da ciascuna regione con propria legge». Sempreil comma 13 ha, poi, previsto che «Per la riscossione coattiva, gliinteressi di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato daicommi da 12 a 14 del presente articolo, si applicano le disposizionivigenti in materia di accisa sugli oli minerali, comprese quelle per laNumero registro generale 3263/2025Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 9501/2026Data pubblicazione 14/04/2026individuazione dell'organo amministrativo competente. Le regionihanno facoltà di svolgere controlli sui soggetti obbligati al versamentodell'imposta e di accedere ai dati risultanti dalle registrazioni fiscalitenute in base alle norme vigenti, al fine di segnalare eventualiinfrazioni o irregolarità all'organo competente per l'accertamento.Ciascuna regione riscuote, contabilizza e dà quietanza delle sommeversate, secondo le proprie norme di contabilità»;- a questo assetto normativo si è allineata la disciplina regionale delLazio, con l’art. 3, comma 3, della legge regionale n. 19 del 2011, cheha stabilito che «L'imposta è dovuta alla Regione dal concessionario otitolare dell’autorizzazione dell'impianto di distribuzione di carburanteo, per sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice delsuddetto impianto, sulla base mensile e sui quantitativi di cuiall’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto del Ministero dellefinanze 30 luglio 1996»;- detta imposta, da ultimo, è stata soppressa tanto dal legislatorenazionale, che, con l’art. 1, comma 628, della legge n. 178 del 2020(Legge di bilancio 2021), ha disposto che «L'articolo 6, comma 1,lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, l'articolo 17 deldecreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, l'articolo 3, comma 13,della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'articolo 1, comma 154, dellalegge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'articolo 1, commi 670, lettera a),e 671, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recanti disposizioni inmateria di imposta regionale sulla benzina per autotrazione, sonoabrogati. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie giàinsorte.», quanto dalla stessa Regione Lazio, con le leggi regionali n.25 del 2020 e n. 31 del 2020, in attuazione del disposto dell’art. 1,comma 629, della legge di bilancio 2021;Numero registro generale 3263/2025Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 9501/2026Data pubblicazione 14/04/2026- come, dunque, reso esplicito dalla successione normativa sopraripercorsa, l’IRBA non può trovare più applicazione nella RegioneLazio a decorrere dal periodo d’imposta 2021;- per quanto rilevato, gli aspetti procedurali, dichiarativi, liquidativi, diaccertamento, di riscossione e sanzionatori dell’IRBA, ad integrazionee modifica di quanto inizialmente stabilito nel 1990, sono statimodificati e fissati dall’art. 3, comma 13, della legge n. 549/1995,che, per quel che rileva in questa sede, ha stabilito che gli ufficitecnici di finanza effettuano l'accertamento e la liquidazionedell'imposta regionale sulla base di dichiarazioni annuali presentate,dai soggetti obbligati al versamento dell'imposta e che per lariscossione coattiva, gli interessi di mora, il contenzioso e per quantonon disciplinato dai commi da 12 a 14 del presente articolo, siapplicano le disposizioni vigenti in materia di accisa sugli oli minerali,comprese quelle per la individuazione dell'organo amministrativocompetente»;- ne consegue che l’IRBA è un tributo regionale proprio derivato, inquanto, colpisce la vendita della benzina per autotrazione in base allaquantità e non al valore, divenendo esigibile nel momento e nel luogoin cui avviene l’immissione al consumo del prodotto energetico;l’imposta è, dunque, dovuta al momento della fornitura della benzinaal consumatore finale e il fornitore, in caso di pagamento indebito, èl'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborsoall'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 29, comma 2, dellalegge n. 428 del 1990;- già nell’impianto della legge di delega n. 158 del 1990 (art. 6),peraltro, la «facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituireun'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagliimpianti di distribuzione ubicati nelle predette regioni» venivacorrelata all’obiettivo di «attribuire alle regioni a statuto ordinario unaNumero registro generale 3263/2025Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 9501/2026Data pubblicazione 14/04/2026più ampia autonomia impositiva in adempimento del precetto di cui alsecondo comma dell'articolo 119 della Costituzione»;- anche la Corte Costituzionale, di recente, ha affermato che «L’IRBAè stata prevista dall’art. 17 del d.lgs. n. 398 del 1990, in attuazionedella legge delega n. 158 del 1990, la quale, all’art. 6, comma 1,lettera c), al dichiarato fine di “attribuire alle regioni a statutoordinario una più ampia autonomia impositiva in adempimento delprecetto di cui al secondo comma dell’art. 119 della Costituzione”,aveva consentito a dette regioni di introdurre, con proprie leggi,un’imposta sulla benzina per autotrazione erogata dagli impianti didistribuzione ubicati nei rispettivi territori» e che «L’IRBA si configuracome un tributo regionale proprio derivato, avente struttura analogaa quella dell’accisa, in quanto, al pari di questa, colpisce la venditadella benzina per autotrazione in base alla quantità, e non al valore, ediviene esigibile nel momento e nel luogo in cui avviene l’immissioneal consumo del prodotto energetico» (Corte Costituzionale, 4 giugno2024, n. 100);- l’IRBA rientra, quindi, tra i cosiddetti «tributi propri derivati» delleRegioni, cioè quei tributi che, come precisa l’art. 7, comma 1, lett. b,n. 1, della legge n. 42 del 2009 - la legge delega sul federalismofiscale – sono «istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito ènel d.lgs. n. 68 del 2011, che all’art. 8 ha elencato i tributi delleregioni a statuto ordinario, distinguendo: al comma 1, i tributi propriautonomi «ceduti» - che possono, cioè, essere istituiti e interamentedisciplinati o anche soppressi con legge regionale, tra i quali non èprevisto il tributo in questione; al comma 2, la tassa automobilistica- che si configura come un tertium genus, vale a dire un tributoproprio derivato particolare, parzialmente «ceduto» alle regioni; alcomma 3 i «tributi propri derivati» e cioè gli altri tributi riconosciutiNumero registro generale 3263/2025Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 9501/2026Data pubblicazione 14/04/2026alle Regioni a statuto ordinario dalla legislazione vigente alla data dientrata in vigore del decreto stesso;- come in numerose occasioni ha affermato la Corte costituzionale,questi tributi, che sono quindi individuati dalla norma in via residuale,conservano inalterata la loro natura di tributi erariali (Corte cost., 26marzo 2010, n. 123; Corte cost., 14 luglio 2009, n. 216; Corte cost.,25 ottobre 2005, n. 397; Corte cost., 26 gennaio 2004, n. 37; Cortecost., 26 settembre 2003, n. 296);- orbene, in questo contesto normativo, con specifico riferimentoall’IRBA istituita dalla Regione Lazio con l’art. 3 della legge regionalen. 19 del 2011, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è intervenutacon ordinanza del 9 novembre 2021, nella causa C-255/20,pronunciandosi sulla domanda di pronuncia pregiudiziale che vertevasull’interpretazione dell’art. 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 allaluce dell’art. 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2008/118/CE delConsiglio del 16 dicembre 2008, che, dispone nei seguenti termini:«[OSCURATO:PERSONA] membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisaaltre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali impostesiano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise oper l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione dellabase imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sonoescluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni»;- ai sensi di detta disposizione, che sostanzialmente riproduce leprevigenti disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva92/12 (cfr. CGUE, 9 novembre 2021, causa C-255/20, punto 27;CGUE, 5 marzo 2015, causa C-553/13, punto 34), gli Stati membripossono, quindi, applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altreimposte indirette a condizione che dette imposte rispondano a finalitàspecifiche e che siano conformi alle norme fiscali dell'Unioneapplicabili ai fini delle accise o dell'imposta sul valore aggiunto per laNumero registro generale 3263/2025Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 9501/2026Data pubblicazione 14/04/2026determinazione della base imponibile, nonché per il calcolo,l'esigibilità e il controllo dell'imposta. Le due condizioni, che miranoad evitare che le imposizioni indirette supplementari ostacolinoindebitamente gli scambi, hanno carattere cumulativo e, per quantodi Giustizia emerge che una finalità specifica ai sensi delladisposizione di cui trattasi è una finalità che non sia puramente dibilancio (cfr. CGUE, 7 febbraio 2022, causa C-460/21, punti 19 e ss.;CGUE, 9 novembre 2021, causa C-255/20, punti 27 e ss.; CGUE, 25luglio 2018, causa C-103/17, punti 34 e ss.);- con riferimento alla nozione di finalità specifica, la Corte di giustizia,nell’ordinanza richiamata, ha rilevato che l’IRBA «persegue solo unafinalità generica di supporto al bilancio degli enti territoriali» (punto38), per poi concludere che l’art. 1, paragrafo 2, della direttiva2008/118/CE deve essere interpretato nel senso che esso osta a unanormativa nazionale, come quella italiana istitutiva di un’impostaregionale sulle vendite di benzina per autotrazione, dal momento che«non si può ritenere che tale imposta abbia una “finalità specifica” aisensi di tale disposizione, il suo gettito essendo inteso solo acontribuire genericamente al bilancio degli enti locali»;- inoltre, conformemente a quanto stabilito da questa Corte, se èvero che oggetto del presente giudizio è la realizzazione di unapretesa impositiva insorta prima della soppressione del tributo e che,stante la su riportata clausola legale, dovrebbe rimanere «salva» neisuoi effetti obbligatori, tuttavia, l’accertata incompatibilitàdell’imposta con il diritto UE esclude che la clausola di salvezza possasopravvivere alla radicale espunzione del tributo, proprio per lepredette considerazioni di incompatibilità, dall’ordinamento nazionale.Sicché, per le stesse ragioni ostative già evidenziate dalla CGUE nellapronuncia menzionata, il giudice nazionale deve disapplicare la normaNumero registro generale 3263/2025Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 9501/2026Data pubblicazione 14/04/2026interna che vorrebbe mantenere al tributo soppresso una residualeefficacia impositiva per il passato, cioè in rapporto alle obbligazioniinsorte prima della soppressione stessa. Conclusione, questa, cheimpone di ritenere non dovuta l’imposta anche per le annualitàprecedenti al 2021, con ciò parimenti disapplicando la citata leggeregionale che ha, a sua volta, collocato un limite temporale di validitàed efficacia di un’imposta che si pone in già affermato totalecontrasto con il diritto UE e, in particolare, con l’articolo 1, par. 2,della direttiva 2008/118/CE (cfr. fra le tante Cass. n. 6687 del 2023;Cass. n. 6858 del 2023);- in conclusione, nella vicenda in esame, alla base dell’istanza dirimborso si collocano senz’altro evidenti profili di incompatibilità delprelievo con l'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE, diarmonizzazione del sistema delle accise, per l’assenza di una «finalitàspecifica» qualificante il prelievo, con la conseguente abrogazione deltributo da parte del legislatore italiano con la disposizione dell’art. 1,comma 628, della legge n. 178 del 2020, con decorrenza dall’1°gennaio 2021;- il gettito, tuttavia, è stato procurato da una legge dello Stato chenon ha riconosciuto alcuna discrezionalità a livello locale, al punto daelidere ogni margine di autonomia finanziaria periferica, e non è statonemmeno gestito dalle Regioni, che hanno svolto un ruolo di servizioall’interno di assetti stabiliti dal legislatore statale;- ed infatti, le procedure e gli atti necessari a fornire attuazione alprelievo (modelli, dichiarazioni di consumo, canali telematici ditrasmissione, ecc.) sono stati unilateralmente definiti dall’Agenziadelle dogane che è rimasta anche titolare delle funzioni diaccertamento e riscossione coattiva del tributo;Numero registro generale 3263/2025Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 9501/2026Data pubblicazione 14/04/2026- nessuna competenza è, dunque, residuata alle Regioni in ordine alladefinizione dello schema di attuazione del tributo regolato, da ultimo,dall’art. 3 della legge n. 549 del 1995;- ancora, la destinazione finale del gettito a favore delle regioni noncostituisce un elemento sufficiente ad indurre i titolari delle azioni dirimborso a rivolgere l’istanza direttamente all’ente territoriale el’Agenzia fiscale ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passivanelle controversie giudiziarie nate dai dinieghi di rimborso del tributo;ritenere diversamente significa anche superare limiti di carattereoperativo, prima ancora che giuridico, dal momento che agli Entiterritoriali è preclusa la verifica del presupposto del diritto al rimborsonon avendo avuto mai evidenza (salva l’eventuale prova processuale)degli effettivi versamenti eseguiti dai sostituti per ciascuncontribuente nelle annualità in questione. In altri termini, le Regioni,a differenza dell’Erario, non hanno contezza dell’intervenutacorresponsione del tributo, disponendo di mere comunicazioni informa aggregata sui volumi dell’imposta che ciascun soggetto, tenutoal versamento del tributo, ha indirizzato all’Agenzia delle dogane eche non permettono di verificare se e quali somme siano stateversate da parte di chi abbia successivamente azionato il diritto dirimborso;- sul piano giuridico, l’affermazione della legittimazione passivadell’Agenzia delle dogane, in ragione della natura erariale di prelievinormati dal legislatore statale al fine di sostituire le fonti difinanziamento degli enti periferici, tiene specificamente conto del datonormativo (e, segnatamente, dell’art. 3, comma 13, della legge n.549 del 1995, secondo il quale gli uffici tecnici di finanza effettuanol'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla base didichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite dalMinistero delle finanze, dai soggetti obbligati al versamentoNumero registro generale 3263/2025Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 9501/2026Data pubblicazione 14/04/2026dell'imposta, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui siriferiscono, e trasmettono alle Regioni i dati relativi alla quantità dibenzina erogata nei rispettivi territori; per la riscossione coattiva, gliinteressi di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato daicommi da 12 a 14 del medesimo articolo, si applicano le disposizionivigenti in materia di accisa sugli oli minerali, comprese quelle per laindividuazione dell'organo amministrativo competente; le Regioni,inoltre, devono segnalare eventuali infrazioni o irregolarità all'organocompetente per l'accertamento) e della natura intrinsecamenteerariale dell’imposta, come rilevata anche dai giudici delle leggi. Lastessa è ulteriormente confermata dalla finalità specifica del prelievo,identificata nello scopo esclusivo di creare «finanza aggiuntiva» alleRegioni, che ne giustifica la qualificazione in termini di merotrasferimento di risorse dallo Stato agli Enti territoriali, secondo laprevisione di cui all'art. 119, secondo comma, ultima parte, dellaCostituzione;- da ultimo, va valorizzata la circostanza dell’assoluta marginalità delruolo delle Regioni nell’attuazione del tributo, che induce aconfigurarne le funzioni - sempre nell'ambito della qualificazione,strettamente, statale dell'imposta de qua e della relativa competenzaE d'altro canto, come già detto, il riferimento del citato art. 3, comma13, della legge n. 549 del 1995 alla competenza dell'Agenzia delledogane e dei monopoli in ordine ai servizi del contenzioso non puòche evocarne, sul piano processuale, la legittimazione attiva epassiva;- mette conto rilevare che la situazione è assai prossima a quelladecisa da questa Corte, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-biscod. proc. civ., con riferimento al rimborso di versamentidell'addizionale provinciale per le accise sull'energia elettrica (istituitaNumero registro generale 3263/2025Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 9501/2026Data pubblicazione 14/04/2026dall'art. 6 del decreto-legge 511/1988, al fine di sopperire alleesigenze finanziarie degli Enti territoriali ed abrogata dall'art. 2,comma 6, del decreto legislativo n. 23 del 2011, con decorrenza 1gennaio 2012, per le Regioni a statuto ordinario e dall'art. 4, comma10, del decreto legge n. 16 del 2012, con decorrenza 1 aprile 2012,per le Regioni a statuto speciale, a seguito di una procedura diinfrazione avviata dalla Commissione europea per violazione delladirettiva 2008/118/CE), che ha statuito il seguente principio di diritto:«Spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli lalegittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonteenergetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, dicui all' abrogato art. 6, del decreto-legge 511/1988, per forniture dienergia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW»(Cass., 2 agosto 2024, n. 21883);- deve, dunque, riconoscersi la legittimazione passiva esclusivadell’Agenzia delle dogane nell’azione di rimborso dell’impostaregionale sulla benzina per autotrazione incassata dalle Regioni,stante la natura erariale del prelievo previsto dal legislatore statale alsolo fine di sostituire le fonti di finanziamento degli enti territoriali;- ne consegue che, in accoglimento del primo motivo, assorbiti glialtri, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessariulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel meritocon il rigetto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado,proposto dalla società contribuente;- sussistono i presupposti, in considerazione dell’evoluzione normativaed interpretativa di cui si è dato conto nonché della particolarecomplessità della materia trattata, per compensare tra le parti lespese del giudizio di merito e del giudizio di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 3263/2025Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 9501/2026Data pubblicazione 14/04/2026La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti glialtri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta ilricorso introduttivo del giudizio di primo grado; compensainteramente tra le parti le spese dei giudizi di merito e del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09501/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris