CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27480/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Catania. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; le parti presenti sono state avvertite dal Presi d ente del fatto che il pr o cedimento è stato incardinato con le forme dell’udienza pubblica nonostante dovesse essere trattato con le forme del 611 cod. proc. pen.; tenuto conto del fatto che l’udienza pubblica offre maggiori garanzie difensive rispetto al rito previsto dall’art. 611 cod. proc. pen., le parti vengonocomunque invitate a concludere. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso; l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Catania, decideva in seguito all’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione- con due distinte sentenze - in accoglimento dei ricors i presentati rispettivamente da [OSCURATO:PERSONA] e dalla terza interessata [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento che, in sede di esecuzione aveva disposto la confisca ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen. In entrambi i casi la Cassazione aveva rilevato un difetto nella identificazione dei presupposti per applicare in sede esecutiva la confisca c.d. “allargata”dei beni riferibili a d [OSCURATO:PERSONA], condannato in via definitiva per la consumazione di reatiinerenti il traffico di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente ( commessi in [OSCURATO:PERSONA] e Giugliano in Campania fino almarzo 2010). La Corte di appello, decidendo in sede di rinvio con le funzioni di g iudice dell’esecuzione, riteneva sussistenti i presuppostiper applicare il vincolo e , segnatamente , riteneva che fosse provata la sproporzione tra i beni acquisiti nel periodo di c.d. “ragionevolezza temporale” (identificato nel periodo 2003 - 2012 ) ed i redditi leciti a disposizione del nucleo familiarefacente capo al Parisi. 2.Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], terza interessata, munito di procura speciale , che , con due ricorsi omogenei deduceva: 2.1. violazione di legge(art. 640-bis cod. pen., art. 627 cod. proc. pen.) e v izio di motivazione: non sarebbero state tenute in considerazione le indicazioni contenute nella sentenza di annullamentodella Cassazione. In particolare si deduceva (a) che la motivazione in ordine al criterio di scelta di “ una ” delle plurimeipotesi ricostruttive prospettate dal perito sarebbe carente , (b) che il periodo di c.d. “ ragionevolezza temporale ” non sarebbe stato correttamente individuato , dato che,per retrodatare l'attività delittuosa del Parisi, collocandola diversi anni prima dei fatti contestati nella imputazione, sarebbero state utilizzate le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che tuttavia non sarebbero state correttamente valutate, dato che il dichiarante avrebbe fatto riferimento ad un periodo successivo a l 2006 - 2007 ,(c) che dalle intercettazioni sarebbe emerso che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto gravi problemi economici incompatibil i con la disponibilità di denaro ritenuta sussistente dalla Corte di appello, (d) che l a valutazione della perizia sarebbe illegittima e carente in quanto sarebbe stato valorizzato lo squilibrio tra fonti lecite e risorse disponibili relativo all’anno 2012, senza valutare le emergenze relative agli anni 2000 , 2001 e 2002 , (e) che il nucleo familiare del Parisi era stato allargato a dodici componenti , senza considerare che tre di questi erano nati dopo il 2003 , e che un altro era entrato a far parte della famiglia solo nel 2005 a seguito di matrimonio; (f) che sarebbe emersa la prova che la vendita dell’appartamento a [OSCURATO:PERSONA] simulata e celasse una donazione dei nonni . [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorsi sono inammissibili. 1.1. Le impugnazioni proposte non superano la soglia di ammissibilità in quanto propongono alla Corte di Cassazione la integrale rivalutazione del compendio probatorio posto alla base della applicazione della confisca di sproporzione senza indicare vizi logici manifesti e decisivi del percorso motivazionale posto a fondamento della decisione . Si riafferma che i n materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate – o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,O., Rv. 262965). Deve essere altresì affermato che le intercettazioni non possono essere rivalutate in sede di legittimità se non nei limiti del travisamento, che deve essere supportato da idonea allegazione: si riafferma cioè che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione “diversa” da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 -dep. 12/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558;Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 - dep. 17/02/2014, Napoleoni e altri, Rv. 259516). La valutazione della credibilità dei contenuti delle conversazioni captate è infatti un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rileva una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata. A ciò si aggiunge che il ricorrente denuncia alcuni travisamenti –rilevando difetti nella valutazione delle dichiarazioni di DomenicoQuerulo, dei contenuti delle intercettazioni e nella composizione del nucleo familiare del Parisi - senza allegare , o indicare , la collocazione nel fascicolo processuale delle prove in ipotesi travisate (venivano allegate solo le consulenze del [OSCURATO:PERSONA] e del Dr. Iuliano). Sul punto il Collegio riafferma il consolidato principio di diritto secondo cui anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 165-bis comma 2 disp. att. cod. proc. pen. è necessario il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso che si traduce nell’onere di puntuale indicazione da parte del ricorrente degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l’allegazione delegata alla Cancelleria (tra le altre: Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019,Talamanca, Rv. 276432). 1.2. Nel caso in esame la Corte di appello ha offerto a una esaustiva , accurata e persuasiva valutazione in ordine a tutte le questioni rimesse in valutazione dalle sentenze di annullamento della Cassazione. [OSCURATO:PERSONA] che i l giudice dell'esecuzione può disporre la confisca ex art. 240 - bis cod. pen. in ordine ai beni che siano entrati nella disponibilità del condannato, fermo il criterio di "ragionevolezza temporale", fino alla pronuncia della sentenza per il cd. "reato spia", salva comunque la possibilità di confisca anche di beni acquistati in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima. (Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561 -01). Nel caso di specie, con riguardo al periodo di ragionevolezza temporale la Corte ha rilevato come la sentenza di condanna coprisse il periodo che andava dall'ottobre 2009 al marzo 2010,ma che le altre emergenze raccolte – e segnatamente le dichiarazioni del Querulo ed il contenuto della intercettazione del 12 m arzo 2010 intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e tale Marcello – indicassero un impegno del Parisi nel traffico di sostanze stupefacenti risalente almeno al 2003. La Corte offriva una esaustiva ed accurata giustificazione anche in ordine alla valutazione della perizia che aveva valutato la sproporzione tra risorse lecite e beni disponibili ed alla scelta di una (e, segnatamente, della “ seconda ” ) tra le varie opzioni proposte (pagg.19-21 del provvedimento impugnat o), anche con riguardo al contestato tema della estensione del nucleo familiare , c he veniva correttamente in dividua to in quello “allargato”. Contrariamente a quanto dedotto la Corte di merito ha preso in considerazione tutte le doglianze difensive in ordine alla valutazione della sproporzione ritenendo che le stesse trovassero solide conferm e nelle prove raccolte e allegate . Pertanto le valutazioni del perito in ordine all a sussi stenza di una macroscopica sproporzione tra fonti economiche lecite erisorse disponibili al momentodegli acquisti dei beni vincolati venivano ritenute condivisibili, coerenti con le emergenze processuali enon smentitedalle allegazioni della difesa. La Corte vincolava , peraltro , solo i beni acquisiti nel corso dell’individuato periodo di “ragionevolezza temporale”. Infine, con riguardo al l’acquisto da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un immobile al prezzo di 81.500 euro avvenuta il 17 gennaio 2023, la Corte riteneva c he l o stesso non potesse ritenersi simulatodato che a sostegno dell’allegazione difensiva che la compravendita celasse una donazione non vi era alcuna prova, ma solo la suggestione derivante dal rapporto di stretta parentela tra i venditori e la Parisi (pag. 17 del provvedimento impugnato). In sintesi, il Collegio ritiene che le doglianze contenute nel ricorso non siano consentite in quantola Corte di appello nel provvedimento impugnato ha accuratamente adempiuto il mandato rescindente della Cassazionee che le c ensure proposte si risolvono nella richiesta di rivalutazione integrale d ell’intero compendio probatorio posto a fondamento della decisione,invero analiticamente valutato dalla Corte d i merito e non rivalutabile in sede di legittimità in assenza – come nel caso di specie - di vizi logi ci manifesti e decisivi del percorso argomentativo. 2.Alla dichiarata inammissibilità deiricorsi consegue, per il disposto dell’ art. 616 co d. proc. pen., la condanna dei ricorrent i al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in eurotremila. P.Q.M Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,il giorno 20 giugno 2025 . [OSCURATO:PERSONA]