CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19503/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le incorporante di [OSCURATO:PERSONA] diVerona-[OSCURATO:SOCIETA]., difesa dall’AvvocatoLUIGI VACCARI per procura in calce al controricorso;- controricorrente -nonchéRED [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., quale cessionaria del credito di Banco BPMs.p.a., in persona della mandataria [OSCURATO:PERSONA].p.a., a sua volta rappresentata da [OSCURATO:PERSONA].p.a., difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e FRANCESCACACOPARDO per procura in calce al controricorso;- interventrice -avverso la SENTENZA N. 2557/2020 della CORTE D’APPELLO DIBOLOGNA, depositata il 30/9/2020;Numero registro generale 30797/2020Nu2m ero sezionale 2369/2026Numero di raccolta generale 19503/2026Data pubblicazione 12/06/2026udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del27/5/2026;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona delSostituto Procuratore Generale della Repubblica GIUSEPPE1.1. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, harigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con laquale il tribunale di Modena, in data 17/9/2015, aveva respintol’opposizione che lo stesso aveva proposto al decreto che gliaveva ingiunto, nella qualità di fideiussore della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.,dichiarata fallita con sentenza del 25/6/2010, il pagamento, infavore della [OSCURATO:PERSONA] di Verona-S.Geminiano eS.[OSCURATO:SOCIETA]., della somma complessiva di €. 538.522,85,oltre interessi, dovuta a titolo di rimborso del capitale residuo,delle rate insolute e degli interessi maturati, alla data del31/12/2009, in forza di tre mutui chirografari.1.2. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il30/11/2020, ha chiesto, per sette motivi, la cassazione dellasentenza, documentandone la notifica in data 1/10/2020.1.3. [OSCURATO:SOCIETA]., quale incorporante di [OSCURATO:SOCIETA]., ha resistitocon controricorso notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].1.4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del credito diBanco [OSCURATO:SOCIETA]., ha resistito notificando, in data 8/1/2021, un1.5. Il Pubblico Ministero, con memoria del 20/4/2026,ha concluso per il rigetto del ricorso.1.6. Il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositatomemorie.Ric. 2020 n. 30797 - Sez. 1 - CC del 27 maggio 2026Numero re3gis tro generale 30797/2020Numero sezionale 2369/2026Numero di raccolta generale 19503/2026Data pubblicazione 12/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando laviolazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenzaimpugnata nella parte in cui la corte d’appello ha dichiaratol’inammissibilità dell’eccezione di nullità della fideiussionerilasciata dall’opponente sul rilievo che la nullità di un contrattopuò essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio solo acondizione che siano stati ritualmente acquisiti agli atti di causatutti gli elementi di fatto dai quali tale nullità può essere desunta,laddove, nel caso in esame, l’accertamento della dedotta nullitàpresuppone la verifica della corrispondenza tra le clausolecensurate dall’autorità garante con il provvedimento n. 55/2005,che però non è agli atti del giudizio, e quelle recepite dallafideiussione sottoscritta dal garante, omettendo, per contro, diconsiderare che: - il provvedimento dell’autorità garantedev’essere qualificato con un fatto notorio, il quale, a normadell’art. 115 c.p.c., esonera la parte dall’onere di provarne lasussistenza; - il contenuto di tale provvedimento non è statocontestato o disconosciuto dalla controparte.2.2. Il motivo è infondato, con assorbimento del secondo(che riguarda la rilevabilità della nullità pur se eccepita solo nellacomparsa conclusionale d’appello) e del terzo (che riguarda lanullità delle clausole della fideiussione per contrarietà alprovvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia).2.3. Non v’è dubbio, invero, che: - in tema di inteserestrittive della concorrenza, la nullità parziale del contratto difideiussione “a valle” dipendente da intesa restrittiva “a monte”,in quanto eccezione in senso lato, è deducibile e rilevabiled’ufficio in grado d’appello a prescindere dalla relativaallegazione di parte (Cass. n. 416 del 2025; Cass. n. 863 delRic. 2020 n. 30797 - Sez. 1 - CC del 27 maggio 2026Numero re4gis tro generale 30797/2020Numero sezionale 2369/2026Numero di raccolta generale 19503/2026Data pubblicazione 12/06/20262025); - non è, dunque, necessario che i fatti costitutivi dellanullità siano allegati in un momento anteriore: men che menonel rispetto dei termini di preclusione operanti per le eccezioniin senso stretto (Cass. SU n. 10531 del 2013, secondo cui ilrilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinatoalla specifica e tempestiva allegazione della parte ed èammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente chei fatti risultino documentati ex actis).2.4. La nullità parziale del contratto di fideiussione “avalle” di una intesa restrittiva della concorrenza “a monte”,tuttavia, in tanto risulta rilevabile d’ufficio, in quanto emerganodagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie a darvifondamento (cfr. Cass. n. 11961 del 2026, in motiv.):.2.5. In materia di nullità contrattuale per violazione dellanormativa antitrust, vale, infatti, il principio generale per cui ilrilievo d’ufficio della nullità del contratto è subordinato allacondizione che i relativi presupposti di fatto, anche se noninteressati da una specifica deduzione della parte interessata,siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto dellepreclusioni assertive e istruttorie (Cass. n. 4867 del 2024).2.6. La nullità del contratto di fideiussione stipulato avalle di un’intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere inviolazione della l. n. 287/1990, può essere, dunque, rilevatad’ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. n. 34049 del2025), purché (a differenza di quanto accertato dalla corted’appello) sia stato prodotto in giudizio il provvedimentosanzionatorio n. 55/2005, emesso dall’Autorità garante dellaconcorrenza e del mercato, che non può essere considerato, aisensi e per gli effetti dell’art. 115, comma 2°, c.p.c., come unfatto notorio (Cass. n. 863 del 2025).Ric. 2020 n. 30797 - Sez. 1 - CC del 27 maggio 2026Numero registro generale 30797/2020Nu5m ero sezionale 2369/2026Numero di raccolta generale 19503/2026Data pubblicazione 12/06/20262.7. La sentenza impugnata, infatti, ha ritenutol’inammissibilità della questione di “nullità della fideiussioneprestata in ragione della natura di contratto derivato da intesaanticoncorrenziale” sul rilievo, senz’altro corretto sul pianogiuridico, che: - l’accertamento di tale nullità, pur potendoessere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio,presuppone che siano stati ritualmente acquisiti agli atti tutti glielementi di fatto dai quali possa desumersi la sussistenza di talnullità; - l’accertamento della dedotta nullità presuppone, inparticolare, la corrispondenza tra le clausole recepite nellafideiussione sottoscritta dal garante e quelle censuratedall’autorità garante; - tale “provvedimento”, tuttavia, “non èpresente in atti”.2.8. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando laviolazione o la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nellaparte in cui la corte d’appello ha ritenuto l’inammissibilità dellaquestione concernente la mancata insinuazione della banca allostato passivo del Fallimento della debitrice principale, e cioè laMan [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto dedotta solo nella comparsaconclusionale del giudizio di primo grado, senza, tuttavia,considerare che la prova del credito oggetto dell’ingiunzionecostituisce un onere del creditore e che nessuna tardività puòessere, pertanto, addebitata al garante, il quale, infatti, nelgiudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si è limitato arilevare il fatto, peraltro pacifico, che la banca non aveva fornitola prova ex art. 52 l.fall. del credito garantito, per cui nessunadecadenza o inammissibilità poteva essergli contestata.2.9. Il motivo è inammissibile. La corte d’appello ha,infatti, ritenuto, con statuizioni rimaste incensurate, che: - idocumenti prodotti dalla banca istante (e cioè i tre contratti diRic. 2020 n. 30797 - Sez. 1 - CC del 27 maggio 2026Numero registro generale 30797/2020Nu6m ero sezionale 2369/2026Numero di raccolta generale 19503/2026Data pubblicazione 12/06/2026mutuo, con la precisa indicazione delle rate e degli interessi)erano pienamente idonei a dimostrare in giudizio la sussistenzadel credito vantato dalla stessa nei confronti della società poifallita; - il decreto di esecutività dello stato passivo sarebbestato, in ogni caso, efficace, ai fini della dimostrazione delcredito azionato, solo ai fini del concorso e nulla, dunque,avrebbe aggiunto, nel giudizio monitorio intrapreso nei confrontidel garante e in quello di opposizione, ai contratti di mutuoprodotti, ai fini della dimostrazione del credito ivi azionato.2.10. Con il quinto motivo, il ricorrente, lamentando laviolazione o la falsa applicazione degli artt. 1375 c.c., inriferimento agli artt. 1273 c.c. e 1275 c.c. nonché degli artt. 52,93 ss., 101 e 118 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hacensurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corted’appello ha ritenuto che la mancata insinuazione della bancaallo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., quale debitriceprincipale, fosse irrilevante, omettendo, per contro, diconsiderare, per un verso, che la dichiarazione di fallimento diquest’ultima imponeva alla banca creditrice di insinuarsi alrelativo stato passivo e, per altro verso, che la chiusura delfallimento, comportando la cancellazione della società dalregistro delle imprese e il trasferimento dei debiti insoddisfattiai soci, determina l’estinzione dell’obbligazione garantita ed è,come tale, sufficiente a rendere inoperante la garanzia inragione della perdita del diritto di regresso ex art. 1955 c.c..2.11. Con il sesto motivo, il ricorrente, lamentando laviolazione o la falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., inriferimento agli artt. 52, 93 ss., 113 e 118 l.fall., nonché degliartt. 1955 e 1375 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hacensurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corted’appello ha ritenuto l’irrilevanza della mancata insinuazioneRic. 2020 n. 30797 - Sez. 1 - CC del 27 maggio 2026Numero registro generale 30797/2020Nu7m ero sezionale 2369/2026Numero di raccolta generale 19503/2026Data pubblicazione 12/06/2026della banca allo stato passivo del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA].a.s. sul rilievo che il fideiussore, una volta pagatointegralmente il proprio debito, ha il diritto di insinuarsi alpassivo ai sensi degli artt. 61 e 62 l.fall. anche nel caso in cui ilcreditore principale non si sia insinuato, omettendo, per contro,di considerare che, una volta chiuso il fallimento, la scelta dellabanca di non insinuarsi al passivo del fallimento della suadebitrice principale determinerà, in mancanza diaccantonamenti, la definitiva perdita del diritto di regressospettante al fideiussore.2.12. I motivi, da trattare congiuntamente, sonoinammissibili. Il ricorrente, infatti, non si confronta realmentecon la sentenza che ha impugnato: la quale ha, in sostanza,ritenuto che la mancata proposizione da parte del creditore delladomanda di ammissione al passivo del fallimento del debitoreprincipale non costituisce fatto del creditore che a norma dell’art.1955 c.c. determina l’estinzione dell’obbligazione principale, sulrilievo, rimasto del tutto incontestato, che la preclusionederivante dal decorso del termine di cui all’art. 101, ultimocomma, l.fall. “non estingue il debito, ma più semplicementeimpedisce al creditore una partecipazione al concorso”.2.13. Ed è, invece, noto che: - nel ricorso per cassazione,l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 n. 4 c.p.c.,impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 n. 3c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare lenorme di legge di cui intende lamentare la violazione, diesaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo conle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata,che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrareche queste ultime contrastano col precetto normativo, nonpotendosi demandare alla Corte il compito di individuare (conRic. 2020 n. 30797 - Sez. 1 - CC del 27 maggio 2026Numero re8gis tro generale 30797/2020Numero sezionale 2369/2026Numero di raccolta generale 19503/2026Data pubblicazione 12/06/2026una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni)la norma violata o i punti della sentenza che si pongono incontrasto con essa (Cass. SU n. 23745 del 2020); - il vizio dellasentenza previsto dall’art. 360 n. 3 c.p.c., dev’essere, dunque,dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta ladisposizione dell’art. 366 n. 4 c.p.c., non solo con l’indicazionedelle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto,mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti,intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinateaffermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnatadebbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatricidella fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dallagiurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corteregolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificareil fondamento della lamentata violazione; - risulta, pertanto,inidoneamente formulata la deduzione di errori di dirittoindividuati per mezzo della sola preliminare indicazione dellesingole norme pretesamente violate, ma non dimostrati permezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice delmerito nel risolvere le questioni giuridiche poste dallacontroversia, operata mediante specifiche e puntualicontestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con lediverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso lamera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dallamotivazione della sentenza impugnato (Cass. n. 24298 del2016; Cass. n. 8618 del 2026, in motiv.)2.14. Questa Corte, d’altra parte, ha già avuto modo dirilevare, che: - il fideiussore, a norma dell’art. 61, comma 2°,l.fall., non vanta un diritto di regresso prima del pagamento deldebito garantito e non può, pertanto, essere ammesso al passivocon riserva trattandosi di credito condizionale; - la suaRic. 2020 n. 30797 - Sez. 1 - CC del 27 maggio 2026Numero re9gis tro generale 30797/2020Numero sezionale 2369/2026Numero di raccolta generale 19503/2026Data pubblicazione 12/06/2026ammissione al passivo potrà semmai avvenire, data la naturaconcorsuale del credito di regresso, solo dopo il pagamento, insurrogazione del creditore; - il pagamento integrale (e soloquesto), infatti, attribuisce al fideiussore il diritto di regresso neiconfronti del debitore (principale) fallito e, dunque, lo legittimaa proporre domanda di ammissione al passivo del credito di“regresso” così maturato; - il garante che non abbia pagato(ammesso che poi lo faccia), in difetto di una diversa situazionesostanziale che lo stesso possa già in precedenza far valere neiconfronti del fallimento, non può, pertanto, dolersi né del fattoche, prima di tale momento, il creditore principale abbia ritenutodi non insinuare al passivo il proprio credito (nel quale poi, sedel caso, subentrare) al passivo, né del fatto che, in difetto diaccantonamenti, subisca il rischio che, una volta eseguito ilpagamento ed ammesso al passivo il suo diritto di regresso, iriparti medio tempore eseguiti abbiano esaurito l’attivoutilmente distribuibile in suo favore (Cass. n. 5964 del 2025, inmotiv.).2.15. L’insinuazione al passivo fallimentare è, in ogni caso,condizione per poter agire nei confronti del fideiussore solo se(a differenza di quanto dedotto sul punto dallo stesso ricorrente)a favore di questi sia stato pattuito il beneficio di escussione; -viceversa in ipotesi, come (evidentemente) la presente, difideiussione solidale (art. 1944 c.c.), il creditore, esercitando lafacoltà di scelta propria delle obbligazioni solidali potràpromuovere le sue istanze indifferentemente nei confronti deldebitore principale fallito (mediante istanza di ammissione alpassivo del fallimento) ovvero nei confronti del garante nelleforme ordinarie (Cass. n. 16831 del 2024, in motiv., che rinviaa Cass. n. 24296 del 2017); - del resto, il fatto del creditorerilevante ai sensi dell’art. 1955 c.c. non può consistere in unaRic. 2020 n. 30797 - Sez. 1 - CC del 27 maggio 2026Numero 1re0gis tro generale 30797/2020Numero sezionale 2369/2026Numero di raccolta generale 19503/2026Data pubblicazione 12/06/2026mera inazione, dovendo, piuttosto, costituire violazione di undovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto(Cass. n. 16831 del 2024, in motiv.).2.16. Con il settimo motivo, il ricorrente, lamentandol’errata percezione delle prove testimoniali, in relazione all’art.360 n. 4 c.p.c., e, in subordine, la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione agli artt. 115 e 232c.p.c. nonché all’art. 2697 c.c., ha censurato la sentenzaimpugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che labanca avesse assolto al suo onere informativo sulle peggioratecondizioni della debitrice principale nel corso di un incontroavvenuto alla presenza dell’opponente nel mese di dicembre del2008, senza, tuttavia, considerare che le prove raccolte ingiudizio, al pari della mancata partecipazione della bancaall’interrogatorio formale, se fossero state correttamentevalutate, avrebbe imposto alla corte d’appello di ritenere che ilgarante non era stato presente al ricordato incontro.2.17. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente, infatti, anchesotto il profilo in questione, non si confronta con la sentenza cheha impugnata: la quale, con accertamento in fatto rimasto deltutto incensurato, ha, in effetti, ritenuto che il garante fosse“ben consapevole delle peggioramento della situazioneeconomica e finanziaria” della società principale dando rilievonon già al dedotto incontro del mese di dicembre del 2009 maal fatto che lo stesso, come emerso dalla visura del registro delleimprese in atti, era stato presidente del consiglio diamministrazione di quest’ultima “sino al 18 dicembre 2008,ossia ad una data in cui si era già verificato il primoinadempimento nel pagamento delle rate del mutuo …”, e che,nell’indicata qualità, ben sapeva (o avrebbe dovuto sapere) che“la predetta società non aveva disponibilità liquidità per ilRic. 2020 n. 30797 - Sez. 1 - CC del 27 maggio 2026Numero 1re1gis tro generale 30797/2020Numero sezionale 2369/2026Numero di raccolta generale 19503/2026Data pubblicazione 12/06/2026pagamento della rata del mutuo … che preclude l’estinzione dellagaranzia”, tant’è che: - “a tale iniziale inadempimento neseguirono altri, del tutto prevedibili dal Tabaroni”; - “la banca”,di conseguenza, “inviò”, il “20 gennaio 2009”, la lettera “… conla quale risolse i mutui ed invitò la debitrice principale ed ilgarante all’immediato rientro”.3. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il ricorsodeve essere rigettato.4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza (con laconseguente irrilevanza, in forza del principio della ragionevoledurata del processo, del mancato avviso a [OSCURATO:SOCIETA]dell’adunanza in camera di consiglio) e sono liquidate, indispositivo, ma solo in favore della sola banca controricorrente,non anche della cessionaria del credito: nel giudiziodi cassazione, infatti, in mancanza di un’espressa previsionenormativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltàdi esplicare difese, è inammissibile l’intervento di soggetti che(come la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) non abbiano partecipato alle pregressefasi di merito, fatta eccezione per il successore a titoloparticolare nel diritto controverso, al quale, però, tale facoltàdeve essere riconosciuta solo nel caso (non ravvisabile nellaspecie) in cui non vi sia stata precedente costituzione del dantecausa ovvero tale costituzione non abbia riguardatoil diritto oggetto di cessione (Cass. n. 6774 del 2022).5. La Corte (escluso ogni rilievo alle censure sollevate solo inmemoria: v. p. 6 e 9), infine, dà atto, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributoRic. 2020 n. 30797 - Sez. 1 - CC del 27 maggio 2026Numero 1re2gis tro generale 30797/2020Numero sezionale 2369/2026Numero di raccolta generale 19503/2026Data pubblicazione 12/06/2026unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte così provvede: rigetta il ricorso; dichiaral’inammissibilità dell’atto d’intervento in giudizio della [OSCURATO:PERSONA].r.l. e della relativa memoria; condanna il ricorrente arimborsare alla banca controricorrente le spese del giudizio, cheliquida nella somma di €. 10.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi,oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n.228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 27 maggio 2026.Il PresidenteRic. 2020 n. 30797 - Sez. 1 - CC del 27 maggio 2026