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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 aprile 2022

Cassazione n. 21982/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA]

2. [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Taormina

3. [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Castelmola

4. [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roccalumera

5. [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Taormina avverso la sentenza del 8/11/2021 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Messina l' 8 novembre 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condannava i predetti alla pena di legge per la commissione dei reati di peculato.

Si contesta ai predetti, in concorso tra loro, - in qualità di dipendenti della Regione Sicilia addetti alla biglietteria o al controllo degli ingressi presso il teatro antico di Taormina, e, pertanto, di incaricati di pubblico servizio - avendo per ragioni del loro servizio il possesso del denaro riscosso dai visitatori per l'acquisto dei biglietti d'ingresso alla predetta struttura, di essersi appropriati di parte del medesimo, per un valore complessivo di 506,00 euro, creando un avanzo di cassa mediante la vendita di biglietti ridotti al prezzo di quelli interi o la vendita ripetuta dei medesimi tagliandi.

In particolare: -a Ucchino sono contestati tre episodi di peculato (capi 1, 3 e 4) -a Genovese due episodi (capi 2 e 3) -a [OSCURATO:PERSONA], Savoca e Lanza un episodio (rispettivamente: capi 1, 4 e 5).

Tutti gli imputati sono, inoltre, stati condannati per avere concorso nella induzione in errore dell'agente di riscossione (pubblico ufficiale) che sottoscriveva i prospetti delle tasse riscosse per l'entrata al teatro di Taormina e delle somme riscosse versate per diritto d'ingresso nella medesima struttura nel mese di aprile 2014, nei quali veniva attestata falsamente la riscossione di somme inferiori a quelle effettivamente pagate dai visitatori, nella misura complessiva di almeno 506,00 euro.

Fatti aggravati per essere stati commessi al fine di occultare quelli di cui ai capi precedenti, ovvero per assicurare il profitto e con violazione dei doveri inerenti a un pubblico servizio. 2.Avverso la sentenza, Ucchino, Genovese, Lanza, Savoca e [OSCURATO:PERSONA], ricorrono per cassazione, con un unico atto, a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi:

2.1. Violazione di legge processuale in relazione alla inutilizzabilità delle riprese video, avvenute in luoghi, ove le medesime non erano consentite, considerato che, agli atti, non vi era alcun decreto di convalida emesso dal Giudice delle indagini preliminari competente.

L'art. 191 cod. proc. pen. stabilisce che le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate in giudizio.

Nel caso in esame le riprese video erano inutilizzabili perché installate in luoghi riconducibili a privata dimora.

Si richiama, sul punto, la sentenza Sez.

U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076 - 01, sostenendo che i luoghi ove erano state installate le telecamere erano utilizzati dagli odierni imputati anche come spogliatoio; la biglietteria, infatti, era suddivisa in una parte esterna - adibita ad accesso pubblico - e una parte interna esclusivamente privata.

2.2. Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte di appello si è limitata a evidenziare l'assenza di elementi di segno positivo, che potessero giustificarne la concessione. 3.[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], revocato dalla stessa in data 2 marzo 2022 ha, successivamente alla revoca, presentato ricorso per cassazione nell'interesse della predetta, deducendo:

3.1. Violazione di legge processuale in relazione alla nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza del secondo capo di imputazione. 3.2.Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al delitto di cui all'art.314 cod. pen.; vizio di motivazione in ordine all'applicabilità dell'art. 47 cod. pen con riferimento al quinto capo di imputazione; vizio di motivazione in ordine all'applicabilità degli artt. 25, 27 e 13 della Costituzione, stante la assoluta carenza di offensività della condotta dell'imputata, in considerazione della presunta appropriazione di ventotto euro.

3.3. Vizio di motivazione in ordine al delitto di falso ideologico aggravato, per induzione in errore.

3.4. Violazione di legge in relazione alla erronea qualificazione giuridica della fattispecie da sussumersi nell'alveo del tentativo di peculato.

3.5. Vizio di motivazione in ordine il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, da ritenersi prevalenti rispetto alle contestate aggravanti, ed eccessività del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Occorre, preliminarmente, esaminare il ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per evidenziarne l'inammissibilità, trattandosi di impugnazione presentata da difensore non più legittimato, essendo stato revocato il 2 marzo 2022, e, quindi, in data antecedente alla presentazione del ricorso depositato presso la Corte di appello di Messina il 1 aprile 2022. 2.11 ricorso presentato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di tutti gli imputati deve essere rigettato.2.1.

Il primo motivo - avente ad oggetto l'inutilizzabilità delle riprese video, che hanno consentito di accertare la condotta illecita degli imputati - è infondato. 2.1.1.Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio di diritto secondo il quale le videoregistrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, non effettuate nell'ambito del procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei "documenti" di cui all'art. 234 cod. proc. pen., mentre le medesime videoregistrazioni eseguite dalla polizia Giudiziaria, anche d'iniziativa, vanno incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234267 - 01).

E' stato anche affermato, con la medesima pronuncia, che le riprese video di comportamenti "non comunicativi" non possono essere eseguite all'interno del "domicilio", in quanto lesive dell'art. 14 della Costituzione, con la conseguenza che ne è vietata la loro acquisizione ed utilizzazione e, in quanto prova illecita, non può trovare applicazione la disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen. (si veda, anche, Corte cost. n. 135 del 2001).

E' stato, infine, precisato che le videoregistrazioni eseguite in ambienti in cui è garantita l'intimità e la riservatezza, non riconducibili alla nozione di "domicilio", sono prove atipiche, soggette ad autorizzazione motivata dell'[OSCURATO:PERSONA] e alla disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen. 2.1.2.Conformemente a tali principi, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come il concetto di domicilio individui un rapporto tra la persona e un luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge la vita privata, in modo anche da sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e da garantirgli, quindi, la riservatezza; ma il rapporto tra la persona e il luogo deve essere stabile, cioè tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona sia assente.

In altre parole, la vita personale che vi si svolge, anche se per un periodo di tempo limitato, fa sì che il domicilio diventi un luogo che esclude violazioni intrusive, indipendentemente dalla presenza della persona che ne abbia la titolarità, perché il luogo stesso rimane connotato dalla personalità del titolare.

2.1.3. Tirando le fila del discorso, appare evidente come, in tema di videoriprese eseguite in ambiente privato, occorra distinguere comportamenti "comunicativi" da quelli "non comunicativi".

Alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale, per comportamenti "comunicativi", intercettabili solo previa autorizzazione del giudice e, quindi, secondo le regole dettate dagli artt. 266 e seg. cod. proc. pen., si intendono quelli finalizzati a trasmettere il contenuto di un pensiero mediante la parola, i gesti, le espressioni fisiognomiche o altri atteggiamenti idonei a manifestarlo (Sez. 6, n. 52595 del 04/11/2016, F., Rv. 268936 - 01), mentre la nozione di comportamenti "non comunicativi" va desunta a contrariis, essendo tali tutti i comportamenti diversi da quelli comunicativi, ossia quelli che non consistono nello scambio di messaggi fra più soggetti, in qualsiasi modo realizzati (attraverso un colloquio orale oppure anche gestuale), cosicché l'attività di intercettazione non è diretta a captare "messaggi", ma esclusivamente ad acquisire immagini relative alla mera presenza di cose o persone o ai loro movimenti, senza alcun nesso funzionale con la captazione di messaggi intenzionalmente trasmessi da un soggetto ad un altro.

Nel primo caso, ossia in tema di comportamenti "comunicativi", la giurisprudenza di legittimità ha, perciò, ritenuto che le videoriprese siano legittime alle stesse condizioni in cui possono essere legittimamente disposte le intercettazioni ambientali; nel caso, invece, di comportamenti "non comunicativi", consegue l'illegittimità delle operazioni captative e l'inutilizzabilità dei relativi esiti, in mancanza di un congruo provvedimento giustificativo (Sez.

U, n. 26795 del 28/03/2006, cit., in motivazione).

2.1.4. Conclusivamente - stabilito che il regime delle videoregistrazioni di comportamenti "comunicativi" replica il sistema previsto per le intercettazioni ambientali - occorre operare, quanto invece alle videoregistrazioni di comportamenti "non comunicativi", una diversificazione in relazione al luogo in cui l'attività di captazione è svolta, nel senso che le videoriprese: a) se sono eseguite in luoghi pubblici, ovvero aperti o esposti al pubblico, possono essere effettuate dalla polizia Giudiziaria, anche d'iniziativa (senza che occorra un provvedimento motivato dell'[OSCURATO:PERSONA]) ed esse rientrano nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen.; b) se sono eseguite in ambienti non riconducibili alla nozione di "domicilio", ma nei quali debba essere garantita l'intimità e la riservatezza, rientrano nell'ambito delle prove atipiche, soggette perciò alla disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen., ma necessitano dell'autorizzazione motivata dell'[OSCURATO:PERSONA] (anche con riferimento allo scopo perseguito, ovvero agli elementi probatori suscettibili di essere acquisiti attraverso l'atto intrusivo) e devono essere giustificate in modo congruo rispetto alla invasività dell'atto e alle esigenze dell'indagine; c) se sono eseguite all'interno del domicilio, vanno qualificate come prove illecite in quanto lesive dell'art. 14 della Costituzione, mancando una normativa ordinaria conforme alla disposizione costituzionale, con la conseguenza che è vietata la loro acquisizione ed utilizzazione.

2.1.5. Venendo, ora, a esaminare la natura del locale ripreso dalle registrazioni video, premesso che trattasi di questione di fatto, la Corte di appello ha puntualmente motivato sulla natura di luogo aperto al pubblico della biglietteria, anche alla luce della sentenza Sez.

U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076 - 01, citata dalla difesa.Tale sentenza sottolinea, infatti, come la interpretazione letterale e sistematica della norma di cui all'art. 614 cod. pen., confortata dai principi enucleabili dalle sentenze della Corte costituzionale e dalla sentenza Prisco delle Sezioni Unite, consente di delineare la nozione di privata dimora sulla base dei seguenti, indefettibili elementi: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare.

E' proprio tale sentenza a ritenere che i luoghi di lavoro non costituiscano luoghi di privata dimora salva l'ipotesi in cui abbiano le caratteristiche della abitazione. 2.1.6.Deve, quindi, rilevarsi come non ogni luogo dal quale il titolare abbia diritto di escludere i terzi sia assimilabile alla dimora, ma solo quelli in cui si svolgano attività della vita privata, protette dal diritto ad un'assoluta riservatezza, non apparendo tali quei luoghi pienamente visibili, esposti alla percezione visiva esterna.

Né l'eventuale contingente utilizzo ulteriore di tali luoghi-peraltro riferito ad una parte limitata del locale -appare idoneo a modificarne la natura, in particolare tenuto conto, come sottolineato nella sentenza impugnata, del posizionamento della telecamera in un luogo che, in virtù di detta percepibilità esterna, consente di escludere le ragioni di tutela, in particolare sub specie di diritto alla riservatezza o alla privacy.

2.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

In ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha evidenziato l'assenza di elementi di segno positivo a fronte della gravità delle condotte.

Occorre ricordare che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse.

Nel caso di specie, come detto, la Corte di Appello ha motivato puntualmente, evidenziando che non apparivano emergere ulteriori profili di valutazione idonei ad incidere sulle conclusioni a cui era pervenuta la sentenza di primo grado.

3. Al rigetto del ricorse, segue la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] 2. [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Taormina 3. [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Castelmola 4. [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roccalumera 5. [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Taormina avverso la sentenza del 8/11/2021 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Messina l' 8 novembre 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condannava i predetti alla pena di legge per la commissione dei reati di peculato. Si contesta ai predetti, in concorso tra loro, - in qualità di dipendenti della Regione Sicilia addetti alla biglietteria o al controllo degli ingressi presso il teatro antico di Taormina, e, pertanto, di incaricati di pubblico servizio - avendo per ragioni del loro servizio il possesso del denaro riscosso dai visitatori per l'acquisto dei biglietti d'ingresso alla predetta struttura, di essersi appropriati di parte del medesimo, per un valore complessivo di 506,00 euro, creando un avanzo di cassa mediante la vendita di biglietti ridotti al prezzo di quelli interi o la vendita ripetuta dei medesimi tagliandi. In particolare: -a Ucchino sono contestati tre episodi di peculato (capi 1, 3 e 4) -a Genovese due episodi (capi 2 e 3) -a [OSCURATO:PERSONA], Savoca e Lanza un episodio (rispettivamente: capi 1, 4 e 5). Tutti gli imputati sono, inoltre, stati condannati per avere concorso nella induzione in errore dell'agente di riscossione (pubblico ufficiale) che sottoscriveva i prospetti delle tasse riscosse per l'entrata al teatro di Taormina e delle somme riscosse versate per diritto d'ingresso nella medesima struttura nel mese di aprile 2014, nei quali veniva attestata falsamente la riscossione di somme inferiori a quelle effettivamente pagate dai visitatori, nella misura complessiva di almeno 506,00 euro. Fatti aggravati per essere stati commessi al fine di occultare quelli di cui ai capi precedenti, ovvero per assicurare il profitto e con violazione dei doveri inerenti a un pubblico servizio. 2.Avverso la sentenza, Ucchino, Genovese, Lanza, Savoca e [OSCURATO:PERSONA], ricorrono per cassazione, con un unico atto, a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge processuale in relazione alla inutilizzabilità delle riprese video, avvenute in luoghi, ove le medesime non erano consentite, considerato che, agli atti, non vi era alcun decreto di convalida emesso dal Giudice delle indagini preliminari competente. L'art. 191 cod. proc. pen. stabilisce che le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate in giudizio. Nel caso in esame le riprese video erano inutilizzabili perché installate in luoghi riconducibili a privata dimora. Si richiama, sul punto, la sentenza Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076 - 01, sostenendo che i luoghi ove erano state installate le telecamere erano utilizzati dagli odierni imputati anche come spogliatoio; la biglietteria, infatti, era suddivisa in una parte esterna - adibita ad accesso pubblico - e una parte interna esclusivamente privata. 2.2. Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello si è limitata a evidenziare l'assenza di elementi di segno positivo, che potessero giustificarne la concessione. 3.[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], revocato dalla stessa in data 2 marzo 2022 ha, successivamente alla revoca, presentato ricorso per cassazione nell'interesse della predetta, deducendo: 3.1. Violazione di legge processuale in relazione alla nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza del secondo capo di imputazione. 3.2.Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al delitto di cui all'art.314 cod. pen.; vizio di motivazione in ordine all'applicabilità dell'art. 47 cod. pen con riferimento al quinto capo di imputazione; vizio di motivazione in ordine all'applicabilità degli artt. 25, 27 e 13 della Costituzione, stante la assoluta carenza di offensività della condotta dell'imputata, in considerazione della presunta appropriazione di ventotto euro. 3.3. Vizio di motivazione in ordine al delitto di falso ideologico aggravato, per induzione in errore. 3.4. Violazione di legge in relazione alla erronea qualificazione giuridica della fattispecie da sussumersi nell'alveo del tentativo di peculato. 3.5. Vizio di motivazione in ordine il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, da ritenersi prevalenti rispetto alle contestate aggravanti, ed eccessività del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre, preliminarmente, esaminare il ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per evidenziarne l'inammissibilità, trattandosi di impugnazione presentata da difensore non più legittimato, essendo stato revocato il 2 marzo 2022, e, quindi, in data antecedente alla presentazione del ricorso depositato presso la Corte di appello di Messina il 1 aprile 2022. 2.11 ricorso presentato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di tutti gli imputati deve essere rigettato.2.1. Il primo motivo - avente ad oggetto l'inutilizzabilità delle riprese video, che hanno consentito di accertare la condotta illecita degli imputati - è infondato. 2.1.1.Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio di diritto secondo il quale le videoregistrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, non effettuate nell'ambito del procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei "documenti" di cui all'art. 234 cod. proc. pen., mentre le medesime videoregistrazioni eseguite dalla polizia Giudiziaria, anche d'iniziativa, vanno incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234267 - 01). E' stato anche affermato, con la medesima pronuncia, che le riprese video di comportamenti "non comunicativi" non possono essere eseguite all'interno del "domicilio", in quanto lesive dell'art. 14 della Costituzione, con la conseguenza che ne è vietata la loro acquisizione ed utilizzazione e, in quanto prova illecita, non può trovare applicazione la disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen. (si veda, anche, Corte cost. n. 135 del 2001). E' stato, infine, precisato che le videoregistrazioni eseguite in ambienti in cui è garantita l'intimità e la riservatezza, non riconducibili alla nozione di "domicilio", sono prove atipiche, soggette ad autorizzazione motivata dell'[OSCURATO:PERSONA] e alla disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen. 2.1.2.Conformemente a tali principi, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come il concetto di domicilio individui un rapporto tra la persona e un luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge la vita privata, in modo anche da sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e da garantirgli, quindi, la riservatezza; ma il rapporto tra la persona e il luogo deve essere stabile, cioè tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona sia assente. In altre parole, la vita personale che vi si svolge, anche se per un periodo di tempo limitato, fa sì che il domicilio diventi un luogo che esclude violazioni intrusive, indipendentemente dalla presenza della persona che ne abbia la titolarità, perché il luogo stesso rimane connotato dalla personalità del titolare. 2.1.3. Tirando le fila del discorso, appare evidente come, in tema di videoriprese eseguite in ambiente privato, occorra distinguere comportamenti "comunicativi" da quelli "non comunicativi". Alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale, per comportamenti "comunicativi", intercettabili solo previa autorizzazione del giudice e, quindi, secondo le regole dettate dagli artt. 266 e seg. cod. proc. pen., si intendono quelli finalizzati a trasmettere il contenuto di un pensiero mediante la parola, i gesti, le espressioni fisiognomiche o altri atteggiamenti idonei a manifestarlo (Sez. 6, n. 52595 del 04/11/2016, F., Rv. 268936 - 01), mentre la nozione di comportamenti "non comunicativi" va desunta a contrariis, essendo tali tutti i comportamenti diversi da quelli comunicativi, ossia quelli che non consistono nello scambio di messaggi fra più soggetti, in qualsiasi modo realizzati (attraverso un colloquio orale oppure anche gestuale), cosicché l'attività di intercettazione non è diretta a captare "messaggi", ma esclusivamente ad acquisire immagini relative alla mera presenza di cose o persone o ai loro movimenti, senza alcun nesso funzionale con la captazione di messaggi intenzionalmente trasmessi da un soggetto ad un altro. Nel primo caso, ossia in tema di comportamenti "comunicativi", la giurisprudenza di legittimità ha, perciò, ritenuto che le videoriprese siano legittime alle stesse condizioni in cui possono essere legittimamente disposte le intercettazioni ambientali; nel caso, invece, di comportamenti "non comunicativi", consegue l'illegittimità delle operazioni captative e l'inutilizzabilità dei relativi esiti, in mancanza di un congruo provvedimento giustificativo (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, cit., in motivazione). 2.1.4. Conclusivamente - stabilito che il regime delle videoregistrazioni di comportamenti "comunicativi" replica il sistema previsto per le intercettazioni ambientali - occorre operare, quanto invece alle videoregistrazioni di comportamenti "non comunicativi", una diversificazione in relazione al luogo in cui l'attività di captazione è svolta, nel senso che le videoriprese: a) se sono eseguite in luoghi pubblici, ovvero aperti o esposti al pubblico, possono essere effettuate dalla polizia Giudiziaria, anche d'iniziativa (senza che occorra un provvedimento motivato dell'[OSCURATO:PERSONA]) ed esse rientrano nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen.; b) se sono eseguite in ambienti non riconducibili alla nozione di "domicilio", ma nei quali debba essere garantita l'intimità e la riservatezza, rientrano nell'ambito delle prove atipiche, soggette perciò alla disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen., ma necessitano dell'autorizzazione motivata dell'[OSCURATO:PERSONA] (anche con riferimento allo scopo perseguito, ovvero agli elementi probatori suscettibili di essere acquisiti attraverso l'atto intrusivo) e devono essere giustificate in modo congruo rispetto alla invasività dell'atto e alle esigenze dell'indagine; c) se sono eseguite all'interno del domicilio, vanno qualificate come prove illecite in quanto lesive dell'art. 14 della Costituzione, mancando una normativa ordinaria conforme alla disposizione costituzionale, con la conseguenza che è vietata la loro acquisizione ed utilizzazione. 2.1.5. Venendo, ora, a esaminare la natura del locale ripreso dalle registrazioni video, premesso che trattasi di questione di fatto, la Corte di appello ha puntualmente motivato sulla natura di luogo aperto al pubblico della biglietteria, anche alla luce della sentenza Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076 - 01, citata dalla difesa.Tale sentenza sottolinea, infatti, come la interpretazione letterale e sistematica della norma di cui all'art. 614 cod. pen., confortata dai principi enucleabili dalle sentenze della Corte costituzionale e dalla sentenza Prisco delle Sezioni Unite, consente di delineare la nozione di privata dimora sulla base dei seguenti, indefettibili elementi: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare. E' proprio tale sentenza a ritenere che i luoghi di lavoro non costituiscano luoghi di privata dimora salva l'ipotesi in cui abbiano le caratteristiche della abitazione. 2.1.6.Deve, quindi, rilevarsi come non ogni luogo dal quale il titolare abbia diritto di escludere i terzi sia assimilabile alla dimora, ma solo quelli in cui si svolgano attività della vita privata, protette dal diritto ad un'assoluta riservatezza, non apparendo tali quei luoghi pienamente visibili, esposti alla percezione visiva esterna. Né l'eventuale contingente utilizzo ulteriore di tali luoghi-peraltro riferito ad una parte limitata del locale -appare idoneo a modificarne la natura, in particolare tenuto conto, come sottolineato nella sentenza impugnata, del posizionamento della telecamera in un luogo che, in virtù di detta percepibilità esterna, consente di escludere le ragioni di tutela, in particolare sub specie di diritto alla riservatezza o alla privacy. 2.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. In ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha evidenziato l'assenza di elementi di segno positivo a fronte della gravità delle condotte. Occorre ricordare che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse. Nel caso di specie, come detto, la Corte di Appello ha motivato puntualmente, evidenziando che non apparivano emergere ulteriori profili di valutazione idonei ad incidere sulle conclusioni a cui era pervenuta la sentenza di primo grado. 3. Al rigetto del ricorse, segue la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ri
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