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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11925/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];4 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto di cui è stato ritenuto responsabile (art. 658 cod. pen. per aver chiamato il numero nazionale per le emergenze e riferito falsamente di essere stato colto da malore, facendo intervenire presso la propria abitazione il personale sanitario, e poi, di fronte alla mancata apertura della porta, i vigili del fuoco e la Polizia di Stato), deducendo che in grado di appello non era stata rinnovata l'istruttoria dibattimentale e sentita la compagna del ricorrente, presente con lui nell'appartamento al momento dei fatti, testimone di cui la difesa aveva chiesto l'audizione prima ex art. 507 cod. proc. pen. e poi, in grado di appello, ex art. 603 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, che ritiene che la rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale rappresenta un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice ritiene, nella sua discrezionalità, indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione; pertanto, dinanzi a una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello, ma non ancora acquisita (noviter producta), al giudice è attribuito, il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", esplicitando, senza incorrere in vizi di manifesta illogicità, le ragioni della scelta operata (Sez.

U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203974; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233391), e nel caso in esame non vi sono fratture logiche nella motivazione del giudice di appello che ha rilevato che vi fossero già agli atti prove concludenti nel senso della simulazione del malore da parte del ricorrente, costituite dai comportamenti tenuti sia dal ricorrente che dalla stessa compagna in occasione dell'ingresso nell'abitazione degli operatori di polizia, e dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza dall'imputato che aveva negato di aver effettuato la chiamata, modificando la versione soltanto dopo gli approfondimenti dell'attività di polizia; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammiss P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];4 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto di cui è stato ritenuto responsabile (art. 658 cod. pen. per aver chiamato il numero nazionale per le emergenze e riferito falsamente di essere stato colto da malore, facendo intervenire presso la propria abitazione il personale sanitario, e poi, di fronte alla mancata apertura della porta, i vigili del fuoco e la Polizia di Stato), deducendo che in grado di appello non era stata rinnovata l'istruttoria dibattimentale e sentita la compagna del ricorrente, presente con lui nell'appartamento al momento dei fatti, testimone di cui la difesa aveva chiesto l'audizione prima ex art. 507 cod. proc. pen. e poi, in grado di appello, ex art. 603 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, che ritiene che la rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale rappresenta un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice ritiene, nella sua discrezionalità, indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione; pertanto, dinanzi a una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello, ma non ancora acquisita (noviter producta), al giudice è attribuito, il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", esplicitando, senza incorrere in vizi di manifesta illogicità, le ragioni della scelta operata (Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203974; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233391), e nel caso in esame non vi sono fratture logiche nella motivazione del giudice di appello che ha rilevato che vi fossero già agli atti prove concludenti nel senso della simulazione del malore da parte del ricorrente, costituite dai comportamenti tenuti sia dal ricorrente che dalla stessa compagna in occasione dell'ingresso nell'abitazione degli operatori di polizia, e dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza dall'imputato che aveva negato di aver effettuato la chiamata, modificando la versione soltanto dopo gli approfondimenti dell'attività di polizia; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammiss P.Q.M
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