Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:T:2010:397
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑135/08
Schniga GmbH
contro
[OSCURATO:PERSONA] comunitario delle varietà vegetali (UCVV)
«Ritrovati vegetali — Domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà di mela [OSCURATO:PERSONA] — Esame tecnico — Potere discrezionale dell’UCVV — Opposizioni — Art. 55, n. 4, del regolamento (CE) n. 2100/94»
Massime della sentenza
1.
Agricoltura — Legislazioni uniformi — Privativa per ritrovati vegetali — Procedimento di ricorso
(Regolamento del Consiglio n. 2100/94, art. 73; regolamento di procedura del Tribunale, art. 135, n. 4)
2.
Agricoltura — Legislazioni uniformi — Privativa per ritrovati vegetali — Esame tecnico
(Regolamento del Consiglio n. 2100/94, art. 55, n. 4)
1.
Il ricorso dinanzi al Tribunale è volto al controllo della legittimità delle decisioni adottate dalle commissioni di ricorso
[OSCURATO:PERSONA] comunitario delle varietà vegetali, ai sensi dell’art. 73 del regolamento n. 2100/94, concernente la privativa comunitaria
per ritrovati vegetali, come modificato. Esso deve dunque vertere sulle questioni di diritto sottoposte alla commissione di
ricorso. Pertanto, la funzione del Tribunale non è quella di esaminare nuovi motivi dedotti dinanzi allo stesso. L’esame di
tali nuovi motivi contrasta, infatti, con l’art. 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale, secondo il quale le
memorie delle parti non possono modificare l’oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso.
(v. punto 34)
2.
Il potere discrezionale riconosciuto all’[OSCURATO:PERSONA] comunitario delle varietà vegetali (UCVV) dall’art. 55, n. 4, del regolamento
n. 2100/94, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, implica il diritto dell’UCVV di precisare, se lo
reputa necessario, le condizioni alle quali esso subordina l’esame di una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali,
fintantoché non sia scaduto il termine impartito al richiedente della privativa per conformarsi alla prescrizione ad hoc di
cui è destinatario.
A tale proposito, è conforme al principio di buona amministrazione nonché alla necessità di assicurare il buono svolgimento
e l’efficacia dei procedimenti che l’UCVV, laddove ritenga che l’imprecisione da esso rilevata possa essere corretta, disponga
della facoltà di procedere nell’esame della domanda sottopostagli e non sia obbligato, in tale ipotesi, a respingerla. Configurato
in tal modo, detto potere discrezionale consente di evitare l’inutile protrarsi del periodo intercorrente tra il deposito
di una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali e la decisione su tale domanda, che deriverebbe dalla necessità,
per il richiedente, di depositare una nuova domanda.
Peraltro, siffatto potere discrezionale consente, da un lato, all’UCVV di verificare che le sue prescrizioni ad hoc siano
chiare e che un’eventuale difformità tra gli atti del richiedente e le citate prescrizioni ad hoc sia imputabile unicamente
a quest’ultimo e, dall’altro, ai richiedenti di conoscere senza ambiguità i loro diritti e obblighi e di poter agire in modo
adeguato, il che costituisce un requisito intrinseco del principio della certezza del diritto.
(v. punti 63‑65)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)
13 settembre 2010 (
*
)
«Ritrovati vegetali – Domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà di mela [OSCURATO:PERSONA] – Esame tecnico – Potere discrezionale dell’UCVV – Opposizioni – Art. 55, n. 4, del regolamento (CE) n. 2100/94»
Nella causa T‑135/08,
Schniga GmbH,
con sede in Bolzano, rappresentata dagli avv.ti G. Würtenberger e R. Kunze,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] comunitario delle varietà vegetali (UCVV),
rappresentato dai sigg. B. Kiewiet e M. Ekvad, in qualità di agenti,
convenuto,
controinteressate nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV, intervenienti dinanzi al Tribunale:
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Angers (Francia),
e
[OSCURATO:PERSONA],
con sede in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]),
rappresentate dall’avv. M. Eller,
avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della commissione di ricorso dell’UCVV 21 novembre 2007 (procedimenti
A 003/2007 e A 004/2007), riguardante la concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà vegetale
[OSCURATO:PERSONA],
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),
composto dai sigg. A.W.H. [OSCURATO:PERSONA], presidente, V. [OSCURATO:PERSONA] e L. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici,
cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore
visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 aprile 2008,
visto il controricorso dell’UCVV depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 agosto 2008,
visto il controricorso delle intervenienti depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 agosto 2008,
in seguito all’udienza del 17 marzo 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1
Il 18 gennaio 1999, il [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «KSB»), cui è subentrata la Schniga GmbH, ha depositato
una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali presso l’[OSCURATO:PERSONA] comunitario delle varietà vegetali (UCVV), ai
sensi del regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali
(GU L 227, pag. 1), come modificato.
2
Tale domanda è stata registrata con il numero 1999/0033.
3
La privativa comunitaria per ritrovati vegetali è stata richiesta per la varietà di mela ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA].
4
L’UCVV ha incaricato il Bundessortenamt ([OSCURATO:PERSONA] federale tedesco delle varietà vegetali) di procedere all’esame tecnico conformemente
all’art. 55, n. 1, del regolamento n. 2100/94.
5
Con lettera del 26 gennaio 1999, indirizzata al rappresentante del KSB, l’UCVV ha invitato il KSB a far pervenire, ad esso
e al Bundessortenamt, il materiale necessario per l’esame tecnico, vale a dire dieci marze in riposo vegetativo innestabili,
tra il 1° e il 15 marzo 1999. L’UCVV ha parimenti precisato che incombeva al KSB l’obbligo di rispettare tutte le condizioni
fitosanitarie e doganali applicabili alla spedizione del materiale.
6
Il 9 marzo 1999 il Bundessortenamt ha ricevuto detto materiale.
7
Con lettera del 25 marzo 1999, indirizzata al rappresentante del KSB, l’UCVV ha confermato l’avvenuto ricevimento del materiale
richiesto e ha indicato che quest’ultimo era stato trasmesso al Bundessortenamt in buono stato ed entro i termini, ma che
non era accompagnato da un certificato fitosanitario. L’UCVV ha chiesto al KSB di fare in modo che tale documento indispensabile
fosse fornito non appena possibile.
8
Il 23 aprile 1999, il KSB ha inviato al Bundessortenamt un passaporto fitosanitario europeo e ha precisato che l’autorità
che l’aveva rilasciato, vale a dire il servizio fitosanitario della provincia autonoma di Bolzano, aveva indicato che tale
documento sostituiva il certificato fitosanitario.
9
Con messaggio di posta elettronica del 3 maggio 1999, il Bundessortenamt ha comunicato al KSB che aveva ricevuto entro il
termine il materiale, che quest’ultimo era adeguato e che il passaporto fitosanitario europeo fornito era sufficiente ai fini
dell’esame tecnico e della verifica dei requisiti materiali per la concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.
Esso ha tuttavia chiesto una copia di un certificato ufficiale che attestasse l’assenza di virus nel materiale presentato.
10
Nel 2001, il KSB ha informato il Bundessortenamt di non potergli fornire il certificato fitosanitario richiesto in quanto
era emerso che il materiale presentato nel marzo 1999 ai fini dell’esame tecnico conteneva virus latenti.
11
Con messaggio di posta elettronica del 4 maggio 2001, il Bundessortenamt ha comunicato all’UCVV la sua intenzione di sradicare
il materiale infetto, al fine di evitare la propagazione dell’infezione ad altre piante, e gli ha proposto di richiedere al
KSB di fornire nuovo materiale, esente da virus, al fine di riavviare l’esame tecnico.
12
Con messaggio di posta elettronica dell’8 maggio 2001, indirizzato al Bundessortenamt, l’UCVV ha dato il suo consenso allo
sradicamento del materiale infetto e ha indicato di aver deciso di chiedere al KSB di presentare nuovo materiale, esente da
virus, nel mese di marzo 2002. Esso ha parimenti indicato che, dal momento che le istruzioni relative alla presentazione del
materiale non avevano precisato che quest’ultimo doveva essere esente da virus, bensì unicamente che si dovevano rispettare
i requisiti del passaporto fitosanitario europeo, il KSB non poteva essere considerato responsabile della situazione, che
sarebbe stato ingiusto respingere la domanda relativa alla varietà [OSCURATO:PERSONA] e che, pertanto, la soluzione proposta sembrava
essere la migliore.
13
Con messaggio di posta elettronica del 13 giugno 2001, l’UCVV ha indicato al KSB che, d’accordo con il Bundessortenamt, poiché
le sue istruzioni in merito alla fornitura di vegetali e i criteri relativi al loro stato sanitario non erano sufficientemente
chiari, aveva deciso di autorizzarlo a presentare al Bundessortenamt, nel marzo 2002, un nuovo materiale esente da virus e
accompagnato da un certificato fitosanitario che attestasse tale stato, al fine di procedere nell’esame della domanda relativa
alla varietà [OSCURATO:PERSONA].
14
A seguito del nuovo esame tecnico il Bundessortenamt ha concluso, nella sua relazione finale in data 16 dicembre 2005, che
la varietà [OSCURATO:PERSONA] era distinta dalla varietà più simile utilizzata come riferimento, vale a dire la varietà Baigent,
in base alla caratteristica aggiuntiva «Frutta: ampiezza delle striature».
15
Il 5 maggio 2006, le intervenienti, la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente titolare di una licenza
sui diritti di privativa della varietà Baigent e titolare della privativa, hanno presentato all’UCVV talune opposizioni, ai
sensi dell’art. 59 del regolamento n. 2100/94, alla concessione della privativa per la varietà [OSCURATO:PERSONA].
16
Le opposizioni erano fondate sul diritto di privativa anteriore per la varietà di mela ([OSCURATO:PERSONA]) Baigent.
17
I motivi invocati a sostegno delle opposizioni erano, da un lato, quello previsto dall’art. 61, n. 1, lett. b), del regolamento
n. 2100/94, in quanto il mancato rispetto, da parte della ricorrente, dei requisiti relativi alla presentazione di materiale
destinato all’esame tecnico, come definiti nelle lettere dell’UCVV del 26 gennaio e del 25 marzo 1999, avrebbe dovuto indurre
quest’ultimo a respingere la domanda relativa alla varietà [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, quello previsto dall’art. 7 del regolamento
n. 2100/94, in quanto la varietà [OSCURATO:PERSONA] non si distinguerebbe dalla varietà Baigent.
18
Il 14 dicembre 2006, il presidente dell’UCVV ha approvato l’uso della caratteristica aggiuntiva «Frutta: ampiezza delle striature»,
al fine di stabilire il carattere distintivo della varietà [OSCURATO:PERSONA].
19
Mediante le decisioni 26 febbraio 2007, EU 18759, OBJ 06‑021 e OBJ 06‑022, il comitato competente a pronunciarsi sulle opposizioni
alla concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali (in prosieguo: il «comitato») ha concesso la privativa
richiesta per la varietà [OSCURATO:PERSONA] e ha respinto le opposizioni.
20
L’11 aprile 2007, le intervenienti hanno proposto ricorso avverso tali tre decisioni dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV,
ai sensi degli artt. 67‑72 del regolamento n. 2100/94.
21
Con decisione 21 novembre 2007 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la commissione di ricorso ha annullato la decisione
di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali alla varietà [OSCURATO:PERSONA], nonché le decisioni di rigetto
delle opposizioni, e ha essa stessa respinto la domanda relativa alla varietà [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, essa ha considerato
che l’art. 61, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2100/94 non consentiva all’UCVV di autorizzare il KSB a presentare nuovo
materiale in quanto quest’ultimo non aveva rispettato la prescrizione ad hoc, ai sensi dell’art. 55, n. 4, del regolamento
n. 2100/94, con la quale l’UCVV gli aveva chiesto di fornire un certificato fitosanitario che attestasse che il materiale
presentato era esente da virus.
Procedimento e conclusioni delle parti
22
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– condannare l’UCVV alle spese.
23
L’UCVV chiede che il Tribunale voglia:
– dichiarare infondato il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
24
In udienza, l’UCVV ha modificato il primo capo delle sue conclusioni, chiedendo che il Tribunale voglia annullare la decisione
impugnata. Il Tribunale ne ha preso atto nel verbale dell’udienza.
25
Le intervenienti chiedono che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso e, di conseguenza, confermare la decisione impugnata;
– in subordine, in caso di annullamento della decisione impugnata, annullare le decisioni dell’UCVV 26 febbraio 2007, EU 18759,
OBJ 06‑021 e OBJ 06‑022, e respingere la domanda n. 1999/0033 di concessione di una privativa per una varietà vegetale, eventualmente
dopo aver disposto le seguenti misure peritali: affidare studi complementari simultaneamente al Bundessortenamt e all’Institut
national de la recherche agronomique (INRA, Francia) sulla varietà candidata e sulla varietà di riferimento Baigent, a partire
da campioni della stessa età e per la durata di due stagioni di fruttificazione, incentrando tali studi, in particolare, sulla
caratteristica «Frutta: striature»;
– in ulteriore subordine:
– affidare al Bundessortenamt studi complementari sulla varietà candidata e sulla varietà di riferimento Baigent, a partire
da campioni della stessa età e per la durata di tre o, almeno, due stagioni di fruttificazione, incentrando tali studi, in
particolare, sulla caratteristica «Frutta: striature»;
– disporre ogni altra misura peritale che il Tribunale reputerà necessaria, in modo da fornire una soluzione scientificamente
accettabile alla questione del carattere distintivo delle due varietà e da porre rimedio alle violazioni dedotte delle norme
procedurali imperative che disciplinano lo svolgimento degli esami sulla distinzione, l’omogeneità e la stabilità;
– disporre il rimborso delle spese.
26
A seguito dell’impedimento del giudice Tchipev, verificatosi dopo la chiusura della fase orale, il giudice [OSCURATO:PERSONA] è stato
designato per integrare la sezione, ai sensi dell’art. 32, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale.
27
Con ordinanza 5 luglio 2010, il Tribunale (Sesta Sezione), nella sua nuova composizione, ha riaperto la fase orale del procedimento
e le parti sono state informate che sarebbero state sentite, in una nuova udienza, il 7 settembre 2010.
28
Con telefax, rispettivamente, del 13, 14 e 15 luglio 2010, le intervenienti, la ricorrente e l’UCVV hanno comunicato al Tribunale
di rinunciare ad essere sentite una seconda volta.
29
Di conseguenza, il presidente della Sesta Sezione ha deciso di chiudere la fase orale del procedimento.
In diritto
30
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi, aventi ad oggetto, rispettivamente, l’irricevibilità delle opposizioni
presentate all’UCVV dalle intervenienti, la violazione degli artt. 61, n. 1, lett. b), e 62 del regolamento n. 2100/94 nonché
dell’art. 55, n. 4, del regolamento n. 2100/94.
Sulla ricevibilità
Sulla ricevibilità del primo motivo
– Argomenti delle parti
31
Le intervenienti sostengono che il primo motivo della ricorrente, secondo il quale il comitato e la commissione di ricorso
avrebbero dovuto respingere in quanto irricevibili le opposizioni da esse presentate all’UCVV, è irricevibile poiché è stato
sollevato per la prima volta dinanzi al Tribunale.
32
La ricorrente contesta gli argomenti delle intervenienti. Infatti, essa sostiene che la commissione di ricorso avrebbe dovuto
esaminare d’ufficio la ricevibilità dei loro ricorsi.
33
L’UCVV fa valere che la commissione di ricorso è competente a valutare se esso fosse legittimato oppure no a consentire la
presentazione di nuovo materiale.
– Giudizio del Tribunale
34
Occorre rammentare che il ricorso dinanzi al Tribunale è volto al controllo della legittimità delle decisioni adottate dalle
commissioni di ricorso dell’UCVV, ai sensi dell’art. 73 del regolamento n. 2100/94, come modificato. Esso deve dunque vertere
sulle questioni di diritto sottoposte alla commissione di ricorso. Pertanto, la funzione del Tribunale non è quella di esaminare
nuovi motivi dedotti dinanzi allo stesso. L’esame di tali nuovi motivi, infatti, contrasta con l’art. 135, n. 4, del regolamento
di procedura del Tribunale, secondo il quale le memorie delle parti non possono modificare l’oggetto della controversia dinanzi
alla commissione di ricorso [v., per analogia, sentenza del Tribunale 14 maggio 2009, causa T‑165/06, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – Edwin
([OSCURATO:PERSONA]), Racc. pag. II‑1375, punti 21 e 22, e la giurisprudenza ivi citata].
35
Ne consegue che il motivo attinente all’irricevibilità delle opposizioni presentate all’UCVV dalle intervenienti, sollevato
dalla ricorrente per la prima volta dinanzi al Tribunale, deve essere dichiarato irricevibile.
Sulla ricevibilità del terzo motivo
– Argomenti delle parti
36
Le intervenienti fanno valere che il terzo motivo della ricorrente, attinente alla violazione, da parte della commissione
di ricorso, dell’art. 55, n. 4, del regolamento n. 2100/94, è irricevibile.
37
A loro parere il potere discrezionale riconosciuto all’UCVV nell’impartire prescrizioni ad hoc, ai sensi dell’art. 55, n. 4,
del regolamento n. 2100/94, invocato dalla ricorrente, implicherebbe che siffatte prescrizioni possono essere stabilite senza
alcun riferimento ad un fondamento giuridico. Orbene, l’art. 73, n. 2, del regolamento n. 2100/94 dispone che il ricorso può
essere proposto per incompetenza, violazione di norme che prescrivono una determinata forma, violazione del trattato, del
citato regolamento o di qualsiasi altra regola di diritto relativa alla loro applicazione nonché per sviamento di potere.
Pertanto, la commissione di ricorso, interpretando il contenuto delle lettere dell’UCVV del 26 gennaio e del 25 marzo 1999,
avrebbe valutato determinati fatti e non avrebbe quindi effettuato una valutazione giuridica. Ne consegue che essa non avrebbe
potuto commettere alcun errore di diritto tale da essere considerato una violazione del diritto applicabile e, pertanto, da
costituire l’oggetto di un ricorso dinanzi al Tribunale ai sensi dell’art. 73 del regolamento n. 2100/94.
– Giudizio del Tribunale
38
Occorre rilevare che la commissione di ricorso ha considerato dapprima che le lettere dell’UCVV del 26 gennaio e del 25 marzo
1999 contenevano prescrizioni ad hoc, ai sensi dell’art. 55, n. 4, del regolamento n. 2100/94, poi che il KSB non le aveva
rispettate e, infine, ne ha tratto la conclusione, prevista dall’art. 61, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2100/94, che
l’UCVV era tenuto a respingere senza indugio la domanda relativa alla varietà [OSCURATO:PERSONA].
39
In tal modo, la commissione di ricorso ha dato una qualificazione giuridica alle citate lettere e ha tratto le conseguenze
di tale qualificazione applicando le disposizioni pertinenti del regolamento n. 2100/94. Le intervenienti non possono, quindi,
sostenere che la commissione di ricorso non abbia effettuato alcuna valutazione giuridica atta ad essere contestata dalla
ricorrente nell’ambito del ricorso previsto dall’art. 73 del regolamento n. 2100/94.
40
Ne consegue che il terzo motivo è ricevibile.
Nel merito
41
Occorre esaminare in primo luogo il terzo motivo.
Sul terzo motivo, attinente alla violazione dell’art. 55, n. 4, del regolamento n. 2100/94
– Argomenti delle parti
42
Secondo la ricorrente, l’UCVV gode di un’ampia discrezionalità nel determinare quali sono i requisiti tecnici e amministrativi
che il materiale da sottoporre all’esame tecnico deve soddisfare. Tale potere discrezionale assoluto dell’UCVV di stabilire,
con norme di carattere generale o prescrizioni ad hoc, la qualità del materiale destinato all’esame tecnico e dei campioni
di riferimento, gli sarebbe conferito dall’art. 55, n. 4, del regolamento n. 2100/94.
43
La ricorrente ritiene che le istruzioni impartite dall’UCVV debbano essere chiare, al fine di evitare ogni situazione improntata
ad arbitrarietà. Essa considera, infatti, che le istituzioni dell’Unione europea sono soggette ad un obbligo di chiarezza
delle definizioni, in forza del quale gli atti amministrativi e le condizioni il cui mancato rispetto può implicare la perdita
di un diritto devono essere sufficientemente precisi e chiari, di modo che il cittadino dell’Unione possa identificare i suoi
diritti e i suoi obblighi senza ambiguità e, quindi, evitare di agire in modo contrario ai propri interessi. Tale principio
imporrebbe all’UCVV di rendere note con precisione all’interessato che presenta una domanda di privativa comunitaria per ritrovati
vegetali le condizioni aggiuntive che quest’ultimo deve rispettare, oltre a quelle previste dagli artt. 7‑9 del regolamento
n. 2100/94.
44
Ne conseguirebbe che, nel caso di specie, se l’UCVV avesse voluto che il KSB producesse documenti aggiuntivi sullo stato sanitario
del materiale presentato, avrebbe dovuto definire tali condizioni molto chiaramente e senza ambiguità sin dall’inizio.
45
La ricorrente ritiene che, in assenza di norme generali, ai sensi dell’art. 55, n. 4, del regolamento n. 2100/94, all’epoca
del deposito della domanda relativa alla varietà [OSCURATO:PERSONA], la lettera dell’UCVV del 26 gennaio 1999 dovesse essere considerata
una prescrizione ad hoc ai sensi di tale disposizione. Orbene, le informazioni contenute nella citata lettera, relative alle
condizioni vigenti in materia fitosanitaria che il materiale da presentare doveva rispettare, sarebbero state insufficienti,
di modo che la ricorrente non avrebbe avuto altra scelta che quella di interpretare essa stessa le citate condizioni, riferendosi
a quelle derivanti dalla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1976, 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l’introduzione
negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (GU L 26, pag. 20), come modificata. A tale proposito,
essa ritiene di non essere tenuta a presumere che i requisiti dell’UCVV in materia fitosanitaria fossero più rigorosi di quelli
derivanti dalle disposizioni della citata direttiva.
46
La ricorrente rammenta inoltre che, nel suo messaggio di posta elettronica del 3 maggio 1999, il Bundessortenamt ha comunicato
al KSB che il passaporto fitosanitario europeo fornito era sufficiente ai fini dell’esame tecnico, pur chiedendogli anche
di produrre, non appena possibile, un certificato che attestasse l’assenza di virus nel materiale presentato.
47
Tuttavia, né il Bundessortenamt né l’UCVV avrebbero informato il KSB in merito alle conseguenze dell’omessa presentazione
del certificato richiesto. In aggiunta, secondo la ricorrente, l’UCVV, procedendo nell’esame tecnico nonostante l’assenza
di detto certificato, ha lasciato intendere che la presentazione di un passaporto fitosanitario europeo fosse in definitiva
sufficiente per la concessione della privativa richiesta, facendo così sorgere nella ricorrente un legittimo affidamento quanto
al fatto che il passaporto fitosanitario europeo fosse sufficiente a tale proposito.
48
Orbene, anche se, in realtà, l’UCVV non considerava sufficiente la presentazione di un siffatto documento, esso non poteva,
secondo la ricorrente, respingere la domanda relativa alla varietà [OSCURATO:PERSONA], in considerazione del legittimo affidamento
che aveva fatto sorgere nei confronti della ricorrente e che, come ogni principio generale del diritto, vincola l’amministrazione
dell’Unione. Al contrario, l’UCVV non aveva, a parere della ricorrente, altra scelta che quella di autorizzarla a presentare
nuovo materiale.
49
La ricorrente sostiene anche che il potere discrezionale di cui dispone l’UCVV può essere esercitato in ogni momento della
procedura di esame, come emerge dall’art. 61, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2100/94 («salvo dispensa dell’ufficio a presentare
il materiale»).
50
La ricorrente considera infine che, tenuto conto della particolare natura del materiale vivente come il materiale vegetale,
l’UCVV e il suo presidente devono godere di un ampio margine discrezionale laddove si tratti di decidere se possa essere presentato
materiale nuovo a causa di circostanze indipendenti dalla volontà del richiedente o eccezionali.
51
Siffatte circostanze sarebbero riscontrabili nel caso di specie, in quanto un trattamento di termoterapia, come quello effettuato
nel 1996, e che condurrebbe, nel 99% dei casi, ad ottenere materiale esente da virus, non aveva conseguito l’effetto previsto
ed era occorso più di un anno per scoprire che alcuni virus erano sopravvissuti a tale trattamento.
52
La ricorrente ne deduce che la commissione di ricorso avrebbe dovuto considerare che il KSB, nel 1999, aveva presentato al
Bundessortenamt un materiale che poteva legittimamente ritenere esente da virus, cosicché, nel decidere che il presidente
dell’UCVV non aveva la facoltà di autorizzare la presentazione di nuovo materiale, la commissione di ricorso avrebbe trascurato
il potere discrezionale conferito a quest’ultimo dall’art. 55, n. 4, del regolamento n. 2100/94, il quale lo autorizza a determinare,
in particolare, la qualità del materiale e dei campioni da presentare.
53
L’UCVV ha sostenuto, in udienza, che l’art. 61, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2100/94, secondo il quale l’UCVV respinge
la domanda per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali non appena constata che il richiedente non ha rispettato una
norma o una prescrizione ad hoc nel termine stabilito, non si applicava se una siffatta prescrizione non era chiara.
54
Infatti, l’UCVV ha fatto valere di non condividere l’analisi della commissione di ricorso, secondo la quale le sue istruzioni
relative al materiale destinato all’esame tecnico sarebbero state sufficientemente chiare da implicare, in caso di inosservanza
delle stesse, il rigetto della domanda relativa alla varietà [OSCURATO:PERSONA].
55
Esso ha illustrato che le istruzioni che aveva impartito al KSB riguardo allo stato sanitario del materiale da presentare
non erano sufficientemente chiare e, in particolare, che non aveva correttamente informato il KSB della circostanza che il
passaporto fitosanitario europeo fornito non fosse sufficiente e che le citate istruzioni avrebbero dovuto indicare esplicitamente
che il materiale da presentare doveva essere esente da virus, atteso che non spetta ai richiedenti la privativa comunitaria
per ritrovati vegetali interpretare le sue istruzioni.
56
L’UCVV afferma così di aver autorizzato, nella specie, la presentazione di nuovo materiale a causa della confusione che le
sue istruzioni avevano contribuito a far sorgere.
57
Le intervenienti contestano gli argomenti della ricorrente. Infatti, esse considerano che fossero soddisfatte le condizioni
necessarie per un rigetto della domanda, dal momento che il KSB, responsabile dell’adempimento di tutte le formalità fitosanitarie
relative al materiale vegetale presentato, non aveva fornito il certificato fitosanitario richiesto dall’UCVV in applicazione
dell’art. 55, n. 4, del regolamento n. 2100/94.
58
In tal modo, il KSB non avrebbe rispettato detta prescrizione ad hoc, ai sensi dell’art. 55, n. 4, del regolamento n. 2100/94.
Pertanto, a parere delle intervenienti, l’UCVV non poteva autorizzarlo a presentare nuovo materiale senza violare l’art. 61,
n. 1, lett. b), del regolamento n. 2100/94.
59
Esse aggiungono che, in casi simili, le conseguenze dell’art. 61, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2100/94, possono essere
evitate unicamente mediante la restitutio in integrum ai sensi dell’art. 80 del regolamento n. 2100/94. Orbene, il KSB non
avrebbe presentato una domanda in tal senso entro i termini impartiti da tale disposizione.
– Giudizio del Tribunale
60
Ai sensi dell’art. 55, n. 4, del regolamento n. 2100/94, l’UCVV stabilisce, con norme di carattere generale o prescrizioni
ad hoc, non solo la data e il luogo di presentazione del materiale destinato all’esame tecnico e dei campioni di riferimento,
ma altresì la qualità e la quantità di tale materiale e di tali campioni.
61
Emerge dalla decisione impugnata che la commissione di ricorso ha considerato che il potere discrezionale riconosciuto all’UCVV
da tale disposizione non gli consentiva di autorizzare il KSB a presentare nuovo materiale in quanto erano soddisfatte le
condizioni necessarie per il rigetto della domanda depositata dal KSB. Infatti, la commissione di ricorso ha ritenuto che,
a causa dell’infezione virale che aveva colpito il materiale presentato, della quale il KSB aveva informato l’UCVV, il KSB
non avrebbe mai potuto fornire il certificato fitosanitario richiesto. Essa ha inoltre rilevato che il KSB non aveva fornito
il certificato fitosanitario richiesto e ne ha dedotto che, a causa di tale omissione, il KSB non aveva rispettato le prescrizioni
ad hoc contenute nelle lettere dell’UCVV del 26 gennaio e del 25 marzo 1999. Orbene, in applicazione dell’art. 61, n. 1, lett. b),
del citato regolamento, l’UCVV doveva respingere senza indugio la domanda relativa alla varietà [OSCURATO:PERSONA].
62
Tale ragionamento deve essere disatteso, in quanto trascura la portata del potere discrezionale conferito all’UCVV dall’art. 55,
n. 4, del regolamento n. 2100/94.
63
Infatti, tale potere discrezionale implica il diritto dell’UCVV di precisare, se lo reputa necessario, le condizioni alle
quali esso subordina l’esame di una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, fintantoché non sia scaduto il
termine impartito al richiedente della privativa per conformarsi alla prescrizione ad hoc di cui è destinatario.
64
A tale proposito, è conforme al principio di buona amministrazione nonché alla necessità di assicurare il buono svolgimento
e l’efficacia dei procedimenti che l’UCVV, laddove ritenga che l’imprecisione da esso rilevata possa essere corretta, disponga
della facoltà di procedere nell’esame della domanda sottopostagli e non sia obbligato, in tale ipotesi, a respingerla. Configurato
in tal modo, detto potere discrezionale consente di evitare l’inutile protrarsi del periodo intercorrente tra il deposito
di una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali e la decisione su tale domanda, che deriverebbe dalla necessità,
per il richiedente, di depositare una nuova domanda.
65
Peraltro, siffatto potere discrezionale consente, da un lato, all’UCVV di verificare che le sue prescrizioni ad hoc siano
chiare e che un’eventuale difformità tra gli atti del richiedente e le citate prescrizioni ad hoc sia imputabile unicamente
a quest’ultimo e, dall’altro, ai richiedenti di conoscere senza ambiguità i loro diritti e obblighi e di poter agire in modo
adeguato, il che costituisce un requisito intrinseco del principio della certezza del diritto (v., in tal senso, sentenza
della Corte 9 luglio 1981, causa 169/80, Gondrand e Garancini, Racc. pag. 1931, punto 17).
66
Nel caso di specie, è pacifico che l’UCVV ha corrisposto con il KSB o con il suo rappresentante con lettere del 26 gennaio
e del 25 marzo 1999 e con messaggio di posta elettronica del 13 giugno 2001.
67
Il KSB è stato invitato con lettera dell’UCVV del 26 gennaio 1999 a fare pervenire a quest’ultimo, nonché al Bundessortenamt,
il materiale necessario per l’esame tecnico, vale a dire dieci marze in riposo vegetativo innestabili, tra il 1° e il 15 marzo
1999. In tale lettera l’UCVV ha precisato che «[i]l mittente è responsabile del trasporto necessario nonché della consegna
del materiale vegetale, il che include il rispetto di tutte le condizioni fitosanitarie e doganali applicabili» e che «[i]l
materiale vegetale non deve aver subito alcun trattamento chimico».
68
Nella sua lettera del 25 marzo 1999, l’UCVV ha confermato l’avvenuto ricevimento del materiale richiesto e ha indicato che
quest’ultimo era stato trasmesso al Bundessortenamt in buono stato ed entro i termini, ma che «la spedizione non era accompagnata
dal certificato fitosanitario necessario». Nella medesima lettera, l’UCVV ha chiesto al KSB di fornirgli «non appena possibile
tale documento indispensabile (…) al fine di conformarsi alle istruzioni [che gli erano state] comunicate il 26 gennaio 1999».
69
Occorre rilevare che la lettera del 26 gennaio 1999 indica il luogo e la data in cui il materiale doveva essere presentato,
nonché la quantità di materiale da presentare. Inoltre, le indicazioni secondo le quali il materiale da presentare, da un
lato, non doveva aver subito alcun trattamento chimico e, dall’altro, doveva essere accompagnato da un certificato fitosanitario,
come emerge dalla lettera del 25 marzo 1999, sono attinenti alla qualità del citato materiale. Tali due lettere contengono
quindi prescrizioni ad hoc, ai sensi dell’art. 55, n. 4, del regolamento n. 2100/94.
70
Nel suo messaggio di posta elettronica del 13 giugno 2001, l’UCVV, dopo aver informato il KSB della sua decisione di distruggere
il materiale presentato da quest’ultimo poiché era infetto, gli ha indicato che «dal momento che le istruzioni inviate dall’[UCVV],
riguardanti la fornitura di vegetali e lo stato sanitario richiesto, non erano sufficientemente chiare, l’[UCVV aveva] deciso
di accettare [la sua] domanda di presentazione di nuovo materiale esente da virus per le tre varietà inviate al Bundessortenamt
di Wurzen, entro il marzo 2002» e lo ha invitato a «provvedere affinché tale invio sia accompagnato, questa volta, da un certificato
fitosanitario rilasciato da un organismo ufficiale che ne attesti le buone condizioni sanitarie».
71
Emerge dai fatti, come presentati nel ricorso e non contestati su tale punto, che tale messaggio di posta elettronica faceva
seguito all’informazione trasmessa dal KSB al Bundessortenamt secondo la quale il materiale presentato nel marzo 1999 ai fini
dell’esame tecnico conteneva virus latenti, cosicché il KSB non poteva fornire al Bundessortenamt un certificato fitosanitario
che attestasse che detto materiale era esente da virus.
72
In primo luogo, occorre rilevare che tale messaggio di posta elettronica indica il luogo e la data in cui il materiale doveva
essere presentato. Inoltre, dal momento che con esso si chiede di fornire un certificato fitosanitario, tale messaggio contiene
un’indicazione relativa alla qualità del materiale da presentare e, dunque, una prescrizione ad hoc ai sensi dell’art. 55,
n. 4, del regolamento n. 2100/94.
73
In secondo luogo, si deve constatare che l’UCVV menziona, in questo stesso messaggio di posta elettronica, le «istruzioni
trasmesse dall’ufficio, relative alla fornitura di vegetali e allo stato sanitario richiesto», facendo così riferimento alle
prescrizioni ad hoc contenute nelle lettere del 26 gennaio e del 25 marzo 1999.
74
In terzo luogo, emerge dal messaggio di posta elettronica del 13 giugno 2001 che l’UCVV ha consentito al KSB di presentare
il nuovo materiale in quanto le istruzioni contenute nelle sue lettere del 26 gennaio e del 25 marzo 1999 non lasciavano emergere,
in modo talmente chiaro da fugare ogni dubbio in capo al KSB, il fatto che il materiale da presentare dovesse essere esente
da virus. Infatti, l’UCVV ha ritenuto che le citate istruzioni avrebbero dovuto indicare esplicitamente che il materiale da
presentare doveva essere esente da virus, atteso che non spettava ai richiedenti della privativa comunitaria per ritrovati
vegetali interpretare le sue istruzioni.
75
Emerge quindi che il messaggio di posta elettronica del 13 giugno 2001 era volto a porre rimedio all’imprecisione delle prescrizioni
ad hoc contenute nelle lettere del 26 gennaio e del 25 marzo 1999, relativamente al fatto che il materiale da presentare per
l’esame tecnico doveva essere esente da virus.
76
Orbene, emerge dalla lettera del 25 marzo 1999 che l’UCVV non ha fissato al KSB alcun termine per la presentazione del certificato
fitosanitario richiesto.
77
Si deve pertanto considerare che l’UCVV era legittimato a porre rimedio, mediante il suo messaggio di posta elettronica del
13 giugno 2001, all’imprecisione delle sue prescrizioni ad hoc, contenute nelle lettere del 26 gennaio e del 25 marzo 1999,
relativamente al fatto che il materiale da presentare per l’esame tecnico doveva essere esente da virus.
78
Di conseguenza, spettava alla commissione di ricorso valutare se il KSB avesse rispettato la prescrizione ad hoc contenuta
nel messaggio di posta elettronica dell’UCVV del 13 giugno 2001, il quale era volto a porre rimedio all’imprecisione delle
prescrizioni ad hoc contenute nelle lettere dell’UCVV del 26 gennaio e del 25 marzo 1999.
79
Alla luce di quanto suesposto, si deve concludere che la commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto nel considerare
che, poiché il KSB non aveva presentato il certificato fitosanitario richiesto dall’UCVV nelle sue lettere del 26 gennaio
e del 25 marzo 1999, esso non aveva rispettato le prescrizioni ad hoc contenute in tali lettere. Pertanto, avendo concluso
che l’UCVV aveva violato l’art. 61, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2100/94, poiché aveva autorizzato il KSB a presentare
nuovo materiale mentre, secondo tale disposizione, avrebbe dovuto respingere senza indugio la domanda presentata dal KSB in
quanto quest’ultimo non aveva rispettato una prescrizione ad hoc, la commissione di ricorso ha trascurato la portata del potere
discrezionale conferito all’UCVV dall’art. 55, n. 4, del regolamento n. 2100/94.
80
Tale conclusione non è rimessa in discussione dalle accuse di malafede formulate dalle intervenienti nei confronti del KSB
e della ricorrente, le quali devono essere respinte in quanto inconferenti, dal momento che il comportamento del KSB e della
ricorrente non rileva ai fini di accertare se il potere discrezionale riconosciuto all’UCVV dall’art. 55, n. 4, del regolamento
n. 2100/94 consentisse o no a quest’ultimo di porre rimedio, con il suo messaggio di posta elettronica del 13 giugno 2001,
all’imprecisione delle sue prescrizioni ad hoc contenute nelle lettere del 26 gennaio e del 25 marzo 1999, relativamente al
fatto che il materiale da presentare per l’esame tecnico doveva essere esente da virus.
81
Di conseguenza, si deve accogliere il ricorso e, pertanto, annullare la decisione impugnata senza che sia necessario esaminare
la fondatezza del secondo motivo.
Sulla domanda proposta in via subordinata diretta all’annullamento delle decisioni dell’UCVV 26 febbraio 2007, EU 18759, OBJ 06‑021
e OBJ 06‑022, al rigetto della domanda n. 1999/0033 nonché alla realizzazione di studi complementari e misure peritali
82
Relativamente alla domanda delle intervenienti volta ad ottenere che, in caso di annullamento della decisione impugnata, il
Tribunale annulli le decisioni dell’UCVV 26 febbraio 2007, EU 18759, OBJ 06‑021 e OBJ 06‑022, respinga la domanda n. 1999/0033
e, se necessario, disponga studi complementari e misure peritali, occorre rilevare che le intervenienti chiedono, sostanzialmente,
al Tribunale di adottare la decisione che secondo loro avrebbe dovuto prendere l’UCVV, vale a dire una decisione di annullamento
delle decisioni di rigetto delle opposizioni da esse presentate all’UCVV e di rigetto della domanda relativa alla varietà
[OSCURATO:PERSONA]. Si deve dunque concludere che, con questa parte del secondo capo delle loro conclusioni, le intervenienti
chiedono la riforma della decisione impugnata.
83
Occorre rilevare che, a sostegno di tale domanda, le intervenienti hanno invocato dinanzi alla commissione di ricorso taluni
motivi attinenti alla violazione, da parte del comitato, dell’art. 7, n. 1, dell’art. 56, n. 2, e dell’art. 57, n. 3, del
regolamento n. 2100/94, nonché degli artt. 22 e 23 del regolamento (CE) della Commissione 31 maggio 1995, n. 1239, recante
norme d’esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo al procedimento dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] comunitario
delle varietà vegetali (GU L 121, pag. 37), in combinato disposto con i punti III 3, III 5 e III 6 del protocollo dell’UCVV
27 marzo 2003, TP/14/1, relativo agli esami della distinzione, dell’omogeneità e della stabilità (Mela), in quanto la varietà
[OSCURATO:PERSONA] non presenterebbe alcun carattere distintivo rispetto alla varietà Baigent e l’UCVV avrebbe violato un certo
numero di norme procedurali durante e dopo l’esame tecnico.
84
A tale proposito, emerge dalla decisione impugnata che la commissione di ricorso non ha esaminato detti motivi.
85
Orbene, poiché le intervenienti hanno invocato, nell’ambito del presente ricorso, un argomento che non è stato esaminato dalla
commissione di ricorso, non può essere accolta la loro domanda di riformare la decisione impugnata, perché ciò comporterebbe,
di fatto, l’esercizio di funzioni amministrative ed istruttorie spettanti all’UCVV e, per tale ragione, sarebbe incompatibile
con l’equilibrio istituzionale cui si ispira il principio di ripartizione delle competenze tra l’UCVV e il Tribunale (v.,
per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 67, e la giurisprudenza ivi citata).
86
Pertanto, la domanda delle intervenienti volta a riformare la decisione impugnata é respinta.
Sulle spese
87
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda.
88
Poiché l’UCVV è rimasto soccombente a seguito dell’annullamento della decisione impugnata, esso dev’essere condannato a sopportare
le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, in conformità delle conclusioni presentate da quest’ultima, nonostante
la modifica delle conclusioni dell’UCVV che ha avuto luogo in udienza.
89
Atteso che le intervenienti sono rimaste soccombenti, esse sono condannate a sopportare le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione della commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] comunitario delle varietà vegetali (UCVV) 21 novembre 2007 (procedimenti
A 003/2007 e A 004/2007) è annullata.
2)
L’UCVV sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Schniga GmbH.
3)
[OSCURATO:PERSONA] SNC e la [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 settembre 2010.
Firme
*
Lingua processuale: l’inglese.