Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 612/2025
ECLI:EU:C:2025:447
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Sezione ammissione delle impugnazioni)
10 giugno 2025 (
*
)
« Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che non dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Impugnazione non ammessa »
Nella causa C‑134/25 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta l’11 febbraio 2025,
[OSCURATO:SOCIETA],
già [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Milano (Italia), rappresentata da D. [OSCURATO:PERSONA] e M. Pappalardo, avvocati,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO),
convenuto in primo grado,
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Torino (Italia),
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Sezione ammissione delle impugnazioni)
composta da T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, A. Kumin e S. Gervasoni (relatore), giudici,
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la proposta del giudice relatore e sentito l’avvocato generale N. Emiliou,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:SOCIETA], chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’11 dicembre 2024, [OSCURATO:SOCIETA]/EUIPO – [OSCURATO:SOCIETA] (blue is underwriting) (T‑447/23; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2024:894), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso volto ad ottenere l’annullamento e la riforma della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 2 giugno 2023 (procedimento R 612/2022-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA].
Sulla domanda di ammissione dell’impugnazione
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In forza dell’articolo 58
bis
, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’esame delle impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale aventi ad oggetto una decisione di una commissione di ricorso indipendente dell’EUIPO è subordinato alla loro ammissione preventiva da parte della Corte.
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Conformemente all’articolo 58
bis
, terzo comma, di tale Statuto, l’impugnazione è ammessa, in tutto o in parte, in osservanza delle modalità precisate nel regolamento di procedura della Corte, quando essa solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
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Ai sensi dell’articolo 170
bis
, paragrafo 1, del regolamento di procedura, nei casi di cui all’articolo 58
bis
, primo comma, di detto Statuto, il ricorrente allega al proprio ricorso una domanda di ammissione dell’impugnazione in cui espone la questione importante che l’impugnazione solleva per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione e che contiene tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di statuire su tale domanda.
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Conformemente all’articolo 170
ter
, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura, la Corte statuisce sulla domanda di ammissione dell’impugnazione nel più breve termine possibile con ordinanza motivata.
Argomenti della ricorrente
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A sostegno della domanda di ammissione dell’impugnazione, la ricorrente deduce due motivi.
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Con il primo motivo, diviso in quattro parti, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1), per quanto riguarda la valutazione della pacifica coesistenza dei marchi in conflitto. Essa ritiene che tale motivo sollevi questioni importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
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A tal riguardo, in primo luogo, la ricorrente sostiene, da un lato, che il Tribunale ha erroneamente constatato l’assenza di identità tra i marchi oggetto della presunta coesistenza pacifica ed i marchi in conflitto e, dall’altro, che un marchio nazionale anteriore della ricorrente e il marchio opposto sono sostanzialmente identici. La ricorrente ritiene che la questione di diritto sollevata sia importante ai fini dell’unità, della coerenza e dello sviluppo del diritto dell’Unione sulla base del rilievo che essa va al di là del contesto di tale impugnazione e può, più in generale, avere ripercussioni sulla valutazione dell’identità dei marchi per accertare la pacifica coesistenza tra i marchi nei procedimenti di opposizione.
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In secondo luogo, la ricorrente invoca l’inosservanza, da parte del Tribunale, della sua giurisprudenza derivante in particolare dalla sentenza del 24 novembre 2005, SADAS/UAMI – LTJ Diffusion ([OSCURATO:PERSONA]) (T‑346/04, EU:T:2005:420, punto 64), poiché, nella sentenza impugnata, non si sarebbe tenuto conto del fatto che la controversia instaurata dinanzi al Tribunale di Milano (Italia), relativa ai due marchi nazionali anteriori della ricorrente e al marchio anteriore della [OSCURATO:SOCIETA], è stata introdotta da quest’ultima successivamente all’avvio del procedimento di opposizione dinanzi all’EUIPO e diversi anni dopo la registrazione dei marchi nazionali anteriori della ricorrente, con ogni probabilità al solo scopo di impedire alla ricorrente di dedurre la pacifica coesistenza dei marchi in conflitto. A tal riguardo, la ricorrente ritiene che la questione di diritto sollevata oltrepassi il contesto di tale impugnazione, in quanto una risposta della Corte apporterebbe chiarimenti sulla rilevanza da attribuire a un procedimento nazionale instaurato successivamente al procedimento dinanzi all’EUIPO, allo scopo di escludere il riconoscimento della pacifica coesistenza dei marchi in conflitto.
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In terzo luogo, la ricorrente addebita al Tribunale di non aver preso in considerazione la sentenza emessa dal Tribunale di Milano, prodotta dalla ricorrente, sebbene quest’ultima contenga indubbiamente indicazioni dirimenti per accertare la pacifica coesistenza dei marchi in conflitto, conformemente alla giurisprudenza secondo la quale siffatte decisioni devono essere debitamente prese in considerazione. Inoltre, diversamente da quanto indicato dal Tribunale nella sentenza impugnata, il Tribunale di Milano non si sarebbe limitato a rilevare, nella sentenza in questione, la mera tolleranza della [OSCURATO:SOCIETA], ma avrebbe altresì constatato la pacifica coesistenza dei marchi oggetto della controversia. Pertanto, secondo la ricorrente, il Tribunale ha commesso un errore di metodo nella valutazione degli elementi di prova e un chiarimento della Corte per stabilire i casi in cui debbano essere prese in considerazione le decisioni emesse dai giudici nazionali sarebbe necessario, nell’interesse dell’unità, della coerenza e dello sviluppo del diritto dell’Unione.
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In quarto ed ultimo luogo, la ricorrente afferma che il punto 96 della sentenza impugnata è in contrasto con la giurisprudenza citata al punto 91 della medesima sentenza. Infatti, il Tribunale avrebbe erroneamente concluso, da un lato, che la ricorrente non ha prodotto alcun elemento di prova volto a dimostrare la pacifica coesistenza tra i segni in conflitto e, dall’altro, che tale coesistenza si fondava sull’insussistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico di riferimento. A tal riguardo, secondo la ricorrente, la questione di diritto sollevata da tale errore va anch’essa al di là del contesto della sentenza impugnata in quanto essa implica che la Corte chiarisca che la prova della coesistenza dei marchi fondata sull’assenza di un rischio di confusione sia raggiunta laddove il titolare del marchio richiesto fornisca, nel corso del procedimento dinanzi all’EUIPO, elementi indiziari attestanti che il pubblico di riferimento conoscesse, nel territorio pertinente, i marchi oggetto della dedotta coesistenza prima della data di deposito della domanda di registrazione del marchio controverso, e che tale coesistenza fosse sufficientemente lunga per poter influire sulla percezione di tale pubblico.
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Con il secondo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, in relazione alla valutazione globale del rischio di confusione tra i segni in conflitto nella mente del pubblico di riferimento di lingua italiana.
Giudizio della Corte
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In via preliminare, si deve rilevare che spetta al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate dalla sua impugnazione sono importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione (ordinanze del 10 dicembre 2021, EUIPO/The KaiKai [OSCURATO:PERSONA] C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, punto 20, e del 14 marzo 2025, Eurosemillas/UCVV, C‑774/24 P, EU:C:2025:190, punto 12, nonché giurisprudenza citata).
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Inoltre, come risulta dall’articolo 58
bis
, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 170
bis
, paragrafo 1, e con l’articolo 170
ter
, paragrafo 4, del regolamento di procedura, la domanda di ammissione dell’impugnazione deve contenere tutti gli elementi necessari per permettere alla Corte di statuire sull’ammissione dell’impugnazione e di determinare, in caso di ammissione parziale di quest’ultima, i motivi o le parti dell’impugnazione sui quali deve vertere la comparsa di risposta. Infatti, considerato che il meccanismo di ammissione preliminare delle impugnazioni di cui all’articolo 58
bis
di tale statuto mira a limitare il controllo della Corte alle questioni importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, soltanto i motivi che sollevano simili questioni formulati dal ricorrente devono essere esaminati dalla Corte nel contesto dell’impugnazione (ordinanze del 10 dicembre 2021, EUIPO/The KaiKai [OSCURATO:PERSONA] C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, punto 21, e del 14 marzo 2025, Eurosemillas/UCVV, C‑774/24 P, EU:C:2025:190, punto 13, nonché giurisprudenza citata).
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Pertanto, una domanda di ammissione dell’impugnazione deve, in ogni caso, enunciare in maniera chiara e precisa i motivi sui quali l’impugnazione si fonda, individuare con la stessa precisione e chiarezza la questione di diritto sollevata da ciascun motivo, precisare se tale questione è importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione ed esporre in maniera specifica le ragioni per le quali detta questione è importante alla luce del criterio fatto valere. Per quanto concerne, in particolare, i motivi di impugnazione, la domanda di ammissione dell’impugnazione deve precisare la disposizione del diritto dell’Unione o la giurisprudenza che sarebbe stata violata dalla sentenza o dall’ordinanza impugnata, esporre succintamente in cosa consista il presunto errore di diritto commesso dal Tribunale ed indicare in che misura tale errore abbia influito sull’esito della sentenza o dell’ordinanza impugnata. Se l’errore di diritto lamentato discende dalla violazione della giurisprudenza, la domanda di ammissione dell’impugnazione deve illustrare, succintamente ma in maniera chiara e precisa, in primo luogo, in cosa consiste l’asserita contraddizione, individuando tanto i punti della sentenza o dell’ordinanza impugnata che il ricorrente pone in discussione quanto quelli della decisione della Corte o del Tribunale che sarebbero stati violati, e, in secondo luogo, le ragioni concrete per le quali una simile contraddizione solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione (ordinanze del 10 dicembre 2021, EUIPO/The KaiKai [OSCURATO:PERSONA] C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, punto 22, e del 14 marzo 2025, Eurosemillas/UCVV, C‑774/24 P, EU:C:2025:190, punto 14, nonché giurisprudenza citata).
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Infatti, una domanda di ammissione dell’impugnazione che non contenga gli elementi enunciati al punto precedente della presente ordinanza non può essere, fin dall’inizio, idonea a dimostrare che l’impugnazione sollevi una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione che giustifichi la sua ammissione (ordinanza del 24 ottobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, punto 16 e giurisprudenza citata).
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Nel caso di specie, con riferimento, in primo luogo, all’argomento della ricorrente, esposto ai punti da 7 a 11 della presente ordinanza, relativo alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 per quanto riguarda la pacifica coesistenza dei marchi in conflitto, occorre, anzitutto, constatare che la ricorrente si limita ad enunciare errori asseritamente commessi dal Tribunale, senza individuare tutti i punti della sentenza impugnata che essa mette in discussione.
18
Inoltre, nei limiti in cui l’argomento della ricorrente, sintetizzato al punto 8 della presente ordinanza, riguardante l’identità sostanziale tra il marchio anteriore nazionale della ricorrente e il marchio opposto, mira a mettere in discussione valutazioni di fatto compiute dal Tribunale, occorre ricordare che un siffatto argomento non può essere, in linea di principio, idoneo a sollevare una questione importante per lo sviluppo del diritto dell’Unione (v., in tal senso, ordinanza del 17 ottobre 2022, SFD/EUIPO, C‑383/22 P, EU:C:2022:799, punto 15 e giurisprudenza citata).
19
Per quanto riguarda poi l’argomento della ricorrente, sintetizzato ai punti da 9 a 11 della presente ordinanza, relativo, in sostanza, all’inosservanza, da parte del Tribunale, della sua giurisprudenza, occorre rilevare che un siffatto argomento non è, di per sé, sufficiente a dimostrare, conformemente all’onere della prova gravante sull’autore di una domanda di ammissione di un’impugnazione, che tale impugnazione solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Infatti, l’autore di detta domanda deve rispettare, a tal fine, tutti i requisiti enunciati al punto 15 della presente ordinanza (v., in tal senso, ordinanza del 30 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO, C‑102/24 P, EU:C:2024:400, punto 18 e giurisprudenza citata). Orbene, in tale contesto, non soltanto la ricorrente non precisa tutti i punti contestati della sentenza impugnata né fornisce indicazioni sull’affinità tra, da un lato, la situazione oggetto di tale sentenza e, dall’altro, le situazioni esaminate nella giurisprudenza che sarebbe stata violata dal Tribunale, ma per giunta essa si limita ad affermare la necessità che la Corte si pronunci sulla sua impugnazione senza esporre le ragioni concrete per le quali gli errori dedotti, ammesso che siano dimostrati, solleverebbero una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
20
Infine, nei limiti in cui, nell’ambito del suo argomento sintetizzato al punto 10 della presente ordinanza, la ricorrente sostiene altresì che il Tribunale non ha correttamente interpretato il contenuto di una sentenza di un giudice nazionale, essa mira a mettere in discussione valutazioni di fatto compiute dal Tribunale. Orbene, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 18 della presente ordinanza, un siffatto argomento non può essere, in linea di principio, idoneo a sollevare una questione importante per lo sviluppo del diritto dell’Unione.
21
In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento, sintetizzato al punto 12 della presente ordinanza, secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente confermato l’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, è sufficiente constatare che la ricorrente si limita ad enunciare errori asseritamente commessi dal Tribunale, senza dedurre né,
a fortiori
, dimostrare in che modo tali errori solleverebbero una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione che giustificherebbe l’ammissione dell’impugnazione.
22
Date tali circostanze, si deve constatare che la domanda presentata dalla ricorrente non è idonea a dimostrare che l’impugnazione sollevi una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
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Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre dichiarare inammissibile l’impugnazione.
Sulle spese
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Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento, si provvede sulle spese con l’ordinanza che definisce la causa.
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Poiché la presente ordinanza è stata adottata prima della notifica dell’impugnazione alle altre parti del procedimento e, di conseguenza, prima che queste ultime avessero potuto sostenere spese, si deve disporre che la ricorrente si faccia carico delle proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Sezione ammissione delle impugnazioni) così provvede:
1)
L’impugnazione è inammissibile.
2)
[OSCURATO:PERSONA] SpA si fa carico delle proprie spese.
Lussemburgo, 10 giugno 2025
Il cancelliere
Il presidente della sezione ammissione delle impugnazioni
A. [OSCURATO:PERSONA]
T. von Danwitz
*
Lingua processuale l’italiano.