CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 03383/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale è stata confermata la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90, previa esclusione della recidiva. 2. Il Procuratore generale eccepisce il vizio di motivazione in relazione alla esclusione della recidiva. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha fornito una motivazione congrua e immune da vizi sindacabili in questa sede, evidenziando puntualmente come, stante la obiettiva modestia del fatto, la commissione dello stesso non possa considerarsi sintomo di ingravescenza criminale. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 22 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] e estensore ([OSCURATO:PERSONA] Anna Petru2