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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15171/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che in merito al motivo che deduce violazione di legge processuale in ordine alla correzione dell'errore materiale che ha consentito alla Corte di appello di apportare la modifica riducendo la pena erroneamente calcolata in eccesso nel dispositivo della sentenza sussiste carenza di attuale interesse in capo al ricorrente; rilevato che manifestamente infondato risulta il secondo motivo con cui si rivolgono critiche alla quantificazione della pena correttamente rideterminata dalla Corte di appello all'esito del rinvio da parte di questa Suprema Corte che aveva escluso la sussistenza di una aggravante per una delle ipotesi di furto contestate; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 05/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che in merito al motivo che deduce violazione di legge processuale in ordine alla correzione dell'errore materiale che ha consentito alla Corte di appello di apportare la modifica riducendo la pena erroneamente calcolata in eccesso nel dispositivo della sentenza sussiste carenza di attuale interesse in capo al ricorrente; rilevato che manifestamente infondato risulta il secondo motivo con cui si rivolgono critiche alla quantificazione della pena correttamente rideterminata dalla Corte di appello all'esito del rinvio da parte di questa Suprema Corte che aveva escluso la sussistenza di una aggravante per una delle ipotesi di furto contestate; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/0
Sentenza Cassazione n. 15171/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris