CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 24877/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15018/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via dei Gracchi 209 - controricorrent e - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] ALBANI S.C., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via F.M. Tocci 50, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente e ricorrente incidentale - nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE – [OSCURATO:PERSONA] - intimat i - avverso la sentenza n. 1648/2020 del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata il 25/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/6/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] : − con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione agli atti esecutivi nell’esecuzione immobiliare n. 672/2008 pendente innanzi al Tribunale di Velletri e promossa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], marito dell’opponente; deduceva che l’atto di pignoramento dell’immobile, bene in comunione legale tra i coniugi, non le era stato notificato, che la procedura era improcedibile per l’omesso tempestivo deposito della documentazione exart. 567 cod. proc. civ., che l’avviso ex art. 599 cod. proc. civ. era carente delle indicazioni prescritte dall’art. 180 disp. att. cod. proc. civ.; − resistevano i creditori [OSCURATO:PERSONA] (procedente) e Banca di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] (intervenuta), mentre l’esecutato Reali aderiva alle contestazioni dell’opponente; − respinta l ’ istanza di sospensione, veniva introdotto il giudizio di merito che si concludeva con la sentenza recante la data del 20/11/2020, con cui il Tribunale veliterno respingeva l’opposizione; − [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione (basato su quattro motivi) avverso la sentenza n. 1648/2020 resa dal Tribunale di Velletri il 20/11/2020 e asseritamente pubblicata il 25/11/2020; − resistevano con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e Banca di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] s.c., la quale avanzava ricorso incidentale (fondato su un unico motivo); − non svolgevano difese gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle Entrate -Riscossione; − le parti depositavano memorie ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. ;− all’esito della camera di consiglio del 7 giugno 2023, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : − è superfluo illustrare le censure della ricorrente, in quanto il ricorso è improcedibile; − innanzitutto, si rileva che il ricorso è stato notificato il 20/5/2021, ma è stato depositato soltanto il 10/6/2021 e, cioè, oltre il termine di venti giorni prescritto dall’art. 369 cod. proc. civ., scaduto mercoledì 9/6/2021; − inoltre, la copia ( rectius , il duplicato) della sentenza depositata è priva di elementi grafici che consentano di individuarne il numero e la data di pubblicazione; dal controllo del documento digitale trasmesso dalla ricorrente emerge che la pronuncia reca la sottoscrizione digitale del giudice estensore (con certificato oggi scaduto), ma non i menzionati dati; − anche per tale ragione va dichiarata l ’ improcedibilità del ricorso, conformemente all’orientamento di questa Corte (tra le altre, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5771 del 24/02/2023, Rv. 666908-01); − l ’ impugnazi one di Banca di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è stata notificata il 28-29/6/2021; in considerazione dell’indicata data di pubblicazione della sentenza impugnata, il ricorso incidentale deve essere qualificato come tardivo; in proposito si rileva che «Qualora il ricorso principale per cassazione venga dichiarato improcedibile, l’eventuale ricorso incidentale tardivo diviene inefficace, e ciò non in virtù di un’applicazione analogica dell’art. 334, comma 2, c.p.c. - dettato per la diversa ipotesi dell’inammissibilità dell’impugnazione principale -, bensì in base ad un’interpretazione logico-sistematica dell’ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale che un’impugnazione (tra l’altro anomala) possa trovare tutela in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità.» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 19188 del 19/07/2018, Rv. 649738-01; Sez. 6-3, Ordinanza n. 14497 del 09/07/2020, Rv. 658420-01); − in conclusione, il ricorso principale è improcedibile, mentre quello incidentale è inefficace; − la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; − va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p.q. m. la Corte dichiara improcedibile il ricorsoprincipale; dichiara inefficace il ricorso incidentale; condanna la ricorrente a rifondere allecontroricorrenti le spese di questo giudizio, liquidate –per ciascuna parte – in Euro 3.200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, qua