CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 22162/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dallal. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. -t [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Trento, Sez. Distaccata di Bolzano, con sentenza del 4/3/2021, ha confermato la sentenza con cui il GIP presso il Tribunale di Bolzano in data 21/9/2020 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giorni venti di arresto, convertita in cinquemila euro di pena pecuniaria, perché riconosciutolo colpevole della contravvenzione di cui all'art. 116, co. 15 e 17, del D.Ivo 30 aprile 1992, n. 285, per avere guidato in data 9/5/2019 verso le ore 17:46 a Bolzano, lungo la [OSCURATO:PERSONA], l'autoveicolo di sua proprietà, una "Mercedes" targata [OSCURATO:TARGA], sprovvisto di patente di guida in quanto la sua patente italiana n. BZ52847803 era stata revocata con provvedimento n. 52847803 di data 11/7/2016 a seguito di incidente stradale in stato di ebbrezza alcoolica, emesso successiva- mente al decreto penale di condanna GIP Trib. BZ n. 221/14 del 7.3.14, divenuto esecutivo il 31.3.1206 (ex art. 219/3ter CdS: impossibilità di conseguire nuova patente di guida prima di tre anni dalla data di irrevocabilità del decreto penale). In imputazione si precisa che l'imputato con il fatto in questione era incorso in recidiva nel biennio perché già in data 18/1/2019 personale della [OSCURATO:PERSONA] aveva proceduto ex art. 116, co. 15 e 17, cod. strada tramite Verbale di contestazione n. UFF/1003012 contro l'odierno imputato per guida con patente revocata e che, al momento del fatto non era neppure possessore di "foglio rosa"; in Bolzano, il 9/5/2019 Avverso la predetta sentenza i difensori dell'imputato avevano proposto ap- pello in data 3/10/2020, chiedendo in via principale l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e in subordine la concessione della sospensione condizionale della pena, ma la Corte altoatesina ha rigettato tutti i motivi e confermato la sentenza di primo grado. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enun- ciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 23 D.L 149/2020 asserendo che, a seguito dell'udienza cartolare, la Corte territoriale avrebbe dovuto notificare all'imputato ed ai difensori il dispositivo della sentenza, mentre all'imputato è stato notificato un dispositivo inerente altro procedimento che riguardava l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di tal [OSCURATO:PERSONA] (documento che viene allegato al ricorso). Risulterebbe, pertanto, violato l'art. 23 co. 3 D.L. 149/2020, che dispone che il dispositivo della sentenza sia comunicato alle parti e, comunque, risulterebbe difformità tra il dispositivo della sentenza comunicato e il testo della sentenza de- positata. Con un secondo motivo il ricorrente lamenta contraddittorietà e insufficienza della motivazione, nonché violazione di legge laddove la Corte territoriale ha ri- sposto a due censure, inerenti al medesimo profilo sull'elemento materiale del reato contestato. Il primo, che l'imputato, quando venne fermato il 24/12/2018 per la prima volta dopo il ritiro della patente del 2013, guidava con valida patente albanese albanese, con conseguenza che detta condotta non integrava la fattispecie di cui all'art. 116 cod. della strada, bensì al più la fattispecie di cui all'art. 135 co. 1 e 5 cod. della strada. essendo il Disha [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] un anno. E si rilevava come la revoca della patente disposta dal Commissario del Governo, essendo un atto di un'autorità italiana, non può incidere sulla validità ed efficacia degli atti stranieri e in particolare dei titoli abilitativi alla guida di stati extra UE. tanto che per questi il Legislatore ha dovuto prevedere una specifica disciplina, contenuta nell'art. 135 cod. strada. Di conseguenza, previo accertamento da parte del giudice ordinaria, in data 24/12/2018 non doveva essere elevata all'imputato alcuna san- zione ex art. 116 cod. strada. Pertanto, mancava la fattispecie criminosa di cui ai co. 15 e 16 art. 116 con riferimento all'accertamento avvenuto successivamente in data 9/5/2019 per l'as- senza della recidiva infrabiennale. La seconda questione atteneva al fatto che, a prescindere dall'accertamento se l'ordine di revoca della patente disposta da un'autorità italiana possa incidere sulla validità e l'efficacia di atti stranieri e inibire la loro efficacia al di fuori del procedimento disciplinato dal nostro legislatore con l'art. 135 cod. strada, si evi- denziava e si provava documentalnnente che nel 2013 a seguito del reato di guida in stato d'ebrezza al Disha era sospesa immediatamente in via cautelativa la pa- tente. Per questo motivo, giusto l'orientamento da ultimo espresso anche da questa Corte. l'efficacia della revoca della patente disposta dal Commissario del Governo per tre anni doveva essere calcolata non già dal momento in cui fu emesso il provvedimento commissariale, bensì dal momento in cui nei fatti fu ritirata / so- spesa la Disha la patente, ossia dal 2013. In conseguenza. nuovamente, nel 2018, quando il Disha fu fermato con patente di guida albanese. nuovamente non poteva essere elevata la sanzione di cui all'art. 116 cod. strada. ma al più quella di cui all'art. 135 cod. strada. Mancherebbe, pertanto, con riferimento all'infrazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la recidiva biennale per contestare all'imputato il reato di cui all'art. 116 co 15 e 16 cod. strada.A dette doglienze - rileva il ricorrente, la Corte d'Appello ha risposto: 1. di non dover procedere ad alcun accertamento con riferimento ai fatti avvenuti nel 2018, posto che sul punto vi sarebbe accertamento amministrativo dell'infrazione di cui all'art. 116 cod. strada. che fa stato e fede nel procedimento penale; 2. che pur volendo ritenere sindacabile l'accertamento amministrativo del 2018, non è condivisibile che la decorrenza della revoca della patente decorri dalla commis- sione del fatto e non dal provvedimento definitivo prefettizio di revoca della pa- tente. posto che in forza della giurisprudenza civile la revoca della patente decor- rerebbe dal passaggio in giudicato della sentenza penale; 3. che non sussiste prova che al Disha sia stata ritirata la patente prima del provvedimento di revoca del Commissionario del Governo per la [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Bolzano del 11/07/2016. Le tre motivazioni (alternative) adottate dal secondo giudicante risulterebbero errate. In primis, si richiamano i dicta di Sez. 1 n. 33108/2019 e Sez. 3 n. 38856/2017 per affermare che il giudice avrebbe potuto e dovuto sindacare la validità dell'atto amministrativo, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia stato impugnato. Si ribadisce che nel caso di cui alla violazione del 24/12/2018 non è interve- nuta alcuna sentenza e che dagli atti risulta che, quando fu fermato in tale data, l'odierno ricorrente, benché [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] anno, era in possesso di una regolare patente rilasciatagli in Albania, per cui, al più, gli doveva essere con- testata la violazione di cui agli artt. 135, 136 e 126 cod. strada. E a sostegno di tale tesi il ricorrente richiama una serie di pronunce di merito (Trib. Bologna, 11.3.2010 n. 722; Tribunale di Nola 15/7/2015; Tribunale di Monza 11/9/2012). Accertato che nel 2018 non era contestabile la condotta di cui all'art. 116 cod. strada, il giudice avrebbe dovuto accertare che la condotta del 9/5/2019 non era penalmente rilevante in assenza di recidiva. In ogni caso il ricorrente richiama il dictum di Sez. 4 n. 126/2020 a sostegno della tesi che il triennio di sospensione della patente decorre dall'accertamento da parte degli agenti operanti. Quindi la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare che gli effetti della revoca della patente andavano conteggiati dal 16/11/2013 e scadevano il 16/11/2016. Quanto alla mancanza di prova che la patente di guida era stata sospesa in via cautelare al Disha prima del provvedimento formale del Commissario del Go- verno, si tratterebbe di motivazione errata in quanto risulterebbe dagli atti che la patente era stata sospesa con provvedimento del 5/12/2013 in forza dell'infra- zione commessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] come da comunicazione del Commissario del Go- verno del 2/10/2020, documento che sarebbe stato ignorato dai giudici del merito.Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), il P.G., che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il ricorso va rigettato. 2. Sul primo motivo, di natura processuale, l'assunto difensivo non pare pro- vato. Il difensore ricorrente, che in proprio ha comunque esperito ricorso per cas- sazione, mostrando dunque di essere a conoscenza del provvedimento emesso, deduce che al proprio assistito sia stato notificato un provvedimento inerente altro procedimento e non il dispositivo della sentenza che statuiva in ordine alla propria penale responsabilità, senza tuttavia allegare prova alcuna in riferimento al veri- ficarsi di una simile evenienza. E' vero che il provvedimento in questione viene allegato in copia al ricorso, ma non vi sono elementi per ritenere provato che non sia una notifica ulteriore rispetto a quella della sentenza impugnata. In tali presupposti, non sembrano sussistere le condizioni per una declaratoria di violazione di legge processuale ad opera della Corte d'Appello, dal momento che la documentazione in actis è inidonea alla dimostrazione della circostanza de qua. 2. Infondati sono anche gli altri motivi. Gli stessi, a ben guardare, non toccano l'accertamento del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di cui all'imputazione; quindi, incontestata è la circostanza che quel giorno l'odierno ri- corrente circolasse alla guida della propria autovettura privo di valido titolo abili- tativo che a ciò lo abilitasse. Il difensore, per mezzo del suo difensore, contesta che quel comportamento costituisse reato perché contesta la sussistenza della recidiva nel biennio. Egli, contesta, infatti, che il 24/10/2018 guidasse sprovvisto di titolo che lo abilitasse alla guida, risultando ex actis che egli ebbe ad esibire una patente alba- nese valida (la n. B7213204N-1 del 15/2/2017) e sostenendo che a quella data gli effetti della revoca della patente di guida disposta a seguito della riscontrata guida in stato di ebbrezza del 16/11/2013, cui aveva fatto seguito il decreto penale di condanna del GIP di Bolzano del 7/3/2014 divenuto esecutivo il 31/3/2016 - ov- vero l'impossibilità che gli venisse rilasciata una nuova patente di guida prima dì tre anni- erano ormai cessati, per cui egli si trovava nella situazione contemplata dall'art. 135 co. 14 cod. strada secondo cui "I/ titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico eu- ropeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guida con patente in corso di validità, è soggetto alla sanzione amministra- tiva pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11" e non in quella di cui all'art. 116 cod . strada. Orbene, il ricorrente non discute la circostanza che egli non abbia mai con- testato il provvedimento dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui gli il Commissario del Governo della Provincia di Bolzano gli ha revocato la patente di guida italiana avendo egli provocato un incidente in stato di ebbrezza alcolica, ma assume che, una volta che i fatti del 16/11/2013 tornano in discussione per fondarvi la recidiva nel reato di guida senza patente, sarebbe stato compito del giudice penale rivalutarli. Peraltro, nemmeno assume di avere impugnato il provvedimento del 18/1/2019 con cui, in relazione a quei medesimi fatti del 2013, gli era stata irro- gata la sanzione amministrativa ai sensi degli artt. 116, co. 15 e 17 cod. strada. 3. Il tema è quello della recidiva nella guida senza patente ovvero della reiterazione della condotta, che da ipotesi circostanziale, è oggi elemento costitu- tivo delle ipotesi di reato oggi vigenti. E' la stessa legge con cui è stata depenalizzata la guida senza patente nell'ipotesi base a chiarire, all'art. 5 del d.lgs. 8/2016 (secondo cui "quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato") che non si tratta dell'isti- tuto della recidiva previsto dall'art. 99 cod. pen. Non essendo più l'ipotesi base di cui al comma 15 soggetta a vaglio giuri- sdizionale, questa Corte ha anche chiarito che l'art. 5 D.Igs. 5 gennaio 2016 n. 8, ha integrato la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente di cui all'art. 116, comma 15 cod. strada (tuttora penalmente rilevante "nell'ipotesi di recidiva nel biennio"), avendo modificato la nozione di recidiva, che oggi ricorre non più solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile di un reato della stessa specie, ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata; tuttavia tale disposizione non si applica ai fatti commessi prima dell'en- trata in vigore del citato decreto per i quali la recidiva ricorre solo in caso di ac- certamento definitivo giudiziale di un precedente reato della medesima specie (Sez. 4, n. 48779/2016; Sez. 4 n. 27504/2017). In precedenza, questa Corte di legittimità, con riferimento alla previgente ipotesi di reato base, aveva in più occasioni chiarito che, in tema di guida senza patente, ai fini della cenfigurabilità della circostanza aggravante della "recidiva nel biennio", rileva la data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto- reato precedente rispetto a quello per il quale si procede e non la data di commis- sione dello stesso (cfr. Sez. 4, n. 50117 del 6/11/2019, Bano non mass.; conf. Sez. 4, n. 45769 del 30/09/2016, Rv. 268516; Sez. 4, n. 40617 del 30/04/2014 Rv. 260304). Ciò in quanto le esigenze di certezza del diritto espressamente valorizzate nella parte motiva delle richiamate sentenze del giudice di legittimità debbono necessariamente fondarsi su un accertamento giudiziale stabile, quale è quello derivante da una sentenza passata in giudicato, e non già su una mera ipotesi tutta da dimostrare, quale è l'atto di esercizio dell'azione penale da parte del Pub- blico Ministero. Analogamente, per i fatti successivi alla depenalizzazione, si è chiarito che per l'integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 5 gen- naio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è suf- ficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato (Sez. 4, n. 6163/2018, in un caso in cui la Corte di legittimità ha dichiarato l'inammissibilità, per carenza di interesse, del ricorso proposto dal procuratore generale avverso la sentenza di assoluzione per intervenuta depenalizzazione, non avendo il ricorrente dato dimo- strazione che la violazione amministrativa, della cui sola contestazione si dava atto nell'imputazione, fosse stata definitivamente accertata; Conf. Sez. 4, n. 27398/2018). In tal senso il "nuovo" reato di guida senza patente contempla una nozione di recidiva che attribuisce rilevanza agli episodi di guida senza patente non più aventi rilievo penale, i quali tuttavia devono essere stati accertati in via definitiva dall'autorità amministrativa, essendo evidente che fino a quando la (precedente) violazione amministrativa sia suscettibile di annullamento, di essa non si potrà tenere conto ai fini della sussistenza del reato in questione. Ciò, del resto, trova conferma nella disposizione di cui all'art. 8-bis della legge n. 689/81, introdotto dal d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che disciplina, appunto, la "reiterazione" degli illeciti amministrativi; norma che viene in gioco in ragione del rimando generale alle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, operato dall'art. 6 del d.lgs. n. 8 del 2016 ai fini della applicazione delle (nuove) sanzioni amministrative in esso previste. Il citato art. 8-bis, oltre a di- sporre che la reiterazione "non opera nel caso di pagamento in misura ridotta", prescrive che "gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo", ed inoltre che "Gli effetti della reiterazione cessano di di- ritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è an- nullato". Tutto ciò a conferma della necessità che la "reiterazione" dell'illecito de- penalizzato - su cui si basa la nozione di "recidiva nel biennio" che integra il reato in disamina - si fondi su (un precedente) illecito amministrativo che sia stato de- finitivamente accertato, in quanto basato su un provvedimento non più annullabile secondo gli ordinari mezzi di impugnazione previsti dalla legge (Sez. 4, n. 27398/2018). 4. E' stato condivisibilmente affermato, nei precedenti sopra richiamati, come debba valere, con riferimento al reato in argomento, il criterio già espresso in tema di applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida nell'ambito del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 cod. strada. Questa Corte di legittimità, occupandosi in tale contesto della nozione di recidiva nel biennio, ha avuto modo di affermare che è conforme alla regola di certezza del diritto e costituisce imprescindibile garanzia per l'imputato ancorare il presupposto per la configurabilità della recidiva alla data del passaggio in giudi- cato, nel biennio antecedente al fatto, del fatto di reato analogo, precedentemente commesso, piuttosto che a quella della sua commissione, poiché solo dalla detta data può aversi per conclamata l'affermazione di penale responsabilità del sog- getto, che prima può solo, più o meno fondatamente, presumersi, col rischio di dar luogo a decisioni che ex post potrebbero rivelarsi ingiuste (Sez. 4, n. 25988/2013; Sez.. 4, n. 26168/2016). 5. Ricorda la Corte territoriale come dalla documentazione in atti risulta che, nei confronti dell'odierno imputato appellante, è stato pronunciato in data 7/3/2014 decreto penale di condanna da parte del GIP presso il Tribunale di Bol- zano per il reato di cui all'art. 186 cod. strada (guida in stato di ebbrezza alcolica) commesso in data 16/11/2013 e che il relativo decreto penale di condanna è di- venuto esecutivo in data 31/3/2016. In conseguenza dell'esecutività del predetto decreto penale, il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano, con prov- vedimento datato 11/7/2016, ha disposto la revoca della patente di guida italiana di [OSCURATO:PERSONA]. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] l'odierno ricorrente è stato fermato dagli agenti della Questura di Bolzano alla guida di un veicolo, munito di patente di guida n. B7213204N-1, rilasciata dall'autorità albanese in data 15/2/2017. Allo stesso è stata contestata in un primo momento la violazione di cui agli artt. 135, 136 e 126 del codice della strada e in un secondo momento, in data 18/1/2019, l'illecito am- ministrativo di guida senza patente ex art. 116 del codice della strada, in quanto la precedente patente di guida italiana era stata revocata in data 11/7/2016 per un periodo di tre anni. Ebbene, con motivazione logica e congrua, la Corte territoriale, richiamato il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell'art. 5 D.Igs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenaliz- zato, ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato" (Sez. 4 n. 27398/2018) rileva correttamente in punto dì diritto che la definìtività dell'accer- tamento discende, secondo quanto affermato da questa Suprema Corte, dal fatto che non sia stato proposto ricorso amministrativo o giudiziario avverso il relativo accertamento o che l'eventuale ricorso sia stato dichiarato inammissibile o re- spinto. E nel caso specifico non risulta che l'odierno ricorrente abbia proposto ri- corso avverso l'accertamento relativo alla contestazione dell'illecito amministrativo di guida senza patente commesso in data 24/12/2018, facendo valere l'esistenza dì una valida patente albanese, né risulta che un eventuale ricorso proposto sia stato accolto, ragione per cui il relativo accertamento è divenuto definitivo e non può più essere messo in discussione. Il richiamo ai dicta di Sez. 1 n. 33108/2019 e Sez. 3 n. 38856/2017 per affermare che il giudice avrebbe potuto e dovuto sindacare la validità dell'atto amministrativo, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia stato impugnato appare inconferente ai fini dell'odierno decidere riguardando vicende (l'una, in tema dì misure dì prevenzione, le prescrizioni dì fare rientro nel luogo dì residenza e di non ritornare nel comune oggetto dell'ordine di allontanamento, condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio e l'altra l'autorizzazione paesaggistica e i poteri di verifica della legittimità da parte del giudice penale) che nulla hanno in comune con quella in esame. La Corte territoriale, compiutamente, alle pagg. 3-4 della sentenza impu- gnata dà conto degli orientamenti di questa Corte di legittimità, anche in sede civile, che portano alla conclusione che, essendo intervenuto in data 31/3/2016 (data corrispondente all'esecutività del decreto penale di data 7/3/2014) l'accer- tamento del reato commesso in data 16/11/2013, alla data del 24/12/2018 l'o- dierno ricorrente non poteva essere in possesso di una valida patente di guida, non essendo ancora decorso il termine di inibitoria triennale di cui all'art. 219, co 3 ter, del cod. strada. Ne consegue che non poteva essere considerata validamente emessa, ai fini del presente giudizio, la patente di guida albanese esibita e che sussiste la recidiva nel biennio rispetto al reato in contestazione. Quanto alla deduzione circa l'intervenuta sospensione provvisoria della pa- tente il ricorso non è autosufficiente.6. Al rigetto del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pa- gamento delle spese processuali. P.Q.M