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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2021

Cassazione n. 06222/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza emessa in data 6 maggio 2021, ha confermato la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal GUP presso il Tribunale di Palermo in data 26/02/2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di un anno e mesi quattro di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, perché ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 c. 5 DPR 309/90 commesso in Palermo in data 15/10/2018, con recidiva specifica ed infraquinquennale; che avverso questa sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con il quale lamenta il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p., per l'illogicità e l'insufficienza della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio inflitto al ricorrente, avendo i giudici del merito applicato una pena eccessiva ed erroneamente non concesso le circostanze attenuanti generiche nonostante le disagiate condizioni economiche del Calafiore e la non gravità del fatto di reato contestato; Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, atteso che ripropone censure già presentate con il gravame di appello nei medesimi contenuti, censure alla quale la sentenza impugnata ha fornito congrua risposta.

Invero, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 Ud. (dep. 04/02/2014), Ferrario, Rv. 259142); che nel caso di specie i giudici di secondo grado hanno confermato, con motivazione congrua ed immune da smagliature logiche, la valutazione relativa alla dosimetria della sanzione comminata, già espressa dal Gup presso il Tribunale di Palermo, fornendo compiuta risposta al motivo di appello relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività del trattamento sanzionatorio, richiamando (cfr. pag. 2 della sentenza) plurimi profili negativi ostativi al riconoscimento della ulteriore mitigazione sanzionatoria, con i quali il ricorrente non si confronta nel ricorso; che infine, giova ribadire l'orientamento costante di questa Corte di legittimità in tema di circostanze attenuanti generiche, secondo cui è da escludersi l'esistenza di un generico potere discrezionale del giudice di riduzione dei limiti legali della sanzione, dovendo di contro apprezzarsi e valorizzarsi un aspetto del fatto o della personalità risultante dagli atti del giudizio (ex plurimis, Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315).

Invero, è la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso,/ adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell' imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992 Ud. (dep. 25/11/1992), Rv. 192381); che pertanto, il ricorso deve dichiararsi inammissibile con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza emessa in data 6 maggio 2021, ha confermato la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal GUP presso il Tribunale di Palermo in data 26/02/2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di un anno e mesi quattro di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, perché ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 c. 5 DPR 309/90 commesso in Palermo in data 15/10/2018, con recidiva specifica ed infraquinquennale; che avverso questa sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con il quale lamenta il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p., per l'illogicità e l'insufficienza della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio inflitto al ricorrente, avendo i giudici del merito applicato una pena eccessiva ed erroneamente non concesso le circostanze attenuanti generiche nonostante le disagiate condizioni economiche del Calafiore e la non gravità del fatto di reato contestato; Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, atteso che ripropone censure già presentate con il gravame di appello nei medesimi contenuti, censure alla quale la sentenza impugnata ha fornito congrua risposta. Invero, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 Ud. (dep. 04/02/2014), Ferrario, Rv. 259142); che nel caso di specie i giudici di secondo grado hanno confermato, con motivazione congrua ed immune da smagliature logiche, la valutazione relativa alla dosimetria della sanzione comminata, già espressa dal Gup presso il Tribunale di Palermo, fornendo compiuta risposta al motivo di appello relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività del trattamento sanzionatorio, richiamando (cfr. pag. 2 della sentenza) plurimi profili negativi ostativi al riconoscimento della ulteriore mitigazione sanzionatoria, con i quali il ricorrente non si confronta nel ricorso; che infine, giova ribadire l'orientamento costante di questa Corte di legittimità in tema di circostanze attenuanti generiche, secondo cui è da escludersi l'esistenza di un generico potere discrezionale del giudice di riduzione dei limiti legali della sanzione, dovendo di contro apprezzarsi e valorizzarsi un aspetto del fatto o della personalità risultante dagli atti del giudizio (ex plurimis, Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315). Invero, è la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso,/ adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell' imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992 Ud. (dep. 25/11/1992), Rv. 192381); che pertanto, il ricorso deve dichiararsi inammissibile con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R
Sentenza Cassazione n. 06222/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris