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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 111/1970

ECLI:IT:COST:1970:111
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: La Corte di cassazione (ordinanza 22 maggio 1968) e la Corte di appello di Caltanissetta (ordinanza 10 dicembre 1968) hanno sottoposto a questa Corte la questione di legittimità costituzionale del comma primo dell'art. 501 del codice di procedura penale, limitatamente all'inciso "prima che sia cominciata la discussione finale", e l'ultimo comma di detto articolo.

Le norme sono state ritenute in contrasto con l'articolo 24 della Costituzione, perché non consentono l'interrogatorio del contumace comparso durante il dibattimeno dopo l'inizio della discussione; in tal modo, secondo le due ordinanze, l'imputato rimane privato dell'esercizio di un diritto che è fondamentale per la sua difesa.

Non v'è stata costituzione di parte. :

1. - Le due cause riguardano la stessa norma e debbono essere decise con unica sentenza.

2. - Il divieto di procedere ad interrogatorio dell'imputato contumace comparso durante la discussione finale, oggetto delle ordinanze indicate in epigrafe e delle norme con esse denunziate, non è in contrasto con la garanzia costituzionale del diritto di difesa.

La Corte ha altre volte deciso che questo diritto può essere regolato dalla legge, sia nel modo sia nel tempo, per evitare sviamenti dallo scopo della protezione datagli, e soprattutto per evitare che sia attuato in maniera ingiustificatamente dilatoria o del tutto sterile, così da pregiudicare l'ordinata amministrazione della giustizia, che è un'esigenza di interesse generale, e lo stesso svolgimento della funzione giurisdizionale, che non è nella disponibilità privata.

Il diritto di difesa, è vero, va garantito in ogni stato e grado del procedimento; ma, non potendo affidarsene l'esercizio alla mera discrezione dell'interessato, la legge può ritenere conchiusa una fase del processo ed immutabilmente fissate le situazioni che vi si sono costituite, perché il processo possa progredire verso la decisione finale e se ne impedisca l'indefinito protrarsi: è questa un'esigenza logica prima che giuridica (sentenza di questa Corte 25 marzo 1970, n. 50).

A tale esigenza risponde la norma denunciata.

La fase istruttoria, nel dibattimento, si conclude con l'inizio della discussione finale, secondo valutazioni di politica giudiziaria insindacabili in sede costituzionale (sentenza predetta); e si intende come si favorirebbero le pretestuosità e la dilatorietà, ove la comparizione del contumace potesse interrompere quella discussione o potesse farla rinnovare.

La norma denunciata non esclude, del resto, l'applicazione dell'art. 468, terzo comma, del codice di procedura penale, che, a pena di nullità, impone al presidente o al pretore di dare la parola all'imputato e al difensore alla fine della discussione, se lo domandano; ed è ovvio che, in tal modo, pur non potendosi esigere che in quella fase le sue dichiarazioni assumano il contenuto e la forma di un interrogatorio, il contumace comparso è messo in grado di esporre i punti essenziali della propria difesa, dei quali il giudice non può non tener conto nella decisione che è chiamato a pronunciare.

Inoltre, la proibizione contenuta nelle norme denunciate non preclude l'interrogatorio nella fase di appello né la presentazione di prove nuove e l'istanza di rinnovare le prove assunte; il giudice è financo abilitato a rinnovare in tutto o in parte il dibattimento (art. 50 cod. proc. pen.).

In modo che l'unico pregiudizio che il divieto stesso produce al contumace comparso sta, tutt'al più, nella perdita della prima fase del primo grado di cognizione; ma ciò accade perché l'imputato non vi era presente.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 501 del codice di procedura penale per l'inciso "prima che sia cominciata la discussione finale" e dell'ultimo comma dello stesso articolo, promossa dalla Corte di cassazione con ordinanza 22 maggio 1968 e dalla Corte d'appello di Caltanissetta con ordinanza 10 dicembre 1968, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 17 giugno 1970.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: La Corte di cassazione (ordinanza 22 maggio 1968) e la Corte di appello di Caltanissetta (ordinanza 10 dicembre 1968) hanno sottoposto a questa Corte la questione di legittimità costituzionale del comma primo dell'art. 501 del codice di procedura penale, limitatamente all'inciso "prima che sia cominciata la discussione finale", e l'ultimo comma di detto articolo. Le norme sono state ritenute in contrasto con l'articolo 24 della Costituzione, perché non consentono l'interrogatorio del contumace comparso durante il dibattimeno dopo l'inizio della discussione; in tal modo, secondo le due ordinanze, l'imputato rimane privato dell'esercizio di un diritto che è fondamentale per la sua difesa. Non v'è stata costituzione di parte. : 1. - Le due cause riguardano la stessa norma e debbono essere decise con unica sentenza. 2. - Il divieto di procedere ad interrogatorio dell'imputato contumace comparso durante la discussione finale, oggetto delle ordinanze indicate in epigrafe e delle norme con esse denunziate, non è in contrasto con la garanzia costituzionale del diritto di difesa. La Corte ha altre volte deciso che questo diritto può essere regolato dalla legge, sia nel modo sia nel tempo, per evitare sviamenti dallo scopo della protezione datagli, e soprattutto per evitare che sia attuato in maniera ingiustificatamente dilatoria o del tutto sterile, così da pregiudicare l'ordinata amministrazione della giustizia, che è un'esigenza di interesse generale, e lo stesso svolgimento della funzione giurisdizionale, che non è nella disponibilità privata. Il diritto di difesa, è vero, va garantito in ogni stato e grado del procedimento; ma, non potendo affidarsene l'esercizio alla mera discrezione dell'interessato, la legge può ritenere conchiusa una fase del processo ed immutabilmente fissate le situazioni che vi si sono costituite, perché il processo possa progredire verso la decisione finale e se ne impedisca l'indefinito protrarsi: è questa un'esigenza logica prima che giuridica (sentenza di questa Corte 25 marzo 1970, n. 50). A tale esigenza risponde la norma denunciata. La fase istruttoria, nel dibattimento, si conclude con l'inizio della discussione finale, secondo valutazioni di politica giudiziaria insindacabili in sede costituzionale (sentenza predetta); e si intende come si favorirebbero le pretestuosità e la dilatorietà, ove la comparizione del contumace potesse interrompere quella discussione o potesse farla rinnovare. La norma denunciata non esclude, del resto, l'applicazione dell'art. 468, terzo comma, del codice di procedura penale, che, a pena di nullità, impone al presidente o al pretore di dare la parola all'imputato e al difensore alla fine della discussione, se lo domandano; ed è ovvio che, in tal modo, pur non potendosi esigere che in quella fase le sue dichiarazioni assumano il contenuto e la forma di un interrogatorio, il contumace comparso è messo in grado di esporre i punti essenziali della propria difesa, dei quali il giudice non può non tener conto nella decisione che è chiamato a pronunciare. Inoltre, la proibizione contenuta nelle norme denunciate non preclude l'interrogatorio nella fase di appello né la presentazione di prove nuove e l'istanza di rinnovare le prove assunte; il giudice è financo abilitato a rinnovare in tutto o in parte il dibattimento (art. 50 cod. proc. pen.). In modo che l'unico pregiudizio che il divieto stesso produce al contumace comparso sta, tutt'al più, nella perdita della prima fase del primo grado di cognizione; ma ciò accade perché l'imputato non vi era presente. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 501 del codice di procedura penale per l'inciso "prima che sia cominciata la discussione finale" e dell'ultimo comma dello stesso articolo, promossa dalla Corte di cassazione con ordinanza 22 maggio 1968 e dalla Corte d'appello di Caltanissetta con ordinanza 10 dicembre 1968, in riferimento all'art. 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 17 giugno 1970. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
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