CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 settembre 2021
Cassazione n. 36569/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: ORDINANZA C.C. 15.09.2021 sul ricorso iscritto al n.r.g.17868/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore sig, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, viale Cortina d'Ampezzo `kS)( presso lo studio dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende per procura in cale al ricorso. - ricorrente - contro AGENZIA delle ENTRATE -intimata- per la cassazione della sentenza n.328/15/15 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 15 gennaio 2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2021 dal relatore [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: a seguito di accesso presso la sede, venne emesso a carico della [OSCURATO:PERSONA] e dei legali rappresentanti pro tempore, avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA, per l'anno 2007, con il quale si contestò l'omessa e/o irregolare istituzione delle scritture contabili obbligatorie e si rilevò che l'Associazione, avendo emesso fatture per euro 188.575, aveva conseguito un reddito da tassare nei modi ordinari. Il ricorso proposto dall'Associazione e da [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante, in proprio, avverso l'atto impositivo venne accolto solo con riferimento alla posizione di quest'ultimo del quale la Commissione tributaria provinciale escluse ogni responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] di prima istanza confermò, nel resto, l'atto impositivo ritenendo che, ai sensi della legge n.398 del 1991, le associazioni sportive possono optare per il regime fiscale speciale, opzione che, però, non risultava essere stata esercitata dall'[OSCURATO:PERSONA]. La decisione, appellata dall'Unione Sportiva, veniva confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale (d'ora in poi C.T.R.) della Campania. [OSCURATO:PERSONA] di appello accertava che l'Associazione non aveva trasmesso il modello EAS, condizione necessaria per godere delle relative agevolazioni, e che, in ogni caso, aveva, anche, violato gli obblighi agevolati. Avverso la sentenza l'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui non resiste l'Agenzia delle entrate che si è limitata a depositare atto al fine dell'eventuale partecipazione alla pubblica udienza. Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell'art.380 bis -1 cod.proc.civ. alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria.Considerato che: 1.Con il primo motivo -rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt.1 e 2 della legge 16 dicembre 1991 n.398, nonché dell'art.30, di. 29 novembre 2008 n.185 e dell'art.11 delle preleggi, anche in relazione all'art.1, d.P.R. 10 novembre 1997 n.442 e all'art.10 della legge 27 luglio 2000 n.212(art.360, comma 1, n.3 c.p.c.- la ricorrente rileva l'errore in cui sarebbe incorsa la C.T.R. nel ritenere applicabile all'Associazione, le modalità di esercizio dell'opzione previste dall'art.30, commi 1 e 2, del d.l. 29 novembre 2008 n.185 (nel testo modificato dalla legge di conversione 28 gennaio 2009 n.2) non ancora emesso all'epoca (anno 2007) cui si riferiva l'accertamento. 2.Con il secondo motivo si deduce l'ulteriore violazione di plurime disposizioni di legge (artt.1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n.398, art.1 d.P.R. 10.11.1997 n.442, agli artt. da 29 a 40 e 74 del d.P.R.n.633 del 1972, artt.39, 40, 41 bis e 42, d.P.R. n.600 del 1973) in cui sarebbe incorsa la C.T.R. nel ritenere che l'Unione fosse venuta meno agli obblighi agevolati e nel rilevare che la contribuente non avesse contestato, in fatto, né l'irregolare tenuta delle scritture contabile, né l'omessa registrazione delle fatture, né la rispondenza al vero dei redditi accertati, ma solo il regime fiscale ad essi applicabili. 3.11 primo motivo è inammissibile per carenza di interesse. Seppur la doglianza, in linea astratta, è fondata, non essendo applicabile alla fattispecie, relativa all'anno di imposta 2007, l'obbligo di trasmissione del modello EAS, introdotto solo a partire dal 2009 (v. in senso conforme Cass.n.4913/2019), la decisione impugnata si fonda anche su altra autonoma ratio decidendi, idonea da sola a reggere la decisione, censurata con il secondo motivo di ricorso che, per come si dirà, è anch'esso inammissibile. 4. Come dato atto dalla stessa ricorrente la C.T.P. ebbe a rigettare il ricorso introduttivo rilevando che le associazioni sportive possono optare per un regime fiscale speciale, ove non superino il tetto massimo previsto di ricavi annuali, ma che di tale necessaria opzione non vi era traccia agli atti del giudizio (v.pag.4 del ricorso per cassazione). Tale argomentazione risulta, seppure in forma involuta, confermata dal Giudice di appello il quale -nel condividere la tesi che, prima dell'introduzione dell'obbligo di trasmissione del modello EAS l'opzione per il regime agevolato potesse avvenire anche per fatti concludenti- ha statuito che l'opzione esercitata per fatti concludenti non corrisponde con la mera violazione dei doveri fiscali, nei quali è incorsa l'Unione, poiché la legge non ha mai previsto che la violazione dei doveri fiscali sia sanzionata meno gravemente nel caso di soggetti agevolabili ma ha previsto il ben diverso caso in cui il soggetto agevolato abbia osservato gli obblighi derivanti dalle agevolazioni, omettendone la comunicazione. Dalle motivazioni dell'accertamento, invece, appare che l'Unione sia venuta meno anche agli obblighi agevolati. Tale capo di sentenza, attinto dal secondo motivo del ricorso, non risulta idoneamente censurato. Va, infatti, osservato in primo luogo che, per la normativa previgente all'introduzione della comunicazione tramite modello EAS, applicabile ratione temporis, le società sportive erano tenute, comunque, ad opzionare il regime agevolativo, per un triennio, tramite raccomandata semplice a.r. da inviare al fisco (art.1 della legge 16 dicembre 1991 n.398) ovvero con dichiarazione ai sensi dell'art.35 del d.P.R.n.632 del 1973. Non è, altresì, revocabile in dubbio che, per espressa previsione normativa (arti., primo comma, del d.P.R.n.442 del 1997) l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalita' di tenuta delle scritture contabili. Nel caso in esame, però, a fronte del doppio conforme accertamento in fatto, compiuto dai due giudici di merito, in ordine all'insussistenza nella specie della prova dell'avvenuto esercizio di opzione, anche attraverso comportamenti concludenti, da parte dell'Unione sportiva, e nella constatazione effettuata dal Giudice di appello dell'inconfigurabilità di idoneo comportamento concludente in una condotta puramente negativa, va rilevato, in primo luogo, che la censura proposta (violazione di legge) risulta formulata non tanto verso la sentenza quanto avverso l'avviso di accertamento del quale, peraltro, con difetto di specificità, si riportano solo minimi stralci insufficienti allo scopo. In ogni caso, con il mezzo di impugnazione, nei termini in cui è formulato, neppure la ratio decidendi, come sopra illustrata, risulta idoneamente contrastata. La ricorrente, infatti, pur reiterando la normativa di riferimento in materia di fruizione del regime agevolato invocato, a suo dire, incontestatamente applicabile, non indica mai specificamente il comportamento concludente tenuto dal quale emergerebbe evidente l'avvenuto esercizio dell'opzione. 5. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso. 6. Non vi è pronuncia sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'Agenzia delle entrate. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso,