CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 35433/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore dei ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 ottobre 2022, la Corte d'appello di Trieste, decidendo il gravame proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna alle pene di legge nei suoi confronti emessa in ordine al reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 per aver occultato o distrutto parte delle scritture contabili - ed in particolare le fatture emesse negli anni 2013 e 2014 - della società di cui era legale rappresentante. 2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la nullità della sentenza di primo grado e degli atti successivi per violazione dell'art. 420 quater cod. proc. pen., essendosi proceduto in sua assenza nonostante la sua incolpevole mancata conoscenza della pendenza del processo. Benché egli avesse ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare si era perfezionata per compiuta giacenza, sicché non era soddisfatto il necessario presupposto dell'effettiva conoscenza della vocatio in iudicium. Egli - che mai era stato invitato ad eleggere domicilio - non si era volontariamente sottratto al processo, avendo ritirato l'atto in precedenza notificatogli, così come quelli successivi, e non avendo potuto ritirare l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare a causa di problemi connessi ad un trasferimento di residenza. La mancata partecipazione all'udienza preliminare - si allega - aveva causato all'imputato, assistito da un difensore d'ufficio, un effettivo pregiudizio. 3. Con il secondo motivo di ricorso, con riguardo a quanto allegato nel primo , motivo, si eccepisce la nullità assoluta, insanabile e rilevabile anche d'ufficio in --l \i ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., conseguente all'omessa citazione dell'imputato all'udienza preliminare, dovendosi a ciò equiparare la notificazione che, pur eseguita secondo le formalità di legge, non sia idonea a portare a conoscenza dell'imputato l'avvenuto esercizio dell'azione penale e la conseguente pendenza di un processo a suo carico. 4. Con il terzo motivo di ricorso si lamentano la violazione della disposizione incriminatrice ed il vizio di motivazione, anche per travisamento dell'unica prova testimoniale assunta, circa la ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato, non avendo il teste della Guardia di Finanza mai affermato che l'incompleta disponibilità delle scritture contabili aveva impedito la ricostruzione del volume d'affari e dei redditi, essendo invece ciò avvenuto con metodo induttivo 2 /-/ mediante le fatture esibite dall'imputato e quelle reperite presso clienti. Anche sulla scorta di quanto dichiarato agli accertatori dal commercialista della società, doveva semmai ritenersi che l'imputato avesse omesso la tenuta delle scritture contabili, ciò che integra un mero illecito amministrativo. 5. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta la carenza ed illogicità della motivazione quanto all'affermazione del dolo specifico di evasione, affermato in base alla ricostruzione di un movente astratto senza considerare gli elementi contrari emersi in giudizio con riguardo all'atteggiamento collaborativo tenuto dall'imputato nel corso della verifica fiscale. 6. Con l'ultimo motivo di ricorso si lamenta il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, per aver la sentenza negato le circostanze attenuanti generiche affermando, contrariamente a quanto dichiarato dall'unico testimone, che l'imputato aveva avuto un atteggiamento oppositivo non collaborando con gli accertatori. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono in larga parte inammissibili e comunque, nel complesso, infondati, sicché il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2. Certamente inammissibili per manifesta infondatezza sono le doglianze contenute nei primi due motivi di ricorso. Va al riguardo rammentato che la disciplina processuale applicabile ratione temporis, prima delle modifiche apportate all'art. 604 cod. proc. pen. dall'art. 34, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, stabiliva, al comma 5-bis, che «nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420 ter o dell'art. 420 quater, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado. Il giudice di appello annulla altresì la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado quando l'imputato provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado. Si applica l'art. 489 comma 2». Non venendo qui in considerazione le ipotesi previste dagli artt. 420 ter e 420 quater cod. proc. pen., secondo il ricorrente la sentenza sarebbe nulla per mancata, incolpevole, conoscenza della celebrazione del processo di primo grado, che avrebbe peraltro impedito la declaratoria di assenza, da considerarsi parimenti nulla. Ciò premesso, osserva il Collegio che la prospettazione del ricorrente è generica e manifestamente infondata e che, in ogni caso, un'eventuale nullità della declaratoria di assenza non sia più deducibile in questa sede. 2.1. Va innanzitutto rilevata la genericità delle ragioni addotte a sostegno dell'incolpevole conoscenza della celebrazione dell'udienza preliminare, ciò che richiederebbe un accertamento in fatto incompatibile con il giudizio di legittimità. In secondo luogo - ed in modo assorbente - in considerazione della natura processuale della doglianza, il Collegio ha doverosamente acceduto agli atti verificando, come già si poteva intuire alla luce della pur non chiara ricostruzione effettuata in ricorso, che l'imputato era perfettamente a conoscenza della celebrazione del giudizio di primo grado, come pure della formulazione dell'accusa, avendo regolarmente ricevuto la notificazione del decreto che dispone il giudizio ed essendo stato del tutto correttamente giudicato in assenza dal Tribunale senza che neppure in questa sede si contesti specificamente detta circostanza. Manifestamente infondata, dunque, è la doglianza circa la mancanza di vocatio in iudicium e di non conoscenza dell'esercizio dell'azione penale e dell'accusa. 2.2. In secondo luogo, l'imputato avrebbe semmai dovuto sollevare nel giudizio di primo grado la questione qui proposta, dimostrando che l'assenza dall'udienza preliminare era dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione della stessa. In tal modo, peraltro, egli avrebbe potuto ottenere - eventualmente nel giudizio di appello, ai sensi della richiamata disposizione, laddove l'eccezione fosse stata erroneamente respinta in primo grado - la rimessione in termini per accedere ai riti alternativi a norma dell'art. 489, comma 2, cod. proc. pen., l'unica preclusione processuale in cui era di fatto incorso non partecipando all'udienza preliminare. L'eccezione, non dedotta neppure nel giudizio di secondo grado, non può invece essere proposta per la prima volta in questa sede. A prescindere dalla fondatezza o meno della stessa, essendo pacifico che nella specie la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare è regolarmente avvenuta, quella qui dedotta non è, infatti, un'ipotesi di nullità assoluta concernente l'omessa citazione dell'imputato, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento a norma dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. - sicché non è conferente la giurisprudenza della Sezioni unite di questa Corte al proposito citata in ricorso, che certo non può essere estesa al diverso caso qui esaminato, stante il principio di tassatività codificato nell'art. 177 cod. proc. pen. - ma un'ipotesi di nullità di ordine generale riconducibile all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. Essendosi verificata prima del giudizio, a norma dell'art. 180, cod. proc.pen., essa non può tuttavia più essere rilevata né dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado. 3. I due successivi motivi sul difetto dell'elemento oggettivo e soggettivo sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, non confrontandosi il ricorrente con la non illogica motivazione della sentenza impugnata, che ha fatto buon governo dei principi in materia. 3.1. Ed invero, va in primo luogo osservato che la genericità del ricorso sussiste non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). In particolare, i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Alla Corte di cassazione, poi, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). 3.2. Con riguardo agli elementi costitutivi della fattispecie qui in esame, va ribadito che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, trattasi di reato di pericolo concreto (Sez. 3, n. 46049 del 28/03/2018, Carestia, Rv. 274697; Sez. 3, n. 20786 del 18/04/2002, Russo, Rv. 221615), a dolo specifico (Sez. 3, n. 51836 del 03/10/2018, M., Rv. 274110), la cui ratio risiede nel tutelare l'attività di verifica fiscale che gli organi accertatori effettuano ai fini del controllo sull'osservanza degli obblighi dichiarativi e di pagamento delle imposte dovute al Fisco, sanzionandosi quelle condotte, finalizzate all'evasione, che impediscano od ostacolino l'accertamento. Trattandosi di delitto a consumazione anticipata, non è necessario che la finalità di evasione che sorregge la condotta sia in concreto conseguita, potendo gli organi accertatori riuscire a ricostruire aliunde, anche con documentazione acquisita presso terzi, il volume di affari ed il reddito e così a quantificare l'imposta dovuta (Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862 - 02, ove si precisa che il reato deve essere escluso, per mancanza di offensività, solo nel caso in cui il risultato economico delle operazioni possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dallo stesso imprenditore; Sez. 3, n. 39711 del 04/06/2009, Acerbis, Rv. 244619). 3.3. Nel caso di specie, dunque, è del tutto irrilevante che gli accertatori siano altrimenti riusciti a ricostruire - peraltro, in modo parziale, nonché induttivo, e dunque contestabile - il volume di affari ed il reddito, mentre la doglianza di travisamento della prova testimoniale è all'evidenza generica ed inammissibile. Ed invero, il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035). Nulla di tutto ciò è stato fatto nel generico ricorso. Quanto alla doglianza che si sarebbe trattato di una mera violazione amministrativa per omessa istituzione delle scritture contabili (per l'affermazione di tale condivisibile principio cfr. Sez. 3, n. 1441 del 12/07/2017, dep. 2018, Andriola, Rv. 272034), la stessa è manifestamente infondata, essendo stato all'imputato contestato di aver occultato o distrutto parte delle fatture attive emesse dalla sua società negli anni d'imposta 2013 e 2014. Non v'è dubbio, infatti, che i documenti contabili in questione esistessero, tanto che furono parzialmente 6 '// rinvenuti presso i clienti, dovendosi dunque richiamare l'insegnamento secondo cui, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell'atto può far desumere che il mancato rinvenimento dell'altra copia presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento (Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862). 3.4. Quanto al dolo di evasione, è del tutto logica l'argomentazione con cui i giudici di merito l'hanno dedotta dal fatto che l'imputato non aveva mai presentato dichiarazioni fiscali dal momento di costituzione della società (anno 2013) sino alla data dell'accertamento (dicembre 2016) e, dunque, era un evasore totale, essendo al proposito inidoneo ad inficiare la logicità della conclusione il preteso atteggiamento collaborativo che l'imputato avrebbe tenuto all'atto della verifica fiscale. 4. Con riguardo alla mancata favorevole valutazione di tale condotta ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, la doglianza, proposta con l'ultimo motivo di ricorso, è infondata. E' ben vero che appare errata la motivazione resa in sentenza sulla mancata collaborazione - che confonde la condotta illecita contestata con riguardo agli d'imposta 2013 e 2014 con la collaborazione, da essa stessa attestata, che l'imputato ha invece prestato in sede di verifica fiscale producendo le fatture emesse negli anni 2015 e 2016 - ma la decisione sul diniego delle invocate attenuanti è comunque sorretta da un giudizio sfavorevole sulla personalità collegato ai gravi precedenti penali, indicativi di una capacità criminale ritenuta ostativa all'accoglimento della richiesta, e questa ratio decidendi non viene attaccata in ricorso. Va pertanto ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, del resto, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). 5. Il ricorso, nel complesso infondato, va pertanto rigettat