CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06829/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino confermava la sentenza con cui il tribunale di Novara, in data 14.3.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex art. 483, c.p., in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge, in ordine al mancato riconoscimento in suo favore della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis, c.p. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché con esso il ricorrente svolge censure del tutto generiche sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p., esclusa dalla corte territoriale, attraverso specifica e logica motivazione, con cui l'imputato in realtà non si confronta (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710), spiegando le ragioni che non consentono di riconoscerla, in considerazione della gravità complessiva della condotta addebitabile al prevenuto e della sua negativa personalità, desumibile dai diversi precedenti penali a suo carico, tali da giustificare il riconoscimento della contestata recidiva reiterata nel quinquennio, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, che impone, per l'appunto, una complessiva ed unitaria valutazione sulla tenuità del fatto, svolta alla stregua delle circostanze della fattispecie concreta (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 34830 del 23/10/2020, Rv. 280397). Peraltro nei motivi di ricorso nessuna considerazione viene spesa in ordine alla sussistenza di elementi concreti, non considerati dalla corte territoriale, che giustificherebbero il riconoscimento della menzionata causa di non punibilità, sicché anche sotto questo profilo il ricorso si appalesa generico. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, posto che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso