CassazionesentenzaSezione UDecisione del 17 marzo 2026
Cassazione n. 06104/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 22240/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]., e dalla [OSCURATO:PERSONA] S.S.D. A R.L., rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 5 – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 8042 del 2025 del 14 ottobre 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente in data 30 gennaio 2026;F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 22240/2025 Numero sezionale 24/2026 Numero di raccolta generale 6104/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, 17 marzo 2026 [OSCURATO:PERSONA]Ascola F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1