CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2025
Cassazione n. 31069/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato - riducendo la pena - la pronuncia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820); che, in ragione della sua natura eccezionale, in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale solo qualora si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, Cozzetto, Rv. 258236); che, nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato tale oggettiva necessità e, invece, la Corte di appello ha esposto, in maniera esauriente e logica, i motivi per cui non riteneva di dover accogliere la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (cfr. pagine 2, 3 e 4 della sentenza impugnata); che, nel resto, il primo motivo è completamente versato in fatto, risolvendosi in censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza, né di inesatta applicazione della legge penale; - che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che, in tema di furto, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., in caso di sottrazione di energia elettrica dalla rete di distribuzione (cfr. Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016, Rv. 266229); - che il terzo motivo è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, in ogni caso, i giudici di merito, in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., hanno reso motivazione congrua in fatto e corretta in diritto (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA]