Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1997

ECLI:EU:T:1997:17
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61996B0157 - IT Avis juridique important | 61996B0157 Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 19 febbraio 1997. - [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Gratuito patrocinio. - [OSCURATO:PERSONA]157/96 AJ. raccolta della giurisprudenza 1997 pagina II-00155 pagina IA-00033 pagina II-00093 [OSCURATO:PERSONA] chiave Procedura - Domanda di gratuito patrocinio - Presentazione senza l'assistenza di un avvocato successivamente alla proposizione del ricorso con il tramite di un avvocato - Ricevibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 94, n. 2, secondo comma) [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 94, n. 2, secondo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, per la presentazione della domanda di gratuito patrocinio non è prescritta l'assistenza di un avvocato. [OSCURATO:PERSONA] dispensa non si applica soltanto nel caso in cui la domanda sia presentata prima del ricorso che il richiedente intende proporre, ma anche quando detta domanda venga presentata successivamente alla proposizione del ricorso con il tramite di un avvocato.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61996B0157 - IT Avis juridique important | 61996B0157 Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 19 febbraio 1997. - [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Gratuito patrocinio. - [OSCURATO:PERSONA]157/96 AJ. raccolta della giurisprudenza 1997 pagina II-00155 pagina IA-00033 pagina II-00093 [OSCURATO:PERSONA] chiave Procedura - Domanda di gratuito patrocinio - Presentazione senza l'assistenza di un avvocato successivamente alla proposizione del ricorso con il tramite di un avvocato - Ricevibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 94, n. 2, secondo comma) [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 94, n. 2, secondo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, per la presentazione della domanda di gratuito patrocinio non è prescritta l'assistenza di un avvocato. [OSCURATO:PERSONA] dispensa non si applica soltanto nel caso in cui la domanda sia presentata prima del ricorso che il richiedente intende proporre, ma anche quando detta domanda venga presentata successivamente alla proposizione del ricorso con il tramite di un avvocato.
Sentenza Corte di giustizia UE/1997 — Fons Iuris — Fons Iuris