CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 febbraio 2024
Cassazione n. 33362/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di PARTINICOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., con la quale il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 22 giugno 2023, il Giudice di pace di Partinico condannava Lucky OKONTA alla pena di 3.333,00 euro di ammenda perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 10 -bis d.lgs. 286 del 1998. Il giudice a quo perveniva all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in base alle dichiarazioni rese dai testi Carmelo CATALANO e Raffaele [OSCURATO:PERSONA], agenti della P.S. di Partinico, i quali avevano accertato la presenza dell'OKONTA nel territorio dello Stato senza alcun permesso di soggiorno o altro titolo di ingresso valido. Osservava il decidente che, sebbene lo straniero, alla data del controllo (26 maggio 2021), fosse munito di un permesso di soggiorno rilasciatogli in data 29 gennaio 2021 per la pendenza di una domanda di protezione internazionale, tale documento non poteva considerarsi valido, atteso che la procedura instaurata dall'interessato si era conclusa con esito negativo a seguito di provvedimento emesso in data 21 febbraio 2021 dal Tribunale di Palermo, divenuto definitivo perché non impugnato. [OSCURATO:PERSONA] di pace riconosceva, in ogni caso, in favore dell'OKONTA, le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto dell'assenza di precedenti penali a carico dell'imputato e del suo inserimento in un percorso di integrazione sociale. 2. Lucky OKONTA ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], affidato ai seguenti due motivi. 2.1. Con il primo, si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 10 -bis d.lgs. n. 286 del 1998, 4, commi 1 e 3, d.lgs. n. 142 del 2015 e 2, comma 1, I. n. 241 del 1990. Si contesta, in particolare, alla [OSCURATO:PERSONA] di aver omesso di notificare all'imputato il provvedimento definitivo di rigetto della sua domanda di protezione internazionale, in violazione dell'art. 2 I. n. 241 del 1990. La mancata notifica di tale provvedimento avrebbe determinato la validità, alla data del controllo (26 maggio 2021), del permesso di soggiorno provvisorio di cui l'imputato era in possesso, per una durata di sei mesi, a partire dal 29 gennaio 2021 e che, ad ogni modo, era rinnovabile sino alla decisione definitiva sulla domanda, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 3, d.lgs. n. 142 del 2015. Sotto altro profilo, si sottolinea in ricorso che anche dalle dichiarazioni dei testi era emerso che l'imputato non fosse a conoscenza né del provvedimento di rigetto emesso in data 21 febbraio 2021 dal Tribunale di Palermo, della cui notifica, tra l'altro, non vi sarebbe prova, né del decreto di espulsione emesso nei suoi confronti, tant'è che egli si era recato presso gli Uffici della Questura per ricevere informazioni. Per tali ragioni, secondo la difesa del ricorrente, nei confronti di quest'ultimo non avrebbero potuto ravvisarsi né l'elemento oggettivo né quello soggettivo necessari ai fini della integrazione della fattispecie di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998.2.2. Con il secondo motivo, si denuncia il vizio di motivazione in relazione all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, in quanto il Giudice di pace avrebbe completamento omesso di pronunciarsi in relazione alla causa di non procedibilità della particolare tenuità del fatto. 3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ritenendo desumibile ex actis la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso memoria a mezzo PEC, in data 10 febbraio 2024, insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso, e chiedendo di poter acquisire, ai sensi dell'art. 238- bis cod. proc. pen., il decreto emesso in data 4 dicembre 2013, divenuto definitivo in data 4 gennaio 2024, con il quale il Tribunale civile di Palermo, nel procedimento n. 1176/2021 R.G., ha accertato "il diritto del ricorrente alla protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, d.lgs. n. 296 del 1998 (riguardato nella formulazione introdotta dal d.l. n. 130/20, come convertito nella legge n. 173/2020, che ha abrogato il dl. n. 138/2018)", disponendo la conseguente trasmissione al Questore territorialmente competente per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va, preliminarmente, disattesa la richiesta formulata dal difensore del ricorrente nella memoria appena menzionata. Come noto, nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (tra molte, Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277609 - 01). Possono conseguentemente essere introdotti solo quei documenti - non attinenti al merito - che l'interessato non fu in condizione di esibire nei precedenti gradi e dai quali può derivare l'applicazione dello "ius superveniens", di cause estintive o di disposizioni più favorevoli, dal momento che la Corte di cassazione non può mai procedere ad un esame degli atti, ma solo alla valutazione circa la esistenza della motivazione e della sua logicità (Sez. 3, n. 27417 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], C., Rv. 259188 - 01). Nella specie, deve, anzitutto, stigmatizzarsi la genericità della richiesta, non avendo il difensore istante specificato la finalità a cui essa sarebbe preordinata. Tanto già basterebbe a dichiararla, proprio per la sua genericità, inammissibile. In secondo luogo, il difensore non ha fornito la prova della effettiva irrevocabilità del decreto emesso dal Tribunale di Palermo, essendosi limitato ad offrire il relativo dato in modo meramente assertivo e privo di riscontro documentale.Anche sotto questo profilo, perciò, la richiesta deve reputarsi inammissibile. 2. Venendo all'esame del ricorso, deve valutarsi come generico e, comunque, manifestamente infondato, il primo dei motivi sviluppati. Va rammentato che, ai fini della configurabilità del reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato, è sufficiente fornire la dimostrazione che il cittadino extracomunitario sia sprovvisto di un titolo legittimante l'ingresso o soggiorno, ovvero che questo non sia in grado di allegare detta documentazione (fra tutte, Sez. 1, n. 1405 del 26/11/2019, dep. 2020, Ouakib, Rv. 277920 - 01), essendo illogico pretendere che il P.M., sostituendosi all'imputato, fornisca la prova di un fatto storico (la richiesta di un visto ovvero di un permesso di soggiorno), in tesi, mai avvenuto (così, Sez. 1, n. 31998 del 17/05/2013, P.G. in proc. Hamani, Rv. 256503 - 01). Ciò posto, appare evidente, con riguardo all'elemento oggettivo del reato, che dopo la pronuncia (non impugnata) resa dal Tribunale di Palermo in data 21 febbraio 2021, reiettiva in modo definitivo della domanda di protezione internazionale avanzata dall'OKONTA, il permesso provvisorio rilasciatogli in data 29 gennaio 2021 doveva ritenersi caducato. Conseguentemente, alla data in cui egli fu sottoposto a controllo, quella, cioè, del 26 maggio 2021, l'OKONTA non era in possesso di un titolo, seppure provvisorio, legittimante il suo soggiorno nello Stato. Quanto al profilo soggettivo, la dedotta mancata conoscenza del menzionato provvedimento di rigetto emesso dal Tribunale di Palermo è meramente asserita dalla difesa e poco rileva che la circostanza non fosse nota all'operante di polizia giudiziaria escusso in giudizio. Deve, del resto, rimarcarsi che la fattispecie violata è di natura contravvenzionale, sicché è sufficiente ravvisare la colpa dell'imputato, sub specie di difetto di diligenza nella informazione sullo stato della procedura (una volta ricevuta, in data 9 maggio 2019, la notifica del provvedimento di rigetto adottato in primo grado dalla competente Commissione territoriale: v. pag. 3 della sentenza impugnata), per integrare l'elemento soggettivo del reato. 2. Manifestamente fondato, viceversa, è il secondo motivo di ricorso, dal momento che il giudice di merito ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto, di cui pure si dà atto nella intestazione della sentenza. Questa Corte è costante nell'affermare che l'istituto dell'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, in materia di procedimenti dinanzi al Giudice di pace, si applica anche al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, ove ne ricorrano i presupposti (Sez. 1, n. 28077 del 15/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279642 - 01). Tale causa di esclusione della procedibilità può essere rilevata d'ufficio anche in sede di legittimità, a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine (Sez. 6, n. 7606 del 16/12/2016, dep. 2017, Curia ed altro, Rv. 269164, con riferimento alla rilevabilità ex officio della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis, secondo un principio estensibile per identità di ratio anche alla fattispecie prevista dall'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000).Ritiene il Collegio che gli stessi elementi messi in luce dal giudice di merito per giustificare il riconoscimento, in favore dell'imputato, delle circostanze attenuanti generiche (l'assenza di precedenti penali, l'inserimento in un percorso di integrazione sociale, desumibile dal possesso di carta d'identità e tessera sanitaria italiane), in uno con il carattere spontaneo della presentazione dell'OKONTA presso il Commissariato P.S. di Partinico per chiedere informazioni sulla sua domanda di protezione internazionale, pure descritto in sentenza, denotino la sussistenza dei presupposti per ravvisare, nella specie, il fatto di particolare tenuità, ai sensi dell'art. 34 citato. Da tanto consegue, alla luce dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è punibile per la particolare tenuità. Nel resto, il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è punibile per la particolare tenuità ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000. Dichiara inammissibile il ric