CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 novembre 2021
Cassazione n. 15352/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di PalermoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermatola pronuncia di condanna del ricorrente per il delitto di tentato furto, aggravatodall’esposizione dei beni alla pubblica fede e dalla recidiva specificainfraquinqunnale, poiché, al fine di trarre profitto per sé o per altri, aveva postoin essere atti idonei in modo non equivoco a impossessarsi di capi diabbigliamento del valore complessivo di euro 69,90, prelevati dagli espositori diun esercizio commerciale, occultandoli sotto i suoi abiti per poi dirigersi oltre lebarriere di sicurezza. L’evento non si era verificato per la costante sorveglianzadel personale di vigilanza.2. Avverso la richiamata sentenza l’imputato ha proposto ricorso percassazione, con il proprio difensore di fiducia, affidandosi a un unico motivo conil quale lamenta violazione di legge in relazione all’art. 62 n. 4 cod. pen. ecorrelato vizio di motivazione per omessa valutazione di circostanze decisive inordine alla sussistenza della circostanza attenuante della tenuità del dannopatrimoniale.Al riguardo lamenta che la decisione censurata, pur avendo riconosciuto ilmodico valore della merce sottratta, ha escluso la configurabilità della predettacircostanza attenuante avendo riguardo alla modalità della condotta, cosìdisattendendo il principio, sancito nella giurisprudenza di questa Corte, in virtùdel quale deve a tal fine attribuirsi rilievo, piuttosto, al pregiudizio complessivoarrecato dall’azione criminosa, ossia ai danni ulteriori subiti dalla persona offesain conseguenza del reato, se direttamente ricollegabili ad esso.In particolare, deduce che, a tal fine, la Corte territoriale non haconsiderato una serie di circostanze, ovvero che: i beni sono stati restituiti allapersona offesa e quest’ultima non ha lamentato alcun danno ulteriore; oggettodella condotta erano beni di prima necessità; la persona offesa è una grandecatena di abbigliamento.Soggiunge che la persona offesa, stante la mancata consumazione del reato,non ha del resto subito alcun danno, né ha reclamato quello per la rimozionedella placca antitaccheggio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.2.E’ vero che la circostanza attenuante del danno di speciale tenuitàpresuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementidella fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale,ma il danno criminale nella sua globalità, sicché, ai fini della sua configurabilitànel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametridell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valoreirrisorio del bene sottratto (Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam,Rv. 282402).Pertanto, sebbene l’esiguo valore economico del bene sottratto (o del quale,come nella specie, è stata tentata la sottrazione) non costituisca il solo elementoda considerare per l’applicazione della circostanza attenuante previstadall'art. 62, n. 4, cod. pen., il giudice di merito, tuttavia, è onerato di indicare, indetta ipotesi, quali sono gli altri elementi concreti che vi ostano.3.Di qui il vulnus nel quale è incorsa la decisione censurata, la quale, purriconoscendo espressamente il modico valore della merce oggetto del tentativodi illecita sottrazione, ha omesso di chiarire, invocandole solo in modo generico,per quali concrete ragioni le modalità complessive del fatto impedivano diconcedere l’evocata circostanza attenuante, anche in considerazione dellepuntuali deduzioni della parte ricorrente sull’assenza di ulteriori danni subiti dallapersona offesa.4.Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente aldiniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., con rinvio pernuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, limitatamente al diniego della circostanzasezione della Corte di Appello di Palermo.Così è deciso, 13/02/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]