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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 giugno 2026

Cassazione n. 19442/2026

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icorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA].,elettivamente domiciliata in Roma, via XX Settembre n. 3, presolo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Torrepadula- controricorrente -avverso il decreto del Tribunale di Napoli cron n. 802/2025depositato il 9.7.2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del14.4.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18780/2025Numero sezionale 1693/2026Numero di raccolta generale 19442/2026Data pubblicazione 12/06/2026Banca [OSCURATO:SOCIETA]. proposedomanda di ammissione al passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]di un credito di € 149.847,84, in linea capitale, derivante da unmutuo chirografario stipulato il 25.9.2018, assistito da garanziadi Mediocredito centrale - [OSCURATO:SOCIETA]Il giudice delegato rigettò la domanda, rilevando – inconformità all’eccezione sollevata dalla curatrice del fallimento– la nullità del contratto, sul presupposto che con esso la bancaavrebbe dato luogo a una concessione abusiva del credito, inviolazione di norme imperative, anche di rilevanza penale.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. proposeopposizione allo stato passivo, che, nel contraddittorio con laprocedura concorsuale, venne accolta dal Tribunale di Napoli incomposizione collegiale.Contro il decreto del tribunale il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. haproposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. si è difesacon controricorso.Nel termine di legge anteriore alla data fissata per latrattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c., il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso denuncia «Violazione o falsaapplicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.),in relazione all’art. 1176, comma 2, c.c.».Il ricorrente chiede la cassazione del decreto per avere iltribunale «affermato che, in via generale, le consultazioni delcertificato dei carichi pendenti risultante al sistema informativodell’Anagrafe Tributaria, degli estratti di ruolo previdenziali e delD.U.R.C. non rappresentano un obbligo cui la [OSCURATO:PERSONA] è tenutaNumero registro generale 18780/2025Numero sezionale 1693/2026Numero di raccolta generale 19442/2026Data pubblicazione 12/06/2026nell’istruttoria dei mutui agevolati dalla garanzia pubblica, ameno di particolarità che il Tribunale ha ritenuto non esisterenel caso specifico».Per comprendere la rilevanza del motivo, occorre riferireche nel bilancio di [OSCURATO:SOCIETA]. non era stata evidenziato «Unelevatissimo indebitamento tributario e previdenziale …, tale dafarle perdere l’intero capitale sociale e così rendere negativo ilpatrimonio netto della società» (così si legge nel decreto, a pag.5), sicché la società non era finanziabile, se non assumendo unrischio irragionevole di inadempimento degli obblighi nascentidal contratto.Ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso, il ricorrenteosserva che il giudizio di diligenza professionale costituisceun’attività di interpretazione dell’art. 1176 c.c. non meramentefattuale, in quanto tale disposizione dà concretezza alla partemobile della relativa nozione, che il legislatore ha voluto tale«per adeguarla ad un determinato contesto storico-sociale»,con la conseguenza che si tratta di giudizio di diritto, censurabilein sede di legittimità, ove si ponga «in contrasto con i principidell’ordinamento e con gli standard valutativi esistenti nellarealtà sociale che concorrono con detti principi a comporrediritto vivente».Secondo il ricorrente, la diligenza professionale dellabanca, di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., doveva essererapportata al caso concreto e quindi, da un lato, alla circostanzache l’attività di concessione del credito, in generale, noncostituisce un mero affare privato tra le parti del contratto,dall’altro lato, al fatto che il finanziamento coinvolgeva laNumero registro generale 18780/2025Numero sezionale 1693/2026Numero di raccolta generale 19442/2026Data pubblicazione 12/06/2026garanzia pubblica, sicché maggiore doveva essere l’attenzionedella banca nel valutare la sussistenza del merito creditizio.Dal punto di vista normativo, il ricorrente richiama ildecreto del Ministero dell’industria del commercio [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.248, che fissa i criteri e le modalità per la concessione dellagaranzia, ma esclusivamente alle imprese «sane», per le qualiva accertata la possibilità di far fronte agli impegni finanziari eper le quali è richiesto l’intervento del fondo di garanzia per lepiccole e medie imprese.

Richiama, altresì, il regolamento UE n.651/2014 sugli aiuti di Stato, che prevede che l’intermediariofinanziario ha l’obbligo di agire con la «diligenza di un gestoreprofessionale».

Viene espressamente fatto riferimento poi allelinee guida EBA ([OSCURATO:PERSONA]), che dannorilevanza prioritariamente al «flusso di cassa generatodall’impresa nell’esercizio delle operazioni ordinarie».Di qui, secondo il ricorrente, l’obbligo per la banca «dichiedere, di default e su scala generale indifferenziata, ad ogniaspirante prenditore … di procacciare un documento di noncomplessa elaborazione quale il certificato unico dei carichitributari, trattandosi, altresì, di attività per la [OSCURATO:PERSONA] nononerosa e non defatigante».2.

Al primo motivo va abbinato, per un esame congiuntogiustificato dalla stretta connessione, il quarto, la cui rubrica èla seguente: «Nullità del decreto decisorio per omesso esame diun fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti(art. 360 n. 5) [c.p.c.]».Si contesta al tribunale di non avere considerato, nellavalutazione della diligenza professionale della banca, che«l’inattendibilità [delle informazioni fornite da [OSCURATO:SOCIETA].] eraNumero registro generale 18780/2025Numero sezionale 1693/2026Numero di raccolta generale 19442/2026Data pubblicazione 12/06/2026facilmente riscontrabile attraverso il mero raffronto fral’esposizione proprio verso le banche rilevata nei bilanci apartire dall’esercizio 2016 e quella verso le stesse emergentedalla consultazione della c.d. [OSCURATO:PERSONA] …, oltre che dallaconstatazione dei numeri evidentemente sproporzionatiSituazione che si assume nota alla banca e desumibile anche daaltri significativi elementi di fatto.3.

I due motivi sono fondati, nei termini di seguitoprecisati.3.1.

Si premette che il primo motivo, articolato comeviolazione di legge, vertendosi in tema di clausola generale dicui all’art. 1176, comma 2, c.c., è ammissibile, poiché il giudiziodi diligenza professionale, riferito a una banca, compiuto dalgiudice di merito per integrare il parametro generale contenutonella predetta «norma elastica», costituisce una vera e propriafattuale, limitandosi tale profilo alla ricostruzione del fatto – chedà concretezza alla sua «parte mobile», che il legislatore havoluto tale per adeguarla ad un determinato contesto storico-sociale, ovvero a determinate situazioni non esattamente edefficacemente specificabili a priori (v.

Cass. n. 8047/2019, conspecifico riferimento al requisito della «coerenza» di cui all’alloravigente art. 34-decies, lett. a, del Regolamento «Emittenti»CONSOB n. 11971, attualmente corrispondente all’art. 34-octies, lett. b; la decisione riprende il principio affermato daCass.

S.u. n. 2572/2012, con riguardo alla nozione di «gravi edeccezionali ragioni» che giustificano la compensazione dellespese di lite; v., inoltre, Cass. nn. 26972/2024; 27795/2022;3649/2021, in materia di diligenza della banca nell’accertareNumero registro generale 18780/2025Numero sezionale 1693/2026Numero di raccolta generale 19442/2026Data pubblicazione 12/06/2026l’identità del soggetto legittimato ad incassare un titolo dicredito).Proprio perché si tratta di giudizio di diritto, la valutazionedel giudice di merito è censurabile in sede di legittimità, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., quando si ponga incontrasto con i principi dell’ordinamento e con quegli standardvalutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono con dettiprincipi a comporre il diritto vivente (Cass. n. 3645/1999);sempre che la contestazione non si limiti ad una censuragenerica e di mera contrapposizione, ma contenga, invece, unaspecifica denuncia di incoerenza rispetto agli standard conformiai valori dell’ordinamento.3.2.

Ciò vale in modo particolare in un settore in cui ilcriterio della diligenza professionale è arricchito e specificato dauna cospicua normativa interna, primaria e secondaria, edeurounitaria che sovraintende alla valutazione del meritocreditizio per la concessione di finanziamenti alle imprese daparte di istituti di credito.3.2.1.

Quanto alla disciplina europea, si può ricordare chel’art. 21, paragrafo 15 (poi paragrafo 16), del regolamento UEn. 651/2014 della Commissione del 17.6.2014 (che dichiaraalcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno inapplicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato) prevede che«Gli intermediari finanziari sono gestiti secondo una logicacommerciale», condizione che è soddisfatta innanzitutto sel’intermediario finanziario è tenuto per legge o contratto adagire in buona fede e con la diligenza di un gestore professionalee ad evitare i conflitti di interesse e se «vengono applicate lemigliori prassi e la vigilanza regolamentare».Numero registro generale 18780/2025Numero sezionale 1693/2026Numero di raccolta generale 19442/2026Data pubblicazione 12/06/2026L’art. 21, paragrafo 14 (divenuto paragrafo 15 nellaversione modificata nel 2023), specifica ancora con maggiorecura i doveri degli istituti di credito che possono erogare aiuti alfinanziamento del rischio, con riferimento alle PMI, in particolareladdove prescrive che «il finanziamento del rischio concesso alleimprese ammissibili è basato su un piano aziendale sostenibileche contenga informazioni dettagliate sui prodotti,sull’andamento delle vendite e dei profitti e definisca ex ante laredditività finanziaria».Anche la relazione finale sugli orientamenti in materia diconcessione e monitoraggio dei prestiti di EBA (EuropeanBanking Authority) del 29.5.2020, si occupa espressamente,nella sezione 5, delle «procedure per la concessione di prestiti»,segnalando, al n. 86, quanto alla valutazione del meritocreditizio delle microimprese, piccole, medie e grandi imprese,che «gli enti dovrebbero avere a disposizione e utilizzareinformazioni supportate da elementi probatori necessari eadeguati, almeno in relazione a quanto segue: a. finalità delprestito, se pertinente per il tipo di prodotto; b. reddito e flussodi cassa; c. posizione e impegni finanziari, comprese le attivitàcostituite in garanzia e le passività potenziali; d. modello dibusiness e, se del caso, struttura aziendale; e. piani aziendalisupportati da proiezioni finanziarie […]».Nella medesima sezione, al successivo n. 88, si prevedeche «Se le informazioni e i dati non sono prontamentedisponibili, gli enti e i creditori dovrebbero raccogliere leinformazioni e i dati necessari dal cliente e/o da terzi, compresele banche dati pertinenti, se del caso».Numero registro generale 18780/2025Numero sezionale 1693/2026Numero di raccolta generale 19442/2026Data pubblicazione 12/06/2026Particolarmente significativo, ai fini della decisione dellapresente controversia, è quanto riportato nell’Allegato 2 di EBA– Informazioni e dati per la valutazione del merito creditizio.Con riferimento ai prestiti a microimprese, piccole, mediee grandi imprese, nell’elenco di «informazioni, dati ed elementiprobatori che gli enti e i creditori dovrebbero prendere inconsiderazione durante la raccolta di informazioni ai fini dellavalutazione del merito creditizio, in conformità dei presentiorientamenti», viene inserita la «Evidenza dei pagamenti fiscalie delle passività fiscali».Sebbene tali orientamenti di vigilanza abbiano assuntovalore normativo soltanto il 30.6.2021 (v. sezione 3, nn. 18 e19), e quindi in data successiva a quella di stipulazione delcontratto per cui qui è causa, essi rappresentano una raccolta euna rielaborazione delle migliori prassi professionali in materiacreditizia, sicché assumono comunque rilevanza ai fini (non diuna diretta applicazione quali specifiche norme giuridiche, ma)della definizione degli standard valutativi esistenti nella realtàsociale che concorrono a comporre il diritto vivente.3.2.2.

Sotto il profilo della normativa nazionale, anchesecondaria, si deve ricordare l’attuale versione della circolaredella [OSCURATO:PERSONA] d’Italia n. 285 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che, con riferimentoalla valutazione del rischio di credito (Parte I, Titolo IV, Capitolo3, Allegato A, n. 2; Rischio di credito e di controparte) stabilisceche, nella fase istruttoria, «le banche acquisiscono tutta ladocumentazione necessaria per effettuare un’adeguatavalutazione del merito di credito del prenditore, sotto il profilopatrimoniale e reddituale, e una corretta remunerazione delrischio assunto».Numero registro generale 18780/2025Numero sezionale 1693/2026Numero di raccolta generale 19442/2026Data pubblicazione 12/06/2026Con l’aggiunta che «Le procedure di sfruttamento delleinformazioni devono fornire indicazioni circostanziate sul livellodi affidabilità del cliente (ad es. attraverso sistemi di creditscoring e/o di rating)».Va infine richiamata tutta la normativa sulla valutazionedel merito creditizio già passata in rassegna in altro precedentedi questa Corte, ai fini del «Bilanciamento degli interessi nelladistinzione tra finanziamento “lecito” e finanziamento“abusivo”» (Cass. n. 18610/2021, alla cui motivazione si rinviaai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).3.3.

Ebbene, alla stregua della nozione di diligenza eprudenza professionale nella valutazione del merito creditizio,quale desumibile anche alla luce della pertinente normativaprimaria e secondaria, non è condivisibile l’affermazione, cosìcome formulata in termini generali dal Tribunale di Napoli,secondo cui non sarebbe mai necessaria la richiesta della bancaall’impresa cliente di fornire il certificato dei carichi fiscalipendenti o il DURC, in presenza di dati di bilancio regolari e inassenza di chiari sintomi di crisi o insolvenza come «rilevantisegnalazioni Centrale rischi interbancaria, protesti, procedureesecutive».Si rende invece necessaria una più attenta valutazione ditutte le caratteristiche del caso concreto, senza trascurare ildato di comune esperienza secondo cui, non di rado, i debitifiscali e previdenziali rappresentano un punto particolarmentesensibile nella gestione economica e finanziaria dell’impresa.Ciò naturalmente senza per questo giungereall’affermazione contraria (ovverosia che la richiesta dei carichipendenti fiscali e previdenziali sia sempre necessaria per ilNumero registro generale 18780/2025Numero sezionale 1693/2026Numero di raccolta generale 19442/2026Data pubblicazione 12/06/2026finanziamento delle banche alle imprese), che sarebbealtrettanto arbitraria e non condivisibile, se formulata in terminialtrettanto rigidi e generali.

Nulla esclude che, per lecaratteristiche del caso concreto, anche la semplice richiesta delcertificato dei carichi fiscali pendenti e del DURC si riveli unaformalità superflua (per esempio, per la conoscenza del clienteacquisita nel tempo o per l’esiguità del finanziamento), ma nonsi può negare l’efficacia di tali fonti di cognizione, in quantorichieste sì al cliente, ma proveniente direttamente dall’Agenziadelle Entrate e dagli enti previdenziali.3.4.

Dunque, il giudizio sulla sussistenza di tutti glielementi per fondare la meritevolezza dell’impresa richiedente– e, quindi, sulla corretta erogazione da parte dell’istituto dicredito – è stato formulato dal Tribunale di Napoli sulla base diuna nozione inadeguata e poco approfondita della diligenzaprofessionale richiesta all’intermediario finanziario.Inoltre, per venire in particolare alla censura mossa con ilquarto motivo, la motivazione del decreto sul punto ècontraddittoria, laddove assume, quale presupposto perrendere necessaria la richiesta dei carichi fiscali pendenti e delDURC, l’evidenza di criticità («iscrizioni a sofferenza nellacentrale rischi, protesti, precedenti ritardi o inadempimenticontrattuali nei confronti della banca») che, ove sussistenti, nonavrebbero imposto un supplemento di istruttoria, bensì,semplicemente, il rifiuto del finanziamento.Per il resto, è vero che il tribunale ha considerato alcunispecifici segni che potevano far pensare alla capacità di CapitalS.r.l. di fare fronte ai propri impegni («commesse in portafoglioed un piano industriale di durata quinquennale che definiva leNumero registro generale 18780/2025Numero sezionale 1693/2026Numero di raccolta generale 19442/2026Data pubblicazione 12/06/2026prospettive di sviluppo fino all’anno 2021») o perlomeno allafiducia della banca in tal senso (la concessione di altra linea dicredito, non coperta da garanzia pubblica); ma è anche veroche nella motivazione non sono minimamente menzionati alcunialtri fatti di segno contrario allegati dal fallimento(classificazione di [OSCURATO:SOCIETA]. a «rischio alto» da parte dellostesso analista interno della banca, protesti a carico di soggetticonosciuti quali esponenti della società).Pertanto, non si può ritenere che la contraddittoria eparziale motivazione in concreto sia idonea a supplire alla erratamotivazione in diritto, come sopra rilevata.3.5.

In definitiva, il decreto impugnato deve esserecassato, perché il tribunale ha falsamente applicato l’art. 1176,comma 2, c.c., affermando che la banca era comunqueesonerata dal dovere di richiedere, nel corso dell’istruttoria, idocumenti comprovanti l’effettiva posizione fiscale eprevidenziale dell’impresa finanziata, solo perché dai dati dibilancio non risultavano anomalie, né vi erano altri segnalievidenti di crisi o dissesto dell’impresa; inoltre risultacontraddittoria e lacunosa la motivazione in merito all’affermatainutilità di un’eventuale supplemento di istruttoria.4.

Con l’accoglimento dei motivi primo e quarto, restanoassorbiti il secondo e il terzo, anch’essi volti a denunciare lanullità del decreto, rispettivamente ai sensi del n. 4 e del n. 5dell’art. 360, comma 1, c.p.c.

P.Q.MLa Corte:accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso, assorbiti irimanenti, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale diNumero registro generale 18780/2025Numero sezionale 1693/2026Numero di raccolta generale 19442/2026Data pubblicazione 12/06/2026Napoli, in diversa composizione, anche per la decisione sullespese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del14.4.2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA].,elettivamente domiciliata in Roma, via XX Settembre n. 3, presolo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Torrepadula- controricorrente -avverso il decreto del Tribunale di Napoli cron n. 802/2025depositato il 9.7.2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del14.4.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18780/2025Numero sezionale 1693/2026Numero di raccolta generale 19442/2026Data pubblicazione 12/06/2026Banca [OSCURATO:SOCIETA]. proposedomanda di ammissione al passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]di un credito di € 149.847,84, in linea capitale, derivante da unmutuo chirografario stipulato il 25.9.2018, assistito da garanziadi Mediocredito centrale - [OSCURATO:SOCIETA]Il giudice delegato rigettò la domanda, rilevando – inconformità all’eccezione sollevata dalla curatrice del fallimento– la nullità del contratto, sul presupposto che con esso la bancaavrebbe dato luogo a una concessione abusiva del credito, inviolazione di norme imperative, anche di rilevanza penale.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. proposeopposizione allo stato passivo, che, nel contraddittorio con laprocedura concorsuale, venne accolta dal Tribunale di Napoli incomposizione collegiale.Contro il decreto del tribunale il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. haproposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. si è difesacon controricorso.Nel termine di legge anteriore alla data fissata per latrattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c., il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia «Violazione o falsaapplicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.),in relazione all’art. 1176, comma 2, c.c.».Il ricorrente chiede la cassazione del decreto per avere iltribunale «affermato che, in via generale, le consultazioni delcertificato dei carichi pendenti risultante al sistema informativodell’Anagrafe Tributaria, degli estratti di ruolo previdenziali e delD.U.R.C. non rappresentano un obbligo cui la [OSCURATO:PERSONA] è tenutaNumero registro generale 18780/2025Numero sezionale 1693/2026Numero di raccolta generale 19442/2026Data pubblicazione 12/06/2026nell’istruttoria dei mutui agevolati dalla garanzia pubblica, ameno di particolarità che il Tribunale ha ritenuto non esisterenel caso specifico».Per comprendere la rilevanza del motivo, occorre riferireche nel bilancio di [OSCURATO:SOCIETA]. non era stata evidenziato «Unelevatissimo indebitamento tributario e previdenziale …, tale dafarle perdere l’intero capitale sociale e così rendere negativo ilpatrimonio netto della società» (così si legge nel decreto, a pag.5), sicché la società non era finanziabile, se non assumendo unrischio irragionevole di inadempimento degli obblighi nascentidal contratto.Ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso, il ricorrenteosserva che il giudizio di diligenza professionale costituisceun’attività di interpretazione dell’art. 1176 c.c. non meramentefattuale, in quanto tale disposizione dà concretezza alla partemobile della relativa nozione, che il legislatore ha voluto tale«per adeguarla ad un determinato contesto storico-sociale»,con la conseguenza che si tratta di giudizio di diritto, censurabilein sede di legittimità, ove si ponga «in contrasto con i principidell’ordinamento e con gli standard valutativi esistenti nellarealtà sociale che concorrono con detti principi a comporrediritto vivente».Secondo il ricorrente, la diligenza professionale dellabanca, di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., doveva essererapportata al caso concreto e quindi, da un lato, alla circostanzache l’attività di concessione del credito, in generale, noncostituisce un mero affare privato tra le parti del contratto,dall’altro lato, al fatto che il finanziamento coinvolgeva laNumero registro generale 18780/2025Numero sezionale 1693/2026Numero di raccolta generale 19442/2026Data pubblicazione 12/06/2026garanzia pubblica, sicché maggiore doveva essere l’attenzionedella banca nel valutare la sussistenza del merito creditizio.Dal punto di vista normativo, il ricorrente richiama ildecreto del Ministero dell’industria del commercio [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.248, che fissa i criteri e le modalità per la concessione dellagaranzia, ma esclusivamente alle imprese «sane», per le qualiva accertata la possibilità di far fronte agli impegni finanziari eper le quali è richiesto l’intervento del fondo di garanzia per lepiccole e medie imprese. Richiama, altresì, il regolamento UE n.651/2014 sugli aiuti di Stato, che prevede che l’intermediariofinanziario ha l’obbligo di agire con la «diligenza di un gestoreprofessionale». Viene espressamente fatto riferimento poi allelinee guida EBA ([OSCURATO:PERSONA]), che dannorilevanza prioritariamente al «flusso di cassa generatodall’impresa nell’esercizio delle operazioni ordinarie».Di qui, secondo il ricorrente, l’obbligo per la banca «dichiedere, di default e su scala generale indifferenziata, ad ogniaspirante prenditore … di procacciare un documento di noncomplessa elaborazione quale il certificato unico dei carichitributari, trattandosi, altresì, di attività per la [OSCURATO:PERSONA] nononerosa e non defatigante».2. Al primo motivo va abbinato, per un esame congiuntogiustificato dalla stretta connessione, il quarto, la cui rubrica èla seguente: «Nullità del decreto decisorio per omesso esame diun fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti(art. 360 n. 5) [c.p.c.]».Si contesta al tribunale di non avere considerato, nellavalutazione della diligenza professionale della banca, che«l’inattendibilità [delle informazioni fornite da [OSCURATO:SOCIETA].] eraNumero registro generale 18780/2025Numero sezionale 1693/2026Numero di raccolta generale 19442/2026Data pubblicazione 12/06/2026facilmente riscontrabile attraverso il mero raffronto fral’esposizione proprio verso le banche rilevata nei bilanci apartire dall’esercizio 2016 e quella verso le stesse emergentedalla consultazione della c.d. [OSCURATO:PERSONA] …, oltre che dallaconstatazione dei numeri evidentemente sproporzionatiSituazione che si assume nota alla banca e desumibile anche daaltri significativi elementi di fatto.3. I due motivi sono fondati, nei termini di seguitoprecisati.3.1. Si premette che il primo motivo, articolato comeviolazione di legge, vertendosi in tema di clausola generale dicui all’art. 1176, comma 2, c.c., è ammissibile, poiché il giudiziodi diligenza professionale, riferito a una banca, compiuto dalgiudice di merito per integrare il parametro generale contenutonella predetta «norma elastica», costituisce una vera e propriafattuale, limitandosi tale profilo alla ricostruzione del fatto – chedà concretezza alla sua «parte mobile», che il legislatore havoluto tale per adeguarla ad un determinato contesto storico-sociale, ovvero a determinate situazioni non esattamente edefficacemente specificabili a priori (v. Cass. n. 8047/2019, conspecifico riferimento al requisito della «coerenza» di cui all’alloravigente art. 34-decies, lett. a, del Regolamento «Emittenti»CONSOB n. 11971, attualmente corrispondente all’art. 34-octies, lett. b; la decisione riprende il principio affermato daCass. S.u. n. 2572/2012, con riguardo alla nozione di «gravi edeccezionali ragioni» che giustificano la compensazione dellespese di lite; v., inoltre, Cass. nn. 26972/2024; 27795/2022;3649/2021, in materia di diligenza della banca nell’accertareNumero registro generale 18780/2025Numero sezionale 1693/2026Numero di raccolta generale 19442/2026Data pubblicazione 12/06/2026l’identità del soggetto legittimato ad incassare un titolo dicredito).Proprio perché si tratta di giudizio di diritto, la valutazionedel giudice di merito è censurabile in sede di legittimità, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., quando si ponga incontrasto con i principi dell’ordinamento e con quegli standardvalutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono con dettiprincipi a comporre il diritto vivente (Cass. n. 3645/1999);sempre che la contestazione non si limiti ad una censuragenerica e di mera contrapposizione, ma contenga, invece, unaspecifica denuncia di incoerenza rispetto agli standard conformiai valori dell’ordinamento.3.2. Ciò vale in modo particolare in un settore in cui ilcriterio della diligenza professionale è arricchito e specificato dauna cospicua normativa interna, primaria e secondaria, edeurounitaria che sovraintende alla valutazione del meritocreditizio per la concessione di finanziamenti alle imprese daparte di istituti di credito.3.2.1. Quanto alla disciplina europea, si può ricordare chel’art. 21, paragrafo 15 (poi paragrafo 16), del regolamento UEn. 651/2014 della Commissione del 17.6.2014 (che dichiaraalcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno inapplicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato) prevede che«Gli intermediari finanziari sono gestiti secondo una logicacommerciale», condizione che è soddisfatta innanzitutto sel’intermediario finanziario è tenuto per legge o contratto adagire in buona fede e con la diligenza di un gestore professionalee ad evitare i conflitti di interesse e se «vengono applicate lemigliori prassi e la vigilanza regolamentare».Numero registro generale 18780/2025Numero sezionale 1693/2026Numero di raccolta generale 19442/2026Data pubblicazione 12/06/2026L’art. 21, paragrafo 14 (divenuto paragrafo 15 nellaversione modificata nel 2023), specifica ancora con maggiorecura i doveri degli istituti di credito che possono erogare aiuti alfinanziamento del rischio, con riferimento alle PMI, in particolareladdove prescrive che «il finanziamento del rischio concesso alleimprese ammissibili è basato su un piano aziendale sostenibileche contenga informazioni dettagliate sui prodotti,sull’andamento delle vendite e dei profitti e definisca ex ante laredditività finanziaria».Anche la relazione finale sugli orientamenti in materia diconcessione e monitoraggio dei prestiti di EBA (EuropeanBanking Authority) del 29.5.2020, si occupa espressamente,nella sezione 5, delle «procedure per la concessione di prestiti»,segnalando, al n. 86, quanto alla valutazione del meritocreditizio delle microimprese, piccole, medie e grandi imprese,che «gli enti dovrebbero avere a disposizione e utilizzareinformazioni supportate da elementi probatori necessari eadeguati, almeno in relazione a quanto segue: a. finalità delprestito, se pertinente per il tipo di prodotto; b. reddito e flussodi cassa; c. posizione e impegni finanziari, comprese le attivitàcostituite in garanzia e le passività potenziali; d. modello dibusiness e, se del caso, struttura aziendale; e. piani aziendalisupportati da proiezioni finanziarie […]».Nella medesima sezione, al successivo n. 88, si prevedeche «Se le informazioni e i dati non sono prontamentedisponibili, gli enti e i creditori dovrebbero raccogliere leinformazioni e i dati necessari dal cliente e/o da terzi, compresele banche dati pertinenti, se del caso».Numero registro generale 18780/2025Numero sezionale 1693/2026Numero di raccolta generale 19442/2026Data pubblicazione 12/06/2026Particolarmente significativo, ai fini della decisione dellapresente controversia, è quanto riportato nell’Allegato 2 di EBA– Informazioni e dati per la valutazione del merito creditizio.Con riferimento ai prestiti a microimprese, piccole, mediee grandi imprese, nell’elenco di «informazioni, dati ed elementiprobatori che gli enti e i creditori dovrebbero prendere inconsiderazione durante la raccolta di informazioni ai fini dellavalutazione del merito creditizio, in conformità dei presentiorientamenti», viene inserita la «Evidenza dei pagamenti fiscalie delle passività fiscali».Sebbene tali orientamenti di vigilanza abbiano assuntovalore normativo soltanto il 30.6.2021 (v. sezione 3, nn. 18 e19), e quindi in data successiva a quella di stipulazione delcontratto per cui qui è causa, essi rappresentano una raccolta euna rielaborazione delle migliori prassi professionali in materiacreditizia, sicché assumono comunque rilevanza ai fini (non diuna diretta applicazione quali specifiche norme giuridiche, ma)della definizione degli standard valutativi esistenti nella realtàsociale che concorrono a comporre il diritto vivente.3.2.2. Sotto il profilo della normativa nazionale, anchesecondaria, si deve ricordare l’attuale versione della circolaredella [OSCURATO:PERSONA] d’Italia n. 285 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che, con riferimentoalla valutazione del rischio di credito (Parte I, Titolo IV, Capitolo3, Allegato A, n. 2; Rischio di credito e di controparte) stabilisceche, nella fase istruttoria, «le banche acquisiscono tutta ladocumentazione necessaria per effettuare un’adeguatavalutazione del merito di credito del prenditore, sotto il profilopatrimoniale e reddituale, e una corretta remunerazione delrischio assunto».Numero registro generale 18780/2025Numero sezionale 1693/2026Numero di raccolta generale 19442/2026Data pubblicazione 12/06/2026Con l’aggiunta che «Le procedure di sfruttamento delleinformazioni devono fornire indicazioni circostanziate sul livellodi affidabilità del cliente (ad es. attraverso sistemi di creditscoring e/o di rating)».Va infine richiamata tutta la normativa sulla valutazionedel merito creditizio già passata in rassegna in altro precedentedi questa Corte, ai fini del «Bilanciamento degli interessi nelladistinzione tra finanziamento “lecito” e finanziamento“abusivo”» (Cass. n. 18610/2021, alla cui motivazione si rinviaai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).3.3. Ebbene, alla stregua della nozione di diligenza eprudenza professionale nella valutazione del merito creditizio,quale desumibile anche alla luce della pertinente normativaprimaria e secondaria, non è condivisibile l’affermazione, cosìcome formulata in termini generali dal Tribunale di Napoli,secondo cui non sarebbe mai necessaria la richiesta della bancaall’impresa cliente di fornire il certificato dei carichi fiscalipendenti o il DURC, in presenza di dati di bilancio regolari e inassenza di chiari sintomi di crisi o insolvenza come «rilevantisegnalazioni Centrale rischi interbancaria, protesti, procedureesecutive».Si rende invece necessaria una più attenta valutazione ditutte le caratteristiche del caso concreto, senza trascurare ildato di comune esperienza secondo cui, non di rado, i debitifiscali e previdenziali rappresentano un punto particolarmentesensibile nella gestione economica e finanziaria dell’impresa.Ciò naturalmente senza per questo giungereall’affermazione contraria (ovverosia che la richiesta dei carichipendenti fiscali e previdenziali sia sempre necessaria per ilNumero registro generale 18780/2025Numero sezionale 1693/2026Numero di raccolta generale 19442/2026Data pubblicazione 12/06/2026finanziamento delle banche alle imprese), che sarebbealtrettanto arbitraria e non condivisibile, se formulata in terminialtrettanto rigidi e generali. Nulla esclude che, per lecaratteristiche del caso concreto, anche la semplice richiesta delcertificato dei carichi fiscali pendenti e del DURC si riveli unaformalità superflua (per esempio, per la conoscenza del clienteacquisita nel tempo o per l’esiguità del finanziamento), ma nonsi può negare l’efficacia di tali fonti di cognizione, in quantorichieste sì al cliente, ma proveniente direttamente dall’Agenziadelle Entrate e dagli enti previdenziali.3.4. Dunque, il giudizio sulla sussistenza di tutti glielementi per fondare la meritevolezza dell’impresa richiedente– e, quindi, sulla corretta erogazione da parte dell’istituto dicredito – è stato formulato dal Tribunale di Napoli sulla base diuna nozione inadeguata e poco approfondita della diligenzaprofessionale richiesta all’intermediario finanziario.Inoltre, per venire in particolare alla censura mossa con ilquarto motivo, la motivazione del decreto sul punto ècontraddittoria, laddove assume, quale presupposto perrendere necessaria la richiesta dei carichi fiscali pendenti e delDURC, l’evidenza di criticità («iscrizioni a sofferenza nellacentrale rischi, protesti, precedenti ritardi o inadempimenticontrattuali nei confronti della banca») che, ove sussistenti, nonavrebbero imposto un supplemento di istruttoria, bensì,semplicemente, il rifiuto del finanziamento.Per il resto, è vero che il tribunale ha considerato alcunispecifici segni che potevano far pensare alla capacità di CapitalS.r.l. di fare fronte ai propri impegni («commesse in portafoglioed un piano industriale di durata quinquennale che definiva leNumero registro generale 18780/2025Numero sezionale 1693/2026Numero di raccolta generale 19442/2026Data pubblicazione 12/06/2026prospettive di sviluppo fino all’anno 2021») o perlomeno allafiducia della banca in tal senso (la concessione di altra linea dicredito, non coperta da garanzia pubblica); ma è anche veroche nella motivazione non sono minimamente menzionati alcunialtri fatti di segno contrario allegati dal fallimento(classificazione di [OSCURATO:SOCIETA]. a «rischio alto» da parte dellostesso analista interno della banca, protesti a carico di soggetticonosciuti quali esponenti della società).Pertanto, non si può ritenere che la contraddittoria eparziale motivazione in concreto sia idonea a supplire alla erratamotivazione in diritto, come sopra rilevata.3.5. In definitiva, il decreto impugnato deve esserecassato, perché il tribunale ha falsamente applicato l’art. 1176,comma 2, c.c., affermando che la banca era comunqueesonerata dal dovere di richiedere, nel corso dell’istruttoria, idocumenti comprovanti l’effettiva posizione fiscale eprevidenziale dell’impresa finanziata, solo perché dai dati dibilancio non risultavano anomalie, né vi erano altri segnalievidenti di crisi o dissesto dell’impresa; inoltre risultacontraddittoria e lacunosa la motivazione in merito all’affermatainutilità di un’eventuale supplemento di istruttoria.4. Con l’accoglimento dei motivi primo e quarto, restanoassorbiti il secondo e il terzo, anch’essi volti a denunciare lanullità del decreto, rispettivamente ai sensi del n. 4 e del n. 5dell’art. 360, comma 1, c.p.c. P.Q.MLa Corte:accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso, assorbiti irimanenti, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale diNumero registro generale 18780/2025Numero sezionale 1693/2026Numero di raccolta generale 19442/2026Data pubblicazione 12/06/2026Napoli, in diversa composizione, anche per la decisione sullespese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del14.4.2026.Il Presidente
Decreto Cassazione n. 19442/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris