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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18700/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 053C318) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. avverso la sentenza del 24/11/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio della motivazione della sentenza impugnata in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'articolo 62, comma primo, n. 4, cod. pen., è generico, poiché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, il quale ha chiarito che non ricorrono le condizioni per il riconoscimento di tale diminuente, tanto con riferimento al profilo patrimoniale quanto alle modalità della violenza realizzata (cfr. pag. 9); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, avendo il giudice di merito chiarito che non risultano segnali indicativi, neppure di un inizio di resipiscenza o di una consapevolezza del disvalore penale e sociale della condotta tenuta (si vedano, in particolare, pagine 8 e 9 della sentenza impugnata); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

D P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 053C318) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. avverso la sentenza del 24/11/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio della motivazione della sentenza impugnata in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'articolo 62, comma primo, n. 4, cod. pen., è generico, poiché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, il quale ha chiarito che non ricorrono le condizioni per il riconoscimento di tale diminuente, tanto con riferimento al profilo patrimoniale quanto alle modalità della violenza realizzata (cfr. pag. 9); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, avendo il giudice di merito chiarito che non risultano segnali indicativi, neppure di un inizio di resipiscenza o di una consapevolezza del disvalore penale e sociale della condotta tenuta (si vedano, in particolare, pagine 8 e 9 della sentenza impugnata); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. D P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 18700/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris