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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 ottobre 2024

Cassazione n. 30398/2024

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[OSCURATO:PERSONA].

FATTO

1. La Corte di Appello diCatania ha accolto il gravame proposto dal Ministero della Giustiziaavverso la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva ri tenuto sussistente l’inadempimento contrattuale del Ministero della giustizia in quanto non aveva portato a termine le procedure di riqualificazione del personale per la progressione orizzontale e verticale previste dall’art. 5 del CCNL Ministeri 1998- 2001e dal Contratto integrativo per il personale della giustizia del 5.4.2000 ed aveva condannato il Ministero della giustizia al risarcimento el danno da perdita di chances in favore dei ricorrenti (operatori giudiziari, cancellieri e ufficiali giudiziari B2).

2. La Corte territoriale ha richiamato l a giurisprudenza di merito che nell’ambito del contenzioso nazionaleriguardante le suddette procedure aveva ritenuto insussistente l’inadempimento colpevole dell’Amministrazione ed aveva considerato assolutamente carente la prova del danno da perdita di chances.

3. Sotto il secondo profilo, in base al principio della ragione più liquida, ha affermato che il criterio del rapporto tra numero di domande e posti disponibili, applicato dal Tribunale, era inidoneo a dimostrare il danno, in quanto nelcaso di specie gli aspiranti, una volta ammessi alla procedura, per i passaggi di area avrebbero dovuto superare una prova preliminare per essere ammessi ad una prova scritta e al percorso formativo,all’esito del quale era previsto un colloquio orale.

4. Richiamata la giurisprudenza di legittimità sul danno da perdita di chance, ha rilevatoche gli appellati non avevano offerto alcuna allegazione ed elemento probatorio, neppure di carattere presuntivo, al fine di dimostrare la probabilità di superare le prove selettive dopo l’ammissione alla procedura di riqualificazione.

5. Avverso tale sentenza i dipendenti indicati in epigrafe ha nno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria.

6. Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.

DIRITTO

1. Con l’unico motivo, il ricorso denuncia violazionee falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226 e 2697 cod. civ., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. ci. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente escluso che il criterio del rapporto tra numero di domande e posti disponibili, applicato dal Tribunale, fosse inidoneo a dimostrare il danno.

2. Ciò premesso, i ricorrenti in data 11.10.2024 hanno depositato atto di rinuncia al ricorso; tale atto non risulta notificato alla controparte costituita, né da quest’ultima accettato.

3. Questa Corte ha da tempo chiarito chein assenza dei requisiti di cui all’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ. (notifica alle parti costituite o comunicazione agli avvocati delle stesse per l’apposizione del visto), l’atto di rinuncia al ricorso percassazione, sebbene non idoneo a determinare l’estinzione del processo, denota il venire meno definitivo di ogni interesse alla decisione e, comporta, pertanto, l’inammissibilità del ricorso, salvo che la controparte manifesti la volontà di ottenere,comunque, la pronuncia sull’oggetto del contendere (Cass.

S.U. n. 3876/2010; Cass.

S.U. n. 34429/2019; Cass. n. 10140/2020; Cass. n. 14732/2018; Cass. n. 2259/2013; Cass. 19800/2009; Cass. 15980/2006).4.Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, non essendo stata manifestata alcuna volontà di ottenere pronuncia sul ricorso.

5. Per quanto attiene al regime delle spese di lite, la mancanza dell’accettazione preclude l’applicazione dell’art. 391 comma quarto cod. proc. civ. (Cass. n. 9474/2020; Cass. n. 10140/2020); ritiene tuttavia questa Corte di disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità in ragione deldiverso esito del giudizio nei gradi di merito.

6. Non s ussistono i presupposti processuali per l’applicazione dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/2012, in quanto tale meccanismo sanzionatorio non trova applicazione in caso di sopravvenuta inammissibilità del gravame (nella specie per sopravvenuto difetto di interesse; Cass. n. 13636/2015).

P. Q. M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione La

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. La Corte di Appello diCatania ha accolto il gravame proposto dal Ministero della Giustiziaavverso la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva ri tenuto sussistente l’inadempimento contrattuale del Ministero della giustizia in quanto non aveva portato a termine le procedure di riqualificazione del personale per la progressione orizzontale e verticale previste dall’art. 5 del CCNL Ministeri 1998- 2001e dal Contratto integrativo per il personale della giustizia del 5.4.2000 ed aveva condannato il Ministero della giustizia al risarcimento el danno da perdita di chances in favore dei ricorrenti (operatori giudiziari, cancellieri e ufficiali giudiziari B2). 2. La Corte territoriale ha richiamato l a giurisprudenza di merito che nell’ambito del contenzioso nazionaleriguardante le suddette procedure aveva ritenuto insussistente l’inadempimento colpevole dell’Amministrazione ed aveva considerato assolutamente carente la prova del danno da perdita di chances. 3. Sotto il secondo profilo, in base al principio della ragione più liquida, ha affermato che il criterio del rapporto tra numero di domande e posti disponibili, applicato dal Tribunale, era inidoneo a dimostrare il danno, in quanto nelcaso di specie gli aspiranti, una volta ammessi alla procedura, per i passaggi di area avrebbero dovuto superare una prova preliminare per essere ammessi ad una prova scritta e al percorso formativo,all’esito del quale era previsto un colloquio orale. 4. Richiamata la giurisprudenza di legittimità sul danno da perdita di chance, ha rilevatoche gli appellati non avevano offerto alcuna allegazione ed elemento probatorio, neppure di carattere presuntivo, al fine di dimostrare la probabilità di superare le prove selettive dopo l’ammissione alla procedura di riqualificazione. 5. Avverso tale sentenza i dipendenti indicati in epigrafe ha nno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria. 6. Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso. DIRITTO 1. Con l’unico motivo, il ricorso denuncia violazionee falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226 e 2697 cod. civ., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. ci. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente escluso che il criterio del rapporto tra numero di domande e posti disponibili, applicato dal Tribunale, fosse inidoneo a dimostrare il danno. 2. Ciò premesso, i ricorrenti in data 11.10.2024 hanno depositato atto di rinuncia al ricorso; tale atto non risulta notificato alla controparte costituita, né da quest’ultima accettato. 3. Questa Corte ha da tempo chiarito chein assenza dei requisiti di cui all’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ. (notifica alle parti costituite o comunicazione agli avvocati delle stesse per l’apposizione del visto), l’atto di rinuncia al ricorso percassazione, sebbene non idoneo a determinare l’estinzione del processo, denota il venire meno definitivo di ogni interesse alla decisione e, comporta, pertanto, l’inammissibilità del ricorso, salvo che la controparte manifesti la volontà di ottenere,comunque, la pronuncia sull’oggetto del contendere (Cass. S.U. n. 3876/2010; Cass. S.U. n. 34429/2019; Cass. n. 10140/2020; Cass. n. 14732/2018; Cass. n. 2259/2013; Cass. 19800/2009; Cass. 15980/2006).4.Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, non essendo stata manifestata alcuna volontà di ottenere pronuncia sul ricorso. 5. Per quanto attiene al regime delle spese di lite, la mancanza dell’accettazione preclude l’applicazione dell’art. 391 comma quarto cod. proc. civ. (Cass. n. 9474/2020; Cass. n. 10140/2020); ritiene tuttavia questa Corte di disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità in ragione deldiverso esito del giudizio nei gradi di merito. 6. Non s ussistono i presupposti processuali per l’applicazione dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/2012, in quanto tale meccanismo sanzionatorio non trova applicazione in caso di sopravvenuta inammissibilità del gravame (nella specie per sopravvenuto difetto di interesse; Cass. n. 13636/2015). P. Q. M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione La
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