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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 agosto 2020

Cassazione n. 31431/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 26942-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, n.q. rispettivamente di cedente e cessionaria del credito nascente della sentenza n. 186/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Messina giusto atto di cessione di credito del 4/06/2019, elettivamente domiciliate in ROI\Lk, [OSCURATO:PERSONA] 63 INT 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]; - intimata - avverso l'ordinanza n. 17858/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 27/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F ALAS C HI .

FATTO E DIRITTO Nel procedimento definito con la ordinanza della Sezione Sesta - 2 del 27 agosto 2020 n. 17858, con la quale è stato rigettato il ricorso, con conferma della sentenza della Corte di appello di Messina n. 186/2019, e condannata la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione delle spese di lite in favore delle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., queste ultime hanno avanzato, con ricorso notificato a mezzo pec il 21 ottobre 2020, istanza di correzione nella parte in cui, per mero errore materiale, ha omesso di disporre la distrazione delle spese legali in favore del difensore delle stesse, come richiesto nella memoria difesniva del 29.05.2020.

L'intimata società non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Dovendo avvenire la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., giusta il secondo comma dell'art. 391-bis c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. n. 197 del 2016, è stata folinulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso nel senso della inammissibilità/rigetto dell'istanza di correzione.

Il decreto di fissazione dell'udienza camerale e la proposta è stata notificata all'avvocato della ricorrente.

Osserva il Collegio che sebbene secondo l'orientamento consolidato di questa Corte (cfr.ex multis: Cass. Sez.Un. n.16037 del 2010; Cass. Sez.

Un. n.16415 del 2018), è da considerare errore materiale qualsiasi errore anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, oppure una statuizione Ric. 2020 n. 26942 sez.

M2 - ud. 14-04-2021 -2- obbligatoria di carattere accessorio anche se a contenuto discrezionale, si tratta di ipotesi che non possono trovare applicazione nel caso in esame.

L'istanza, infatti, mira non già alla semplice correzione di un mero errore, ma alla attribuzione delle spese in favore del difensore delle società Verlame e [OSCURATO:PERSONA], senza che siffatta richiesta sia stata introdotta nel giudizio, dal momento che la memoria che si assume contenere la dichiarazione di distrazione — che le parti ricorrenti asseriscono depositata in data 29 maggio 2020 - non risulta prodotta in forma cartacea, né registrata informaticamente, per cui non si tratta di dimenticanza del giudice, come dedotto dalle ricorrenti, ma di omissione dello stesso difensore.

L'esperito ricorso si palesa, dunque, infondato e va rigettato.

Non v'è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale, nel quale peraltro l'intimata non ha svolto attività difensiva.

Al procedimento de quo non si applica l'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI - 2" Sezione civile della Corte di Cassazione, il 14 aprile 2021. [OSCURATO:PERSONA] C ANCELLERIA 03_.• 4, Al ftlr.0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 26942-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, n.q. rispettivamente di cedente e cessionaria del credito nascente della sentenza n. 186/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Messina giusto atto di cessione di credito del 4/06/2019, elettivamente domiciliate in ROI\Lk, [OSCURATO:PERSONA] 63 INT 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]; - intimata - avverso l'ordinanza n. 17858/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 27/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F ALAS C HI . FATTO E DIRITTO Nel procedimento definito con la ordinanza della Sezione Sesta - 2 del 27 agosto 2020 n. 17858, con la quale è stato rigettato il ricorso, con conferma della sentenza della Corte di appello di Messina n. 186/2019, e condannata la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione delle spese di lite in favore delle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., queste ultime hanno avanzato, con ricorso notificato a mezzo pec il 21 ottobre 2020, istanza di correzione nella parte in cui, per mero errore materiale, ha omesso di disporre la distrazione delle spese legali in favore del difensore delle stesse, come richiesto nella memoria difesniva del 29.05.2020. L'intimata società non ha svolto attività difensiva in questa sede. Dovendo avvenire la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., giusta il secondo comma dell'art. 391-bis c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. n. 197 del 2016, è stata folinulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso nel senso della inammissibilità/rigetto dell'istanza di correzione. Il decreto di fissazione dell'udienza camerale e la proposta è stata notificata all'avvocato della ricorrente. Osserva il Collegio che sebbene secondo l'orientamento consolidato di questa Corte (cfr.ex multis: Cass. Sez.Un. n.16037 del 2010; Cass. Sez. Un. n.16415 del 2018), è da considerare errore materiale qualsiasi errore anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, oppure una statuizione Ric. 2020 n. 26942 sez. M2 - ud. 14-04-2021 -2- obbligatoria di carattere accessorio anche se a contenuto discrezionale, si tratta di ipotesi che non possono trovare applicazione nel caso in esame. L'istanza, infatti, mira non già alla semplice correzione di un mero errore, ma alla attribuzione delle spese in favore del difensore delle società Verlame e [OSCURATO:PERSONA], senza che siffatta richiesta sia stata introdotta nel giudizio, dal momento che la memoria che si assume contenere la dichiarazione di distrazione — che le parti ricorrenti asseriscono depositata in data 29 maggio 2020 - non risulta prodotta in forma cartacea, né registrata informaticamente, per cui non si tratta di dimenticanza del giudice, come dedotto dalle ricorrenti, ma di omissione dello stesso difensore. L'esperito ricorso si palesa, dunque, infondato e va rigettato. Non v'è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale, nel quale peraltro l'intimata non ha svolto attività difensiva. Al procedimento de quo non si applica l'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI - 2" Sezione civile della Corte di Cassazione, il 14 aprile 2021. [OSCURATO:PERSONA] C ANCELLERIA 03_.• 4, Al ftlr.0
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