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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 agosto 2023

Cassazione n. 51721/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; udite le conclusioni del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che, dopo breve discussione, ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 25/8/2023 confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia del 21/7/2023, che applicava la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. L'indagata, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. e per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Evidenzia che l'ordinanza impugnata risulta del tutto immotivata, in quanto non individua elementi da cui desumere la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose, tenuto conto che i fatti risalgono al 2019, peraltro, svalutando il dato dell'incensuratezza della Argentato.

3. Il ricorso è inammissibile, atteso che l'unico motivo su cui si fonda, relativo al profilo delle esigenze cautelari, è manifestamente infondato.

In proposito, giova evidenziare che l'insussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. - così come dei gravi indizi di colpevolezza - è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sezione 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sezione 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 - 01; Sezione 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01; Sezione 7, ord. n. 12406 del 19/2/2015, Miccichè, Rv. 262948 - 01; Sezione Feriale, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01).

Nel caso oggetto di scrutinio, il Tribunale del riesame ha congruamente motivato in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, alla loro intensità ed alle ragioni che hanno imposto l'adozione del presidio cautelare custodiale.

In particolare, i giudici della cautela hanno evidenziato, l'articolato contesto delinquenziale all'interno del quale sono maturati i fatti per cui si procede, il ruolo apicale ricoperto dalla odierna ricorrente all'interno del sodalizio criminale, oltre alla reiterazione sfrenata delle condotte criminose, poste in essere su tutto il territorio nazionale, dati questi che sono stati ritenuti prevalenti rispetto al lasso temporale intercorso dalla commissione dei fatti ed allo stato di incensuratezza della Argentato.

Trattasi di motivazione all'evidenza congrua ed immune da vizi illogici.

4. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il gior

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; udite le conclusioni del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che, dopo breve discussione, ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 25/8/2023 confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia del 21/7/2023, che applicava la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'indagata, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. e per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Evidenzia che l'ordinanza impugnata risulta del tutto immotivata, in quanto non individua elementi da cui desumere la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose, tenuto conto che i fatti risalgono al 2019, peraltro, svalutando il dato dell'incensuratezza della Argentato. 3. Il ricorso è inammissibile, atteso che l'unico motivo su cui si fonda, relativo al profilo delle esigenze cautelari, è manifestamente infondato. In proposito, giova evidenziare che l'insussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. - così come dei gravi indizi di colpevolezza - è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sezione 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sezione 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 - 01; Sezione 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01; Sezione 7, ord. n. 12406 del 19/2/2015, Miccichè, Rv. 262948 - 01; Sezione Feriale, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01). Nel caso oggetto di scrutinio, il Tribunale del riesame ha congruamente motivato in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, alla loro intensità ed alle ragioni che hanno imposto l'adozione del presidio cautelare custodiale. In particolare, i giudici della cautela hanno evidenziato, l'articolato contesto delinquenziale all'interno del quale sono maturati i fatti per cui si procede, il ruolo apicale ricoperto dalla odierna ricorrente all'interno del sodalizio criminale, oltre alla reiterazione sfrenata delle condotte criminose, poste in essere su tutto il territorio nazionale, dati questi che sono stati ritenuti prevalenti rispetto al lasso temporale intercorso dalla commissione dei fatti ed allo stato di incensuratezza della Argentato. Trattasi di motivazione all'evidenza congrua ed immune da vizi illogici. 4. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il gior
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