CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 luglio 2026
Cassazione n. 23546/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti per correzione -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’ANNA E [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- intimata in correzione -Numero registro generale 21677/2025Numero sezionale 2974/2026Numero di raccolta generale 23546/2026Data pubblicazione 20/07/2026avverso l’ordinanza n. 20073/2025 della CORTE SUPREMA DICASSAZIONE di ROMA, depositata il 18/07/2025 R.G.N. 22193/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’avvocata [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]Alessio e FrancescoTamburro, ha presentato istanza di correzione di errore materialedell’ordinanza di questa Corte n. 20073/2025 con la quale, decidendo sulricorso proposto dall’[OSCURATO:PERSONA]Anna e [OSCURATO:PERSONA] diCaserta, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Alessio e [OSCURATO:PERSONA] nonché dicondannata parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, liquidate in euro 4.000,00 (quattromila), oltre ad euro 200,00per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% e accessoricome per legge, per non essere stata prevista l’attribuzione delle spese “infavore del difensore costituito, per dichiarazione di anticipo resa”.[OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], haaderito alla richiesta di correzione ma ha precisato che la stessa dovevariguardare anche la ripartizione delle somme di cui alla liquidazione, el’attribuzione degli onorari, pro quota, in suo favore.L’[OSCURATO:PERSONA]Anna e [OSCURATO:PERSONA] di Caserta non hasvolto attività difensiva.Successivamente, il difensore ha presentato istanza di non luogo aprocedere sul ricorso per correzione proposto nell’interesse di LuigiD’Alessio e [OSCURATO:PERSONA] in quanto nelle more “veniva realizzato ilpagamento degli onorari e spese come da pronuncia”.RAGIONI DELLA DECISIONELa richiesta di non luogo a provvedere deve essere accolta essendocon essa venuto meno l’interesse alla pronuncia sulla correzione.Numero registro generale 21677/2025Numero sezionale 2974/2026Numero di raccolta generale 23546/2026Data pubblicazione 20/07/2026Quanto alla posizione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha aderito allaistanza di correzione nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e non haformulato alcun rilievo in ordine alla successiva richiesta dell’avvocataMichela Izzo, rileva il Collegio che, ove risultasse un suo interesse residuo,la parte potrà attivare autonomo procedimento di correzione. P.Q.MLa Corte dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta di correzione;nulla per le spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, il 17 giugno 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]