CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2026
Cassazione n. 08923/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01QMT77) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'omessa disamina della sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., il vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e l'erronea qualificazione giuridica del fatto, è del tutto generico e, comunque, tende ad ottenere enunciati di principio privi di effetti favorevoli per il ricorrente avendo la Corte di merito confermato la sentenza di primo grado che aveva assolto il ricorrente per insussistenza del fatto; che a ciò si aggiunga che la sentenza di primo grado, impugnata solo dalla parte civile, ha confermato la sentenza che ha assolto l'imputato dal reato ascrittogli, sicchè il predetto non è legittimato a proporre ricorso, anche perché non ha un concreto interesse ad impugnare; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te