CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 giugno 2023
Cassazione n. 20895/2023
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plicazione del seguente principio di diritto: Nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 5528/2014), adempimento nella specie non svolto. Va invero ripetuto che ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, le regole sulla pronuncia cd. doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (id est, ai giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012). 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti in solido tra loro di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il Ric. 2018 n. 21942 sez. S2 - ud. 08/06/2023 F i r m a t o D a : G I A M B A R R E S I V I N C E N Z O P I O M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 d 1 4 7 3 b f 3 b 9 d 4 d e 6 f 2 9 f b c 7 a b d 8 5 7 0 e 2 F i r m a t o D a : G R A S S O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 8 e 5 e 3 1 5 b b 2 5 f a b c 3 d 8 3 d b a 0 9 2 d f 9 6 c