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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 6 maggio 2024

Cassazione n. 17374/2024

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 28357/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1153/2022 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 28357/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/05/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 15/09/2022, la Corte d’appello di Ancona haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, dopo aver revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dagli architetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e confermata l’ordinanza ingiunzione ex art. 186 - bis c.p.c. relativa alla sommanon contestata dovuta dalla società ingiunta in favore dei due architetti, ha accertato come questi ultimi avessero svolto con diligenza, prudenza e perizia il mandato professionale loro conferito dallaDomodimonti s.r.l.; afondamento della decisione assunta, per quel che ancora rileva in questa sede, la corte territoriale ha evidenziato come i due professionistiincaricati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. non potessero in alcun modoritenersi responsabili dell’evento franoso verificatosi nel 2011 sui luoghiove sorgono gli immobili della società committente, non essendo stata acquisita alcuna prova certa del nesso di causalità tra il comportamento contrattuale dei professionisti e l’evento franoso verificatosiai danni della società committente; avverso la sentenza d’appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorsoper cassazione sulla base di otto motivi d’impugnazione; AleandroOrsini e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente e contraddittoriain relazione a un fatto decisivo della controversia con Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 28357/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri riferimentoall’asserita regolarità della prestazione professionale resa dalle controparti e dall’assenza di alcun nesso causale tra gli errori progettuali imputabili a carico dei architetti avversari e il movimento franosodeterminatosi sui luoghi di causa; ilmotivo è inammissibile ; osserva preliminarmente il Collegio come l’odiern a società ricorrente abbia inammissibilmente argomentato la violazione della norma di cui all’art. 132 n. 4 c.p.c. attraverso il confronto della congruità della motivazione censurata con elementi tratti aliunde rispetto al solo testo elaborato dalla corte territoriale, in tal modo ponendosi in contrasto con i criteri sul punto indicati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ai limiti di rilevabilità del carattereillogico o apparente della motivazione (cfr. Sez.

U, Sentenza n.8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01; Sez.

U, Sentenza n. 8054 del07/04/2014, Rv. 629833 - 01) ; varràin ogni caso considerare come, ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativamente,nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmentecomparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondentegiustificazione del decisum ; infatti,secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questaCorte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 28357/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri nelleevenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesseod obiettivamente incomprensibili; in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento,restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenutidelle risultanze probatorie ( ex plurimis , Sez. 3, Sentenza n. 20112del 18/09/2009, Rv. 609353 - 01); ciòposto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della decisioneimpugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modotale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo la corte d’appello dato conto, in termini linearie logicamente coerenti, di come, sulla base del complesso degli elementi di prova acquisiti al giudizio (con particolare riguardo ai contenutidelle consulenze tecniche esaminate), fosse rimasta priva di adeguatacertezza probatoria la sussistenza di alcun nesso causale tra gli errori progettuali imputabili agli architetti e il movimento franoso dedottoin giudizio; l’iterargomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativologicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispettodei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalricorrente; con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione degli artt. 132 c.p.c., 111 Cost. e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 28357/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dettato una motivazione carente e contraddittoria in ordine alla ripartizionedegli oneri probatori relativi alla dimostrazione del nesso causalein materia di inadempimento contrattuale, e per avere altresì violato il criterio di accertamento del nesso di causalità consistente nellaverifica della c.d. probabilità prevalente; ilmotivo è complessivamente infondato; dev’essere preliminarmente disattesa la censura avanzata dalla società ricorrente con riguardo al preteso carattere contraddittorio o meramente apparente della motivazione della sentenza impugnata, occorrendoribadire la piena comprensibilità e la piena linearità logico - giuridica del ragionamento motivazionale argomentato dal giudice a quo; varràal riguardo sottolineare come la corte territoriale abbia, da unlato, evidenziato l’assenza di alcuna prova certa in ordine al nesso causaletra il comportamento contrattuale dei professionisti e l’evento dannoso denunciato dalla società committente e, dall’altro, correttamentedistribuito gli oneri probatori incombenti a carico delle partidel rapporto contrattuale ; sulpunto, è appena il caso di richiamare il vigore del consolidato insegnamentodella giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioniprofessionali, è onere del creditore - danneggiato provare, oltrealla fonte del suo credito, il nesso di causalità, secondo il criterio delpiù probabile che non , tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l ’ impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l ’ inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua non imputabili tà all ’ agent e Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 28357/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri (cfr., ex plurimis , Sez. 3, Sentenza n. 10050 del 29/03/2022 , Rv. 664402- 01) ; allo stesso modo, la corte territoriale risulta aver correttamente impostatoe svolto in iure il ragionamento argomentato con riguardo all’effettivo ricorso ( o meno ) di una probabilità prevalente (più probabileche non) di una determinata ipotesi ricostruttiva rispetto a quella contraria , avendo analiticamente richiamato le evidenze probatorie suscettibili di confermare in concreto l’impossibilità di affermare,con sufficiente certezza, la sussistenza di un preciso nesso di causalità tra il comportamento contrattuale dei professionisti e il dannolamentato dalla committente ; con il terzo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1176 e 1669 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente proceduto alla verifica del corretto adempimento, da parte degli avversari,della prestazione professionale loro affidata in relazione alla prevenzione dell’evento franoso dedotto in giudizio, con particolare riguardo alla presunzione di colpa su di essi incombente secondo la legge; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come , una volta esclusa la sussistenza di un preciso nesso di causalità tra la prestazione professionale degli architetti e l’evento franoso dedotto in giudizio dalla società committente, ogni ulteriore considerazione in ordine all’accertamento della colpa di questi ultimi (con particolare riguardo al mancato adeguamento alle prescrizioni imposte dalla relazione geologica dagli stessitrascurata) deve ritenersi del tutto irrilevante , dovendo ritenersi che,pur quando i professionisti incaricati si fossero adeguati a quanto pretesamente loro prescritto (secondo l’argomentazione sostenuta Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 28357/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dall’odiernasocietà istante), l’evento franoso denunciato si sarebbe in ognicaso verificato , avendo i giudici del merito propriamente escluso il ricorso di alcun possibile nesso di causalità tra il comportamento contrattuale ( attivo od omissivo ) dei professionisti incaricati e detto eventofranoso; ognieventuale valutazione critica ulteriore, in ordine ai contenuti ditale valutazione discrezionale del giudice del merito, deve dunque ritenersiespressione di un’impostazione critica non consentita in sede dilegittimità; con il quarto motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sul motivodi appello avanzato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avente ad oggetto l’eccezione di inadempimento sollevata da detta società in considerazionedegli inadempimenti della controparte; ilmotivo è infondato; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi inconfigurabile il vizio diomesso esame di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva)o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio),quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise - sia pure con una pronuncia implicita della loroirrilevanza o di infondatezza - in quanto superate e travolte , anche se non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di altra questione,il cui so lo esame comporti e presupponga , come necessario antecedente logico - giuridico, la detta irrilevanza o infondatezza (cfr. Sez.2, Se ntenza n. 13649 del 24/06/2005, Rv. 582099 – 01 ; Sez. 1, Sentenzan. 11844 del 19/05/2006, Rv. 589393 – 01; Sez. 1, Sentenza n.7406 del 28/03/2014, Rv. 630315 – 01);Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 28357/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ciòposto, nel caso di specie, una volta esclusa, da parte del giudice a quo , l’avvenuta dimostrazione della sussistenza di un qualunque nesso causale tra gli inadempimenti contestati a carico dei professionistie l’evento di danno denunciato dalla società committente , incombeva su quest’ultima l’onere di prospettare i l vizio (proprio o derivato)della decisione per la violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c., in considerazione del carattere (in tesi) errato della soluzione implicitamente data dal giudice d’appello alla questione relativa all’eccezionedi inadempimento sollevata dalla società com m ittente ; con il quinto e il sesto motivo, la società ricorrente censura la sentenzaimpugnata per violazione degli artt. 2697, 1176 e 1669 c.c., nonché dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), peravere la corte territoriale erroneamente posto a carico della società committente l’onere della prova relativo alla dimostrazione del nesso dicausalità tra il comportamento dei professionisti e l’evento dannoso denunciato, avendo proprio le controparti agito al fine di accertare l’avvenutocorretto adempimento delle proprie obbligazioni; entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono complessivamente infondati; la corte territoriale h a espressamente evidenziato come, con riguardoalla richiesta di accertamento del corretto adempimento delle proprie obbligazioni, da parte dei professionisti opposti , “ più che di domanda riconvenzionale si deve piuttosto parlare di mera difesa conseguente alle doglianze di parte opponente relative a l ritenuto inadempimentodella pratica ‘Vinea’ e dell’evento franoso verificatosi ”, sottolineandocome il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fosse natocon riferimento alla quantificazione del compenso professionale, essendosi la società ricorrente opposta al provvedimento monitorio ritenendo di aver già complessivamente saldato quanto dovuto, e di Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 28357/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri aver inoltre successivamente rivendicato l’accertamento dell’inadempimento delle controparti riferendolo all’evento di danno consistito nel movimento franoso dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. imputatoalla negligenza e imperizia dei professionisti ; da qui l’indispensabile necessità di procedere in ogni caso all’accertamentodell’eventuale ricorso di profili di inadempimento e di responsabilitàcontrattuale dei professionisti in relazione allo specifico evento di danno denunciato e la conseguente correttezza dell’affermazione della corte territoriale circa l’imputabilità, a carico della società danneggiata, dell’onere di fornire la prova d ella riconducibilità causale di detto evento di danno al comportamento contrattuale dei professionisti , in conformità ai principi della giurisprudenzadi legittimità più sopra richiamati ( cfr., ex plurimis , Sez. 3,Sentenza n. 10050 del 29/03/2022 , Rv. 664402 - 01) ; con il settimo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di acquisirela relazione di c.t.u. proveniente da altro giudizio offerta dalla Domodimontis.r.l. sul presupposto della relativa inutilità; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come – al di là della pertinenza del richiamo operato dall’odierna società ricorrente alla pretesa violazione dell’art.112c.p.c. con riguardo all’omessa acquisizione di un mezzo istruttorio –la censura in esame si risolva, nella sua più significativa sostanza, nella valutazione critica della decisione, assunta dal giudice di merito (nell’esercizio della discrezionalità sua propria), circa l’utilità o meno dei mezzi istruttori proposti dal la società ricorrente , senza che quest’ultima abbia adeguatamente provveduto ad argomentare il Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 28357/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri caratteresicuramente decisivo connesso a ll’eventuale considerazione , daparte del giudice d’appello, del documento non acquisito ; atale riguardo è appena il caso di richiamare il principio consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, q ualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezziistruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di meritodi dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti (rifiuto cheil giudice di merito non è tenuto a formalizzare in modo espresso e motivato, qualora l’ inconcludenza dei mezzi istruttori invocati dalle parti possa implicitamente dedursi dal complesso della motivazione adottata:cfr.

Sez.

L, Sentenza n. 5742 del 25/05/1995 , Rv. 492429 – 01), il ricorrente ha l'oner e di dimostrar e che con l’ as sunzione delle proverichieste la decisione sarebbe stata diversa, in base a un giudizio dicertezza e non di mera probabilità, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanzan. 23194 del 04/10/2017, Rv. 645753 - 01) ; nel caso di specie, varrà sottolineare la totale congruità logico - giuridicadella valutazione del giudice a quo in ordine alla sostanziale inutilitàdella consulenza tecnica offerta dall’odierna istante, avendo la corte territoriale espressamente riferito tale giudizio alla ritenuta completezzadel compendio probatorio già acquisito; sul punto , è appena il caso di ribadire come, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di questa C orte, il ricorso per cassazione conferisc a al giudice di legittimità, non già il potere di riesaminareil merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà dicontrollo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruità dellacoerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 28357/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri discegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dandocosì liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis,Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709) ; con l’ottavo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione degli artt. 156, 167 e 645 c.p.c. (in relazione all’art.360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di rilevare l’erroneità del provvedimento con il quale il giudice di primo grado aveva respinto l’eccezione avanzata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. circa l’inammissibilità,per assoluta genericità dei relativi presupposti, della domanda riconvenzionale proposta dalle controparti in ordine alla correttezza del proprio comportamento contrattuale e, in ogni caso, l’estraneitàdella stessa domanda per estraneità al thema decidendum ; ilmotivo è inammissibile; osserva il C ollegio come la società ricorrente abbia prospettato il vizioin esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudicea quo a sostegno della decisione assunta ; sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazioneè rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisioneè erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare unerrore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i qualiè esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e,quindi, nell ’ esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 28357/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamenteconsiderare le ragioni che la sorreggono e da esse non possonoprescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nellaproposizione di un ‘ non motivo ’ , è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell ’ art. 366 n. 4 cod. proc. c iv. (Sez. 3, Sentenzan. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 - 01) ; nellaspecie, avendo la corte territoriale espressamente escluso che i professionisti opposti avessero avanzato una specifica domanda riconvenzionale dovendosi “ piuttosto parlare di mera difesa conseguente alle doglianze di parte opponente ” (cfr. supra quanto osservato a proposito della decisione relativa al quinto e al sesto motivodi ricorso) , l’odierna censura della ricorrente, nel riproporre la questione dell’erroneità del provvedimento con il quale il giudice di primo grado aveva respinto l’eccezione avanzata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. circa l’inammissibilità, per assoluta genericità dei relativi presupposti,della domanda riconvenzionale proposta dalle controparti inordine alla correttezza del proprio comportamento contrattuale e, in ognicaso, l’estraneità della stessa domanda per estraneità al thema decidendum, dimostra di non essersi punto confrontat a con la decisione impugnata, con la conseguente inammissibilità della doglianzaper le specifiche ragioni in precedenza indicate ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 28357/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri titolodi contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadel comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Rigettail ricorso e condanna la ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 28357/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1153/2022 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 28357/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/05/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 15/09/2022, la Corte d’appello di Ancona haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, dopo aver revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dagli architetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e confermata l’ordinanza ingiunzione ex art. 186 - bis c.p.c. relativa alla sommanon contestata dovuta dalla società ingiunta in favore dei due architetti, ha accertato come questi ultimi avessero svolto con diligenza, prudenza e perizia il mandato professionale loro conferito dallaDomodimonti s.r.l.; afondamento della decisione assunta, per quel che ancora rileva in questa sede, la corte territoriale ha evidenziato come i due professionistiincaricati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. non potessero in alcun modoritenersi responsabili dell’evento franoso verificatosi nel 2011 sui luoghiove sorgono gli immobili della società committente, non essendo stata acquisita alcuna prova certa del nesso di causalità tra il comportamento contrattuale dei professionisti e l’evento franoso verificatosiai danni della società committente; avverso la sentenza d’appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorsoper cassazione sulla base di otto motivi d’impugnazione; AleandroOrsini e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente e contraddittoriain relazione a un fatto decisivo della controversia con Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 28357/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri riferimentoall’asserita regolarità della prestazione professionale resa dalle controparti e dall’assenza di alcun nesso causale tra gli errori progettuali imputabili a carico dei architetti avversari e il movimento franosodeterminatosi sui luoghi di causa; ilmotivo è inammissibile ; osserva preliminarmente il Collegio come l’odiern a società ricorrente abbia inammissibilmente argomentato la violazione della norma di cui all’art. 132 n. 4 c.p.c. attraverso il confronto della congruità della motivazione censurata con elementi tratti aliunde rispetto al solo testo elaborato dalla corte territoriale, in tal modo ponendosi in contrasto con i criteri sul punto indicati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ai limiti di rilevabilità del carattereillogico o apparente della motivazione (cfr. Sez. U, Sentenza n.8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01; Sez. U, Sentenza n. 8054 del07/04/2014, Rv. 629833 - 01) ; varràin ogni caso considerare come, ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativamente,nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmentecomparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondentegiustificazione del decisum ; infatti,secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questaCorte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 28357/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri nelleevenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesseod obiettivamente incomprensibili; in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento,restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenutidelle risultanze probatorie ( ex plurimis , Sez. 3, Sentenza n. 20112del 18/09/2009, Rv. 609353 - 01); ciòposto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della decisioneimpugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modotale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo la corte d’appello dato conto, in termini linearie logicamente coerenti, di come, sulla base del complesso degli elementi di prova acquisiti al giudizio (con particolare riguardo ai contenutidelle consulenze tecniche esaminate), fosse rimasta priva di adeguatacertezza probatoria la sussistenza di alcun nesso causale tra gli errori progettuali imputabili agli architetti e il movimento franoso dedottoin giudizio; l’iterargomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativologicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispettodei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalricorrente; con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione degli artt. 132 c.p.c., 111 Cost. e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 28357/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dettato una motivazione carente e contraddittoria in ordine alla ripartizionedegli oneri probatori relativi alla dimostrazione del nesso causalein materia di inadempimento contrattuale, e per avere altresì violato il criterio di accertamento del nesso di causalità consistente nellaverifica della c.d. probabilità prevalente; ilmotivo è complessivamente infondato; dev’essere preliminarmente disattesa la censura avanzata dalla società ricorrente con riguardo al preteso carattere contraddittorio o meramente apparente della motivazione della sentenza impugnata, occorrendoribadire la piena comprensibilità e la piena linearità logico - giuridica del ragionamento motivazionale argomentato dal giudice a quo; varràal riguardo sottolineare come la corte territoriale abbia, da unlato, evidenziato l’assenza di alcuna prova certa in ordine al nesso causaletra il comportamento contrattuale dei professionisti e l’evento dannoso denunciato dalla società committente e, dall’altro, correttamentedistribuito gli oneri probatori incombenti a carico delle partidel rapporto contrattuale ; sulpunto, è appena il caso di richiamare il vigore del consolidato insegnamentodella giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioniprofessionali, è onere del creditore - danneggiato provare, oltrealla fonte del suo credito, il nesso di causalità, secondo il criterio delpiù probabile che non , tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l ’ impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l ’ inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua non imputabili tà all ’ agent e Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 28357/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri (cfr., ex plurimis , Sez. 3, Sentenza n. 10050 del 29/03/2022 , Rv. 664402- 01) ; allo stesso modo, la corte territoriale risulta aver correttamente impostatoe svolto in iure il ragionamento argomentato con riguardo all’effettivo ricorso ( o meno ) di una probabilità prevalente (più probabileche non) di una determinata ipotesi ricostruttiva rispetto a quella contraria , avendo analiticamente richiamato le evidenze probatorie suscettibili di confermare in concreto l’impossibilità di affermare,con sufficiente certezza, la sussistenza di un preciso nesso di causalità tra il comportamento contrattuale dei professionisti e il dannolamentato dalla committente ; con il terzo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1176 e 1669 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente proceduto alla verifica del corretto adempimento, da parte degli avversari,della prestazione professionale loro affidata in relazione alla prevenzione dell’evento franoso dedotto in giudizio, con particolare riguardo alla presunzione di colpa su di essi incombente secondo la legge; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come , una volta esclusa la sussistenza di un preciso nesso di causalità tra la prestazione professionale degli architetti e l’evento franoso dedotto in giudizio dalla società committente, ogni ulteriore considerazione in ordine all’accertamento della colpa di questi ultimi (con particolare riguardo al mancato adeguamento alle prescrizioni imposte dalla relazione geologica dagli stessitrascurata) deve ritenersi del tutto irrilevante , dovendo ritenersi che,pur quando i professionisti incaricati si fossero adeguati a quanto pretesamente loro prescritto (secondo l’argomentazione sostenuta Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 28357/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dall’odiernasocietà istante), l’evento franoso denunciato si sarebbe in ognicaso verificato , avendo i giudici del merito propriamente escluso il ricorso di alcun possibile nesso di causalità tra il comportamento contrattuale ( attivo od omissivo ) dei professionisti incaricati e detto eventofranoso; ognieventuale valutazione critica ulteriore, in ordine ai contenuti ditale valutazione discrezionale del giudice del merito, deve dunque ritenersiespressione di un’impostazione critica non consentita in sede dilegittimità; con il quarto motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sul motivodi appello avanzato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avente ad oggetto l’eccezione di inadempimento sollevata da detta società in considerazionedegli inadempimenti della controparte; ilmotivo è infondato; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi inconfigurabile il vizio diomesso esame di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva)o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio),quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise - sia pure con una pronuncia implicita della loroirrilevanza o di infondatezza - in quanto superate e travolte , anche se non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di altra questione,il cui so lo esame comporti e presupponga , come necessario antecedente logico - giuridico, la detta irrilevanza o infondatezza (cfr. Sez.2, Se ntenza n. 13649 del 24/06/2005, Rv. 582099 – 01 ; Sez. 1, Sentenzan. 11844 del 19/05/2006, Rv. 589393 – 01; Sez. 1, Sentenza n.7406 del 28/03/2014, Rv. 630315 – 01);Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 28357/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ciòposto, nel caso di specie, una volta esclusa, da parte del giudice a quo , l’avvenuta dimostrazione della sussistenza di un qualunque nesso causale tra gli inadempimenti contestati a carico dei professionistie l’evento di danno denunciato dalla società committente , incombeva su quest’ultima l’onere di prospettare i l vizio (proprio o derivato)della decisione per la violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c., in considerazione del carattere (in tesi) errato della soluzione implicitamente data dal giudice d’appello alla questione relativa all’eccezionedi inadempimento sollevata dalla società com m ittente ; con il quinto e il sesto motivo, la società ricorrente censura la sentenzaimpugnata per violazione degli artt. 2697, 1176 e 1669 c.c., nonché dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), peravere la corte territoriale erroneamente posto a carico della società committente l’onere della prova relativo alla dimostrazione del nesso dicausalità tra il comportamento dei professionisti e l’evento dannoso denunciato, avendo proprio le controparti agito al fine di accertare l’avvenutocorretto adempimento delle proprie obbligazioni; entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono complessivamente infondati; la corte territoriale h a espressamente evidenziato come, con riguardoalla richiesta di accertamento del corretto adempimento delle proprie obbligazioni, da parte dei professionisti opposti , “ più che di domanda riconvenzionale si deve piuttosto parlare di mera difesa conseguente alle doglianze di parte opponente relative a l ritenuto inadempimentodella pratica ‘Vinea’ e dell’evento franoso verificatosi ”, sottolineandocome il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fosse natocon riferimento alla quantificazione del compenso professionale, essendosi la società ricorrente opposta al provvedimento monitorio ritenendo di aver già complessivamente saldato quanto dovuto, e di Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 28357/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri aver inoltre successivamente rivendicato l’accertamento dell’inadempimento delle controparti riferendolo all’evento di danno consistito nel movimento franoso dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. imputatoalla negligenza e imperizia dei professionisti ; da qui l’indispensabile necessità di procedere in ogni caso all’accertamentodell’eventuale ricorso di profili di inadempimento e di responsabilitàcontrattuale dei professionisti in relazione allo specifico evento di danno denunciato e la conseguente correttezza dell’affermazione della corte territoriale circa l’imputabilità, a carico della società danneggiata, dell’onere di fornire la prova d ella riconducibilità causale di detto evento di danno al comportamento contrattuale dei professionisti , in conformità ai principi della giurisprudenzadi legittimità più sopra richiamati ( cfr., ex plurimis , Sez. 3,Sentenza n. 10050 del 29/03/2022 , Rv. 664402 - 01) ; con il settimo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di acquisirela relazione di c.t.u. proveniente da altro giudizio offerta dalla Domodimontis.r.l. sul presupposto della relativa inutilità; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come – al di là della pertinenza del richiamo operato dall’odierna società ricorrente alla pretesa violazione dell’art.112c.p.c. con riguardo all’omessa acquisizione di un mezzo istruttorio –la censura in esame si risolva, nella sua più significativa sostanza, nella valutazione critica della decisione, assunta dal giudice di merito (nell’esercizio della discrezionalità sua propria), circa l’utilità o meno dei mezzi istruttori proposti dal la società ricorrente , senza che quest’ultima abbia adeguatamente provveduto ad argomentare il Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 28357/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri caratteresicuramente decisivo connesso a ll’eventuale considerazione , daparte del giudice d’appello, del documento non acquisito ; atale riguardo è appena il caso di richiamare il principio consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, q ualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezziistruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di meritodi dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti (rifiuto cheil giudice di merito non è tenuto a formalizzare in modo espresso e motivato, qualora l’ inconcludenza dei mezzi istruttori invocati dalle parti possa implicitamente dedursi dal complesso della motivazione adottata:cfr. Sez. L, Sentenza n. 5742 del 25/05/1995 , Rv. 492429 – 01), il ricorrente ha l'oner e di dimostrar e che con l’ as sunzione delle proverichieste la decisione sarebbe stata diversa, in base a un giudizio dicertezza e non di mera probabilità, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanzan. 23194 del 04/10/2017, Rv. 645753 - 01) ; nel caso di specie, varrà sottolineare la totale congruità logico - giuridicadella valutazione del giudice a quo in ordine alla sostanziale inutilitàdella consulenza tecnica offerta dall’odierna istante, avendo la corte territoriale espressamente riferito tale giudizio alla ritenuta completezzadel compendio probatorio già acquisito; sul punto , è appena il caso di ribadire come, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di questa C orte, il ricorso per cassazione conferisc a al giudice di legittimità, non già il potere di riesaminareil merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà dicontrollo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruità dellacoerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 28357/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri discegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dandocosì liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis,Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709) ; con l’ottavo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione degli artt. 156, 167 e 645 c.p.c. (in relazione all’art.360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di rilevare l’erroneità del provvedimento con il quale il giudice di primo grado aveva respinto l’eccezione avanzata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. circa l’inammissibilità,per assoluta genericità dei relativi presupposti, della domanda riconvenzionale proposta dalle controparti in ordine alla correttezza del proprio comportamento contrattuale e, in ogni caso, l’estraneitàdella stessa domanda per estraneità al thema decidendum ; ilmotivo è inammissibile; osserva il C ollegio come la società ricorrente abbia prospettato il vizioin esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudicea quo a sostegno della decisione assunta ; sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazioneè rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisioneè erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare unerrore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i qualiè esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e,quindi, nell ’ esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 28357/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamenteconsiderare le ragioni che la sorreggono e da esse non possonoprescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nellaproposizione di un ‘ non motivo ’ , è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell ’ art. 366 n. 4 cod. proc. c iv. (Sez. 3, Sentenzan. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 - 01) ; nellaspecie, avendo la corte territoriale espressamente escluso che i professionisti opposti avessero avanzato una specifica domanda riconvenzionale dovendosi “ piuttosto parlare di mera difesa conseguente alle doglianze di parte opponente ” (cfr. supra quanto osservato a proposito della decisione relativa al quinto e al sesto motivodi ricorso) , l’odierna censura della ricorrente, nel riproporre la questione dell’erroneità del provvedimento con il quale il giudice di primo grado aveva respinto l’eccezione avanzata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. circa l’inammissibilità, per assoluta genericità dei relativi presupposti,della domanda riconvenzionale proposta dalle controparti inordine alla correttezza del proprio comportamento contrattuale e, in ognicaso, l’estraneità della stessa domanda per estraneità al thema decidendum, dimostra di non essersi punto confrontat a con la decisione impugnata, con la conseguente inammissibilità della doglianzaper le specifiche ragioni in precedenza indicate ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 28357/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri titolodi contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadel comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigettail ricorso e condanna la ric
Decreto Cassazione n. 17374/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris